Sentenza 12 febbraio 1994
Massime • 9
Pure nel sistema del nuovo codice, è deducibile il vizio di travisamento del fatto come ipotesi di contrasto tra le argomentazioni del contesto motivazionale e gli atti processuali; il che si verifica quando nella sentenza di merito venga dato per certo un fatto manifestamente escluso dalle risultanze probatorie o quando si nega l'esistenza di elementi pacificamente acquisiti agli atti del processo. Un vizio che si incentra nella distonia tra l'atto e la realtà fenomenica che esso esprime, in modo tale che la motivazione o lo trascende o lo dà per esistente pur non essendo esistente o lo verifica in modo non corrispondente alla storicità del suo essere valutativo. Ed è percio che il vizio in esame, pur essendo deducibile ai sensi dell'art. 606, lettera e), cod. proc. pen., quando sia confortato dalle emergenze del provvedimento denunciato, consente, per il compiuto accertamento della sua esistenza, l'esame degli atti: in altri termini, la condizione che il vizio della motivazione risulti dal testo del provvedimento impugnato costituisce un limite alla deducibilità del vizio stesso ma non si riflette sui poteri di accertamento del giudice che devono, invece, desumersi dall'oggetto della pronuncia, da emettersi con l'osservanza degli artt. 620, 621 e 623 cod. proc. pen., i quali, non solo non escludono ma addirittura richiedono l'esame degli atti.
Tra individuazione e ricognizione non sussiste alcun rapporto di alternatività, cosicché, una volta disposta la prima, non potrebbe mai procedersi alla seconda. Ove, infatti si seguisse una simile linea interpretativa si sovrapporrebbero surrettiziamente le nozioni di atto non rinviabile e di atto non ripetibile, risultando l'individuazione, come tale, sempre ripetibile (salvo che l'oggetto di esso sia nel frattempo venuto meno) attraverso il "mezzo di prova" rappresentato dalla ricognizione. (In motivazione la Corte ha precisato come la nozione di atto irripetibile non vada intesa, in senso assoluto, quasi come un dato ontologico come quello derivante dall'essere l'acquisizione collegata alla natura di mezzo di ricerca della prova che contrassegna la fonte, trovandocisi, invece, in presenza di un assetto probatorio in cui il vincolo relazionale che, almeno di norma, è istituibile fra l'atto delle indagini preliminari (o anche dell'udienza preliminare) e la sua corrispondente valenza (salvo che si tratti di atto assunto utilizzando la procedura dell'incidente probatorio) e l'atto acquisito nel dibattimento fa sì che debba qualificarsi irripetibile l'atto dell'indagine non riproducibile attraverso i moduli acquisitivi propri del dibattimento (o dello incidente probatorio).
In tema di chiamata in correità, in presenza di una pluralità di dichiarazioni accusatorie rese da soggetti tutti compresi tra quelli indicati nell'art. 192, terzo e quarto comma, cod. proc. pen., la eventuale sussistenza di smagliature o discrasie, pure di un certo peso, rilevabili tanto all'interno di dette dichiarazioni quanto nel confronto di esse, non implica, di per sè, il venir meno della loro sostanziale affidabilità quando, sulla base di adeguata motivazione, risulti dimostrata la convergenza di esse nei rispettivi nuclei fondamentali.
L'art. 210, quarto comma, cod. proc. pen. che, in relazione a persona imputata in procedimento connesso, impone al giudice di avvertirla della facoltà di non rispondere, trova applicazione anche in relazione ad imputato di reato connesso o collegato che venga chiamato ad effettuare una ricognizione. (Non risultano precedenti).
Dal contesto storicizzato del regime di utilizzazione delle dichiarazioni, quale emerge dalla sentenza costituzionale n. 255 del 1992, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità dell'art. 500, terzo comma, cod. proc. pen. e del quarto comma dello stesso articolo, nella parte in cui non prevede l'acquisizione nel fascicolo per il dibattimento, se sono state utilizzate per le contestazioni, delle dichiarazioni precedentemente rese e contenute nel fascicolo del pubblico ministero, nonché, "ex" art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità dell'art. 2, n. 76, della legge-delega, nella parte in cui prevede il potere di allegare nel fascicolo processuale, tra gli atti utilizzati per le contestazioni, solo le sommarie informazioni assunte dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero nel corso delle perquisizioni ovvero sul luogo e nell'immediatezza del fatto, e non anche le dichiarazioni precedentemente rese da testimoni e contenute nel fascicolo del pubblico ministero e dalla "novellazione" apportata al testo dell'art. 500 dall'art. 7 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e soprattutto, al quarto, quinto e sesto comma di tale articolo, ove è previsto un complesso regime di utilizzazione a fini di prova delle dichiarazioni di cui le parti si sono servite per le contestazioni ed, ancora dal precetto dell'art. 513 cod. proc. pen., quale risultante a seguito della sentenza costituzionale n. 254 del 1992, che ha dichiarato illegittimo il secondo comma di tale articolo, laddove non prevede che il giudice, sentite le parti, dispone la lettura dei verbali delle dichiarazioni di cui al primo comma del medesimo articolo rese dalle persone indicate dall'art. 210, qualora queste si avvalgano della facoltà di non rispondere, discende che l'ipotesi del coimputato che rifiuti di rendere le dichiarazioni è stata inserita nel sistema "speciale" disciplinata dall'art. 513, primo comma, che concerne il potere del giudice di disporre la lettura (a cui consegue l'allegazione al fascicolo per dibattimento, ex art. 515 cod. proc. pen.) delle dichiarazioni rese fuori dal dibattimento dai coimputati. (V. Corte costituzionale, sentenza n. 254 e 255 del 1992). (Non risultano precedenti).
Il diritto alla prova riconosciuto alle parti dall'art. 190, primo comma, cod. proc. pen., implica la corrispondente attribuzione del potere di escludere le prove manifestamente superflue ed irrilevanti, secondo una verifica di esclusiva competenza del giudice di merito e che sfugge al sindacato di legittimità quando abbia formato oggetto di apposita motivazione che abbia dato conto del provvedimento adottato attraverso una spiegazione immune da vizi logici e giuridici. (Nella fattispecie la Corte ha affermato l'insindacabilità la decisione del giudice di merito che, sulla base della posizione assolutamente negativa assunta dal coimputato di prestare il proprio contributo di conoscenze e che avrebbe reso comunque inattendibile - nel caso, del tutto teorico in cui il suo atteggiamento fosse mutato - il successivo atto di ricognizione, ha ritenuto di non procedere al compimento di detto atto).
In tema di chiamata di correo, il requisito della intrinseca attendibilità della chiamata, cui deve assegnarsi la qualità di premessa indefettibile perché le accuse possano essere prese in considerazione dal giudice e poste a base della decisione, deve intendersi come credibilità soggettiva del chiamante, i cui indici rivelatori sono rappresentati da spontaneità, costanza, coerenza, precisione, logica interna del racconto, mancanza di interesse diretto all'accusa, assenza di contrasto con altre acquisizioni e di contraddizioni eclatanti o difficilmente superabili.
La rinnovazione del dibattimento, postulando una deroga alla presunzione di completezza della indagine istruttoria svolta nel primo grado di giudizio, rappresenta un istituto di carattere eccezionale cui può farsi ricorso solo ove il giudice ritenga, nell'area della sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti. A tal fine, dunque, non è sufficiente la presumibile attitudine dei mezzi di prova richiesti ad influire sulla decisione ne' l'incidenza che la prova potrebbe avere a giudizio della parte, occorrendo che la rinnovazione stessa sia indispensabile.
In tema di chiamata di correo i riscontri estrinseci possono essere costituiti anche da ulteriori chiamate in correità e pure riguardanti soltanto parti significative della chiamata da cui desumere poi l'attendibilità dell'intera dichiarazione, sempre che possa ragionevolmente escludersi il pericolo di una coincidenza soltanto fittizia derivante da fattori accidentali o, peggio ancora, manipolatori ovvero che la convergenza si riveli come la risultante di collusioni o di reciproche influenze o dell'allineamento di dettagli in origine divergenti in ognuna delle dichiarazioni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/02/1994, n. 6422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6422 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 1994 |
Testo completo
Udienza pubblica del 18 febbraio 1994
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE CASSAZIONELA CORTE SUPREMA DI
Rilasciata copia studio SEZIONE SESTA PENALE al SIG. CRASTA L 16000per diritti GIU 1994 20
!!
