Sentenza 16 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 16/05/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
RGN 1074 /2025
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott.ssa Simona Iavazzo giudice relatore dott.ssa Maria Elena De Tura giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1074 / 2025 , avente ad OGGETTO: divorzio su ricorso congiunto presentato da e , Parte_1 CP_1
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. LOMBARDI GIANCARLO , in forza di procure in calce al ricorso;
con l'intervento del P.M., il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 04/04/2025 le parti in premessa indicate chiedevano pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio;
ciò avveniva sulla premessa che le stesse avevano posto fine alla propria convivenza con separazione omologata dal Tribunale di Foggia e che dalla data di comparizione davanti al Presidente non si era più ricomposto il vincolo di comunione spirituale e materiale della famiglia.
Preliminarmente va dato atto della circostanza per la quale i coniugi risultano aver contratto matrimonio con rito civile;
pertanto andrà dichiarato lo scioglimento del matrimonio e non la cessazione degli effetti civili dello stesso.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Infatti appare sussistente la condizione di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
898/70, così come modificato dalla legge 6/3/1987 n. 74 e dalla legge 6 maggio 2015
n. 55 , essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale e la separazione risulta essere stata omologata dal Tribunale di Foggia nel 2019; entrambe le parti hanno concordemente dichiarato che lo stato di separazione risulta ininterrotto da quella data, per cui si deve ritenere impossibile la ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Le parti hanno concordato le condizioni del divorzio. Le stesse non sono contrarie a norme imperative e risultano conformi all'interesse dei figli e si intendono qui per integralmente trascritte.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Foggia, I sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in Monte Sant'angelo in data 04/09/2012 tra , nato a [...] Parte_1
SANT'ANGELO (FG) in data 05/09/1974, e , nata a CP_1
Monte Sant'Angelo in data 16.12.1975, (atto n. 9 p. I);
2. ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile;
3. Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti ed omologa il divorzio alle condizioni ivi previste che devono intendersi qui riprodotte e trascritte;
4. nulla per le spese.
Così deciso in Foggia il 15.05.2025 in camera di consiglio.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Simona Iavazzo Dott. Antonio Buccaro