Sentenza 16 marzo 2010
Massime • 1
In tema di reati concernenti sostanze stupefacenti, ai fini del riconoscimento dell'attenuante speciale di cui all'art. 73, comma settimo, d. P.R. n. 309 del 1990, non è necessario, quando si è in presenza di traffici di modesta rilevanza, che il risultato conseguito dalla collaborazione consista nella sottrazione al mercato di rilevanti risorse per la commissione dei delitti, ma è sufficiente che l'imputato abbia offerto tutto il suo patrimonio di conoscenze e la sua possibilità di collaborazione per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze, attraverso l'individuazione e la neutralizzazione dei responsabili da lui conosciuti, o sui quali è in grado di fornire utili elementi per l'identificazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/03/2010, n. 19082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19082 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 16/03/2010
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 581
Dott. IPPOLITO Francesco - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 384/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EZ YC BE ED, n. in Tunisia il 2.1.1969;
avverso la sentenza della corte d'appello di Perugia, emessa in data 19.6.2007;
- letto il ricorso e il provvedimento impugnato;
- udita in pubblica la relazione del Cons. Dott. F. Ippolito;
- udita la requisitoria del Procuratore generale, in persona del Sostituto Dr. A. Mura, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Osserva in:
FATTO E DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Perugia ha confermato la sentenza emessa in data 18 dicembre 2006, con cui il locale Tribunale aveva condannato EZ YC BE ED alla pena di due anni e otto mesi di reclusione e 12.000 Euro di multa, con la concessione delle circostanze attenuanti generiche e la diminuente del rito abbreviato.
2. Ricorre per cassazione l'imputato, che, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), deduce inosservanza o erronea applicazione del D.P.R. n.309 del 1990, art. 73, comma 7, nel diniego dell'attenuante della collaborazione.
3. Il ricorso è fondato.
Risulta dalla sentenza impugnata che l'imputato aveva indicato il nominativo del computato BE SE, suo fornitore della sostanza stupefacente, consentendo di sequestrare un ulteriore quantitativo di detta sostanza. Secondo la Corte territoriale non può dirsi che, "agendo nel modo descritto, l'appellante avesse contribuito a sottrarre importanti risorse al traffico di stupefacenti sulla piazza di Perugia, ne' che, pur rendendo possibile l'arresto del BE SE, avesse consentito di scompaginare l'organizzazione o una delle organizzazioni che gestivano il traffico degli stupefacenti in città, dato che non risultava che il citato BE SE rivestisse un ruolo di particolare importanza".
Il Collegio non condivide tale restrittiva interpretazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7 e, in linea con quanto altre volte affermato da questa Corte, osserva che la circostanza attenuante prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7 va riconosciuta quando la collaborazione prestata sia stata effettiva ed idonea a far conseguire un utile risultato, realizzato quale effetto del contributo offerto dall'imputato. Non è richiesto necessariamente che tale risultato consista nella sottrazione al mercato di rilevanti risorse per la commissione dei delitti, ciò che non può realizzarsi, malgrado la piena e leale collaborazione, quando si tratta di traffici modesti di sostanza stupefacente. In tale caso, può essere concessa la diminuente all'imputato che abbia offerto tutto il suo patrimonio di conoscenze e la sua possibilità di collaborazione per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, tramite l'individuazione e la neutralizzazione dei responsabili (correi, corrieri, fornitori etc.) dell'illecito traffico da lui conosciuti o sui quali è in grado di fornire elementi utili all'identificazione (Cass. 6, n. 11775/1993, Morelli;
Cass., 4, n. 5813 /2001, Berenato). Tale interpretazione costituzionalmente orientata è imposta dalla considerazione che la contraria tesi condurrebbe, con offesa del principio d'uguaglianza, a riconoscere l'attenuante soltanto a chi è inserito in circuiti criminali rilevanti e più pericolosi e si è macchiato di crimini più gravi, mentre, anche in nome del principio di personalizzazione della responsabilità penale, va valorizzata la collaborazione fattiva di colui che, per la sua posizione di marginalità, è in grado di offrire un limitato contributo collaborativi (Cass. 6, n. 2751/1996, Bragagna).
4. Inammissibile per assoluta genericità è l'altro motivo, con cui il ricorrente chiede che sia disposta la sospensione condizionale della pena.
5. La sentenza impugnata va, perciò, annullata limitatamente alla circostanza attenuante prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7, con rinvio al giudice del merito, che dorrà procedere a nuovo giudizio sul punto, ai sensi dell'art. 627 c.p.p., comma 3.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7, e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 16 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2010