Sentenza 26 marzo 2001
Massime • 1
Le norme contenute nei regolamenti comunali che, integrando le norme del codice civile in materia di distanze tra edifici, stabiliscono una determinata distanza dal confine, mirano non soltanto a regolare i rapporti di vicinato evitando intercapedini nocive, ma sono anche dirette a soddisfare esigenze più generali quali ad esempio l'assetto urbanistico di una certa zona assicurando comunque uno spazio libero tra le costruzioni. In considerazione delle finalità pubbliche perseguite dalle suddette norme regolamentari, la distanza dal confine è assoluta e va osservata in ogni caso con esclusione, quindi, della prevenzione.
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- 1. Regola della prevenzione se i regolamenti locali non stabiliscono distanza fissa minima dal confine.Di Fulvio Graziotto · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
Per le Sezioni Unite della Cassazione Civile, in tema di distanza tra edifici, se il regolamento locale (che ha portata integrativa delle prescrizioni del codice civile in tema di distanze tra costruzioni su fondi finitimi) stabilisce una distanza assoluta tra fabbricati senza prescrivere espressamente altresì una distanza minima dal confine, deve ritenersi applicabile l'intera disciplina codicistica dettata in materia, compreso il meccanismo della prevenzione. Decisione: Sentenza n. 10318/2016 – Cassazione Civile – Sezioni Unite Il caso. Un proprietario proponeva domanda nei confronti della proprietà confinante chiedendone l'arretramento, in quanto in ritenuta violazione delle distanze …
Leggi di più… - 2. Regola della prevenzione se i regolamenti locali non stabiliscono distanza fissa minima dal confine.Di Fulvio Graziotto · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
Per le Sezioni Unite della Cassazione Civile, in tema di distanza tra edifici, se il regolamento locale (che ha portata integrativa delle prescrizioni del codice civile in tema di distanze tra costruzioni su fondi finitimi) stabilisce una distanza assoluta tra fabbricati senza prescrivere espressamente altresì una distanza minima dal confine, deve ritenersi applicabile l'intera disciplina codicistica dettata in materia, compreso il meccanismo della prevenzione. Decisione: Sentenza n. 10318/2016 – Cassazione Civile – Sezioni Unite Il caso. Un proprietario proponeva domanda nei confronti della proprietà confinante chiedendone l'arretramento, in quanto in ritenuta violazione delle distanze …
Leggi di più… - 3. Regola della prevenzione se i regolamenti locali non stabiliscono distanza minima dal confineAvv. Fulvio Graziotto · https://www.avvocatoandreani.it/ · 26 novembre 2016
Il caso. Un proprietario proponeva domanda nei confronti della proprietà confinante chiedendone l'arretramento, in quanto in ritenuta violazione delle distanze fissate dalla legge 765/1967. Il Tribunale riteneva applicabili le distanze previste dal regolamento edilizio del comune e non quelle della legge 765. La Corte di Appello riteneva applicabile la regola della prevenzione, di cui all'art. 873 e seguenti del codice civile. In base al principio della prevenzione, il confinante che costruisce per primo viene a condizionare la scelta del vicino che voglia a sua volta costruire: al preveniente è offerta una triplice facoltà, potendo egli edificare sia rispettando una distanza dal confine …
Leggi di più… - 4. Cosa succede se i regolamenti locali non stabiliscono la distanza minima dal confine?Graziotto Fulvio · https://www.diritto.it/ · 25 novembre 2016
Per le Sezioni Unite della Cassazione Civile, in tema di distanza tra edifici, se il regolamento locale (che ha portata integrativa delle prescrizioni del codice civile in tema di distanze tra costruzioni su fondi finitimi) stabilisce una distanza assoluta tra fabbricati senza prescrivere espressamente altresì una distanza minima dal confine, deve ritenersi applicabile l'intera disciplina codicistica dettata in materia, compreso il meccanismo della prevenzione. Decisione: Sentenza n. 10318/2016 – Cassazione Civile – Sezioni Unite Classificazione: Civile, Immobiliare Parole chiave: #distanze, #edifici, #prevenzione, #fulviograziotto, #scudolegale Il caso. Un proprietario proponeva domanda …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/03/2001, n. 4366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4366 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO CALFAPIETRA - Presidente -
Dott. GIANDONATO NAPOLETANO - Consigliere -
Dott. MATTEO IACUBINO - Consigliere -
Dott. GIOVANNA SCHERILLO - rel. Consigliere -
Dott. FRANCESCA TROMBETTA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IS TA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PANAMA 110, presso lo studio MERLA, difeso dall'avvocato LANGIULLI NUNZIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CO SA;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 04558/99 proposto da:
CO SA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VALADIER, 48 presso lo studio dell'avvocato RAGUSO G., difeso dall'avvocato ALIANI ANGELA, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché contro
IS TA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 2/98 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 09/01/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/12/00 dal Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO;
udito l'Avvocato Nunzio LANGIULLI, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale;
udito l'Avvocato Angela ALIANI, difensore del resistente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale ed il rigetto di quello principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione 8/6/90 LE SC, proprietario di un terreno in Gravina di Puglia, convenne in giudizio davanti al Tribunale di Bari VA NO, proprietario di un terreno confinante, e, deducendo che costui aveva eretto sul confine un fabbricato in violazione della distanza legale, stabilita dal regolamento edilizio comunale in 5 metri dal confine, chiese che fosse condannato all'abbattimento della parte di fabbricato eccedente la distanza legale.
