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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 24/10/2025, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE riunita in Camera di Consiglio nelle persone di dott. Maria Teresa Spanu Presidente dott. Maria Sechi Consigliere dott. Valentina Santa Cruz Consigliere relatore ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c., la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 361 del ruolo generale degli affari contenziosi per l'anno
2024, promosso da:
(p.iva/cf/n. D'ordine CHE-206.129.981), con sede Parte_1 legale in Manno (CH), Via Cantonale n. 43, in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. , elettivamente domiciliata in Como, alla via F. Parte_2
Petrarca n. 15, presso lo studio dell'Avv. Simone Gatto, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale alle liti da intendersi posto in calce al ricorso ricorrente contro
nata il [...] a [...], residente in 29506 n. Birch Controparte_1
Ave il 60044 Lake Bluff, quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sulle figlie minori nata il [...] e nata il [...], Persona_1 Persona_2 entrambe residenti in 29506 n. Birch Ave il 60044 Lake Bluff, elettivamente domiciliata in Milano, Viale Bianca Maria 19, presso lo studio dell'avv. Carola Vergara, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale alle liti allegata alla memoria difensiva resistente
All'udienza del 17.10.2025 la causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte ricorrente: (come da note conclusionali depositate il 07.10.2025)
“Voglia L'Ecc.ma Corta d'Appello adita:
1 Accogliere il ricorso e, per l'effetto dichiarare titolo esecutivo efficace nell'ordinamento italiano, il riconoscimento di debito reso dal Sig. in corpo alla fattura Persona_3
702022 del 25/8/2022 allegato al doc. 3 del fascicolo della parte ricorrente;
In subordine: ammettere le prove così come dedotte e, per l'effetto, all'esito dell'istruttoria che sarà ordinata, accogliere il ricorso e, per l'effetto dichiarare titolo esecutivo efficace nell'ordinamento italiano, il riconoscimento di debito reso dal Sig. in corpo alla fattura 702022 del 25/8/2022 allegato al doc. 3 del fascicolo Persona_3 della parte ricorrente;
In ogni caso, condannare la parte resistente alle spese e al compenso di causa, oltre accessori e rimborso forfetario”.
Nell'interesse di parte resistente: (come da note conclusionali depositate il 04.10.2025)
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adìta, rigettata ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione, accogliere le seguenti conclusioni
In via preliminare,
- Rigettare il presente ricorso perché inammissibile /improcedibile e/o infondato, per le ragioni espresse nell'atto di costituzione in giudizio;
Nel merito
- Rigettare la richiesta avanzata con il ricorso introduttivo di parte ricorrente perché infondata in fatto ed in diritto, perché manchevole dei presupposti di legge e per tutte le altre ragioni espresse nell'atto di costituzione;
per l'effetto
- Accertare e dichiarare che parte resistente nulla deve a Parte_1 in relazione a quanto richiesto da quest'ultima nel presente giudizio.
In ogni caso,
- Con vittoria di spese e competenze di giudizio, della presente fase e della fase cautelare conclusasi con l'ordinanza pubblicata lo scorso 18 giugno 2025, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 04.11.2024, la (di Parte_1 seguito, per brevità, ha promosso dinanzi alla Corte d'Appello di Cagliari il Parte_1 procedimento di cui agli artt. 67 L. n. 218/1995 e 30 D. Lgs. n. 150/2011, disciplinanti il riconoscimento dell'efficacia esecutiva di provvedimento straniero, esponendo, a sostegno della domanda, che:
2 - nell'esercizio della propria attività di intermediazione immobiliare in Svizzera e in adempimento dell'incarico conferitole, aveva condotto alla vendita Persona_3 dell'immobile sito in TE SC (Comune sito nel distretto di Lugano), fondo n. 883
RFD di TE SC;
- all'esito della vendita, in calce alla fattura n. 702022 del 25/8/2022, dell'importo di chf
75.928,50, emessa dalla ricorrente quale corrispettivo per l'attività di intermediazione svolta, il aveva scritto di proprio pugno la seguente dichiarazione: “21/09/2022 Per_3
Il sottoscritto autorizza il pagamento della presente fattura al momento del Persona_3 trapasso della proprietà. In fede [firma autografa]”, così effettuando un chiaro riconoscimento di debito;
- il trasferimento della proprietà era avvenuto in data 17.05.2023 e il ra deceduto Per_3 il 18.08.2023, prima di poter onorare l'obbligazione assunta, lasciando quali uniche eredi le figlie minori e , le quali, per tramite della madre, avevano accettato Per_1 Persona_2
l'eredità con beneficio di inventario;
- in data 13.08.2024, la odierna ricorrente aveva avanzato alla Pretura di Lugano due distinte istanze di sequestro, domandando l'assegnazione del credito vantato da
[...]
