TRIB
Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 20/06/2025, n. 964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 964 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1212/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di separazione e divorzio contenzioso, promossa ai sensi degli artt.
473-bis.49 c.p.c., con ricorso depositato da:
(C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
15/09/1988, con l'Avv. FORTUNATO CATERINA, giusta procura agli atti – parte ammessa al beneficio del patrocinio a Spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo n. 484/2023; nei confronti di
(C.F. , nato a [...] il CP_1 C.F._2
25/02/1996, con l'Avv. BOLIS MARTINA, giusta procura agli atti;
con l'intervento del
TUTORE AVV. nonché difensore delle minori CP_2 [...] nata a [...] il [...]) e (nata a Persona_1 Persona_2
Bergamo il 18.12.2022), giusta nomina del Tribunale per i Minorenni di Brescia;
e con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO a cui è stato ritualmente comunicato il decreto di fissazione dell'udienza come previsto dall'art. 473.bis.14, comma 4 c.p.c.
OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio) MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27/02/2025 - premettendo di aver Parte_1 contratto matrimonio con in Bergamo il 29/11/2019 (trascritto nei CP_1 registri di Stato civile del medesimo Comune, atto n. 570, anno 2019, Parte II, serie C), dalla cui unione sono nate le figlie (nata a Persona_1
Bergamo il 29.09.2020) e (nata a [...] il [...]) - si è Persona_2 rivolta intestato Tribunale al fine di chiedere la pronuncia della separazione personale dei coniugi con addebito nei confronti del marito (domanda rinunziata in corso di causa)
e la declaratoria di scioglimento del matrimonio una volta decorso il termine di legge; la ricorrente ha poi chiesto di confermare gli incarichi già impartiti dal Tribunale per i
Minorenni di Brescia ai Servizi sociali e al Serd territorialmente competente, secondo il decreto provvisorio adottato in data 27/11/2024; ha chiesto, inoltre, di disporre l'affidamento esclusivo a sé delle figlie, con attribuzione in capo alla madre del potere di assumere le decisioni di maggior interesse per le minori, che avrebbero continuato a vivere con la stessa madre a Selvino, fermo l'incarico ai Servizi sociali di supervisionare il nucleo;
ha chiesto, quindi, di prevedere che il padre potesse continuare a incontrare le figlie in modalità protetta, o in modalità libera, secondo quanto stabilito dal Tribunale per i Minorenni nell'ambito del procedimento di adozione iscritto al numero di ruolo
75/2022; ha chiesto, infine, di porre a carico del padre l'obbligo di versare un assegno di euro 200,00 al mese per ciascuna figlia, oltre il 50% delle spese di natura straordinaria.
Nel merito la ricorrente ha dedotto che la coppia di coniugi stabiliva la residenza familiare in Alzano Lombardo, in un appartamento condotto in locazione da Pt_1
che, dopo un primo periodo sereno, le differenze culturali facevano insorgere
[...] la conflittualità coniugale tanto che il signor diventava sempre più nervoso e Per_1 aggressivo nei confronti della moglie pretendendo di controllarla ossessivamente e imponendo alla stessa le proprie decisioni;
che con la nascita di la relazione tra Per_1
i coniugi peggiorava, costringendo la ricorrente a trasferirsi per circa tre mesi a casa dei propri genitori, per essere supportata nelle cure della neonata;
che, al rientro presso l'abitazione familiare, la situazione precipitava in quanto il signor diveniva Per_1 sempre più controllante nei confronti della moglie, che cadeva nell'assunzione di sostanze stupefacenti;
che la coppia tentava di ricomporre la famiglia progettando la nascita della secondogenita, ma ben presto, la si trasferiva Per_2 Per_1 definitivamente presso l'appartamento di sua proprietà in Selvino, vicino ai propri
Pag. 2 di 12 genitori;
che, dopo la nascita della bambina presso l'ospedale Papa Giovanni XXIII di
Bergamo, ad veniva riscontrata la positività agli oppiacei e, così, veniva Per_2 segnalato l'accaduto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di
Brescia per l'apertura di un procedimento volto a dichiarare lo stato di adottabilità della minore;
che, dunque, con un primo decreto emesso in data 29/12/2022, il Tribunale per i minorenni di Brescia disponeva il divieto di dimissioni della minore dall'ospedale, sospendendo entrambi i genitori dalla responsabilità genitoriale ed incaricando i
Servizi sociali territorialmente competenti a svolgere un'approfondita indagine psicosociale, nominando Tutrice delle minori l'avvocata che le prime CP_2 indagini sociali e psicologiche mettevano in evidenza come Parte_1 nonostante fosse bisognosa di essere supportata nella cura della propria dipendenza da oppiacei e nell'esercizio della genitorialità, avesse una reale intenzione di intraprendere un percorso comunitario con le figlie, e che, di contro, la figura paterna appariva gli operatori meno capace di mettersi in discussione, avendo la tendenza ad assumere atteggiamenti svalutanti nei confronti della che, pertanto, con decreto emesso Per_1 in data 14/02/2023, il Tribunale per i Minorenni di Brescia disponeva l'affidamento delle minori al Servizio Sociale territorialmente competente affinché provvedesse al collocamento delle figlie, unitamente alla madre, in una Comunità mamma-bambino; che, per l'effetto, in data 16/05/2023 veniva collocata presso la Parte_1 comunità terapeutica riabilitativa San Francesco in Cremona, con entrambe le figlie, comunità dove la stessa ancora oggi risiede;
