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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 24/03/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Il Tribunale di Sassari nelle persone dei magistrati:
Stefania Deiana Presidente
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale 2459/2024, avente per oggetto “divorzio contenzioso –
scioglimento del matrimonio”, promossa
DA
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
FILIPPO CARTA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata
Ricorrente;
CONTRO
(c.f. Controparte_1 C.F._2
Resistente contumace;
con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: v. Ricorso introduttivo.
pagina 1 di 9
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.10.2024 la sig.ra ha convenuto in Parte_1
giudizio davanti all'intestato Tribunale il sig. per ottenere lo Controparte_1
scioglimento del matrimonio contratto in Pavia (PV) in data 06.12.2004, trascritto nei registri dello Stato
Civile del Comune di Pavia per l'Anno 2004 – Numero 107 – Parte I.
A tal proposito, la ricorrente ha allegato:
(a) di essersi separata dal marito, dal quale ha avuto due figlie, (nata il [...]) e Persona_1
(nata il [...]) entrambe minori d'età, in forza di Decreto emesso dal Tribunale Persona_2
di Sassari n.3999/2023 il 5.04.2023, depositato in pari data, che ha omologato la separazione alle seguenti condizioni:
“A) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
B) La sig.ra con le figlie minori e , si trasferirà Parte_1 Persona_1 Persona_2
nell'appartamento sito sempre in via Giuseppe Biasi 6/A, ove ivi eleggerà la propria dimora. Il
contratto di locazione di detto appartamento, come le utenze elettriche ed idriche, rimarranno intestate
all'associazione di promozione sociale "uomo di pace" a.p.s. - in persona del legale rappresentante
RE Kadi Linares – che provvederà, pertanto, al pagamento del canone di Controparte_1
locazione e delle utenze.
C) La signora rilascerà, pertanto, con le figlie minori e Parte_1 Persona_1 [...]
l'appartamento di via Biasi 6/D, consentendo la variazione dell'intestazione del contratto di Per_2
locazione e delle utenze in capo all'Associazione predetta;
D) Il RE quindi, potrà continuare a vivere nell'appartamento sito in Alghero, via CP_1
Giuseppe Biasi n°6, lettera D).
pagina 2 di 9 E) Entrambi i genitori conserveranno l'affidamento condiviso delle figlie minori e Persona_1 [...]
che verranno assegnate alla madre ed avranno con quest'ultima la dimora e la residenza Per_2
privilegiata nell'appartamento sito in Alghero (SS), via Giuseppe Biasi n°6, lettera A).
F) Il sig. potrà vedere e tenere con sé le figlie durante la settimana, quando vorrà, previo CP_1
accordo con l'altro genitore, mediante contatto anche telefonico, almeno 24 ore prima del momento in
cui desidera vedere le minori;
Dichiarare e disporre, altresì, che il sig. ha il diritto di CP_1
vedere e tenere con sé le figlie il giorno del compleanno, durante le vacanze pasquali, natalizie ed estive
– secondo le regole dell'alternanza - così come verrà concordato dai genitori.
G) Il RE si obbliga a contribuire al mantenimento della moglie e delle figlie CP_1
minori e mediante la corresponsione della somma mensile, Persona_1 Persona_2
complessiva di € 950,00 (novecentocinquanta/00) da corrispondere a favore della sig.ra Parte_1
entro e non oltre il cinque di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT
[...]
-mediante bonifico bancario, attraverso le seguenti coordinate bancarie: conto corrente delle
[...]
, IBAN: : [...] - di cui € 250,00 (duecentocinquanta/00), a titolo di CP_2
contributo per il mantenimento della sig.ra ed € 700,00 (settecento/00) a titolo Parte_1
di contributo per il mantenimento delle figlie minori e oltre a Persona_1 Persona_2
contribuire in ragione del 50% alle spese straordinarie di queste ultime, così come meglio individuate e
specificate nel ricorso introduttivo datato 15 gennaio 2023.
