Sentenza 21 febbraio 2013
Massime • 1
Il provvedimento di affidamento agli organi di polizia che ne facciano richiesta, dei beni mobili iscritti in pubblico registro, automobilistico appartenenti all'imputato e sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria antidroga, non è suscettibile di impugnazione, in quanto ha l'esclusivo effetto di individuare il soggetto cui è rimesso l'ufficio di custode giudiziario dei veicoli sequestrati, fatta salva la necessità di garantire il contraddittorio qualora i beni appartengano a terzi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/02/2013, n. 9727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9727 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 21/02/2013
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 371
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - rel. Consigliere - N. 43294/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. IE AN, nato a [...] il [...];
2. ST LU, nato a [...] il [...];
3. OC VA, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 07/12/2011 della Corte di appello di Genova;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FODARONI Maria Giuseppina, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso del IE e del OC, ed il rigetto del ricorso del ST;
udito per gli imputati l'avv. Paola Armellin, in sostituzione dell'avv. Roberto Moroni, per IE AN e LU ST, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Genova riformava parzialmente la pronuncia di primo grado del 13/12/2010 del Tribunale di Savona, escludendo una aggravante per VA OC e riducendo la pena, e ordinando il dissequestro e la restituzione di alcuni beni allo stesso OC ed a AN AD, e confermava nel resto la medesima pronuncia con la quale il IE, LU ST ed il OC erano stati condannati alle pene di giustizia, rispettivamente:
- in relazione al reato di cui all'art. 110 cod. pen., D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 80, comma 2, per avere tutti e tre, in concorso tra loro e con AV MA e altri soggetti non identificati, trasportato, importato dalla Spagna e detenuto illegalmente kg. 5,420 di sostanza stupefacente del tipo cocaina, con una percentuale di principio attivo tra il 75 e l'80%, da cui potevano ricavarsi 23.889 dosi medie singole, materialmente trasportata dalla Spagna dal OC e ricevuta a Savona e Varazze dagli altri tre suddetti il 10/06/2009 (capo A dell'imputazione);
- in relazione al reato di cui all'art. 110 cod. pen. e D.P.R. cit., art. 73 per avere il OC, in concorso con il MA ed altri soggetti non identificati, trasportato, importato dalla Spagna e detenuto illegalmente kg. 1,5 circa di sostanza stupefacente del tipo cocaina, materialmente trasportata dal OC il 30/04/2009 (capo B);
- in relazione al reato di cui all'art. 110 cod. pen. e D.P.R. cit., art. 73, per avere il IE ed il ST, in concorso tra loro, ceduto a Savona, nel maggio del 2009, ad un soggetto cagliaritano un quantitativo non modico di sostanza stupefacente del tipo cocaina, materialmente trasportata dal IE (capo C). Rilevava la Corte di appello come le emergenze processuali avessero provato la responsabilità dei tre prevenuti in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti;
come a tutti e tre gli imputati non potesse essere riconosciuta la circostanza attenuante di cui al suddetto art. 73, comma 7 e come il IE ed il ST non potessero beneficiare di un giudizio di prevalenza delle riconosciute circostanze attenuanti generiche sull'aggravante.
2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso i tre elencati imputati, il IE ed il ST con atti sottoscritti personalmente, il OC con atto firmato dal suo difensore avv. Luigi Trucco.
2.1. Il IE ha dedotto i seguenti tre motivi:
a) violazione di legge, in relazione all'art. 530 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per avere la Corte di appello confermato la sua condanna in ordine al reato contestatogli al capo A), nonostante egli non avesse fornito alcun contributo causale alla commissione di quell'illecito;
b) violazione di legge, in relazione al D.P.R. cit., art. 73, comma 7, per avere la Corte territoriale erroneamente negato il riconoscimento della relativa circostanza attenuante, benché egli avesse collaborato con l'autorità giudiziaria, concorrendo alla identificazione del coimputato AN PA, detto CI;
c) violazione di legge, per aver la Corte genovese ingiustificatamente negato il sollecitato giudizio di prevalenza delle riconosciute circostanze attenuanti generiche sulla aggravante accertata, anche considerando il suo stato di incensuratezza, il ruolo secondario nella vicenda ed il buon comportamento processuale.
2.2. Il ST ha dedotto i seguenti due motivi:
a) violazione di legge, in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., commi 2 e 3 e vizio di motivazione, per avere la Corte ligure confermato la condanna in ordine ai delitti addebitatigli, valorizzando le dichiarazioni accusatorie del coimputato AD, intrinsecamente inattendibili e rimaste prive di riscontri estrinseci individualizzanti;
b) violazione di legge, in relazione all'art. 100 D.P.R. cit., per avere la Corte di appello erroneamente confermato l'affidamento alla polizia giudiziaria della motocicletta sequestratagli.