IL CANCELLIERE Composta dai Signori:
Dott. Gaetano Suriano Presidente
1. Dott. Antonino Assennato Consigliere 2. Dott. Renato Fulgenzi Consigliere
3. Dott. Camillo Filadoro Consigliere
4. Dott. NI de Roberto 1 Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti da: 1) Goddi Giovanni, nato ad Orune il 22 ottobre 1965; 2) DI CE,
1951; 3) nato ad [...] il 5 agosto DU
NO, nato ad [...] il [...]; 4)
AS NI, nato ad [...] il [...];
5) IN NI, nato ad [...] il 30 settembre
1354,
avverso la sentenza 27 gennaio 1993 della Corte di appello di Perugia.
Visti gli a i, la sentenza denunciata ed i ricorsi, و
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal
Consigliere NI de Roberto.
Udite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Filippo Fiore, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
Uditi i difensori degli imputati: avv. Alberto
Crasta per DI CE;
avv. Elio Lemmo per
AS NI;
avv. AN Busia per DI
NI, DI CE e AS NI;
avv.
NI Zaganelli per DI NI e Goddi
CE; avv. Leonardo Filippi per Farina
NI; avv. Gianni Sannio, per DU
NO, i quali hanno insistito per 1'
accoglimento dei proposti ricorsi.
FATTO
1. Verso le ore 21 del 3 ottobre 1990 tre uomini, armati ed incappucciati, penetravano nell' abitazione di IN De NI, in via Assisana di
Perugia, e sequestravano il figlio TO, di dieci anni, che sarà poi liberato dalle forze dell' ordine
- dopo la richiesta di un riscatto di 20 miliardi di lire mentre si trovava, nascosto in un cunicolo,
-
nel podere di NO EL, sul monte Voltraio
di Volterra.
Nella "prigione" venivano sequestrati armi, munizioni, due radio ricetrasmittenti,
parrucche e passamontagna, una "Polaroid", due
G. de m es ૐ fotografie di TO De NI scattate con tale macchina fotografica;
a breve distanza dalla prigione, in un fabbricato adibito a ricovero e
mungitura, erano stati sorpresi il EL e l' TU, subito arrestati: una terza persona, LE MA, fermato mentre tentava di darsi alla fuga, indicava il luogo ove il bambino era stato tenuto
prigioniero.
Le indagini accertavano che i tre uomini,
attraversato il parco della villa De NI, dopo aver tagliato la rete metallica di recinzione, avevano raggiunto altri due individui che
attendevano nei pressi, allontanandosi a forte velocità verso il luogo predisposto per la custodia del bambino;
che alla operazione avevano preso parte almeno cinque persone, utilizzando due autovetture
"diesel" Alfa 75, dal colore pressoché identico;
che le due autovetture si tenevano in contatto con radio ricetrasmittenti;
che il bambino era stato sorvegliato, subito dopo il sequestro, da tale
O" (IN NI), al quale erano
succeduti TA AN ("Pino"), LE MA
(RG; ed, infine, Talanas Giovanni
(OR) ; che la sera successiva al rapimento, nel piazzale antistante il ristorante "I cinque castagni", e cioè nei pressi del podere EL, era stata trovata 1' autovettura targata PG 603601,
provento del furto commesso la sera del 2 ottobre 1990, in Bastia Umbra in danno della ditta Brogal-
Vini.
Il procedimento instaurato nei confronti di
EL, Ortu e Mele aveva il suo epilogo con sentenza pronunciata previa separazione con rito
-
abbreviato. La richiesta di abbreviazione del rito era, invece, rifiutata allo TA, stante 1'
opposizione del Pubblico ministero.
Emessso decreto di citazione a giudizio nei confronti di DI NI, Goddi Francesco,
DU NO, DU CE, AS
NI, IN NI e TA AN, venivano citati, quali coimputati in procedimento connesso, il EL e l' TU che rifiutavano di rendere l'
esame, mentre il LE ritrattava le accuse precedentemente rivolte nei confronti di taluni degli imputati.
Con sentenza 31 marzo 1992, IN NI e
DI NI venivano condannati, concesse le attenuanti generiche, alla pena di anni ventitre di reclusione ciascuno;
DU NO, AS
NI e DI CE ad anni trenta di
reclusione ciascuno;
allo TA il Tribunale,
riconosciuta la diminuente di cui all' art. 442, 2° comma, c.p.p., irrogava la pena di anni venti di reclusione, mentre il DU CE veniva assolto per non aver commesso il fatto.
La detta decisione, impugnata da tutti gli imputati, con eccezione dello TA, veniva
в еке иééé u 5 confermata dalla Corte di appello di Perugia con sentenza del 27 gennaio 1993.
Il giudice deldel gravame ribadiva che gli organizzatori del sequestro dovevano identificarsi in DU NO, DI NI e IN
NI, che esecutori erano le stesse persone,
oltre al DI CE e ad un quinto individuo rimasto sconosciuto;
custodi, il IN, lo TA,
il LE ed il AS;
addetti al "collegamento" con i familiari del rapito il LE e il DU.
Il EL aveva, infine, curato il settore
“logistico" dell' operazione. 2. Ora ricorrono per cassazione DD NI e
CE, DU NO, AS NI e
IN NI.
2.1. Con atto sottoscritto dall' avv. Antonio
Busia, DI NI e DI CE
- la cui posizione è comune, essendo risultato pacifico che la sera del trovavanosequestro si insieme - denunciano, in primo luogo, violazione dell' art. 606, 1° comma, lettere d ed ei c.p.p., in relazione all' art. 603 dello stesso codice.
Più in particolare, i ricorrenti deducono e manifesta illogicità della motivazione mancanza al diniego di rinnovazione delal diniego di relativamente allo scopo di procedere al confronto dibattimento con EL NO ed TU IO nonché agli atti di ricognizione e di individuazione personale nei riguardi di DI GI ad opera, appunto, del E
EL e dell' TU. Si lamenta l' impossibilità del
DI NI di controllare le predette dichiarazioni, assolutamente generiche in relazione avvenuto, verso. la fine all' incontro che si assume dell' estate, tra DU NO, DI
NI e IN NI, da un lato ed il EL,
dall' altro, nel fondo di costui. Un' attività
processuale negata perché i dichiaranti si sono avvalsi della facoltà di non rispondere alle ai sensi dell' art. 210 c.p.p. Ladomande,
motivazione
- aggiungono i ricorrenti - è, dunque,
solo apparente e fondata sul presupposto, chiaramente erroneo, che, avendo *gli imputati in procedimento connesso dichiarato di avvalersi della pur in presenza di un facoltà di non rispondere
-
- ulterioreun' riconoscimento fotografico ricognizione si sarebbe rivelata del tutto inutile. Si insiste, in particolare, sul fatto che la manifestazione di volontà di non sottoporsi ad esame non coincide con la manifestazione di volontà di non sottoporsi a ricognizione o a confronto;
tanto più che le ricognizioni fotografiche erano da ritenere assolutamente equivoche e - come tali non in grado
-
di pervenire a soluzioni rassicuranti. Inoltre di
qui un ulteriore vizio della sentenza impugnata - 1' assoluta ininfluenza dell' atto di ricognizione viene fatta discendere dal rilievo che al momento del riconocimento il viso del DI NI era coperto da una folta barba, un profilo del tutto
в е ли 芦 originarie dichiarazioni dei assente nelle coimputati.
Denunciano, poi, violazione dell' art. 606, 1° comma, lettere c ed e, c.p.p., in relazione all' art. 192 dello stesso codice, nonché agli artt.
630 c.p., 2 e 4 della legge n.895 del 1967, 23 della legge n. 110 del 1975, 697 c.p. L' affermazione di responsabiltà degli indiziimputati avrebbe alla base esclusivamente fondati su dichiarazioni apodittiche o congetturali, senza che, peraltro, si sia provveduto ad un attento esame delle doglianze avanzate in sede di appello.
Per quel che si riferisce all chiamata in correità di EL NO, si ribadisce come dalla omessa ricognizione sia conseguita la dispersione dell' unico mezzo di prova decisivo dei confronti di NI DI considerato che la chiamata aveva ad oggetto caratteristiche somatiche del tutto generiche.