H) La signora si impegna a cercare un'occupazione per rendersi - quanto Parte_1
prima - economicamente autonoma ed indipendente dal marito e si impegna, altresì, una volta trovata
l'occupazione, a darne tempestiva comunicazione e ciò al fine di modificare e/o revocare l'indennità di
mantenimento pattuita in questa sede a favore della stessa”;
(b) che dalla data della separazione, la loro convivenza non è più ripresa ed è cessata ogni forma di comunione materiale ed affettiva con il coniuge.
pagina 3 di 9 Sulla base di tali premesse, la ricorrente ha chiesto: la pronuncia sullo status, la conferma di tutte le condizioni della separazione, quali quella relativa al regime di affidamento, all'assegnazione della casa coniugale, all'obbligazione del mantenimento delle figlie minori a carico del marito, all'obbligazione a carico del marito dell'assegno divorzile a suo favore.
Radicatosi il contradditorio dinanzi al Giudice relatore, all'udienza del 12.03.2025 è stata dichiarata la contumacia del resistente, il quale non si è costituito sebbene ritualmente citato, ed il Giudice, sentita la ricorrente, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di divorzio è fondata e viene accolta.
Le allegazioni delle parti consentono di ritenere comprovata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dall'art. 3 legge n. 898/1970 apparendo manifesta l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi;
deve pertanto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio dagli stessi contratto in Pavia in data 6.12.2004.
Il Collegio, preso atto delle dichiarazioni della ricorrente (“dal momento Parte_1
della separazione, mi ha sempre regolarmente versato con Controparte_1
bonifico bancario la somma stabilita (700,00 per le figlie e 250,00 per la coniuge), io e i nostri figli abbiamo continuato a vivere nell'appartamento di Alghero di via Biase n. 6 A (che originariamente era l'ufficio di mio marito – in locazione con un canone di 600 euro mensili che pago io ogni mese) e lui abita Alghero di via Biase n. 6 D (stesso condominio) (credo che l'ufficiale giudiziario non l'ha trovato presso questo indirizzo per la notifica perché lui viaggia molto). Il padre incontra le figlie (14 e 16 anni)
autonomamente e occasionalmente le porta in viaggio con lui. Data la sua religione, non può accettare il divorzio, per questo che non è comparso oggi e non vuole firmare un eventuale accordo. Ho iniziato da poco a lavorare a tempo determinato, ma guadagno poco;
la vita matrimoniale è durata circa 19 anni e ho sempre fatto la casalinga occupandomi delle nostre figlie, collaboravo a titolo gratuito pagina 4 di 9 nell'Associazione Ministero Uomo di Pace (di cui lui è Presidente), mio marito era l'unica fonte di reddito della famiglia”) ritiene congruo alla situazione confermare quanto previsto in sede di separazione, riguardo all'affidamento condiviso delle figlie con collocamento preferenziale presso la madre, all'assegnazione della casa coniugale, al diritto di visita del padre previo accordo con la ricorrente e nel rispetto degli impegni scolastici, di studio e personali delle minori, e alla quantificazione del contributo del padre al mantenimento delle figlie nella somma di € 700,00 mensili, con rivalutazione annuale su base ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo protocollo CNF.
L'assegno unico INPS viene (e continuerà a essere percepito) integralmente dalla sig.ra Pt_1
in considerazione principalmente del fatto che su di ella gravano interamente tutte le spese
[...]
inerenti alla gestione della vita familiare, dai costi delle utenze, al vitto e, in generale, tutti gli oneri quotidiani connessi alla conduzione domestica (cfr. Corte Cass. ordin.4672/25: “l'assegno unico può
essere attribuito al genitore collocatario del minore, per verosimili esigenze di semplificazione,
nell'interesse della prole, trattandosi del genitore che convive con il figlio e che, dunque, provvede ai
bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultimo”).
In punto di assegno divorzile, giova richiamare sinteticamente quanto statuito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione al riguardo, facendo particolare riferimento alle pronunce più recenti che hanno rivisto l'orientamento maggioritario più risalente sulla questione.