2.3. Il OC ha dedotto i seguenti due motivi:
a) violazione di legge, in relazione all'art. 73, comma 7 D.P.R. cit., per avere la Corte territoriale erroneamente negato il riconoscimento della relativa circostanza attenuante, benché egli avesse fornito "dettagli significativi" in ordine ai viaggi eseguiti per il trasporto della droga ed alle sue relazioni con i coimputati MA e ST;
b) violazione di legge e vizio di motivazione, per aver la Corte di appello ingiustificatamente e senza plausibile argomentazione confermato la sussistenza, in relazione all'imputazione del capo A), della circostanza aggravante dell'ingente quantità di sostanza stupefacente trasportata, importata e detenuta illegalmente, droga inidonea a saturare il mercato dei consumatori cui era destinata. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Ritiene la Corte che i ricorsi siano inammissibili.
2.1. Il primo motivo del ricorso presentato da AN IE, riportato nel punto 2.1,a) del "Ritenuto in fatto", è inammissibile per genericità del suo contenuto.
Nella giurisprudenza di legittimità si è avuto modo ripetutamente di chiarire che il requisito della specificità dei motivi implica non soltanto l'onere di dedurre le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (così, tra le tante, Sez. 3, n. 5020 del 17/12/2009, Valentini, Rv. 245907, Sez. 4, n. 24054 del 01/04/2004, Distante, Rv. 228586; Sez. 2, n. 8803 del 08/07/1999, Albanese, Rv. 214249).
Nel caso di specie il ricorrente si è limitato ad enunciare, in forma molto indeterminata, il dissenso rispetto alle valutazioni compiute dalla Corte territoriale, senza specificare gli aspetti di criticità di passaggi giustificativi della decisione, cioè omettendo di confrontarsi realmente con la motivazione della sentenza gravata: pronuncia con la quale erano stati analiticamente indicati gli elementi di prova idonei ad integrare gli estremi del delitto oggetto di addebito (v. pagg. 16-17 sent. impugn.).
2.2. Il secondo motivo del ricorso del IE è manifestamente infondato. Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa corte il principio secondo il quale, ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7, a favore di chi si adopera per assicurare la prova del reato e per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti, non basta - come nella fattispecie era accaduto - la mera indicazione del nominativo di qualche complice, ma occorre che l'aiuto si concreti nell'effettivo raggiungimento dello scopo perseguito dalla norma, che consiste nella reale sottrazione di risorse rilevanti, cioè cospicue, suscettibili di essere utilizzate mediante perpetrazione di ulteriori attività delinquenziali (così, tra le tante, Sez. 3, n. 16431 del 02/03/2011, Dal Pozzo, Rv. 249999;
Sez. 6, n. 19082 del 16/03/2010, Khezami, Rv. 247082; Sez. 6, n. 20799 del 02/03/2010, Sivolella, Rv. 247376; Sez. 6, n. 22196/07 del 24/10/2006, Autunno, Rv. 236762). Di tale regula iuris la Corte di appello di Genova ha fatto corretta applicazione, sottolineando, con motivazione adeguata ed esente da vizi di logicità, come il IE si fosse limitato a riconoscere fotograficamente il coimputato PA, nei confronti del quale, peraltro, gli inquirenti avevano già acquisito concreti elementi indizianti (v. pag. 17 sent. impugn.).
2.3. Ugualmente manifestante infondato è il terzo motivo del ricorso del IE, sopra riportato al punto 2.1.c).
Nella giurisprudenza di legittimità costituisce espressione di un pacifico orientamento interpretativo l'indirizzo per il quale le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (in questo senso, tra le tante, Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931; Sez. 4, n. 25532 del 23/05/2007, Montanino, Rv. 236992; Sez. 3, n. 26908 del 22/04/2004, Ronzoni, Rv. 229298).
Di tale criterio ermeneutico la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione sottolineando, con una motivazione compendiosa ed esente da vizi di logicità, come l'imputato IE avesse beneficato del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in ragione del suo stato di formale incensuratezza e del ruolo avuto nei fatti oggetto del processo, ma come tali elementi non fossero idonei a far prevalere quelle attenuanti sulla riconosciuta circostanza dell'ingente quantità della sostanza stupefacente trasportata, importata e detenuta illegalmente, di cui al capo A)
dell'Imputazione, trattandosi di aggravante particolarmente significativa nella sua valenza negativa in regione dell'entità ponderale della droga (v. pagg. 17-18 sent. impugn.).