Relativamente al tragitto seguito dall'
autovettura targata PG 603601, abbandonata nei pressi del ristorante "I cinque castagni", a poca distanza dal podere del EL, si contesta ogni valore probatorio nei confronti dei ricorrenti della consulenza tecnica disposta anche in vista dell' assunta somiglianza, pure cromatica, con l' autovettura nella quale la sera del sequestro si auto sarebbero state trovavano i DI. Sull' terriccio aventi una rinvenute "tracce di 8 composizione compatibile con la loro provenienza dall' area della villa De NI" ed altre
"compatibili con la provenienza da disfacimento di largamente nella Toscana terreni che affiorano meridionale”, così da trarne la conclusione "che sull' autovettura salirono persone che avevano precedentemente calpestato il terreno della Villa De
NI e cioè le stesse persone che, come è
evincibile dall' analisi dell' ulteriore terriccio repertato all' interno dell' autovettura,
calpestarono terreni largamente presenti nell' area della Toscana meridionale in considerazione, e cioè proprio nella zona di ubicazione del ristorante "I cinque castagni” e del podere EL. Una tesi resa sempre più a livello di congettura, sia per 1' assunto, del tutto indimostrato, dell' esistenza di un diretto collegamento tra l' auto rubata ed il sequestro, sia perché coloro che consumarono il
furto hanno necessariamente calpestato terriccio affiorante dal terreno di quell' area
- quindi,
avente le stesse caratteristiche della località ove
è avvenuto il rapimento e terriccio affiorante
-
nella zona del ristorante. Senza contare che 1'
accertamento tecnico eseguito ha acclarato che "nel caso di terreni non si può mai stabilire un' identità assoluta, nel senso che nessuno può escludere che un chilometro più in là vi sia un terreno esattamente di quello stesso tipo. Donde l'
assenza di ogni elemento in grado di comprovare che
в и ки و
l' auto rinvenuta nei pressi del ristorante sia stata utilizzata per il sequestro e la conseguente apoditticità dell' asserzione che per il trasporto del rapito furono usate due Alfa Romeo diesel,
assolutamente non individuate dal EL.
Anche la ricostruzione concernente i tragitti seguìti dai ricorrenti sulla loro Alfa 75 la sera e la notte del sequestro non avrebbe, alla base, alcun elemento di prova. Indimostrata sarebbe 1'
affermazione, contenuta nella impugnata sentenza,
stando alla quale l' auto che superò alle 23, 20 il posto di blocco istituito al bivio di Rastrello
sarebbe la stessa fermata, alle 0, 30, al casello autostradale di Foiano Val didi Chiana: quella condotta, cioè, da NI DI. Senza alcun rifermento ai dati processuali accertati: arrivo al podere EL, tempi di percorrenza verificati dal capitano Fioravanti, orario rilevato al passaggio delle auto ai due posti di blocco. La conclusione è che i fratelli DI, allorché furono fermati al secondo posto di blocco, provenivano non dalla zona di Volterra ma da Perugia.
Nel ricorso sottoscritto dall' avv. NI
Zaganelli, i DI censurano nuovamente il diniego di rinnovazione del dibattimento per 1° esecuzione delle ricognizioni e dei confronti;
il tutto anche considerando l' esiguo valore probatorio delle individuazioni derivante dal loro carattere
dubitativo ed il rilievo che la dichiarazione dei 10 coimputati di non voler essere esaminati non equivale, certo, all' intendimento di rifiutare la ricognizione o il confronto, atti in ordine ai quali i condannati con rito abbreviato non sono
stati interpellati.
Gli elementi di accusa sui quali sarebbe stata costruita la penalela penale responsabilità dei Goddi boi difetterebbero in ogni caso, dei requisiti richiesti dall' art. 192 c.p.p.
DU NO, con atto sottoscritto 2.2.
dall' avv. NI Sannio, lamenta, in primo luogo, violazione degli artt. 606, letter e, c.p.p., in relazione all' art. 192, 3° comma, dello stesso codice.
Le conclusioni accusatorie contenute nella sentenza impugnata risulterebbero incentrate "su premesse inconsistenti, parziali e contraddittorie, all' interno di schemi apodittici". Non sarebbero, inoltre, stati apprezzati fatti di rilevanza decisiva indicati nel gravame e sarebbero stati
risolti in modo incongruente e contraddittorio quelli esaminati.
Si addebita al giudice a quo di aver prestato credito alle dichiarazioni del EL, in contrasto con le ritrattazioni del LE, con la
"discolpazione" dello TA e con la "stessa referenza" dell' TU.
La concordanza accusatoria enucleata dall'
impugnata decisione deriverebbe da precise, quanto
ес ли L surrettizie, cadenze delle indagini, così creando una concordanza delle chiamate solo apparente, perché frutto di intese collusive, non essendo
ravvisabile tra le dette dichiarazioni una qualche autonomia, tanto da far escludere la presenza di un qualsivoglia riscontro incrociato.
L' asserito incontro tra la fine di agosto e l' inizio di settembre nel podere EL cui avrebbe partecipato il ricorrente sarebbe contraddetto dalle dichiarazioni dell' TU che, nel distinguere i
"gemelli" DU (indimostrata la circostanza che egli conoscesse soltanto NO, risulterebbe
certo che conoscesse entrambi i Murre du), indica chi partecipò all' incontro come "la persona che ha il dente d' oro": quindi, non NO, ma
CE. Ad un' analoga illogicità darebbe luogo
1' impugnata sentenza quando sostiene l' identità
del NO dal fatto che si trattava della persona che aveva chiesto al EL di dare ospitalità allo TA nel suo podere;
senza
contare che lo TA ha sempre negato di conoscere i DU. L' assenza di ogni riscontro alle
propalazioni del EL quanto alla partecipazione del DU al sequestro del piccolo De NI sarebbe poi evidente nelle dichiarazioni dell' TU, in tutto contrastanti con quelle del primo.
Le contraddizioni diverrebbero ancor più consistenti in relazione alle ulterori vicende del 10 sequestro: i contatti con la famigla De NI, il
ruolo di organizzatore attribuito a NO, le successive motivate ritrattazioni superficialmente giustificate dalla decisione impugnata per il timore di rappresaglie. 2.3. AS NI ha proposto ricorso con atto sottoscritto dall' avv. AN Busia.
Il nucleo di tali doglianze risulta incentrato nel rilievo decisivo assegnato dall' impugnata sentenza alle dichiarazioni di LE MA, che
ha accusato il AS e lo ha individuato in una fotografia segnaletica, individuazione, dopo, non
più perentoria;
il tutto in presenza di accuse totalmente e motivatamente ritrattate nel corso del dibattimento, ove è stata fornita pure una precisa causale del precedente mendacio. Donde il carattere solo apparente della motivazione e la violazione giacché il dei criteri di cui all' art. 192 c.p.P.,
giudizio di colpevolezza è connesso a pretese accertative le quali, 0 mancano dei requisiti fondamentali dell' indizio probante o si concretano in mere affermazioni apodittiche e congetturali. Lo stesso giudice a quo, del resto, ha dubitato dell' attendibilità del chiamante, riferendosi alla necessità di minimizzare il ruolo da lui rivestito nel sequestro, mentre le varie fasi delle
dichiarazioni del coimputato si rivelano contraddittorie © reticenti;
non ultima quella concernente l' individuazione fotografica nel corso
в е ли 13 de li ca della quale il LE omise di rivelare che aveva più volte vista pubblicata sulla stampa la foto del AS.
Un ulteriore elemento inficierebbe la valenza probatoria del LE: il fatto, cioè, che il EL,
che pure ha chiamato in correità altri soggetti, per la ottendendo anche l' attenuante speciale veridicità delle sue dichiarazioni, non ha formulato accusa alcuna nei confronti del AS.
2.4. Ha proposto ricorso per cassazione anche
IN NI il quale, con atto sottoscritto vati dall' avv. Leonardo Filippi, ha dedotto the ordini
di motivi. allega In primo luogo, mancanza e manifesta illogicità della motivazione circa 1' identificazione di
O" con il IN NI, attuale imputato, basata sul presupposto che durante il suo incontro nel podere EL 1' individuo avesse espresso il suo vero nome e che comunque si trattasse di persona effettivamente nativa di Orune
e non solo originaria di questa località. Contesta,
in secondo luogo, 1' attendibilità delle verifiche
9
e delle conclusioni cui si è pervenuti per 1' identificazione dell' imputato.