Secondo l'orientamento tradizionale, infatti, l'ex coniuge economicamente più debole aveva diritto alla percezione di un assegno divorzile che gli consentisse di mantenere il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (Corte Cass. S.U., sent. n. 11490-11492/1990).
Tale consolidato orientamento, tutto incentrato sul c.d. criterio del tenore di vita, è stato tuttavia superato a partire dalla sentenza n. 11504/2017 (c.d. sentenza Grilli); in detta pronuncia, la Suprema
Corte, valorizzando il principio dell'auto-responsabilità economica dei coniugi, ha infatti chiarito che,
ai fini della concessione dell'assegno divorzile, presupposto essenziale sia l'accertamento da parte del pagina 5 di 9 giudice dell'assenza in capo al richiedente di mezzi economici adeguati e dell'impossibilità per lo stesso di procurarseli per ragioni oggettive.
Lo scopo dell'assegno divorzile non consiste più nel mantenere invariato in capo al richiedente il medesimo tenore di vita dallo stesso goduto durante il matrimonio, ma solo quello di garantire l'autosufficienza economica all'ex coniuge.
Tale orientamento, che ha segnato una netta inversione di tendenza rispetto al precedente, è stato tuttavia parzialmente rivisto con una successiva pronuncia a Sezioni Unite (Cass. S.U., sentenza n.
18287/2018): se, infatti, con la predetta sentenza del 2017 all'assegno divorzile era stata riconosciuta natura giuridica esclusivamente assistenziale, rigidamente connessa alla non autosufficienza economica del richiedente, con la successiva sentenza n. 18287/2018, Cass. S.U. civ., invece, i giudici di legittimità hanno precisato che all'assegno divorzile deve essere riconosciuta una funzione ulteriore,
ossia quella perequativa/compensativa; quest'ultima funzione trova il proprio fondamento nel principio di solidarietà che è posto alla base del diritto e che trova a sua volta il proprio fondamento direttamente nella Costituzione.
Partendo da tale premessa, la S.C., illustrando l'iter logico che il giudice deve seguire ai fini della determinazione dell'an e del quantum dell'assegno di mantenimento - da non ritenersi due momenti di valutazione fra loro distinti- ha chiarito che tale accertamento deve prendere le mosse dalla valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, ai fini di verificare la sussistenza e l'entità di uno squilibrio fra le stesse e formulare un giudizio sull'adeguatezza o inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente.
Tale valutazione deve essere però effettuata non solo in relazione all'accertamento della mancanza od insufficienza oggettiva di questi ultimi, ma alla luce di tutti gli indicatori di cui all'art. 5 comma 6 della legge sul divorzio, “al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-
patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di pagina 6 di 9 conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti […], in relazione alla durata,[...], oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale,
anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro.” (Cass.
S.U. sentenza n. 18287/2018).
Si tratta quindi di un criterio di valutazione composito, che comporta una valutazione comparativa della situazione economica e patrimoniale delle parti alla luce di tutti gli altri indici indicati all'art. 5 comma
6 della legge 898/1970 e che valorizza la funzione non solo assistenziale dell'assegno ma anche quella perequativa-compensativa, in ossequio al principio di solidarietà.
Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, il Collegio ritiene che la domanda di assegno divorzile formulato da parte resistente sia fondata e meriti pertanto accoglimento.
Ciò in base, in primo luogo, all'analisi delle deduzioni di parte ricorrente, non smentite dal resistente,
da cui risulta accertato che la sig.ra - durante il matrimonio - si sia occupata del Parte_1
ménage familiare e della cura ed educazione delle figlie, che dunque ella abbia contribuito in tal modo all'accrescimento del patrimonio della famiglia, come da lei stessa dichiarato (v. verbale di udienza del
12.03.2025 “la vita matrimoniale è durata circa 19 anni e ho sempre fatto la casalinga occupandomi
delle nostre figlie, collaboravo a titolo gratuito nell'Associazione Ministero Uomo di Pace (di cui lui è
Presidente), mio marito era l'unica fonte di reddito della famiglia”).