3.1. Il primo motivo del ricorso presentato da LU ST, riportato nel punto 2.2.a) del 'Ritenuto in fatto', è inammissibile perché presentato per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge.
Il ricorrente solo formalmente ha indicato, come motivi della sua impugnazione, il vizio di manifesta illogicità della motivazione della decisione gravata, ma non ha prospettato alcuna reale contraddizione logica, intesa come implausibilità delle premesse dell'argomentazione, irrazionalità delle regole di inferenza, ovvero manifesto ed insanabile contrasto tra quelle premesse e le conclusioni;
ne' ha lamentato, come pure sarebbe stato astrattamente possibile, una Incompleta descrizione degli elementi di prova rilevanti per la decisione, intesa come incompletezza dei dati informativi desumibili dalle carte del procedimento. Il ricorrente, invero, si è limitato a criticare il significato che la Corte di appello di Genova aveva dato al contenuto delle emergenze acquisite durante l'istruttoria dibattimentale di primo grado e, in specie, alle dichiarazioni accusatorie rese dal coimputato IE. E tuttavia, bisogna rilevare come il ricorso, lungi dal proporre un "travisamento delle prove, vale a dire una incompatibilità tra l'apparato motivazionale del provvedimento impugnato ed il contenuto degli atti del procedimento, tale da disarticolare la coerenza logica dell'intera motivazione, è stato presentato per sostenere, in pratica, una ipotesi di "travisamento dei fatti" oggetto di analisi, sollecitando un'inammissibile rivalutazione dell'intero materiale d'indagine, rispetto al quale è stata proposta dalla difesa una spiegazione alternativa alla semantica privilegiata dalla Corte territoriale nell'ambito di un sistema motivazionale logicamente completo ed esauriente. Questa Corte, pertanto, non ha ragione di discostarsi dal consolidato principio di diritto secondo il quale, a seguito delle modifiche dell'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e), ad opera della L.20 febbraio 2006, n. 46, art. 8 mentre è consentito dedurre con il ricorso per cassazione il vizio di "travisamento della prova", che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova obiettivamente ed incontestabilmente diverso da quello reale, non è affatto permesso dedurre il vizio del "travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimità a sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si domanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, qual è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (così, tra le tante, Sez. 3, n. 39729 del 18/06/2009, Belluccia, Rv. 244623; Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215).
La motivazione contenuta nella sentenza impugnata possiede una stringente e completa capacità persuasiva, nella quale non sono riconoscibili vizi di manifesta illogicità, ne' violazioni delle regole di giudizio dettate dal richiamato art. 192 cod. proc. pen.:
avendo la Corte distrettuale analiticamente spiegato come la colpevolezza del ST in ordine al reato contestatogli al capo C), riguardante il concorso nella cessione ad un cagliaritano di un imprecisato (ma non modico) quantitativo di cocaina, fosse stata provata dalle dichiarazioni rese dal coimputato IE il quale, nell'ammettere il trasporto di quella partita di droga in una vettura da lui guidata, aveva maldestramente cercato di attenuare il coinvolgimento del ST, finendo, però, per ammettere che era stato proprio quest'ultimo a caricare nella macchina la sostanza, che probabilmente aveva custodito, in precedenza, presso un garage nella sua disponibilità; deposizione caratterizzata da una voluta lacunosità, ma comunque sufficientemente attendibile in ordine al diretto coinvolgimento del ST nella esecuzione della operazione illecita, tanto più perché riscontrata individualmente sia dall'accettata presenza del ST, in compagnia del coimputato MA, entrambi alla guida di un altro veicolo, ragionevolmente usato come "staffetta", sullo stesso traghetto, partito dalla Liguria verso Porto Torres, sul quale era salito anche il IE con l'auto caricata con la cocaina;
sia anche dalle ve rifica ta disponibilità, da parte del ST, di un garage dove significativamente il mese successivo sarebbe stata nascosta la partita di oltre cinque chili di droga che, importata dalla Spagna dal OC, sarebbe stata ricevuta in Italia proprio dal ST, unitamente al MA ed al IE. Nè va trascurato il tenore di una conversazione ambientale captata nel giugno dei 2009, dalla cui lettura si era potuto acclarare che l'ulteriore partita di cocaina importata dalla Spagna a maggio di quell'anno, era stata celata dal ST il quale aveva poi incaricato proprio il IE di curare il successivo trasporto in Sardegna e la consegna della sostanza al PA: intercettazione che la Corte di merito ha ragionevolmente escluso potesse essere letta - così come avrebbe voluto la difesa dell'imputato -nel senso che il ST si era recato a maggio in Sardegna, con il MA, solo per ricevere dal PA in anticipato il corrispettivo per la droga che sarebbe stata trasportata il mese successivo, guarda caso sempre dal IE (v. pagg. 10-14 sent impugn.).
