Sentenza 6 luglio 2017
Massime • 1
La disciplina prevista per i sequestri di prevenzione dal Titolo IV del d.lgs. n. 159 del 2011 (cd. codice antimafia), in tema di tutela dei terzi e rapporti con le procedure concorsuali, non si applica ai sequestri penali, neppure a quelli funzionali alla confisca prevista dall'art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992, convertito dalla legge n. 356 dello stesso anno. (In motivazione, la S.C. ha escluso la praticabilità di un'applicazione analogica della disciplina contenuta nel "codice antimafia", per il carattere di specialità, alla diversa materia della tutela dei diritti vantati sui beni dai terzi).
Commentario • 1
- 1. Codice Antimafia: tutela dei terzi creditori nella confisca “allargata”Diritto Bancario · https://www.dirittobancario.it/ · 15 luglio 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/07/2017, n. 36092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36092 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2017 |
Testo completo
36092-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - Sent. n.194412017 Andrea MONTAGNI CC - 06/07/2017 Vincenzo PEZZELLA R.G.N. 2082/2017Alessandro RANALDI Antonio Leonardo TANGA - Relatore - Loredana MICCICHÈ ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da LO LE, nata a [...] il [...], avverso l'ordinanza del 14/05/2015 del Tribunale di Bari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Leonardo Tanga;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Pietro Gaeta, che ha concluso per il rigetto del ricorso. ли RITENUTO IN FATTO 1. L'Avv. LE Florio, in data 13/06/2013 presentava istanza diretta ad ottenere la liquidazione del compenso professionale per l'attività difensiva svolta in favore della Edilhouse s.r.l. nell'ambito del giudizio civile iscritto al n. 3707/2002 R.G. Trib. Bari, introdotto nei confronti della stessa dalla Curatela del fallimento Fin Turismo s.r.l. con atto di citazione del 17/06/2002. 1.1. Il Tribunale di Bari, con ordinanza del 17/07/2014, depositata il 04/08/2014 e notificata agli interessati il 16/09/2014, ai sensi degli artt. 667 e 676 c.p.p., rigettava la suddetta domanda di liquidazione.
1.2. In data 30/09/2014, l'istante proponeva opposizione ex art. 667, comma 4, c.p.p. dinanzi al Tribunale di Bari avverso l'ordinanza di rigetto, chiedendone la riforma, con conseguente liquidazione del compenso professionale.
1.3. Con l'ordinanza del 14/05/2015, il Tribunale di Bari rigettava l'opposizione.
2. Avverso tale ordinanza reiettiva, propone ricorso per cassazione l'Avv. LE Florio, a mezzo del proprio difensore, lamentando (in sintesi giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.): I) violazione di legge. Deduce che erroneamente il Tribunale ha ritenuto che il Custode Giudiziario sia rimasto estraneo rispetto all'incarico professionale svolto dall'Avv. LE Fiorio, posto che nel caso di specie la carica di Amministratore Unico della società e quella di Custode Giudiziario nominato dal Tribunale erano riunite nella stessa persona. Afferma che comunque doveva riconoscere al credito de quo la natura di credito prededucibile ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni. Sostiene che altrettanto erroneamente il Tribunale ha affermato che il credito professionale sarebbe da considerarsi posteriore alla confisca perché divenuto liquido ed esigibile solo dopo la richiesta di pagamento, poiché l'anteriorità del credito rispetto a tale momento va intesa al momento in cui il credito sorge e non a quello in cui il credito diviene liquido ed esigibile. рии CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è infondato.