che il percorso riabilitativo con le figlie è in costante miglioramento come si desume dalla relazione di aggiornamento dei Servizi sociali datata 10/09/2024, che descrive una madre attenta ai bisogni delle proprie bambine e migliorata nella gestione in autonomia delle figlie;
che, a partire da giugno
2023, il padre incontrava in modalità “protetta” le figlie minori presso la comunità di
Cremona alla presenza di un'educatrice, incontri che avevano avuto un andamento positivo fino a quando non venivano sospesi a seguito della denuncia sporta dalla odierna ricorrente nei confronti del marito, il quale, nel corso di una telefonata intercorsa in data 27/08/2024, minacciava la moglie e le figlie dicendo che sono nate da un musulmano, che erano obbligate ad essere musulmane e che, quindi, il padre era disposto a perdere la sua vita portando la madre e le figlie con lui, con la minaccia di togliere le bambine alla madre per portarle in Tunisia, intimidazioni che giungevano dopo che la moglie gli aveva comunicato la sua intenzione di separarsi;
che all'esito
Pag. 3 di 12 dell'udienza tenutasi in data 25/11/2024, il Tribunale per i minorenni aveva disposto la prosecuzione del percorso comunitario per la madre e le minori, confermando gli incarichi ai Servizi sociali e al Sert territorialmente competente, delegando al Servizio di regolamentare le frequentazioni tra il padre e le figlie in modalità protetta, ragion per cui riprendevano gli incontri con cadenza mensile, in spazio protetto, alla presenza di un'educatrice. Quanto alla situazione economica, la ricorrente ha riportato di essere disoccupata e di aver interrotto l'attività lavorativa come massofisioterapista dopo la nascita della prima figlia;
ha riferito di essere titolare di un immobile sito a Selvino e di un conto corrente cointestato con i propri genitori;
ha dichiarato di percepire per intero l'assegno unico erogato dall'Inps, aggiungendo che il padre non ha mai contribuito al mantenimento delle minori.
Con comparsa depositata in data 08/05/2025 si costituiva in giudizio il convenuto, contestando quanto ex adverso dedotto e ritenendo che la controparte avesse formulato una serie di accuse false e tendenziose ai suoi danni;
nel merito il convenuto ha dichiarato come la moglie fosse già in carico al Serd nell'anno 2008, dunque 10 anni prima che il resistente facesse il suo regolare ingresso in Italia, al fine di dimostrare che la tossicodipendenza della moglie non era in alcun modo causata dai comportamenti del marito;
che egli era perfettamente consapevole di aver compiuto degli errori in passato, ma non certo per i motivi illustrati dalla signora bensì allorquando prendeva Per_1 la decisione di commettere un reato (fatti per i quali ha subito un processo penale ed ha espiato la propria pena); che, peraltro, l'attività di spaccio (senza che questa voglia essere un esimente né una giustificazione) veniva svolta dallo stesso per permettere alla propria famiglia di mantenersi e di avere un tenore di vita nella media; che, comunque, egli non ha mai minacciato la moglie di portare le proprie figlie in Tunisia, asserendo che nel periodo a cui risale quella telefonata oggetto di denuncia le parti avevano ripreso la frequentazione “come coppia” in vista della futura uscita della ricorrente dalla comunità, ma improvvisamente la decideva di interrompere la frequentazione Per_1 con il marito e glielo comunicava telefonicamente in quella sede, dichiarando di aver cambiato idea rispetto l'educazione da impartire alle figlie, così contravvenendo agli accordi tra loro assunti sin dalla prima gravidanza per cui la prole sarebbe stata cresciuta seguendo la cultura musulmana propria del padre; che, dunque, appreso questo cambio improvviso deciso dalla sola per quanto attiene alla crescita e all'educazione Per_1 delle figlie, il resistente veniva colto alla sprovvista e ne nasceva una discussione
Pag. 4 di 12 animata con toni di voce alti da entrambe le parti, senza che fossero profferite minacce di alcun tipo;
che il signor ha acconsentito recentemente di far partecipare le Per_1 figlie a tutte le attività ritenute utili per la loro crescita ed ha successivamente firmato tutti i moduli necessari, una volta ottenute le spiegazioni richieste;
che gli incontri protetti con le figlie, ripresi in data 24 settembre 2024, hanno ricevuto sempre relazioni positive tanto che si è concordato di svolgere gli incontri all'esterno della sede dello spazio neutro visto il forte legame osservato tra il padre e le minori, oltre che gli esiti negativi dei controlli al SERD per l'assenza di uso di alcool e sostanze stupefacenti;
che egli contribuisce al mantenimento delle figlie, portando loro vestiti, scarpe e pensieri ludici;
che, allo stato, egli lavora alle dipendenze della società Sebino Spa di Madone, con una retribuzione mensile netta di circa euro 1.600,00=/1.700,00, è privo di proprietà immobiliari e di beni mobili registrati, ed è gravato da un canone di locazione per euro
475,00 al mese. In conclusione, il convenuto si opponeva alla domanda di affidamento esclusivo avanzata dalla moglie, chiedendo al Tribunale di disporre l'affido condiviso, con la conferma di tutti gli incarichi ai Servizi sociali come stabiliti dal Tribunale minorile;
nulla opponeva, invece, al collocamento prevalente delle minori presso la madre, una volta concluso il percorso comunitario, chiedendo che venissero disciplinati i periodi di permanenza delle figlie presso di sé, una volta liberalizzati gli incontri;
proponeva, infine, il versamento di un assegno di euro 200,00 al mese per ciascuna figlia, oltre alla metà delle spese straordinarie, con diritto della madre di percepire per intero l'assegno unico erogato dall'Inps.