3.2. Il secondo motivo del ricorso del ST è inammissibile in quanto la doglianza ha avuto ad oggetto il provvedimento adottato, ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 100 dal giudice di prime cure di affidamento alla polizia giudiziaria della vettura sequestrata all'imputato, provvedimento di destinazione del bene vincolato che ha si natura giurisdizionale ma che, di certo, non era impugnabile dal prevenuto il quale, se del caso, avrebbe dovuto dolersi dell'applicazione della misura di sicurezza della confisca. Va, dunque, ribadito il principio di diritto già enunciato da questa Corte per il quale il provvedimento di affidamento agli organi di polizia che ne facciano richiesta, dei beni mobili iscritti in pubblico registro appartenenti all'imputato e sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria antidroga, non è suscettibile di impugnazione, in quanto ha l'esclusivo effetto di individuare il soggetto cui è rimesso l'ufficio di custode giudiziario dei veicoli sequestrati, fatta salva la necessità di garantire il contraddittorio qualora i beni appartengano a terzi (così Sez. 4, n. 28123 del 12/06/2007, Spagnuolo, Rv. 237099; Sez. 6, n. 6249 del 15/01/2003, Calliku, Rv. 223663).
4.1. Il primo motivo del ricorso presentato nell'interesse di OC VA è inammissibile per le ragioni già esposte nel punto 2.2. - a proposito dell'esame della doglianza sostanzialmente di analogo tenore mossa da altro ricorrente - al cui contenuto è sufficiente, perciò, fare rinvio.
4.2. Il secondo motivo del ricorso del OC è manifestamente infondato.
Secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di questa Corte, raggravante della ingente quantità, di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2, non è di norma ravvisabile quando la quantità sia inferiore a 2.000 volte il valore massimo, in milligrammi (valore-soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al D.M. 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice di merito, quando tale quantità sia superata (Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012, Biondi, Rv. 253150).
Applicando tale principio di diritto al caso di specie, bisogna prendere atto come la Corte di appello di Genova, con motivazione congrua e priva di vizi di illogicità, correttamente abbia ritenuto di ingente quantità la sostanza stupefacente del tipo cocaina importata, trasportata e detenuta dall'imputato, atteso che i Giudici di merito hanno chiarito come gli accertamenti eseguiti avessero dimostrato che la partita di stupefacente sequestrata, di cui al capo A) dell'imputazione, conteneva ben 3,584 kg. di sostanza drogante pura: dalla quale si sarebbero, pertanto, potute ricavare oltre 4.777 dosi di quantitativo massimo detenibile, fissato dal suddetto d.m. in 750 mg. per ciascuna dose.
Tanto risulta conforme, dunque, all'indirizzo ermeneutico in materia oramai nettamente prevalente, che ha tratto origine da una nota pronuncia delle Sezioni unite del 2000 (v. Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216666), e che con l'altra, più recente, innanzi richiamata decisione delle Sezioni unite emessa nel caso "Biondi", è stato affinato con l'individuazione di un "moltiplicatore" desumibile dall'ampia casistica desumibile dalla giurisprudenza di legittimità, "parametro indicativo e non vincolante", sia per scongiurare le "oscillazioni" interpretative di un concetto, quale quello dell'ingente quantità, suscettibile delle più disparate letture e per evitare di far riferimento alle caratteristiche delle transazioni in un determinato "ambito territoriale", dato valutativo, questo, di scarsa valenza esegetica, tanto più in un mercato, quale quello degli stupefacenti, avente carattere di globalità; sia anche per esaltare, per così dire, la funzione propria della norma che prevede la circostanza aggravante in argomento, che, come noto, è quella di sanzionare in maniera più rigorosa condotte che mettono in maggior pericolo il bene salute pubblica, riguardando quantitativi di droga potenzialmente destinati, per il loro valore ponderale, ad un numero molto elevato di fruitori finali.
5. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento in favore dell'erario delle spese del presente procedimento ed a quello in favore della Cassa delle ammende di una somma, che si stima equo fissare nell'importo indicato nel dispositivo che segue.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2013