4. Occorre, preliminarmente, evidenziare che le censure di merito sfuggono al vaglio di questa Corte di legittimità. 2 4.1. Nella specie il Tribunale di Bari ha ineccepibilmente in questa sede- ritenuto che non è risultato sufficientemente provato che in concreto vi fosse stato un mandato di patrocinio tra il custode giudiziale e il ricorrente. Il Giudice del merito ha, poi, altrettanto incensurabilmente, affermato che «Il Rag. Filomeno NE, custode giudiziario delle quote sociali della Edilhouse S.r.L., veniva, infatti, nominato amministratore unico della società con delibera dell'assemblea dei soci del 30.06.2002, in sostituzione dell'amministratore dimissionario. In tale veste, e senza alcuna autorizzazione dell'autorità giudiziaria che aveva disposto il sequestro, il Rag. Filomeno NE, in data 9.10.2002, conferiva incarico professionale all'istante per la resistenza nel giudizio civile instaurato nei confronti della società, n. 3707/2002 R.G. Trib. Bari, che si concludeva con il rigetto della domanda della curatela attrice>>. Come correttamente rilevato dal P.G. in requisitoria scritta, è assorbente il rilievo che, qualità di se l'incarico fosse stato conferito da soggetto rivestente l'esclusiva custode giudiziario, imprescindibile sarebbe stata la necessità dell'autorizzazione dell'autorità giudiziaria cui il custode deve rispondere.
4.2. Nell'occasione il Giudice ha pure rilevato che il credito inerente il complessivo rapporto obbligatorio può diventare liquido ed esigibile soltanto quando la prestazione difensiva venga portata a termine, ciò che, nel caso concreto, è avvenuto con la richiesta di pagamento, a giudizio esaurito, di epoca posteriore alla confisca.
4.3. Ha, quindi, derivato dalle suestese affermazioni che, al soddisfacimento della pretesa collegata alla prestazione difensiva svolta, dovevano applicarsi le regole civilistiche «Né può essere correttamente invocato l'art. 54 del D.Lgs. 159/2011, in disparte l'applicabilità formale di tale disposizione a fatti antecedenti la sua entrata in vigore, non potendosi comunque qualificare il credito vantato dall'istante come sorto in occasione o funzione del procedimento di prevenzione, essendo l'organo deputato all'amministrazione dei beni in sequestro rimasto completamente estraneo al conferimento dell'incarico». Acuta appare a tal proposito la considerazione del P.G. concludente laddove evidenzia che la stessa ricorrente finisce con l'ammettere tale dirimente profilo, affermando (v. pag. 4 del ricorso) che, a proposito dell'incarico conferitole e per il quale ella rivendica la liquidazione, «il mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta era stato sottoscritto dal rag. NE in qualità di Amministratore Unico della Edilhouse s.r.l. al fine di rispettare le norme processual-civilistiche relative alla legittimazione a гиге rappresentare in giudizio la società». 3 4.4. Occorre, inoltre, considerare che la disciplina prevista per i sequestri di prevenzione dal Titolo IV del D.Lgs. n. 159 del 2011 (cd. codice antimafia), in tema di tutela dei terzi e rapporti con le procedure concorsuali, non si applica ai sequestri penali, neppure a quelli funzionali alla confisca prevista dall'art. 12-sexies D.L. n. 306 del 1992, convertito dalla legge n. 356 dello stesso anno, in quanto il rinvio a tale disciplina normativa, operato dal comma 4-bis del citato art. 12-sexies, è limitato testualmente alla "destinazione" ed "amministrazione" dei beni confiscati e, pertanto, non è estensibile alle diversa materia della tutela dei diritti vantati sui beni dai terzi, anche in considerazione del carattere di specialità complessivamente attribuibile al decreto per la disciplina delle misure di prevenzione, specialità che, esclude la praticabilità di un'interpretazione analogica che superi la descritta delimitazione testuale, non sussistendo peraltro nel sistema alcuna lacuna legislativa che debba essere colmata con siffatta interpretazione (cfr. sez. 5, n. 8935 del 20/01/2016).
5. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 06/07/2017 Il Presidente Il Consigliere estensore Antonio Leonardo Tanga Andrea Montagni ud Aust Docks, A Depositata in Cancelleria Oggi, 21 LUG. 2017 Il Funzionario Giudiziario Patrizia Ciarra 4