Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/03/2010, n. 19082
CASS
Sentenza 16 marzo 2010

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In tema di reati concernenti sostanze stupefacenti, ai fini del riconoscimento dell'attenuante speciale di cui all'art. 73, comma settimo, d. P.R. n. 309 del 1990, non è necessario, quando si è in presenza di traffici di modesta rilevanza, che il risultato conseguito dalla collaborazione consista nella sottrazione al mercato di rilevanti risorse per la commissione dei delitti, ma è sufficiente che l'imputato abbia offerto tutto il suo patrimonio di conoscenze e la sua possibilità di collaborazione per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze, attraverso l'individuazione e la neutralizzazione dei responsabili da lui conosciuti, o sui quali è in grado di fornire utili elementi per l'identificazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/03/2010, n. 19082
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19082
    Data del deposito : 16 marzo 2010

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