e nei confronti dello Stato del Cantone Ticino relativo al rimborso Per_2 Persona_1 del saldo del deposito TUI (tassa sugli utili immobiliari) per effetto della vendita del fondo n. 883 RFD di TE SC;
- il decreto di sequestro, concesso e notificato in data 23.08.2024 dalla Pretura di Lugano al procuratore della ricorrente, aveva avuto, tuttavia, esito negativo, come attestato dal relativo verbale, in cui si riferiva che il Cantone Ticino aveva dichiarato l'inesistenza di crediti vantati dalle eredi del ei confronti dello Stato medesimo;
Per_3
- lo Stato Elvetico, rilevata la sussistenza dei requisiti di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 271 LEF (Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento), aveva, dunque, avviato la procedura di sequestro, rivelatasi poi infruttuosa;
- nel corso dell'attività di ricerca dei beni appartenuti al debitore era stato rinvenuto l'immobile sito nel Comune di Domus de Maria (Ca), distinto in Catasto Fabbricati alla sez urb. B, foglio 7, particella 663, sub. 1 e, in relazione ad esso, la ricorrente aveva interesse a procedere ad esecuzione forzata al fine di vedere soddisfatto il proprio diritto di credito.
Ciò premesso, rilevato che la competenza territoriale era da individuarsi sulla base del luogo di ubicazione del bene, la ha concluso affinché la Corte adita dichiarasse Parte_1
3 quale titolo esecutivo efficace nell'ordinamento italiano il riconoscimento di debito reso da nel corpo della fattura n. 702022 del 25/8/2022. Persona_3
2. In corso di causa, la società ha altresì proposto ricorso ex art. 671 c.p.c. per ottenere il sequestro dell'immobile che intendeva sottoporre ad esecuzione forzata, allegando che le eredi del debitore (minorenni) e la loro madre si erano trasferite negli Stati Uniti
d'America sin dal 18.07.2020 senza lasciare alcun bene sul territorio elvetico, sicché era verosimile l'ipotesi che il bene individuato sul territorio italiano, ancora intestato al debitore e mai volturato, potesse essere soggetto a cessione, con incameramento dei proventi da parte delle resistenti, e conseguente perdita definitiva della possibilità di vedere soddisfatta la pretesa creditoria.
3. e rappresentate dal proprio genitore Per_1 Persona_2 Controparte_1 si sono costituite in giudizio sia per resistere alla domanda cautelare che per
[...] chiedere il rigetto del ricorso principale, perché inammissibile o infondato per carenza dei presupposti di legge, disconoscendo, altresì, nel merito, l'autenticità della scrittura e della sottoscrizione apposta sulla fattura, contestandone la riconducibilità al proprio dante causa.
3. Con ordinanza resa il 18.06.2025, depositata il 10.07.2025, la Corte ha rigettato l'istanza cautelare per l'insussistenza di entrambi i requisiti previsti per il suo accoglimento, rinviando la regolamentazione delle spese alla decisione di merito.