Deduce, inoltre, travisamento del fatto sul punto relativo alla identificazione fotografica operata dal EL, in quanto nella foto mostrata era
effigiato il viso non del IN ma di altra persona;
ancora, assoluta non corrispondenza dell' 14 età e delle caratteristiche somatiche rispetto a quelle descritte dai testimoni, tanto che un suo
difetto fisico non era stato incredibilmente notato da alcuno;
contrasto con quanto risultante dal testimoniale e dalla documentazione prodotta circa la sua presenza in Sardegna il giorno dell' incontro al podere EL e quello del sequestro.
Senza contare che ad un' attività criminosa che richiede una tale complessa preparazione ben difficilmente avrebbe potutopotuto partecipare una
persona, come il IN, più volte notata nel suo paese natale, non soltanto da conoscenti ma anche dalla polizia.
Lamenta, poi, violazione degli artt. 191 e 192,
3° comma, c.p.p., derivante dall' avere ritenuto attendibili le dichiarazioni di EL e Ortu,
invece ⭑ intrinsecamente inattendibili e non
oggetto di alcuna verifica quanto all' esistenza di riscontri estrinseci.
Denuncia, ancora, violazione dell' art. 606, 1°
comma, lettera c, c.p.p., in relazione agli artt.
513, 503, 500, 3° comma, e 191 dello stesso codice,
per avere il giudice a quo utilizzato a fini di̟ prova dichiarazioni rese da imputati in procedimento
.
connesso che avrebbero potuto essere utilizzate nei limiti indicati dall' art. 503, 3° comma, dettato per l' esame delle parti: soltanto, quindi, per stabilire la credibilità della persona esaminata.
Con la conseguenza che, nella specie, le dette
в же л ивсе ле 15 dichiarazioni non avrebbero potuto assumere alcuna valenza processuale, essendosi sia il EL sia l'
TU rifiutati di rendere l' esame in dibattimento, con conseguente impossibilità di contestazione.
Con l' ultimo motivo, il IN si duole che
1 individuazione fotografica eseguita dall' TU
e dal EL un atto che rientra, certo, tra i
-
poteri d' indagine il cui esercizio è consentito al
Pubblico ministero ed alla polizia giudiziaria dall' art. 361 c.p.p. possa assumere alcun valore probatorio, trattandosi di atto necessario solo per la prosecuzione delle indagini. Un un simile atto non potrebbe comunque essere qualificato irripetibile, stante il rifiuto dei due coimputati di rispondere al dibattimento.
DIRITTO
3. vizi dellaLa diretta incidenza con i motivazione prospettati ed il loro carattere preliminare rispetto a tali censure, impone a questa
Corte di prendere subito in esame le doglianze,
sempre di ordine processuale ma diversamente designate quanto alla tipologia delle violazioni dedotte, proposte dai DI e dal IN;
pure se
è bene subito precisarlo - i vizi t relativa atin alla motivazione della sentenza
Q risultano proposte almeno di norma chiamando
-
in causa anche la violazione dell' art. 192 c.p.p. sotto svariati ordini di profili. 16
I fratelli DI hanno, con entrambi i 4.1.
ricorsi, denunciato sub specie sia di mancanza e manifesta illogicità della motivazione e di omessa assunzione di una prova decisiva. sia della violazione dell' art. 603 c.p.p., la denegata rinnovazione del dibattimento allo scopo di
"procedere al confronto con EL NO ed TU
IO ed agli altri atti di ricognizione o di individuazione personale nei confronti di DI
NI ad opera degli stessi".
La censura è priva di fondamento.
Va, in proposito, ricordato che l' impugnata sentenza ha addebitato a NI DI il ruolo di organizzatore del sequestro del piccolo De NI,
desumibile dall' incontro avvenuto verso la fine dell' estate 1990 nel podere di EL NO, fra il DI, il DU, il IN e, appunto, il
EL, nonché di esecutore materiale, insieme al fratello CE, al DU ed al IN, oltre ad altra persona rimasta sconosciuta.
Tra gli elementi dotati di forza probante posti a base della statuizione di condanna, la Corte
perugina ha indicato gli atti di individuazione fotografica, negativa da parte del EL e positiva a da parte dell' TU, la posizione dei quali è stata separatamente definita con rito abbreviato.
Le censure dei ricorrenti, sinteticamente enucleabili sotto il profilo della violazione dell' art. 606, 1° comma, lettera d. c. p. p., si ollS. ale nes 17 riferiscono, in effetti, all' omessa assunzione dei richiesti atti di ricognizione personale, non potendo, certo, venire qui in considerazione né il confronto, per la prevalenza della dichiarazione ricognitiva, né la individuazione, trattandosi di atto tipico della fase delle indagini preliminari.
La Corte di merito ha negato 1' espletamento del mezzo di prova richiesto richiamandosi sia all' art. 210, 4° comma, c.p.p., sia (come afferma la sentenza, "ad abundantiam") alla considerazione che, avvenuto il riconoscimento in base a
fotografia, il successivo atto di ricognizione personale si sarebbe rivelato "inutile perché "ci sarebbe stata una condizione atta a prevenire il
'riconoscimento'”.
Pur dovendo convenirsi sull'infondatezza delle censure, le argomentazioni della decisione denunciata vanno in parte corrette: alla conformità alla legge processuale della statuizione conclusiva non corrisponde sempre, infatti, un' applicazione rigorosa delle norme da ritenere rilevanti in
subiecta materia.
Più in particolare, non appare ineccepibile l' isolato richiamo all' art. 210, 4° comma, c.p.p.
che, in relazione a persona imputata in procedimento connesso, impone al giudice di avvertirla della facoltà di non rispondere;
e ciò in quanto tale avvertimento non è stato rivolto né al EL né
all' TU. 18
Vero è che dalla natura dichiarativa dell'
atto di ricognizione discende la sicura
applicabilità delle regole previste dalla norma sopra richiamata (cfr., sia pure indirettamente, sul punto, Sez. I, 11 maggio 1992, Cannarozzo, 190570) e la conseguente necessità dell' avviso della facoltà
di tacere. Ma la vera ragione che comprova l'
esattezza della soluzione adottata sembra risiedere nel fatto che, una volta manifestata la volontà del coimputato di non partecipare al processo sottoponendosi ad esame, a norma dell' art. 210
c.p.p., risulterebbe assolutamente ultroneo se non
✓ ✓ disporre addirittura contraddittorio
- la ricognizione rivolgendogli l' avvertimento di cui al
4° comma di tale articolo, per avere l' imputato stesso, rifiutando di assoggettarsi ad un atto che,
in un certo senso, può anche compendiare un preterito momento ricognitivo, univocamente espresso il suo intento di non prestare il proprio contributo di conoscenze;
il tutto anche considerando che la ricognizione rappresenta un mezzo di prova che, almeno nel concreto, appare designato da un
contenuto dimostrativo minore rispetto all' esame,
potendo assumere anche la veste di un mero segmento di quell' atto di acquisizione categoricamente rifiutato.
D' altro canto, se è necessario rimarcare come la ricognizione costituisce un' operazione procedimentale a struttura complessa, non sembra
в ри ли 19 affatto che, relativamente a colui che è chiamato ad effettuare il riconoscimento, essa si presenti con connotazioni diverse dalla dichiarazione, sia pure designata da specifici dati di qualificazione, perché comunque collegati ad un dato gnoseologico diretto ad una verifica individuativa. E ciò
soprattutto quando chiamato ad aver parte attiva nella procedura sia non un testimone ma un
coimputato ovvero un imputato in reato connesso 0
collegato, riguardo al quale non operano,
ovviamente, le disposizioni di cui all' art. 499
c.p.p., applicabili, invece, agli altri soggetti che procedono a ricognizione.
Del resto, anche nel vigore del codice del
1930, il diritto dell' imputato di non prestarsi alla ricognizione veniva dalla dottrina (sono assenti, invece, precedenti giurisprudenziali editi) ritenuto insito nel principio nemo contra se detegere. Un principio del quale la Corte
costituzionale con un' affermazione certo non avente mero valore di obiter
- aveva a suo tempo precisato la portata, con inevitabili riverberi anche sulla ricognizione "attiva", per l' identica
a base della tutela, affermando cheratio decidendi
"il diritto di non rispondere" è stato introdotto
in ogni "ipotesi in cui l' inquisito viene posto a procedente" contatto diretto con 1' autorità
(sentenza n. 34 del 1973), così da "rafforzare la
libertà morale dell' imputato per sollevarlo dallo 20 stato di soggezione psicologica in cui possa venire a trovarsi a cospetto dell' autorità e per porlo a riparo da eventuali pressioni che su di lui possano essere esercitate".