Con comparsa depositata in data 07/05/205 si è costituita in giudizio la Tutrice Avv.
nell'interesse delle minori, rappresentando che, dalle relazioni CP_2 depositate dai Servizi Sociali depositate nell'ambito del procedimento pendente avanti al Tribunale per i Minorenni è emerso che il percorso comunitario di Parte_1
è proseguito positivamente, con buoni riscontri sulle sue capacità gestionali e decisionali; nel dettaglio, è stata riscontrata una importante evoluzione nell'impegno messo dalla madre nel supportare la figlia , riuscendo a mantenere la linea Per_3 educativa individuata anche in comunità; detti riconoscimenti hanno permesso a di “iniziare a vedersi come madre capace e attenta”; anche la Parte_1 vacanza comunitaria che si è svolta nel mese di luglio 2024, ha avuto esito positivo, e si è confermata in grado di gestire in completa autonomia la Parte_1 quotidianità con le figlie;
quanto agli incontri padre-figlie in modalità protetta, i Servizi
Pag. 5 di 12 riportava un andamento sommariamente positivo, anche se in contesti più ampi e stimolanti il padre ha riscontrato maggiore difficoltà nella gestione delle figlie, arrivando ad attribuire le relative responsabilità alla madre, e sostenendo che la permanenza in comunità contribuisce alla loro maleducazione e al fatto che le bambine non riconoscono la sua autorità; dopo un periodo di sospensione degli incontri, nel mese di settembre 2024, gli incontri protetti sono ripresi con cadenza mensile. Alla luce dei fatti esposti, la Tutrice delle minori, vista la pendenza dinanzi al Tribunale per i
Minorenni di Brescia del procedimento n. 75/2022 RG AD, instaurato per la declaratoria dello stato di adottabilità delle minori, e riconosciuta la competenza funzionale del medesimo Tribunale, la Tutrice ha chiesto a questa Autorità di confermare le statuizioni già adottate dal Tribunale per i Minorenni e che venga disposto un coordinamento tra giudici al fine di evitare sovrapposizioni decisionali e garantire una tutela unitaria e coerente delle minori, nonché di assumere i provvedimenti ritenuti più congrui ai diritti e all'interesse delle minori in punto mantenimento. Con la memoria depositata in data 28/05/2025, la Tutrice ha dato atto di una mail di aggiornamento pervenuta dall'Assistente sociale dott.ssa Persona_4 nella quale si conferma che, “dall'équipe effettuata con la Comunità San Francesco di
Cremona, è emerso che nell'ultimo periodo si sono evidenziate importanti fragilità della sig.ra che ha attraversato un periodo difficile, ma trasformativo. Allo Per_1 stato attuale risulta prematuro un progetto di reinserimento territoriale in quanto la
Sig.ra necessita ancora di sperimentazioni fondamentali (conseguimento Per_1 patente, stabilizzazione lavorativa, confronto costruttivo con la realtà) per garantire la riuscita del percorso” (cfr. doc. n. 3); quanto agli incontri padre-figlie, ne ha confermato l'andamento positivo, poiché il padre si presenta sempre puntuale, con la merenda per le figlie, gioca con le bambine e sa accogliere i loro bisogni;
le fragilità che si evidenziano rispetto a tali incontri riguardano il momento del saluto, quando le bambine non vogliono vestirsi e diventano oppositive nel salutare il papà, la figlia maggiore richiede molte attenzioni e spesso fa i capricci ai quali il padre risponde in modo direttivo "non si fa sei maleducata" o ricattatorio “se fai così il papà non viene più”, aspetti sui quali occorre “lavorare”.
Così regolarmente instaurato il contraddittorio, all'udienza di prima comparizione fissata per il giorno 10/06/2025, senza dare corso al tentativo di riconciliazione tra i coniugi ex art. 473-bis.42 c.p.c., dopo breve confronto, i procuratori delle parti e la
Pag. 6 di 12 Tutrice delle minori condividevano l'opportunità di definire parzialmente il giudizio, mediante la pronuncia della sentenza di separazione, alle condizioni oggetto di statuizione provvisoria del Tribunale per i Minorenni di Brescia nell'ambito del procedimento volto alla dichiarazione dello stato di adottabilità (proc. civ. n. 75/2022 reg.adot.), ovvero confermandosi provvisoriamente l'affidamento di entrambe le minori al Servizio sociale, il loro collocamento temporaneo presso la Comunità mamma- bambino di Cremona, dove sono attualmente inserite insieme alla madre, tutti gli incarichi di monitoraggio e sostegno già attivati dal Servizio sociale e specialistico in favore di madre e padre, la prosecuzione degli incontri vigilati tra il padre e le minori alla presenza dell'educatore professionale, la prosecuzione del monitoraggio CP_ tossicologico presso il per quanto concerne il signor con previsione a Per_1 carico di quest'ultimo dell'obbligo di provvedere al versamento di un assegno di mantenimento di euro 200,00 al mese per ciascuna figlia, oltre alla metà delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso questo Tribunale, fermo il diritto della madre di percepire per intero l'assegno unico erogato dall'Inps.