4. All'udienza del 17.10.2025 la causa è stata, infine, tenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c., previa concessione di un termine antecedente per il deposito di note conclusionali.
5. Pregiudizialmente, si osserva che, tanto ai sensi degli artt. 64 ss. L. n. 218/1995 e 30
D. Lgs. n. 150/2011, quanto ai sensi degli artt. 32 ss. della Convenzione di Lugano del
2007, sussiste la giurisdizione dell'autorità italiana in ragione del fatto che, astrattamente,
è stato richiesto il riconoscimento dell'esecutorietà di un titolo straniero da attuarsi in
Italia, il cui luogo di esecuzione è compreso nel distretto di competenza di questa Corte
d'Appello.
6. Nel merito, devono confermarsi integralmente le considerazioni già svolte nel provvedimento cautelare emesso in corso di causa, che non risultano utilmente confutate da argomentazioni di segno contrario svolte dalla ricorrente nelle note conclusionali.
6.1. Il fulcro del ricorso è costituito dal richiamo all'art. 271 LEF (Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento), che, secondo la tesi della società, fonderebbe la sussistenza dei requisiti di titolo esecutivo in capo all'asserito riconoscimento di debito reso da Per_3
4 nel corpo della citata fattura, come rilevato dal giudice svizzero nel decreto di Per_3 sequestro.
6.2. Ora, l'art. 271 LEF invocato dalla società ricorrente disciplina le cause di sequestro, stabilendo che “per i crediti scaduti, in quanto non siano garantiti da pegno, il creditore può chiedere il sequestro dei beni del debitore che si trovano in Svizzera” allorquando, come nel caso concreto, “il debitore non dimori in Svizzera, se non vi è altra causa di sequestro, ma il credito abbia un legame sufficiente con la Svizzera o si fondi su un riconoscimento di debito ai sensi dell'articolo 82 capoverso 1” (ipotesi prevista al punto
4 dell'elenco contenuto nel medesimo articolo). Il sequestro, concesso dal giudice svizzero al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 272 LEF, è poi soggetto alla convalida o alla eventuale opposizione del debitore secondo la disciplina dei successivi artt. 278 e 279 LEF.
Non trova, dunque, alcuna rispondenza normativa quanto sostenuto dalla società ricorrente e, cioè, che la dichiarazione rilasciata dal debitore sia riconosciuta titolo esecutivo dallo Stato Elvetico ai sensi della disposizione richiamata, trattandosi, piuttosto, di elemento la cui “verosimile esistenza”, unitamente alle altre condizioni previste all'ipotesi indicata al n. 4), legittima la concessione inaudita altera parte della misura cautelare di tipo conservativo (misura concessa, appunto, nel caso di specie e tuttavia rivelatasi infruttuosa per l'inesistenza dei beni – diritti di credito - specificamente individuati).
6.3. Le norme di riferimento in materia sono, invece, costituite dagli artt. 32 ss. della
Convenzione di Lugano (CLug) del 2007, applicabili agli Stati coinvolti nel caso in esame perché vincolati dalla convenzione medesima ed in parte più favorevoli rispetto alle disposizioni di cui agli artt. 64 – 67 della L. n. 218/1995, che stabiliscono le condizioni per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni straniere in materia civile e commerciale.
In particolare, fermo l'automatico riconoscimento, salvo contestazione, delle decisioni
(sentenze, ordinanze, decreti o mandati di esecuzione) pronunciate dall'autorità giurisdizionale di uno Stato vincolato dalla convenzione (artt. 32 e 33 CLug), affinché le medesime siano suscettibili di esecuzione in un altro Stato aderente è necessario instaurare un apposito procedimento, volto ad ottenerne la dichiarazione di esecutività
(exequatur), sul presupposto che esse siano già esecutive nello Stato che le ha emesse
(art. 38 CLug). L'istanza della parte interessata deve essere, inoltre, accompagnata da copia della decisione che presenti i requisiti di autenticità e dall'attestato di cui all'art. 54
5 CLug, che attesti, appunto, l'esecutività del provvedimento nello Stato di origine. La dichiarazione di esecutività è, quindi, chiaramente limitata alle pronunce giudiziali sopra richiamate o, comunque, agli atti pubblici e alle transazioni giudiziali aventi già efficacia esecutiva nello Stato di origine (art. 57 CLug), accompagnati dai relativi attestati di autenticità ed esecutività.