4.2. Non può, inoltre, essere trascurato come il diritto alla prova riconosciuto alle parti dall' art. 190, 1° comma, c.p.p. (singolarmente non chiamato in causa dai ricorrenti), implica la corrispondente attribuzione del potere di escludere le prove manifestamente superflue ed irrilevanti, secondo una verifica di esclusiva competenza del giudice di merito e che sfugge al sindacato di legittimità quando abbia formato oggetto di apposita motivazione che abbia dato conto del provvedimento adottato attraverso una spiegazione immune da vizi logici e giuridici (Sez. I, 9 aprile 1992, Pirisi,
191304; cfr., altresì, Sez. VI, 3 settembre 1992,
Cocimano, 193755). Nello specifico, quindi, a parte le considerazioni sopra svolte quanto all' integrale effetto preclusivo derivante dal rifiuto di
sottoporsi ad esame, la verifica del giudice è rimasta condizionata dall' assoluta posizione negativa assunta dal "coimputato che avrebbe reso comunque inattendibile nel caso, per la verità,
-
del tutto teorico in cui il suo atteggiamento fosse il successivo atto di ricognizione.mutato
-
Sta anche qui, dunque, la "condizione atta a prevenire il riconoscimento" alla quale si richiama il giudice non anche nell' avvenutaa quo,
S. oe niпи preventiva individuazione fotografica, non potendo certo affermarsi l' esistenza di un rapporto di alternatività tra individuazione e ricognizione,
cosicché, una volta disposta la prima, non potrebbe mai procedersi alla seconda.
Una simile linea interpretativa conduce, infatti,
a sovrapporre surrettiziamente le nozioni di atto non rinviabile e di atto non ripetibile, risultando 1' individuazione, come tale, sempre ripetibile
(salvo che l' oggetto di essa sia nel frattempo venuto meno) attraverso il “mezzo di prova"
rappresentato dalla ricognizione.
La nozione di atto irripetibile fron va intesa, qui, in senso assoluto, quasi come un dato ontologico come quello derivante dall' essere 1'
acquisizione collegata alla natura di mezzo di ricerca della prova che contrassegna la fonte. Ci si trova adesso, invece, in presenza di un assetto probatorio in cui il vincolo relazionale che,
almeno di norma, è istituibile fra l' atto delle indagini preliminari (0 anche dell' udienza preliminare) e la sua corrispondente valenza (salvo
។ che si tratti di atto assunto utilizzando la
procedura dell' incidente probatorio), e l' atto acquisito nel dibattimento la sede per definizione
-
-demandata alla formazione della prova fa sì che
debba qualificarsi irripetibile 1' atto dell' indagine non riproducibile attraverso i moduli
(o dell' acquisitivi propri del dibattimento 20 incidente p rob a t o r i o ). *
Tale intrinseca coessenzialità funzionale è stata puntualmente avvertita dalla giurisprudenza proprio nell' ambito dei rapporti tra individuazione (lato sensu intesa) e ricognizione: trova così precisa collocazione il principio, ancora di recente affermato da questa Corte Suprema, stando al quale il valore della ricognizione fotografica eseguita dalla polizia giudiziaria, per sè meramente
indiziario, viene totalmente meno ove la
ricognizione di persona, successivamente eseguita in sede di incidente probatorio, dia esito negativo, conservare valenza in iziaria al potendo riconoscimento fotografico solo la dimostrazione che il detto esito negativo sia 1' effetto di un mendacio (Sez. VI, 18 dicembre 1992, Messina,
193796). Un principio dada cui pare derivare, a corollario, che l' individuazione consente un'
oggettiva ripetibilità attraverso il corrispondente strumento di acquisizione probatoria e, dunque,
come ad essa non possa essere assegnato il valore di atto (contenutisticamente) non ripetibile.
Quel che contrassegna l' individuazione è,
peraltro, la sua necessaria immediatezza che,
mentre, per un verso, ne designa, almeno sul piano fenomenico, una maggiore efficacia dimostrativa, per un altro verso, la rende operante entro termini di
"rischio" che il pubblico ministero ha l'onere di valutare: lo comprova sia la sua natura di atto
ルв е н 023
“non garantito" dalla partecipazione del difensore sia 1' impossibilità per la parte privata di precluderne l' espletamento attraverso la riserva di assunzione di un mezzo di prova, una riserva in altri casi consentita solo riconoscendo l' esistenza del diritto all' acquisizione anticipata della prova stessa (v. artt. 360 c.p.p. e 117 norme att.).
-UPIl che porta a ritenere conformemente, del resto, a quanto risulta dalla Relazione al progetto preliminare (pag. 91), laddove si auspica che il pubblico ministero si avvalga dello strumento previsto dall' art. 361 "solo nella prima fase delle indagini ad evitare che la necessità del compimento dell' atto possa incidere sul
convincimento del giudice" che, anche la presenza
-
di una precedente individuazione rende di norma necessaria una successiva ricognizione nella sede dibattimentale (o dell' incidente probatorio). Un sia perché i atto qui non potuto espletare coimputati la cui posizione è stata definita con sentenza pronunciata in esito a giudizio abbreviato si sono rifiutati di contribuire all' acquisizione della prova al dibattimento, sia perché la
ricognizione è stata ritenuta, con motivazione immune da ogni censura, irrilevante dal giudice a quo.
4.3. L' individuazione fotografica eseguita nel corso delle indagini preliminari è stata così utilizzata a norma dell' art. 526, 1° comma, c.p.p. 24 stante il diniego dei coimputati di sottoporsi ad esame, facendo corretta applicazione dell' art. 513,
2° comma, c.p.p., dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale (sentenza n. 254 del 1992) proprio laddove prevede che il giudice, sentite le parti, dispone la lettura dei verbali delle dichiarazioni di cui al comma 1 del medesimo articolo rese dalle persone indicate nell' art. 210, qualora queste si avvalgano della facoltà di non rispondere. Ma a parte ciò, l' integrale contenuto
prescrittivo dell' art. 513 (quale risultante dalla sentenza costituzionale ora ricordata) disvela univocamente l' esistenza del diritto dell' imputato di reato connesso di non essere sottoposto ad esame ed il corrispondente dovere del giudice,
riscontrato il rifiuto, di procedere alla lettura delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini.
Se si interpreta, infatti, il 2° comma dell' art. 513, alla luce del suo 1° comma, si perviene al risultato ermeneutico in forza del quale, poiché quest' ultimo precetto fa scaturire dal rifiuto del coimputato di sottoporsi ad esame, la "lettura dei verbali delle dichiarazioni rese al pubblico
.....
ministero o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nell' udienza preliminare", deriva dal detto rifiuto e dalle altre condizioni previste dalla legge, l' utilizzabilità, a fini di decisione,
degli atti consistenti in dichiarazioni che provengano dal coimputato e, quindi, anche dell'
h ole 25 il tutto a prescindere da un' individuazione: il epressa richiesta di prestarsi all' assunzione della ricognizione.
Una conclusione che trova uni riscontro nella diversa tipologia degli atti delle indagini preliminari rispetto agli atti da assumere nel dibattimento e che fa ritenere, dunque,
assolutamente arbitraria ogni omologazione, anche soltanto morfologica, tra ciascuna delle due categorie. Cosicché, intervenuto il rifiuto di
sottoporsi ad esame, consegue l' inevitabile lettura ed utilizzazione degli atti dichiarativi del
coimputato indicati nel 1° comma dell' art. 513. Sul piano sistematico una volta ammessa l' esistenza
-
del diritto del coimputato di non prestarsi quale soggetto (attivo) della ricognizione - 1' epilogo è nel senso che anche a tale rifiuto non potrà conseguire se non l' identico effetto scaturente dal comma in questione.
E', poi, appena il caso di ribadire che un' evenienza del genere non è stata espressamente
contemplata solo perché 1' esame, valendo a ricomprendere, quale atto tipicamente dichiarativo, ogni fonte consistente in una dichiarazione, ex se,comporta, in caso di rifiuto, 1'
utilizzabilità degli atti assunti nella fase
anteriore al dibattimento, mentre la ricognizione,
quale dichiarazione riproduttiva di una percezione 26 visiva mirata, rappresenta soltanto una specie del più generale concetto di dichiarazione.