Autorizzati i coniugi a vivere separatamente e recepite, in via temporanea e urgente ex art. 473-bis.22 c.p.c., le condizioni sopra indicate, i difensori delle parti precisavano le conclusioni chiedendo l'emissione della sentenza parziale di separazione con rimessione della causa sul ruolo del giudice delegato per la pronunzia di divorzio e la prosecuzione del giudizio in ordine alle domande accessorie, all'esito delle valutazioni del Servizio sociale e delle determinazioni del Tribunale per i Minorenni nell'ambito della procedura di cui si è detto, stante la competenza funzionale del Tribunale minorile sulle domande inerenti alla titolarità della responsabilità genitoriale.
Tutto ciò premesso, la domanda di separazione personale è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio in
Bergamo il 29/11/2019 (trascritto nei registri di Stato civile del medesimo Comune, atto n. 570, anno 2019, Parte II, serie C), in regime di separazione dei beni, dalla cui unione sono nate le figlie (nata a [...] il [...]) e Persona_1 [...]
(nata a [...] il [...]). Per_2
Le circostanze dedotte nei rispettivi atti di parte dimostrano, in modo inequivocabile, che la prosecuzione della convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e pregiudizievole per la prole, ex art. 151 c.c., sicché sussistono le condizioni per la
Pag. 7 di 12 pronuncia di separazione senza addebito, domanda rinunziata dalla parte ricorrente nella prima memoria depositata ex art. 473-bis.17 c.p.c..
Visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, il Tribunale ritiene che sussistano le condizioni per dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni che si trascrivono integralmente in dispositivo, apparendo allo stato degli atti conformi all'interesse superiore della prole.
Il contenuto degli accordi raggiunti dalla coppia genitoriale in punto di affidamento rende non necessario procedere all'ascolto diretto delle minori, ex art. 473.bis.4 c.p.c., in questa fase del procedimento.
Infine, tenuto conto della situazione personale e abitativa di ciascuna parte - per come risultante dalle emergenze in atti - il Tribunale ritiene che anche le pattuizioni di carattere economico meritino accoglimento, in quanto idonee e adeguate a garantire alle figlie minori - oggi inserite in un contesto comunitario - condizioni di vita funzionali alla loro crescita e al loro mantenimento.
Stante la richiesta di scioglimento del matrimonio, così come previsto dall'art. 473- bis.49 c.p.c., la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice delegato affinché questi
– trascorsi almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi – provveda anche ad acquisire la prova dell'avvenuto passaggio in giudicato della presente pronunzia.
La statuizione sulle spese di giudizio è riservata alla pronunzia definitiva.
p.q.m.
il Tribunale, non definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero:
A) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, che hanno contratto matrimonio in Bergamo il 29/11/2019 (iscritto nei CP_1 registri di Stato civile del medesimo Comune, atto numero 570, anno 2019, Parte II, serie C), alle condizioni che si trascrivono di seguito, fino a diversa determinazione del
Tribunale per i Minorenni di Brescia, competente in merito alla domanda volta a dichiarare l'eventuale stato di adottabilità delle minori:
- conferma l'affidamento delle figlie minori al Servizio sociale territorialmente competente, affinché le mantenga collocate con la madre presso la Comunità terapeutica
San Francesco in Cremona, dove attualmente madre e figlie sono inserite;
Pag. 8 di 12 - conferma la prosecuzione degli incontri “vigilati” alla presenza dell'educatore professionale, tra il padre e le figlie minori, secondo tempi e modalità che tengano conto dell'andamento degli incontri e degli esiti del monitoraggio tossicologico a cui il padre si sottopone periodicamente presso il Serd territorialmente competente;
- conferma l'incarico al Serd territorialmente competente (Bergamo) di proseguire il monitoraggio tossicologico nei confronti del signor al fine di verificare la Per_1 sussistenza di eventuali condizioni di dipendenza dall'uso di sostanze stupefacenti;
- conferma tutti gli incarichi di sostegno in favore di madre e padre, per il tempo ritenuto necessario a tutela delle minori;
B) pone a carico del padre l'obbligo di versare alla madre, a titolo di mantenimento ordinario delle figlie, la somma di euro 200,00 al mese per ciascuna (somma annualmente rivalutabile ex indici Istat), a far tempo dal deposito del ricorso introduttivo, fermo l'obbligo di entrambi i genitori di contribuire nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per le figlie, come da
Protocollo in uso presso questo Tribunale che si trascrive di seguito: «Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali
e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non
Pag. 9 di 12 cosmetico; spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il
Pag. 10 di 12 conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi. Modalità di concertazione ex ante delle spese: Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Modalità di documentazione e rimborso spese: Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento. Deducibilità fiscale e varie: La detrazione delle spese straordinarie ai fini
Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro
Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate»];
C) dà atto del diritto della madre di percepire per intero l'assegno unico erogato dall'Inps;
D) provvede, come da separata ordinanza emessa in pari data, alla rimessione della causa sul ruolo del giudice delegato per l'ulteriore corso del giudizio;
E) riserva la decisione sulle spese al definitivo.
Pag. 11 di 12 Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BERGAMO, affinché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria anche per la trasmissione nella presente sentenza al Servizio sociale del e di Selvino, al SERD di Bergamo e al Controparte_4
Tribunale per i Minorenni di Brescia, per opportuna conoscenza (c.a. Giudice relatore dr.ssa Angelica Nolli – proc. civ. n. 75/2022 reg. adot.).