Tutto ciò premesso, considerati anche i seguenti fattori:
(a) l'età della signora (42 anni), comunque dotata di piena capacità lavorativa (tanto è vero che all'udienza del 12.03.2025 dichiara “ho iniziato da poco a lavorare a tempo determinato, ma guadagno
poco) e dunque contribuisce al proprio sostentamento;
(b) la durata del matrimonio (19 anni circa) e l'aver avuto due figlie;
pagina 7 di 9 (c) l'assegnazione della casa coniugale, condotta in locazione per la quale la sig.ra Parte_1
corrisponde un canone di € 600,00;
il Collegio reputa equo e congruo confermare la somma che era stata stabilita in sede di separazione in
€ 250,00, quale somma dovuta mensilmente dal sig. in favore della sig.ra CP_1 Pt_1
a titolo di assegno divorzile, somma annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT.
[...]
Le spese di lite vengono compensate in ragione della natura della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 21.10.2024
dalla sig.ra nei confronti del sig. Parte_1 Controparte_1
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così provvede:
[...]
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dai sigg.ri e Parte_1
in Pavia (PV) in data 06.12.2004, trascritto nei registri dello Controparte_1
Stato Civile del Comune di Pavia per l'Anno 2004 – Numero 107 – Parte I;
2) determina in € 700,00 l'importo del contributo mensile dovuto dal sig. Controparte_1
per il mantenimento delle minori figlie, da corrispondere alla sig.ra
[...] Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli
[...]
indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo CNF;
la sig.ra percepirà inoltre anche il 100% dell'assegno Parte_1
unico INPS;
3) determina in € 250,00 l'importo dell'assegno divorzile dovuto dal sig. Controparte_1
alla sig.ra da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e
[...] Parte_1
successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
pagina 8 di 9 4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pavia di procedere alla trascrizione della presente sentenza;
5) compensa le spese di lite in ragione della natura della causa.
Così deciso in Sassari oggi 24.03.2025 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE est.
Stefania Deiana Marta Guadalupi
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Il Tribunale di Sassari nelle persone dei magistrati:
Stefania Deiana Presidente
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale 2459/2024, avente per oggetto “divorzio contenzioso –
scioglimento del matrimonio”, promossa
DA
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
FILIPPO CARTA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata
Ricorrente;
CONTRO
(c.f. Controparte_1 C.F._2
Resistente contumace;
con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: v. Ricorso introduttivo.
pagina 1 di 9
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.10.2024 la sig.ra ha convenuto in Parte_1
giudizio davanti all'intestato Tribunale il sig. per ottenere lo Controparte_1
scioglimento del matrimonio contratto in Pavia (PV) in data 06.12.2004, trascritto nei registri dello Stato
Civile del Comune di Pavia per l'Anno 2004 – Numero 107 – Parte I.
A tal proposito, la ricorrente ha allegato:
(a) di essersi separata dal marito, dal quale ha avuto due figlie, (nata il [...]) e Persona_1
(nata il [...]) entrambe minori d'età, in forza di Decreto emesso dal Tribunale Persona_2
di Sassari n.3999/2023 il 5.04.2023, depositato in pari data, che ha omologato la separazione alle seguenti condizioni:
“A) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
B) La sig.ra con le figlie minori e , si trasferirà Parte_1 Persona_1 Persona_2
nell'appartamento sito sempre in via Giuseppe Biasi 6/A, ove ivi eleggerà la propria dimora. Il
contratto di locazione di detto appartamento, come le utenze elettriche ed idriche, rimarranno intestate
all'associazione di promozione sociale "uomo di pace" a.p.s. - in persona del legale rappresentante
RE Kadi Linares – che provvederà, pertanto, al pagamento del canone di Controparte_1
locazione e delle utenze.