In questi termini va, quindi, chiarito il significato ermeneutico, sul punto, delle
statuizioni della Corte di merito;
da tale precisazione non deriva, peraltro, alcun addebito di essenziale rilievo al contesto motivazionale, donde
infondatezza delle censure.1' 4.4. Le considerazioni che precedono sono sufficienti pure al fine di giustificare il rigetto del profilo di ricorso incentrato sulla dedotta violazione dell' art. 603 c.p.p. Va solo aggiunto che, alla stregua della costante giurisprudenza di questa Corte Suprema, anche nel sistema del nuovo codice, la rinnovazione del dibattimento, postulando una deroga alla presunzione di completezza della indagine istruttoria svolta nel primo grado di giudizio (Sez., VI, 17 agosto 1992, Pani, 191995), rappresenta un istituto di carattere eccezionale cui può farsi ricorso solo ove il giudice ritenga, nell' area della sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. I, 6 luglio
1992, Russo, 191507). A tal fine, dunque, non è sufficiente la presumibile attitudine dei mezzi di prova richiesti ad influire sulla decisione (Sez.
III, 16 gennaio 1992, Gagliardi, 190748) né l'
incidenza che la prova potrebbe avere a giudizio della parte, occorrendo che la rinnovazione stessa 23 sia indispensabile (Sez. I, 14 aprile 1993, Ceraso,
19422).
Circa, poi, il profilo concernente il mancato riconoscimento del DI NI ad opera del argomento adottato dalla sentenzaEL, un
impugnata al fine di rimarcarne l' assoluta assenza di valore probante perché "il DI in fotografia
-
appare con una folta barba, mentre il EL non parla, nella sua descrizione, della presenza della barba" e reintrodotto dal ricorrente nell' ambito
-
del motivo di ricorso coinvolgente pure l' art. 603
c.p.p., ritiene questa Corte che si tratti di censura surrettiziamente fatta valere nell' ambito delle doglianze fino ad ora prese in esame, perché il giudice a quo ha motivato sul punto non in conseguenza degli preclusivi all'elementi richiesta ricognizione, ma espletamento della richiesta
- pur nell' ambito dando rilievo esclusivamente delle contestazioni che si sono descritte alla chiamata di correo del EL.
5.1. IN NI ha denunciato la parte della sentenza impugnata che ha motivato in ordine alla
Sua responsabilità anche sulla base della individuazione fotografica effettuata dal EL che ha additato la persona individuata "come molto somigliante alla persona da lui conosciuta in
occ asione del sequestro De NI", così pervenendo ad un vero e proprio travisamento del fatto giacché la persona riconosciuta quella ritratta al n. 6
- 28 non corrisponde al IN ma ad un dell' album
-
coimputato.
La censura è infondata.
Il Collegio ritiene, anzi tutto, di aderire a quella linea intepretativa che consente, pure nel sistema del nuovo codice, la deducibilità del vizio
di travisamento del fatto come ipotesi di contrasto tra le argomentazioni del contesto motivazionale e gli atti processuali;
il che si verifica quando nella sentenza di merito venga dato per certo un fatto manifestamente escluso dalle risultanze probatorie o quando si nega l' esistenza di elementi pacificamente acquisiti agli atti del processo. Un vizio che si incentra nella distonia tra l' atto e la realtà fenomenica che esso esprime, in modo tale che la motivazione 0 lo trascende 0 lo dà per esistente pur non essendo esistente o lo verifica in modo non corrispondente alla storicità del suo essere avalutativo. Ed è perciò che il vizio in esame, pur essendo deducibile ai sensi dell' art. 606, lettera e, c.p.p., quando sia confortato dalle emergenze del provvedimento denunciato, consente,
per il compiuto accertamento della sua esistenza, esame degli atti: in altri termini, la condizione che il vizio della motivazione risulti dal testo del provvedimento impugnato costituisce un limite alla deducibilità del vizio stesso ma non si riflette sui poteri di accertamento del giudice che devono, invece, desumersi dall' oggetto della pronuncia, da de ne 29 emettersi con l' osservanza degli artt. 620, 621 e
623 c.p.p., i quali, non solo non escludono ma addirittura richiedono l' esame degli atti (Sez. VI,
16 ottobre 1992, D' Ammando, 193168; cfr., altresì,
Sez. II, 13 luglio 1993, Sgrò, 195253).
Sulla base di tali premesse, non può
contestarsi che, in effetti, il "verbale di riconoscimento fotografico di persona" disposto dalla polizia giudiziaria su delega del Pubblico ministero, attesta la dichiarazione del EL che
"IN NI ha una forte somiglianza con la persona effigiata nella foto n. 6 del citato album", in cui appare ritratto non il IN ma Goddi
NI. Ma è evidente che si è in presenza di un mero errore materiale sia in relazione alla descrizione fatta dal EL ed alla circostanza che la persona effigiata era il DI, nei confronti del quale aveva già effettuato un
sia riconoscimento fotografico con esito negativo, perché dallo stesso verbale risulta che il EL
riconobbe la fotografia ritraente il IN.
Sempre in relazione all' individuazione del 5.2.
EL, il IN ha censurato 1' impugnato provvedimento per avere utilizzato come prova un atto, quello previsto dall' art. 261 c.p.p.. utilizzabile solo ai fini della prosecuzione delle indagini.
Anche tale doglianza vâ disattesa. 30
Pur essendo incontestabile che l' individuazione
"un puro atto di indagine finalizzato ad è
orientare l' investigazione, ma non ad ottenere la prova" ed esaurisce, dunque, "i suoi effetti all' interno della fase in cui viene compiuta” (v. Corte
costituzionale, sentenza n. 265 del 1991, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dell' art. 364 c.p.p., "nella parte in cui non prevede che la disciplina ivi contemplata si applichi all' individuazione cui debba partecipare la persona sottoposta alle indagini"), è anche vero che un regime di tal genere presuppone che sia possibile nella fase del dibattimento espletare il mezzo di prova corrispondente e cioè la ricognizione. Quando, invece, come è accaduto nel procedimento ora all' esame della Corte, l' atto è divenuto irripetibile per il rifiuto opposto dal
EL di rendere alcuna dichiarazione, ne è consentita l' utilizzazione ai fini previsti dall' art. 526, 1° comma, c.p.p. E ciò in forza dell'
art. 238, 3° commā, c.p.p., nel testo sostituito dall' art. 3 del decreto-legge 8 giugno 1992, n.
306, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, che autorizza "comunque" 1' acquisizione della documentazione di atti che, anche per cause sopravvenute, non sono ripetibili, sia in forza del combinato disposto degli artt. 511-bis c.p.p., inserito dallo stesso decreto-legge, e 511, 2°
comma, del codice, in un contesto normativo che,
в ои ла 30 attraverso il veicolo della lettura, rende possibile l' utiizzazione a fini di prova dei detti atti.
Una linea, quella ora ricordata, già tracciata dalla giurisprudenza di questa Corte quando, relativamente ai risultati dell' individuazione disposta dal Pubblico ministero per l' immediata prosecuzione delle indagini, ha ritenuto (Sez. III,
2 agosto 1993, Beltrame, 194474) che, "integrando nella sostanza sommarie informazioni assunte dal
Pubblico mnistero", si tratta di atti utilizzabili anche nell' istruzione dibattimentale con la procedura delle contestazioni, qui non potuta espletare per il rifiuto opposto dai computati.
Il tutto senza contare che, essendo la persona da riconoscere latitante, l' eventuale ricognizione non avrebbe potuto che riprodurre la precedente individuazione, già atto irripetibile ex se quando ad essa non possa seguire un atto di valore probatorio come una vera e propria ricognizione di persona. Ciò al fine di rimarcare la sostanziale correttezza della decisione nel punto in cui ha qualificato 1 ' individuazione come atto irripetibile;
con la sola "correzione" che l'
irripetibilità deve ritenersi qui sopravvenuta ·in conseguenza della preclusione derivante dalla negativa del EL che ha impedito comunque al giudice di procedere ad una ricognizione fotografica nel rispetto delle norme di cui all' art. 213 e
segg. c.p.p. 30 5.3. I rilievi che precedono assumono valore decisivo anche per destituire di fondamento le censure, sempre avanzate dal IN, circa 1' uso improprio da parte del giudice a quo delle dichiarazioni dell' TU e del EL, utilizzabili,
a norma degli artt. 503, 4° comma, e 500, 3° comma,
solo per le contestazioni e valutabili dal giudice esclusivamente allo scopo di stabilire la credibilità del dichiarante.