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 18/06/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
Pag. 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di separazione e divorzio contenzioso, promossa ai sensi degli artt.
473-bis.49 c.p.c., con ricorso depositato da:
(C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
15/09/1988, con l'Avv. FORTUNATO CATERINA, giusta procura agli atti – parte ammessa al beneficio del patrocinio a Spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo n. 484/2023; nei confronti di
(C.F. , nato a [...] il CP_1 C.F._2
25/02/1996, con l'Avv. BOLIS MARTINA, giusta procura agli atti;
con l'intervento del
TUTORE AVV. nonché difensore delle minori CP_2 [...] nata a [...] il [...]) e (nata a Persona_1 Persona_2
Bergamo il 18.12.2022), giusta nomina del Tribunale per i Minorenni di Brescia;
e con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO a cui è stato ritualmente comunicato il decreto di fissazione dell'udienza come previsto dall'art. 473.bis.14, comma 4 c.p.c.
OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio) MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27/02/2025 - premettendo di aver Parte_1 contratto matrimonio con in Bergamo il 29/11/2019 (trascritto nei CP_1 registri di Stato civile del medesimo Comune, atto n. 570, anno 2019, Parte II, serie C), dalla cui unione sono nate le figlie (nata a Persona_1
Bergamo il 29.09.2020) e (nata a [...] il [...]) - si è Persona_2 rivolta intestato Tribunale al fine di chiedere la pronuncia della separazione personale dei coniugi con addebito nei confronti del marito (domanda rinunziata in corso di causa)
e la declaratoria di scioglimento del matrimonio una volta decorso il termine di legge; la ricorrente ha poi chiesto di confermare gli incarichi già impartiti dal Tribunale per i
Minorenni di Brescia ai Servizi sociali e al Serd territorialmente competente, secondo il decreto provvisorio adottato in data 27/11/2024; ha chiesto, inoltre, di disporre l'affidamento esclusivo a sé delle figlie, con attribuzione in capo alla madre del potere di assumere le decisioni di maggior interesse per le minori, che avrebbero continuato a vivere con la stessa madre a Selvino, fermo l'incarico ai Servizi sociali di supervisionare il nucleo;
ha chiesto, quindi, di prevedere che il padre potesse continuare a incontrare le figlie in modalità protetta, o in modalità libera, secondo quanto stabilito dal Tribunale per i Minorenni nell'ambito del procedimento di adozione iscritto al numero di ruolo
75/2022; ha chiesto, infine, di porre a carico del padre l'obbligo di versare un assegno di euro 200,00 al mese per ciascuna figlia, oltre il 50% delle spese di natura straordinaria.
Nel merito la ricorrente ha dedotto che la coppia di coniugi stabiliva la residenza familiare in Alzano Lombardo, in un appartamento condotto in locazione da Pt_1
che, dopo un primo periodo sereno, le differenze culturali facevano insorgere
[...] la conflittualità coniugale tanto che il signor diventava sempre più nervoso e Per_1 aggressivo nei confronti della moglie pretendendo di controllarla ossessivamente e imponendo alla stessa le proprie decisioni;
che con la nascita di la relazione tra Per_1
i coniugi peggiorava, costringendo la ricorrente a trasferirsi per circa tre mesi a casa dei propri genitori, per essere supportata nelle cure della neonata;
che, al rientro presso l'abitazione familiare, la situazione precipitava in quanto il signor diveniva Per_1 sempre più controllante nei confronti della moglie, che cadeva nell'assunzione di sostanze stupefacenti;
che la coppia tentava di ricomporre la famiglia progettando la nascita della secondogenita, ma ben presto, la si trasferiva Per_2 Per_1 definitivamente presso l'appartamento di sua proprietà in Selvino, vicino ai propri
Pag. 2 di 12 genitori;
che, dopo la nascita della bambina presso l'ospedale Papa Giovanni XXIII di
Bergamo, ad veniva riscontrata la positività agli oppiacei e, così, veniva Per_2 segnalato l'accaduto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di
Brescia per l'apertura di un procedimento volto a dichiarare lo stato di adottabilità della minore;
che, dunque, con un primo decreto emesso in data 29/12/2022, il Tribunale per i minorenni di Brescia disponeva il divieto di dimissioni della minore dall'ospedale, sospendendo entrambi i genitori dalla responsabilità genitoriale ed incaricando i
Servizi sociali territorialmente competenti a svolgere un'approfondita indagine psicosociale, nominando Tutrice delle minori l'avvocata che le prime CP_2 indagini sociali e psicologiche mettevano in evidenza come Parte_1 nonostante fosse bisognosa di essere supportata nella cura della propria dipendenza da oppiacei e nell'esercizio della genitorialità, avesse una reale intenzione di intraprendere un percorso comunitario con le figlie, e che, di contro, la figura paterna appariva gli operatori meno capace di mettersi in discussione, avendo la tendenza ad assumere atteggiamenti svalutanti nei confronti della che, pertanto, con decreto emesso Per_1 in data 14/02/2023, il Tribunale per i Minorenni di Brescia disponeva l'affidamento delle minori al Servizio Sociale territorialmente competente affinché provvedesse al collocamento delle figlie, unitamente alla madre, in una Comunità mamma-bambino; che, per l'effetto, in data 16/05/2023 veniva collocata presso la Parte_1 comunità terapeutica riabilitativa San Francesco in Cremona, con entrambe le figlie, comunità dove la stessa ancora oggi risiede;