C) La signora rilascerà, pertanto, con le figlie minori e Parte_1 Persona_1 [...]
l'appartamento di via Biasi 6/D, consentendo la variazione dell'intestazione del contratto di Per_2
locazione e delle utenze in capo all'Associazione predetta;
D) Il RE quindi, potrà continuare a vivere nell'appartamento sito in Alghero, via CP_1
Giuseppe Biasi n°6, lettera D).
pagina 2 di 9 E) Entrambi i genitori conserveranno l'affidamento condiviso delle figlie minori e Persona_1 [...]
che verranno assegnate alla madre ed avranno con quest'ultima la dimora e la residenza Per_2
privilegiata nell'appartamento sito in Alghero (SS), via Giuseppe Biasi n°6, lettera A).
F) Il sig. potrà vedere e tenere con sé le figlie durante la settimana, quando vorrà, previo CP_1
accordo con l'altro genitore, mediante contatto anche telefonico, almeno 24 ore prima del momento in
cui desidera vedere le minori;
Dichiarare e disporre, altresì, che il sig. ha il diritto di CP_1
vedere e tenere con sé le figlie il giorno del compleanno, durante le vacanze pasquali, natalizie ed estive
– secondo le regole dell'alternanza - così come verrà concordato dai genitori.
G) Il RE si obbliga a contribuire al mantenimento della moglie e delle figlie CP_1
minori e mediante la corresponsione della somma mensile, Persona_1 Persona_2
complessiva di € 950,00 (novecentocinquanta/00) da corrispondere a favore della sig.ra Parte_1
entro e non oltre il cinque di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT
[...]
-mediante bonifico bancario, attraverso le seguenti coordinate bancarie: conto corrente delle
[...]
, IBAN: : [...] - di cui € 250,00 (duecentocinquanta/00), a titolo di CP_2
contributo per il mantenimento della sig.ra ed € 700,00 (settecento/00) a titolo Parte_1
di contributo per il mantenimento delle figlie minori e oltre a Persona_1 Persona_2
contribuire in ragione del 50% alle spese straordinarie di queste ultime, così come meglio individuate e
specificate nel ricorso introduttivo datato 15 gennaio 2023.
H) La signora si impegna a cercare un'occupazione per rendersi - quanto Parte_1
prima - economicamente autonoma ed indipendente dal marito e si impegna, altresì, una volta trovata
l'occupazione, a darne tempestiva comunicazione e ciò al fine di modificare e/o revocare l'indennità di
mantenimento pattuita in questa sede a favore della stessa”;
(b) che dalla data della separazione, la loro convivenza non è più ripresa ed è cessata ogni forma di comunione materiale ed affettiva con il coniuge.
pagina 3 di 9 Sulla base di tali premesse, la ricorrente ha chiesto: la pronuncia sullo status, la conferma di tutte le condizioni della separazione, quali quella relativa al regime di affidamento, all'assegnazione della casa coniugale, all'obbligazione del mantenimento delle figlie minori a carico del marito, all'obbligazione a carico del marito dell'assegno divorzile a suo favore.
Radicatosi il contradditorio dinanzi al Giudice relatore, all'udienza del 12.03.2025 è stata dichiarata la contumacia del resistente, il quale non si è costituito sebbene ritualmente citato, ed il Giudice, sentita la ricorrente, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di divorzio è fondata e viene accolta.
Le allegazioni delle parti consentono di ritenere comprovata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dall'art. 3 legge n. 898/1970 apparendo manifesta l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi;
deve pertanto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio dagli stessi contratto in Pavia in data 6.12.2004.
