Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/07/2017, n. 36092
CASS
Sentenza 6 luglio 2017

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La disciplina prevista per i sequestri di prevenzione dal Titolo IV del d.lgs. n. 159 del 2011 (cd. codice antimafia), in tema di tutela dei terzi e rapporti con le procedure concorsuali, non si applica ai sequestri penali, neppure a quelli funzionali alla confisca prevista dall'art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992, convertito dalla legge n. 356 dello stesso anno. (In motivazione, la S.C. ha escluso la praticabilità di un'applicazione analogica della disciplina contenuta nel "codice antimafia", per il carattere di specialità, alla diversa materia della tutela dei diritti vantati sui beni dai terzi).

Commentario1

  • 1Codice Antimafia: tutela dei terzi creditori nella confisca “allargata”
    Diritto Bancario · https://www.dirittobancario.it/ · 15 luglio 2022

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/07/2017, n. 36092
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 36092
Data del deposito : 6 luglio 2017

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