che il percorso riabilitativo con le figlie è in costante miglioramento come si desume dalla relazione di aggiornamento dei Servizi sociali datata 10/09/2024, che descrive una madre attenta ai bisogni delle proprie bambine e migliorata nella gestione in autonomia delle figlie;
che, a partire da giugno
2023, il padre incontrava in modalità “protetta” le figlie minori presso la comunità di
Cremona alla presenza di un'educatrice, incontri che avevano avuto un andamento positivo fino a quando non venivano sospesi a seguito della denuncia sporta dalla odierna ricorrente nei confronti del marito, il quale, nel corso di una telefonata intercorsa in data 27/08/2024, minacciava la moglie e le figlie dicendo che sono nate da un musulmano, che erano obbligate ad essere musulmane e che, quindi, il padre era disposto a perdere la sua vita portando la madre e le figlie con lui, con la minaccia di togliere le bambine alla madre per portarle in Tunisia, intimidazioni che giungevano dopo che la moglie gli aveva comunicato la sua intenzione di separarsi;
che all'esito
Pag. 3 di 12 dell'udienza tenutasi in data 25/11/2024, il Tribunale per i minorenni aveva disposto la prosecuzione del percorso comunitario per la madre e le minori, confermando gli incarichi ai Servizi sociali e al Sert territorialmente competente, delegando al Servizio di regolamentare le frequentazioni tra il padre e le figlie in modalità protetta, ragion per cui riprendevano gli incontri con cadenza mensile, in spazio protetto, alla presenza di un'educatrice. Quanto alla situazione economica, la ricorrente ha riportato di essere disoccupata e di aver interrotto l'attività lavorativa come massofisioterapista dopo la nascita della prima figlia;
ha riferito di essere titolare di un immobile sito a Selvino e di un conto corrente cointestato con i propri genitori;
ha dichiarato di percepire per intero l'assegno unico erogato dall'Inps, aggiungendo che il padre non ha mai contribuito al mantenimento delle minori.
Con comparsa depositata in data 08/05/2025 si costituiva in giudizio il convenuto, contestando quanto ex adverso dedotto e ritenendo che la controparte avesse formulato una serie di accuse false e tendenziose ai suoi danni;
nel merito il convenuto ha dichiarato come la moglie fosse già in carico al Serd nell'anno 2008, dunque 10 anni prima che il resistente facesse il suo regolare ingresso in Italia, al fine di dimostrare che la tossicodipendenza della moglie non era in alcun modo causata dai comportamenti del marito;
che egli era perfettamente consapevole di aver compiuto degli errori in passato, ma non certo per i motivi illustrati dalla signora bensì allorquando prendeva Per_1 la decisione di commettere un reato (fatti per i quali ha subito un processo penale ed ha espiato la propria pena); che, peraltro, l'attività di spaccio (senza che questa voglia essere un esimente né una giustificazione) veniva svolta dallo stesso per permettere alla propria famiglia di mantenersi e di avere un tenore di vita nella media; che, comunque, egli non ha mai minacciato la moglie di portare le proprie figlie in Tunisia, asserendo che nel periodo a cui risale quella telefonata oggetto di denuncia le parti avevano ripreso la frequentazione “come coppia” in vista della futura uscita della ricorrente dalla comunità, ma improvvisamente la decideva di interrompere la frequentazione Per_1 con il marito e glielo comunicava telefonicamente in quella sede, dichiarando di aver cambiato idea rispetto l'educazione da impartire alle figlie, così contravvenendo agli accordi tra loro assunti sin dalla prima gravidanza per cui la prole sarebbe stata cresciuta seguendo la cultura musulmana propria del padre; che, dunque, appreso questo cambio improvviso deciso dalla sola per quanto attiene alla crescita e all'educazione Per_1 delle figlie, il resistente veniva colto alla sprovvista e ne nasceva una discussione
Pag. 4 di 12 animata con toni di voce alti da entrambe le parti, senza che fossero profferite minacce di alcun tipo;
che il signor ha acconsentito recentemente di far partecipare le Per_1 figlie a tutte le attività ritenute utili per la loro crescita ed ha successivamente firmato tutti i moduli necessari, una volta ottenute le spiegazioni richieste;
che gli incontri protetti con le figlie, ripresi in data 24 settembre 2024, hanno ricevuto sempre relazioni positive tanto che si è concordato di svolgere gli incontri all'esterno della sede dello spazio neutro visto il forte legame osservato tra il padre e le minori, oltre che gli esiti negativi dei controlli al SERD per l'assenza di uso di alcool e sostanze stupefacenti;
che egli contribuisce al mantenimento delle figlie, portando loro vestiti, scarpe e pensieri ludici;
che, allo stato, egli lavora alle dipendenze della società Sebino Spa di Madone, con una retribuzione mensile netta di circa euro 1.600,00=/1.700,00, è privo di proprietà immobiliari e di beni mobili registrati, ed è gravato da un canone di locazione per euro
475,00 al mese. In conclusione, il convenuto si opponeva alla domanda di affidamento esclusivo avanzata dalla moglie, chiedendo al Tribunale di disporre l'affido condiviso, con la conferma di tutti gli incarichi ai Servizi sociali come stabiliti dal Tribunale minorile;
nulla opponeva, invece, al collocamento prevalente delle minori presso la madre, una volta concluso il percorso comunitario, chiedendo che venissero disciplinati i periodi di permanenza delle figlie presso di sé, una volta liberalizzati gli incontri;
proponeva, infine, il versamento di un assegno di euro 200,00 al mese per ciascuna figlia, oltre alla metà delle spese straordinarie, con diritto della madre di percepire per intero l'assegno unico erogato dall'Inps.