Il Collegio, preso atto delle dichiarazioni della ricorrente (“dal momento Parte_1
della separazione, mi ha sempre regolarmente versato con Controparte_1
bonifico bancario la somma stabilita (700,00 per le figlie e 250,00 per la coniuge), io e i nostri figli abbiamo continuato a vivere nell'appartamento di Alghero di via Biase n. 6 A (che originariamente era l'ufficio di mio marito – in locazione con un canone di 600 euro mensili che pago io ogni mese) e lui abita Alghero di via Biase n. 6 D (stesso condominio) (credo che l'ufficiale giudiziario non l'ha trovato presso questo indirizzo per la notifica perché lui viaggia molto). Il padre incontra le figlie (14 e 16 anni)
autonomamente e occasionalmente le porta in viaggio con lui. Data la sua religione, non può accettare il divorzio, per questo che non è comparso oggi e non vuole firmare un eventuale accordo. Ho iniziato da poco a lavorare a tempo determinato, ma guadagno poco;
la vita matrimoniale è durata circa 19 anni e ho sempre fatto la casalinga occupandomi delle nostre figlie, collaboravo a titolo gratuito pagina 4 di 9 nell'Associazione Ministero Uomo di Pace (di cui lui è Presidente), mio marito era l'unica fonte di reddito della famiglia”) ritiene congruo alla situazione confermare quanto previsto in sede di separazione, riguardo all'affidamento condiviso delle figlie con collocamento preferenziale presso la madre, all'assegnazione della casa coniugale, al diritto di visita del padre previo accordo con la ricorrente e nel rispetto degli impegni scolastici, di studio e personali delle minori, e alla quantificazione del contributo del padre al mantenimento delle figlie nella somma di € 700,00 mensili, con rivalutazione annuale su base ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo protocollo CNF.
L'assegno unico INPS viene (e continuerà a essere percepito) integralmente dalla sig.ra Pt_1
in considerazione principalmente del fatto che su di ella gravano interamente tutte le spese
[...]
inerenti alla gestione della vita familiare, dai costi delle utenze, al vitto e, in generale, tutti gli oneri quotidiani connessi alla conduzione domestica (cfr. Corte Cass. ordin.4672/25: “l'assegno unico può
essere attribuito al genitore collocatario del minore, per verosimili esigenze di semplificazione,
nell'interesse della prole, trattandosi del genitore che convive con il figlio e che, dunque, provvede ai
bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultimo”).
In punto di assegno divorzile, giova richiamare sinteticamente quanto statuito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione al riguardo, facendo particolare riferimento alle pronunce più recenti che hanno rivisto l'orientamento maggioritario più risalente sulla questione.
Secondo l'orientamento tradizionale, infatti, l'ex coniuge economicamente più debole aveva diritto alla percezione di un assegno divorzile che gli consentisse di mantenere il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (Corte Cass. S.U., sent. n. 11490-11492/1990).
Tale consolidato orientamento, tutto incentrato sul c.d. criterio del tenore di vita, è stato tuttavia superato a partire dalla sentenza n. 11504/2017 (c.d. sentenza Grilli); in detta pronuncia, la Suprema
Corte, valorizzando il principio dell'auto-responsabilità economica dei coniugi, ha infatti chiarito che,
ai fini della concessione dell'assegno divorzile, presupposto essenziale sia l'accertamento da parte del pagina 5 di 9 giudice dell'assenza in capo al richiedente di mezzi economici adeguati e dell'impossibilità per lo stesso di procurarseli per ragioni oggettive.
Lo scopo dell'assegno divorzile non consiste più nel mantenere invariato in capo al richiedente il medesimo tenore di vita dallo stesso goduto durante il matrimonio, ma solo quello di garantire l'autosufficienza economica all'ex coniuge.
Tale orientamento, che ha segnato una netta inversione di tendenza rispetto al precedente, è stato tuttavia parzialmente rivisto con una successiva pronuncia a Sezioni Unite (Cass. S.U., sentenza n.
18287/2018): se, infatti, con la predetta sentenza del 2017 all'assegno divorzile era stata riconosciuta natura giuridica esclusivamente assistenziale, rigidamente connessa alla non autosufficienza economica del richiedente, con la successiva sentenza n. 18287/2018, Cass. S.U. civ., invece, i giudici di legittimità hanno precisato che all'assegno divorzile deve essere riconosciuta una funzione ulteriore,
ossia quella perequativa/compensativa; quest'ultima funzione trova il proprio fondamento nel principio di solidarietà che è posto alla base del diritto e che trova a sua volta il proprio fondamento direttamente nella Costituzione.