Il NO, costituitosi, sostenne di avere costruito in conformità dello strumento urbanistico che, all'art. 67, consentiva le costruzioni sul confine e in aderenza, in base al principio della prevenzione.
Con sentenza 27/3/92 il Tribunale, ritenuto che l'art. 67 3^ comma del regolamento edilizio consentiva la prevenzione e ritenuta, perciò, legittima la costruzione del convenuto, rigettò la domanda attorea.
La decisione fu confermata dalla Corte d'appello di Bari che, espletata una CTU, con sentenza 9/1/98, rigettò il gravame del SC.
La corte territoriale ritenne corretta l'interpretazione dell'art. 67 del regolamento edilizio comunale data dal Tribunale. Tale norma non prevedeva, infatti, in termini univoci l'obbligo di osservare la distanza dal confine, perché, dopo avere indicato in 5 metri il distacco minimo dal confine di proprietà, prevedeva espressamente alla lettera c) anche l'ipotesi di costruzioni in aderenza stabilendo che nel "caso di edifici preesistenti costruiti a muro cieco su confine le nuove costruzioni possono essere edificate in aderenza". Tale previsione faceva ritenere, secondo la corte di merito, che, nella zona dove era stata eretta la costruzione oggetto di causa (zona agricola E 1), non sussistevano le ragioni di carattere urbanistico edilizio che rendevano inderogabili le prescrizioni sui distacchi dal confine, e che la dizione "edifici preesistenti", in mancanza di più idonee indicazioni, fosse riferibile, per l'ampiezza e genericità della formulazione, non soltanto a fabbricati realizzati prima dell'entrata in vigore del regolamento edilizio, ma anche alle nuove costruzioni. Per la cassazione della sentenza ricorre il SC con un unico motivo di censura.
Resiste con controricorso il NO proponendo, a sua volta, ricorso incidentale basato su un unico motivo, illustrato da una memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I - Va anzitutto disposta la riunione dei ricorsi, in quanto proposti avverso la medesima sentenza ed esaminato per primo il ricorso principale.
Con l'unico motivo di censura si denuncia violazione di legge (art. 67 del regolamento edilizio del Comune di Gravina di Puglia in relazione all'art. 873 cod. civ.) per avere la sentenza ritenuto applicabile nel caso di specie il principio della prevenzione facendolo discendere dalla disposizione contenuta sub lettera c) del secondo capoverso del citato art. 67 - secondo cui "nel caso di edifici preesistenti costruiti a muro cieco su confine le nuove costruzioni possono essere edificate in aderenza" - laddove, invece, la citata disposizione consente di derogare alla distanza dal confine (stabilita in via generale in m. 5 dal confine) soltanto nel caso di confine già edificato, e cioè di edifici che già esistevano prima dell'entrata in vigore del regolamento, non anche - come nel caso in esame - quando si tratta di nuove costruzioni, essendo la deroga indirizzata al prevenuto, in favore del quale essa è stabilita, e non al preveniente, che è tenuto ad osservare la distanza dal confine stabilita in via generale per le nuove costruzioni. La censura è fondata.
Le norme contenute nei regolamenti comunali che, integrando le disposizioni del codice civile in materia di distanze tra edifici, stabiliscono una determinata distanza dal confine mirano non soltanto a regolare i rapporti di vicinato evitando intercapedini nocive, ma sono anche dirette a soddisfare esigenze più generali, quale, ad esempio, l'assetto urbanistico di una certa zona, assicurando comunque uno spazio libero tra le costruzioni. In considerazione delle finalità pubbliche perseguite dalle suddette norme regolamentari, questa Corte ha ripetutamente affermato che la distanza dal confine è assoluta e va osservata in ogni caso, con esclusione, quindi, della prevenzione (Cass. 4438/97, 5831/96, 7747/90). Nel caso in esame, la sentenza impugnata, pur dando atto che l'art. 67 lett. c) del regolamento comunale di Gravina di Puglia - da applicarsi nella zona E 1 (agricola) del territorio comunale - stabiliva in via generale per le nuove costruzioni la distanza di 5 metri dal confine, ha ritenuto applicabile la prevenzione in virtù di quanto dalla stessa norma disposto nel secondo capoverso, secondo cui "nel caso di edifici preesistenti costruiti a muro cieco su confine le nuove costruzioni possono essere edificate in aderenza", non tenendo conto che, in base all'interpretazione sia letterale che logica della norma, la prevenzione poteva ritenersi operante soltanto in presenza di un confine già edificato e a favore, quindi, del solo prevenuto, essendo invece il preveniente tenuto, proprio perché primo ad edificare, a rispettare la distanza dal confine imposta in via generale.
In accoglimento del motivo, la sentenza va, pertanto, cassata con rinvio per nuovo esame allo stesso giudice, altra sezione. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presente procedimento.
II - Il ricorso incidentale, basato su un unico motivo col quale si censura la sentenza nella parte relativa alla statuizione delle spese di causa, resta assorbito dall'accoglimento del ricorso principale.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso principale, cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte d'appello di Bari, altra sezione anche per le spese. Dichiara assorbito il ricorso incidentale.
Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2001