6.4. Ciò posto e indipendentemente dalla piena sovrapponibilità o meno del procedimento di cui agli artt. 67 L. n. 218/1995 e 30 D.Lgs. n. 150/2011, prescelto dalla ricorrente, e dello strumento previsto dagli artt. 33 e 38 ss. della Convenzione di Lugano, deve qui rilevarsi che la non ha domandato il riconoscimento dell'esecutività, secondo Parte_1 la procedura prevista, di detti atti, né tantomeno dell'esecutività del decreto di sequestro emesso dal Tribunale svizzero, rispetto al quale, peraltro, non avrebbe avuto alcun interesse concreto e attuale nella descritta ottica di procedere ad esecuzione forzata, stante l'esaurimento della sua efficacia nel territorio dello Stato d'origine, perché limitata, a monte, ai soli crediti ivi indicati.
Ed invero, la domanda proposta in questa sede è espressamente volta ad ottenere il riconoscimento dell'efficacia esecutiva di una mera dichiarazione di parte, qualificata in termini di riconoscimento di debito, apposta dal presunto debitore e dante causa delle odierne resistenti in calce ad una fattura emessa dalla stessa società ricorrente.
È dunque evidente l'impossibilità, per carenza dei presupposti di legge, di effettuare il giudizio di accertamento attivato e di attribuire valenza di titolo esecutivo estero da delibare ad una simile dichiarazione stragiudiziale, non riconducibile al novero delle decisioni o degli atti, dotati di efficacia esecutiva, elencati dalla Convenzione di Lugano
(e tantomeno dalla L. n. 218/1995). Mancando il titolo esecutivo da delibare, sono del tutto irrilevanti le contestazioni ed istanze istruttorie formulate dalle parti con riferimento al diritto sostanziale dedotto in giudizio, la cui valutazione esula dall'oggetto tipico del presente procedimento speciale, indirizzato ad ottenere altro tipo di pronuncia e rimesso in unico grado di merito alla Corte d'Appello.
7. Il rigetto del ricorso reca con sé la soccombenza in ordine alle spese processuali che, pertanto, sono poste a carico della ricorrente, ivi comprese quelle relative al procedimento cautelare in corso di causa. La liquidazione è effettuata in dispositivo ai sensi del D.M. n.
147/2022, avuto riguardo al valore indeterminabile della controversia, di media complessità (scaglione da € 52.000,00 a € 260.000,00), in considerazione della particolarità delle questioni giuridiche trattate, secondo parametri medi per le prime due fasi e ridotti del 25% per la fase decisionale in ragione del tenore delle note conclusionali,
6 in relazione al procedimento di merito, e secondo parametri medi per le prime due fasi e parametri minimi per la fase decisionale, in assenza di ulteriori note illustrative, quanto al procedimento cautelare, con esclusione, per entrambi, della fase istruttoria, assente quale fase autonoma. Deve essere, infine, disposta la distrazione delle spese, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore del difensore avv. Carola Vergara, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna la ricorrente, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione, in favore della parte resistente, delle spese processuali, che liquida, per la fase di merito, in euro 8.715,00 per compensi professionali e, per la fase cautelare, in euro 4.339,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori di legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Carola Vergara, dichiaratasi procuratore antistatario.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 17 ottobre 2025.
Il Presidente dott. Maria Teresa Spanu
Il Consigliere estensore dott. Valentina Santa Cruz
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