Partendo da tale premessa, la S.C., illustrando l'iter logico che il giudice deve seguire ai fini della determinazione dell'an e del quantum dell'assegno di mantenimento - da non ritenersi due momenti di valutazione fra loro distinti- ha chiarito che tale accertamento deve prendere le mosse dalla valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, ai fini di verificare la sussistenza e l'entità di uno squilibrio fra le stesse e formulare un giudizio sull'adeguatezza o inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente.
Tale valutazione deve essere però effettuata non solo in relazione all'accertamento della mancanza od insufficienza oggettiva di questi ultimi, ma alla luce di tutti gli indicatori di cui all'art. 5 comma 6 della legge sul divorzio, “al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-
patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di pagina 6 di 9 conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti […], in relazione alla durata,[...], oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale,
anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro.” (Cass.
S.U. sentenza n. 18287/2018).
Si tratta quindi di un criterio di valutazione composito, che comporta una valutazione comparativa della situazione economica e patrimoniale delle parti alla luce di tutti gli altri indici indicati all'art. 5 comma
6 della legge 898/1970 e che valorizza la funzione non solo assistenziale dell'assegno ma anche quella perequativa-compensativa, in ossequio al principio di solidarietà.
Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, il Collegio ritiene che la domanda di assegno divorzile formulato da parte resistente sia fondata e meriti pertanto accoglimento.
Ciò in base, in primo luogo, all'analisi delle deduzioni di parte ricorrente, non smentite dal resistente,
da cui risulta accertato che la sig.ra - durante il matrimonio - si sia occupata del Parte_1
ménage familiare e della cura ed educazione delle figlie, che dunque ella abbia contribuito in tal modo all'accrescimento del patrimonio della famiglia, come da lei stessa dichiarato (v. verbale di udienza del
12.03.2025 “la vita matrimoniale è durata circa 19 anni e ho sempre fatto la casalinga occupandomi
delle nostre figlie, collaboravo a titolo gratuito nell'Associazione Ministero Uomo di Pace (di cui lui è
Presidente), mio marito era l'unica fonte di reddito della famiglia”).
Tutto ciò premesso, considerati anche i seguenti fattori:
(a) l'età della signora (42 anni), comunque dotata di piena capacità lavorativa (tanto è vero che all'udienza del 12.03.2025 dichiara “ho iniziato da poco a lavorare a tempo determinato, ma guadagno
poco) e dunque contribuisce al proprio sostentamento;
(b) la durata del matrimonio (19 anni circa) e l'aver avuto due figlie;
pagina 7 di 9 (c) l'assegnazione della casa coniugale, condotta in locazione per la quale la sig.ra Parte_1
corrisponde un canone di € 600,00;
il Collegio reputa equo e congruo confermare la somma che era stata stabilita in sede di separazione in
€ 250,00, quale somma dovuta mensilmente dal sig. in favore della sig.ra CP_1 Pt_1
a titolo di assegno divorzile, somma annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT.
[...]
Le spese di lite vengono compensate in ragione della natura della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 21.10.2024
dalla sig.ra nei confronti del sig. Parte_1 Controparte_1
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così provvede:
[...]
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dai sigg.ri e Parte_1
in Pavia (PV) in data 06.12.2004, trascritto nei registri dello Controparte_1
Stato Civile del Comune di Pavia per l'Anno 2004 – Numero 107 – Parte I;
2) determina in € 700,00 l'importo del contributo mensile dovuto dal sig. Controparte_1
per il mantenimento delle minori figlie, da corrispondere alla sig.ra
[...] Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli
[...]
indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo CNF;
la sig.ra percepirà inoltre anche il 100% dell'assegno Parte_1
unico INPS;
3) determina in € 250,00 l'importo dell'assegno divorzile dovuto dal sig. Controparte_1
alla sig.ra da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e
[...] Parte_1
successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
pagina 8 di 9 4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pavia di procedere alla trascrizione della presente sentenza;
5) compensa le spese di lite in ragione della natura della causa.
Così deciso in Sassari oggi 24.03.2025 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE est.
Stefania Deiana Marta Guadalupi
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