In primo luogo, la lettura isolata delle due disposizioni della cui mancata applicazione si è doluto il ricorrente non tiene in alcun conto il contesto storicizzato del regime di utilizzazione delle dichiarazioni quale emerge dalla sentenza
255 del 1992, con la quale è costituzionale 1.
stata dichiarata l' illegittimità dell' art. 500, 3° comma, c.p.p. e del 4° comma dello stesso articolo, nella parte in cui non prevede l' acquisizione nel fascicolo per il dibattimento, se sono state utilizzate per le contestazioni, delle dichiarazioni precedentemente rese e contenute nel fascicolo del pubblico ministero, nonché, ex art. 27 della legge "
11 marzo 1953, n. 87, 1' illegittimità dell' art.
2, n. 76, della legge-delega, nella parte in cui prevede il potere di allegare hel fascicolo processuale, tra gli atti utilizzati per
. le contestazioni, solo le sommarie informazioni assunte dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero nel corso delle perquisizioni ovvero sul luogo e
в осе ни 33 immediatezza del fatto, e non anche le nell'
dichiarazioni precedentemente rese da testimoni e contenute nel fascicolo del pubblico ministero. Non considera, inoltre, la "novellazione" apportata al testo dell' art. 500 dall' art. 7 del già ricordato decreto-legge n. 306 del 1992 e, soprattutto, al
4°, 5° e 6° comma di tale articolo ove è previsto un complesso regime di utilizzazione a fini di prova delle dichiarazioni di cui le parti si sono servite per le contestazioni.
- e ciò appare In secondo luogo davvero
- il ricorrenterisolutivo nel caso didi specie trascura che la norma di cui la Come di merito doveva fare
- ed ha correttamente fatto applicazione è l' art. 513 c.p.p., quale risultante a sèguito della sentenza costituzionale n. 254 del come si è già detto ha dichiarato1992, che
-
illegittimo il 2° comma di tale articolo, laddove non prevede che il giudice, sentite le parti, dispone la lettura dei verbali delle dichiarazioni di cui al 1° comma del medesimo articolo rese dalle persone indicate dall' art. 210, qualora queste si avvalgano della facoltà di non rispondere. In tal modo, l' ipotesi del coimputato che rifiuti di rendere le dichiarazioni è stata inserita nel sistema "speciale" disciplinato dall' art. 513, 1° comma, che concerne il potere del giudice di disporre la lettura (a cui consegue l' allegazione al fascicolo per il dibattimento, ex art. 515 за
c. p. p.) delle dichiarazioni rese fuori dal
dibattimento dai coimputati.
A ciò aggiungasi che, poiché, come ha osservato la Corte costituzionale nella sentenza adesso ricordata, la disciplina risultante dalla parziale dichiarazione d' illegittimità implica che gli imputati in procedimento connesso "hanno la possibilità di sottrarsi, in tutto o in parte, all' esame, così determinando, nel caso in cui avessero reso precedenti dichiarazioni, quel tipo di situazione che lo stesso legislatore delegato ha inteso qualificare come un' ipotesi di impossibilità sopravvenuta di ripetizione dell' acto", il regime di utilizzazione di tali atti è quello predisposto dagli artt. 238 e 511-bis e non quello enucleato dagli artt. 500 e 503, con conseguente utilizzabilità di tali atti a fini di prova, sempre a norma dell' art. 526, 1° comma, c.p.p. 6.1. Passando ora alle censure direttamente incentrate sulla motivazione e talora ricollegate anche alla violazione dell' art.192 c.p.p. (donde l' indicazione sia di tale ultimo precetto sia delle lettere C ed e dell' art. 606, 1° comma), va
premesso che l' impugnata decisione laddove ha fondato il giudizio di responsabilità sulle dichiarazioni dei coimputati (anche) su fatto altrui non soltanto ha diffusamente motivato in relazione
-
a ciascuna posizione, con riferimento soprattutto ai c.d. riscontri estrinseci, ma ha altresì, nella h. oli 35 sua parte conclusiva, enucleato gli elementi che portano a ritenere la credibilità intrinseca dei chiamanti;
il tutto in assoluta Osservanza dei
criteri fissati dalla giurisprudenza di questa Corte
Suprema e di recente ribaditi dalle Sezioni Unite
(v. Sez. Un., 21 ottobre 1992, Marino, 192465).
Più in particolare, il giudice a quo ha additato 1' irragionevolezza della prospettiva fondata imbentmata sulla falsità delle incolpazioni, sia per le sanzioni penali comminate per il delitto di calunnia sia per il pericolo di vendette come il trasversali;
ha, poi, puntualizzato perseguimento del regime premiale riservato ai collaboranti non inficia in alcun modo la genuinità delle propalazioni: al contrario, la concessione ai computati della speciale circostanza attenuante di cui all' art. 630, 5° comma, c.p. costituisce la più chiara conferma dell' attendibilità delle
accuse, considerato che condizione indispensabile per 1' applicazione di tale trattamento
sanzionatorio è il riconoscimento della veridicità
delle dichiarazioni su fatto altrui;
una veridicità
comprovata dall' assenzaenza di ogni interesse, in
quanto il coinvolgimento di altre persone quali compartecipi del delitto non è stato determinato dall' intento di sottrarsi al riconoscimento di responsabilità per i medesimi fatti.
Ha insistito, ancora, la Corte di merito:
sulla specificità delle chiamate, dalle quali è 36 scaturita una ricostruzione a tutto campo del fatto criminoso, pur con la descrizione di particolari di scarso rilievo ma tuttavia significativi per esserne risultata certa la veridicità; sulla costanza delle accuse del EL e dell' TU cui fa da logico contrappunto la ritrattazione del LE, spinto al mendacio dal timore di vendette
trasversali. Relativamente ai riscontri estrinseci,
la Corte perugina ha indicato anche elementi di conferma provenienti dalle dichiarazioni di
coimputati.
Sul piano generale, le indicazioni fornite dal giudice a quo devono ritenersi sorrette da assoluto rigore tanto sul piano della correttezza della motivazione quanto in ordine alla
complementare osservanza dell' art. 192 c.p.p. Il tutto conformemente ai tracciati interpretativi già percorsi dalla giurisprudenza di questa
Suprema, concorde nel ritenere il requisito della intrinseca attendibilità della chiamata, cui viene assegnato la qualità di premessa indefettibile perché le accuse possano essere prese in considerazione dal giudice e poste a base della decisione (v. Sez. I, 30 aprile 1990, Lucchese,
184805), deve intendersi come credibilità soggettiva del chiamante, i cui indici rivelatori sono rappresentati da spontaneità, costanza, coerenza, precisione, logica interna del racconto (Sez. I, 24 febbraio 1992, Barbieri, 190765; Sez. I, 29 ottobre
2. see и 37
1990, Di Giuseppe, 185911; nonché Sez. Un. 21
ottobre 1992, cit.), mancanza di interesse diretto all' accusa, assenza di contrasto con altre e di contraddizioni 0acquisizioni eclatanti difficilmente superabili (cfr. Sez. I, 23 gennaio
1991, Giaselli, 188117).
Per quel che si riferisce, poi, ai riscontri estrinseci, come si vedrà, di volta in volta enunciati, la sentenza impugnata resiste ad ogni censura, proiettata a valorizzare, seguendo una linea di tendenza pressoché costante nelle decisioni della Corte Suprema, anche ulteriori chiamate in correità (Sez. I, 6 febbraio 1992, Baraldi, 189867;
Sez. I, 4 marzo 1992, La Vaccara, 190300; Sez. I, 30
gennaio 1992, Fagunelli, 191137; Sez. I, 13 aprile
1992, Procopio, 191435) e pure riguardanti soltanto parti significative della chiamata, da cui desumere poi l' attendibilità dell' intera dichiarazione sempre che (Sez. V, 18 marzo 1992, Tardi, 190098), possa ragionevolmente escludersi il pericolo di una coincidenza soltanto fittizia derivante da fattori accidentali o, peggio ancora, manipolatori (Sez. I,
30 gennaio 1992, Altadonna, 190647) ovvero che la convergenza si riveli come la risultante di collusioni o di reciproche influenze. (Sez. I, 30 gennaio 1992, Fagunelli, cit.) o dell' allineamento di dettagli in origine divergenti in ognuna delle
In dichiarazioni (Sez. 22 giugno 1992, BonQu
191445). 38
6.2. Al fine di meglio rimarcare la correttezza di ciascuna delle statuizioni concernenti la forza
Idei probatoria delle dichiarazioni coimputati, appare necessario ribadire due proposizioni, da ritenere ius receptum e che sono state ampiamente valorizzate dal giudice a quo.
