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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/06/2025, n. 2444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2444 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, a seguito dell'udienza del 10.6.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N.R.G. 856/2025 avente a oggetto opposizione ad ATP,
PROMOSSA DA
, con l'Avv. Fabrizio Scalisi;
Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
in persona del suo presidente pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Susanna Mazzaferri, Maria Rosaria Battiato,
Livia Gaezza, Gaetana Angela Marchese, Valentina Schilirò;
- resistente -
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 28.1.2025, l'odierna parte ricorrente ha adito questo Ufficio al fine di contestare le risultanze della CTU espletata in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., laddove il consulente, dopo avere accertato le patologie da cui la parte ricorrente è affetta, ha ritenuto che «(…) Il Sig.
di anni 62, è in atto affetto da: “Cardiopatia dilatativa Parte_1
idiopatica con impianto di ICD bicamerale (2022), OSAS in CPAP, poliartrosi a lieve incidenza funzionale, incontinenza urinaria da ipertrofia prostatica benigna ed ipoacusia”. Il suddetto quadro patologico rende il ricorrente INVALIDO nella misura del
90% (novanta per cento) e Portatore di handicap in situazione di NON gravità (comma 1
1 art. 3), così come correttamente valutato dalla Commissione medica di Adrano nel luglio
2024».
Chiede, pertanto, alla luce delle patologie indicate in atti, il riconoscimento dei requisiti sanitari richiesti per la concessione della pensione di inabilità civile ex lege
118/1971, nonché di essere dichiarato portatore di handicap in situazione di gravità ex art. 3 co. 3 l. 104/1992, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa o dalla data diversa accertata in corso di lite.
Si è costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La causa è stata istruita mediante C.T.U.
L'udienza del 10.6.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c. e a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
2. Preliminarmente, sulla base degli atti di causa, va evidenziata la tempestività del ricorso ex art. 445 bis co. 4 e 6 c.p.c.
3. Sempre in via preliminare, come già statuito in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, va precisato che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la verifica della ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione, che non può, pertanto, sfociare in una pronuncia di condanna al pagamento dei relativi benefici economici.
In tal senso, si è espressa la giurisprudenza della Suprema Corte, la quale ha ribadito che il procedimento per ATP ha ad oggetto solo l'accertamento del requisito sanitario e, con specifico riferimento all'eventuale fase di opposizione, ha osservato che
“….Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata "solo" alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente).” (cfr. C. Cass. 6084/2014, in motivazione).
4. Nel merito, il ricorso è parzialmente fondato per quanto di ragione, sussistendo in capo alla parte ricorrente le condizioni sanitarie richieste per fruire della pensione di inabilità civile ex lege 118/1971 (id est: avere subìto una riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 100%), ma non anche quelle per essere dichiarata portatrice di handicap in situazione di gravità ex art. 3 co. 3 l. 104/1992.
Il C.T.U. nominato nella presente fase, sulla base delle accurate indagini effettuate, ha infatti accertato la sussistenza in capo alla parte ricorrente dei requisiti sanitari richiesti
2 per il riconoscimento della pensione di inabilità civile ex lege 118/1971 a decorrere dal
2/12/2024, mentre non ha riscontrato i requisiti sanitari necessari per l'accertamento della condizione di portatore di handicap in situazione di gravità ex art. 3 co. 3 l. 104/1992.
In particolare, il CTU nominato, dopo avere accertato le patologie da cui la parte ricorrente è affetta, ha chiaramente concluso che “(…) il sig. è Parte_1
ritenuto invalid[o] nella misura del 97%, incrementata con il riconoscimento dell'attività incidente sulle occupazioni confacent[i] alle attitudini del soggetto nell'attività lavorativa semi specifica che da[l] 97%, (novantasette per cento) + l'incremento del 3-5% la percentuale sarà: 97%+ 3-5%=100% con la conferma dello stato di handicap comma 1 articolo 3 legge 104/92 e con la totale inabilità lavorativa al 100%, a condizione del riconoscimento dell'attività lavorativa sulle occupazioni confacenti alle attitudini del soggetto svolte, come riferito anamnesticamente e non documentato. La Decorrenza fin dalla data del 02-12-2024 con il riconoscimento dell'aggravamento dei processi discopatici e artrosici che causano riduzione funzionale dei movimenti articolari”.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., peraltro non specificamente contestate dalle parti (neppure a seguito dell'incontestato invio della bozza di consulenza e del deposito della CTU definitiva, sicché non vi è luogo a disporre un ulteriore rinvio richiesto dall' ), non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con CP_1
gli accertamenti effettuati e di cui alla relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), sia con riferimento all'accertamento del requisito sanitario richiesto sia in merito alla sua decorrenza, tenuto conto della documentazione sanitaria e della visita obiettiva posta in essere.
Va, pertanto, dichiarato che parte ricorrente possiede i requisiti sanitari richiesti per il riconoscimento della pensione di inabilità civile ex lege 118/1971 a decorrere dal mese di dicembre 2024, non sussistendo invece quelli necessari per essere dichiarata portatrice di handicap in situazione di gravità ex art. 3 co. 3 l. 104/1992.
5. Atteso che il requisito sanitario richiesto per la pensione di inabilità civile ex lege
118/1971 è maturato in epoca successiva alla presentazione della domanda amministrativa
(benché prima dell'espletamento della CTU in sede di ATP), le spese di lite della fase di
ATP possono integralmente compensarsi tra le parti.
Tenuto conto del riconoscimento del requisito sanitario per la pensione di inabilità civile ex lege 118/1971 a decorrere dal 2.12.2024 e del rigetto della domanda concernente la l. 104/1992, le spese di lite della presente fase di opposizione ad ATP possono compensarsi in ragione della metà; la restante parte segue invece la soccombenza ex art. 91
3 CP_ c.p.c. e, liquidata come in dispositivo, va posta a carico dell' e distratta in favore del procuratore di parte ricorrente.
Le spese di C.T.U. vanno poste a carico dell' e sono liquidate con separati CP_1
decreti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara che parte ricorrente possiede i requisiti sanitari richiesti per la concessione della pensione di inabilità civile ex lege 118/1971, con decorrenza dal mese di dicembre
2024; rigetta nel resto il ricorso;
compensa le spese processuali della fase di ATP;
condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente e in ragione della metà, delle spese processuali della presente fase di opposizione, che si liquidano nell'intero in complessivi € 2.695,50 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, CPA e
IVA, come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore;
compensa la restante parte;
pone le spese di CTU, liquidate come da separati decreti, a carico dell' . CP_1
Catania, 10.6.2025
Il giudice del lavoro dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Alessio Barone,
M.O.T. in servizio presso questo Ufficio.
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