Con comparsa depositata in data 07/05/205 si è costituita in giudizio la Tutrice Avv.
nell'interesse delle minori, rappresentando che, dalle relazioni CP_2 depositate dai Servizi Sociali depositate nell'ambito del procedimento pendente avanti al Tribunale per i Minorenni è emerso che il percorso comunitario di Parte_1
è proseguito positivamente, con buoni riscontri sulle sue capacità gestionali e decisionali; nel dettaglio, è stata riscontrata una importante evoluzione nell'impegno messo dalla madre nel supportare la figlia , riuscendo a mantenere la linea Per_3 educativa individuata anche in comunità; detti riconoscimenti hanno permesso a di “iniziare a vedersi come madre capace e attenta”; anche la Parte_1 vacanza comunitaria che si è svolta nel mese di luglio 2024, ha avuto esito positivo, e si è confermata in grado di gestire in completa autonomia la Parte_1 quotidianità con le figlie;
quanto agli incontri padre-figlie in modalità protetta, i Servizi
Pag. 5 di 12 riportava un andamento sommariamente positivo, anche se in contesti più ampi e stimolanti il padre ha riscontrato maggiore difficoltà nella gestione delle figlie, arrivando ad attribuire le relative responsabilità alla madre, e sostenendo che la permanenza in comunità contribuisce alla loro maleducazione e al fatto che le bambine non riconoscono la sua autorità; dopo un periodo di sospensione degli incontri, nel mese di settembre 2024, gli incontri protetti sono ripresi con cadenza mensile. Alla luce dei fatti esposti, la Tutrice delle minori, vista la pendenza dinanzi al Tribunale per i
Minorenni di Brescia del procedimento n. 75/2022 RG AD, instaurato per la declaratoria dello stato di adottabilità delle minori, e riconosciuta la competenza funzionale del medesimo Tribunale, la Tutrice ha chiesto a questa Autorità di confermare le statuizioni già adottate dal Tribunale per i Minorenni e che venga disposto un coordinamento tra giudici al fine di evitare sovrapposizioni decisionali e garantire una tutela unitaria e coerente delle minori, nonché di assumere i provvedimenti ritenuti più congrui ai diritti e all'interesse delle minori in punto mantenimento. Con la memoria depositata in data 28/05/2025, la Tutrice ha dato atto di una mail di aggiornamento pervenuta dall'Assistente sociale dott.ssa Persona_4 nella quale si conferma che, “dall'équipe effettuata con la Comunità San Francesco di
Cremona, è emerso che nell'ultimo periodo si sono evidenziate importanti fragilità della sig.ra che ha attraversato un periodo difficile, ma trasformativo. Allo Per_1 stato attuale risulta prematuro un progetto di reinserimento territoriale in quanto la
Sig.ra necessita ancora di sperimentazioni fondamentali (conseguimento Per_1 patente, stabilizzazione lavorativa, confronto costruttivo con la realtà) per garantire la riuscita del percorso” (cfr. doc. n. 3); quanto agli incontri padre-figlie, ne ha confermato l'andamento positivo, poiché il padre si presenta sempre puntuale, con la merenda per le figlie, gioca con le bambine e sa accogliere i loro bisogni;
le fragilità che si evidenziano rispetto a tali incontri riguardano il momento del saluto, quando le bambine non vogliono vestirsi e diventano oppositive nel salutare il papà, la figlia maggiore richiede molte attenzioni e spesso fa i capricci ai quali il padre risponde in modo direttivo "non si fa sei maleducata" o ricattatorio “se fai così il papà non viene più”, aspetti sui quali occorre “lavorare”.
Così regolarmente instaurato il contraddittorio, all'udienza di prima comparizione fissata per il giorno 10/06/2025, senza dare corso al tentativo di riconciliazione tra i coniugi ex art. 473-bis.42 c.p.c., dopo breve confronto, i procuratori delle parti e la
Pag. 6 di 12 Tutrice delle minori condividevano l'opportunità di definire parzialmente il giudizio, mediante la pronuncia della sentenza di separazione, alle condizioni oggetto di statuizione provvisoria del Tribunale per i Minorenni di Brescia nell'ambito del procedimento volto alla dichiarazione dello stato di adottabilità (proc. civ. n. 75/2022 reg.adot.), ovvero confermandosi provvisoriamente l'affidamento di entrambe le minori al Servizio sociale, il loro collocamento temporaneo presso la Comunità mamma- bambino di Cremona, dove sono attualmente inserite insieme alla madre, tutti gli incarichi di monitoraggio e sostegno già attivati dal Servizio sociale e specialistico in favore di madre e padre, la prosecuzione degli incontri vigilati tra il padre e le minori alla presenza dell'educatore professionale, la prosecuzione del monitoraggio CP_ tossicologico presso il per quanto concerne il signor con previsione a Per_1 carico di quest'ultimo dell'obbligo di provvedere al versamento di un assegno di mantenimento di euro 200,00 al mese per ciascuna figlia, oltre alla metà delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso questo Tribunale, fermo il diritto della madre di percepire per intero l'assegno unico erogato dall'Inps.
Autorizzati i coniugi a vivere separatamente e recepite, in via temporanea e urgente ex art. 473-bis.22 c.p.c., le condizioni sopra indicate, i difensori delle parti precisavano le conclusioni chiedendo l'emissione della sentenza parziale di separazione con rimessione della causa sul ruolo del giudice delegato per la pronunzia di divorzio e la prosecuzione del giudizio in ordine alle domande accessorie, all'esito delle valutazioni del Servizio sociale e delle determinazioni del Tribunale per i Minorenni nell'ambito della procedura di cui si è detto, stante la competenza funzionale del Tribunale minorile sulle domande inerenti alla titolarità della responsabilità genitoriale.
Tutto ciò premesso, la domanda di separazione personale è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio in
Bergamo il 29/11/2019 (trascritto nei registri di Stato civile del medesimo Comune, atto n. 570, anno 2019, Parte II, serie C), in regime di separazione dei beni, dalla cui unione sono nate le figlie (nata a [...] il [...]) e Persona_1 [...]
(nata a [...] il [...]). Per_2
Le circostanze dedotte nei rispettivi atti di parte dimostrano, in modo inequivocabile, che la prosecuzione della convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e pregiudizievole per la prole, ex art. 151 c.c., sicché sussistono le condizioni per la
Pag. 7 di 12 pronuncia di separazione senza addebito, domanda rinunziata dalla parte ricorrente nella prima memoria depositata ex art. 473-bis.17 c.p.c..
Visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, il Tribunale ritiene che sussistano le condizioni per dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni che si trascrivono integralmente in dispositivo, apparendo allo stato degli atti conformi all'interesse superiore della prole.
Il contenuto degli accordi raggiunti dalla coppia genitoriale in punto di affidamento rende non necessario procedere all'ascolto diretto delle minori, ex art. 473.bis.4 c.p.c., in questa fase del procedimento.
Infine, tenuto conto della situazione personale e abitativa di ciascuna parte - per come risultante dalle emergenze in atti - il Tribunale ritiene che anche le pattuizioni di carattere economico meritino accoglimento, in quanto idonee e adeguate a garantire alle figlie minori - oggi inserite in un contesto comunitario - condizioni di vita funzionali alla loro crescita e al loro mantenimento.
Stante la richiesta di scioglimento del matrimonio, così come previsto dall'art. 473- bis.49 c.p.c., la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice delegato affinché questi
– trascorsi almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi – provveda anche ad acquisire la prova dell'avvenuto passaggio in giudicato della presente pronunzia.
La statuizione sulle spese di giudizio è riservata alla pronunzia definitiva.
p.q.m.
il Tribunale, non definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero:
A) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, che hanno contratto matrimonio in Bergamo il 29/11/2019 (iscritto nei CP_1 registri di Stato civile del medesimo Comune, atto numero 570, anno 2019, Parte II, serie C), alle condizioni che si trascrivono di seguito, fino a diversa determinazione del
Tribunale per i Minorenni di Brescia, competente in merito alla domanda volta a dichiarare l'eventuale stato di adottabilità delle minori:
- conferma l'affidamento delle figlie minori al Servizio sociale territorialmente competente, affinché le mantenga collocate con la madre presso la Comunità terapeutica
San Francesco in Cremona, dove attualmente madre e figlie sono inserite;
Pag. 8 di 12 - conferma la prosecuzione degli incontri “vigilati” alla presenza dell'educatore professionale, tra il padre e le figlie minori, secondo tempi e modalità che tengano conto dell'andamento degli incontri e degli esiti del monitoraggio tossicologico a cui il padre si sottopone periodicamente presso il Serd territorialmente competente;
- conferma l'incarico al Serd territorialmente competente (Bergamo) di proseguire il monitoraggio tossicologico nei confronti del signor al fine di verificare la Per_1 sussistenza di eventuali condizioni di dipendenza dall'uso di sostanze stupefacenti;
- conferma tutti gli incarichi di sostegno in favore di madre e padre, per il tempo ritenuto necessario a tutela delle minori;
B) pone a carico del padre l'obbligo di versare alla madre, a titolo di mantenimento ordinario delle figlie, la somma di euro 200,00 al mese per ciascuna (somma annualmente rivalutabile ex indici Istat), a far tempo dal deposito del ricorso introduttivo, fermo l'obbligo di entrambi i genitori di contribuire nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per le figlie, come da
Protocollo in uso presso questo Tribunale che si trascrive di seguito: «Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali
e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non
Pag. 9 di 12 cosmetico; spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il
Pag. 10 di 12 conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi. Modalità di concertazione ex ante delle spese: Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Modalità di documentazione e rimborso spese: Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento. Deducibilità fiscale e varie: La detrazione delle spese straordinarie ai fini
Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro
Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate»];
C) dà atto del diritto della madre di percepire per intero l'assegno unico erogato dall'Inps;
D) provvede, come da separata ordinanza emessa in pari data, alla rimessione della causa sul ruolo del giudice delegato per l'ulteriore corso del giudizio;
E) riserva la decisione sulle spese al definitivo.
Pag. 11 di 12 Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BERGAMO, affinché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria anche per la trasmissione nella presente sentenza al Servizio sociale del e di Selvino, al SERD di Bergamo e al Controparte_4
Tribunale per i Minorenni di Brescia, per opportuna conoscenza (c.a. Giudice relatore dr.ssa Angelica Nolli – proc. civ. n. 75/2022 reg. adot.).
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 18/06/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
Pag. 12 di 12