In primo luogo un punto come si vedrà di estremo rilievo relativamente alle censure che richiamano la mancanza di riscontri "incrociati"
-
che, in presenza di una pluralità di dichiarazioni accusatorie rese da soggetti tutti compresi tra quelli indicati nell' art. 192, 3° e 4° comma,
c.p.p., la eventuale sussistenza di smagliature o discrasie, pure di un certo peso, rilevabili tanto all' interno di dette dichiarazioni quanto nel confronto di esse, non implica, di per sè, il venir meno della loro sostanziale affidabilità quando, sulla base di adeguata motivazione, risulti dimostrata la convergenza di esse nei rispettivi
In nuclei fondamentali (Sez. 30 gennaio 1992,
Altadonna, cit.).
In secondo luogo, che il valore dimostrativo della chiamata ne connota la natura di fonte privilegiata rispetto all' indizio in senso tecnico. Poiché essa è definita esplicitamente dal
3° comma dell' art. 192 "elemento di prova", non deriva alcuna contraddizione da una qualificazione in termini di indizio pur riconoscendole la norma prima richiamata valore di prova (cfr., esattamente
2. vee in 7
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Nessun valore probatorio sarebbe poi stato, illegittimamente, assegnato all' esito negativo della individuazione fotografica espletata dalla
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polizia giudiziaria su delega del Pubblico ё
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ministero, soltanto perché il DI non venne riconosciuto dal EL in quanto ritratto con baffi e barba;
secondo il ricorrente, ancora, non potrebbe conferirsi alcuna concludenza accusatoria all'
individuazione dell' TU, sia perché seguita ad un identico atto di segno contrario sia perché l'
TU ha parlato solo di una vaga somiglianza con la persona da riconoscere. esame, cosicché la motivazione risulta in tutto coerente alle risultanze processuali quali emergono lucidamente dal testo del provvedimento oggetto di gravame, attraverso argomentazioni specifiche e dotate di puntuale efficacia proposizioni dimostrativa.
Con riguardo alla posizione di DI NI la sola in contestazione ma dalla cui verifica discendono conseguenze ineludibili sulle sorti del fratello CE il giudice a quo ha indicato
-
una tale serie di elementi indiziari, tutti convergenti verso il riconoscimento della sua
responsabilità, da relegare le censure ora dedotte al ruolo di una richiesta di rivalutazione dei fatti e delle prove, certo non consentita in questa sede.
7.1. Tale è lo schema delle doglianze rivolte al punto della decisione impugnata ove il DI viene indicato come uno dei partecipanti al momento cruciale dell' organizzazione del sequestro, cioè l' incontro nel podere di NO EL: con 1' avvertenza che le singole parti della motivazione devono essere verificate nello strettissimo loro insieme.
In proposito, il giudice a quo ha indicato unale dichiarazioni del EL che descrivono persona, per età e fattezze fisiche, corrispondente a Giovanni Goddi (poi riconosciuto dallo stesso
EL la sera del 3 ottobre 1990 all' atto dell'
arrivo nel podere con il piccolo De NI), l' на individuazione fotografica da parte dell' TU e, soprattutto, l' essersi l' imputato qualificato con il suo nome e cognome: il che porta comunque ad escludere che una simile indicazione fosse di mera
"copertura", non soltanto perché era stato
presentato al EL dal Murreddu che nell'
occasione faceva da “garante", ma anche perché tutti gli ospiti del podere provenivano da Orune ed è,
quindi, da presumere come ha fondatamente
-
correttamente puntualizzato la Corte di merito che
-
essi si conoscessero.
Circa il requisito dell' "altezza", il giudice con assoluto rigore logico lo ha a quo
-
-
relativizzato, riferendosi alla statura media degli
Isolani.
7.2. Le ulteriori denunce si incentrano sulla ricostruzione della fase esecutiva del sequestro.
Anche qui vi è un dato probatorio emergente: il riconoscimento del EL di cui si è detto sopra.
Ma gli elementi a carico degli imputati convergono talmente verso una sicura affermazione di responsabilità da rendere davvero agevole destituire.
di fondamento ciascuna delle proposte censure.
La sentenza impugnata, dopo aver sottolineato il ruolo svolto dal DI NI nella fase organizzativa, ha enunciato come univoci dati designanti la responsabilità dell' imputato, il rinvenimento dell' auto targata PG 603601 nei pressi del podere di EL, nonché i controlli effettuati
Д и л и 43 dai carabinieri al bivio di Rastrello ed ai caselli autostradali di Foiano Val di Chiana e di Fabro.
Relativamente al primo punto, la Corte di merito ha desunto dal ritrovamento, la mattina del 4
ottobre 1990, "proprio vicino al podere del
EL", e cioè nei pressi del ristorante "I cinque castagni", dell' autovettura Alfa Romeo 75 diesel
-
provento del furto consumato a Bastia Umbra il
contenente giorno precedente al sequestro e pochissimo carburante la sicura utilizzazione di
-
tale auto per l' esecuzione del rapimento. L' auto
è, infatti, dello stesso tipo di quella su cui furono trovati a bordo, nel corso dei controlli, i fratelli DI ed era stata lasciata proprio la notte del sequestro con il finestrino aperto e la chiave di accensione inserita nel quadro;
il suo serbatoio conteneva, poi, una rilevante quantità di gasolio il 60 % del quale per uso agricolo.
Esaminata dal consulente tecnico, la vettura aventiterriccio presentava tracce di una
composizione compatibile con la loro provenienza dall' area della villa De NI, incrostazioni incompatibili con la stessa provenienza, altre incrostazioni provenienti da terreni che affiorano largamente nella Toscana meridionale, donde la conclusione ineccepibile sul piano logico
- che
-
sull' Alfa 75 salirono persone che avevano
calpestato sia il terreno della villa De NI sia il terreno del podere EL. Il tutto conformemente 44 alla ricostruzione del sequestro quale risultante dalle dichiarazioni di TO De NI, del EL
e dell' TU;
il ritrovamento del gasolio per uso agricolo comproverebbe, ancora, che il "travaso" era stato compiuto da persone che avevano
disponibiltà di questo tipo di carburante (EL, Murreddu e i fratelli Goddi sono proprietari di podere 0 di azienza agricola}, mentre pure sintomatico sarebbe da ritenere il rinvenimento,
sempre a bordo dell' autovettura, di una tanica di alcool, probabilmente destinata a provocarne 1' esplosione.
Di fronte ad una simile concordanza di indizi, rigorosamente argomentata con motivazione del tutto immune da vizi logici, perché frutto della ineccepibile verifica di inconfutabili circostanze di fatto, le censure in proposito avanzate dai ricorrenti appaiono prive di ogni consistenza;
tanto più che esse risultano volte a contestare le precise valutazioni compiute sulla
-
base di cognizioni tecniche e di massime di esperienza correttamente utilizzate - dal giudice a quo. Così da tradursi, anche qui, in doglianze che indebitamente travalicano nel meritum causae, in un' area, dunque, preclusa a questa Corte.
7.3. Pur in presenza di un panorama probatorio così lucidamente delineato, gli imputati, ancora ricorrendo alla censura della motivazione apparente, si dolgono della valenza assegnata ai controlli
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6 17
Le doglianze sono infondate.
Per quel che attiene al secondo profilo di censura, la sentenza impugnata ha, pure qui, con assoluto rigore logico, escluso qualsiasi collusione tra le dichiarazioni dei chiamanti in correità,
tutti detenuti in regime di isolamento. L'
attendibilità del EL, intrinsecamente comprovata dal ruolo da lui assunto nel sequestro e dalla minuziosa descrizione dei fatti
-- dall'
incontro nel suo podere al momento della liberazione del piccolo TO risulta, poi, riscontrata
-
dalle dichiarazione del LE e dell' TU.
E' il DU che rivolge al EL la richiesta di predisporre il cunicolo per fare da ricovero alla persona da sequestrare, è sempre lui che la sera del 3 ottobre, non appena giunto con l' ostaggio, gli ingiunge, in un frenetico e concitato contesto, di condurlo subito verso la prigione: è, ancora una volta, il EL ad affermarlo, ricostruendo con rara efficacia 1' arrivo dei sequestratori nel suo podere.
Il ruolo cruciale rivestito dal DU viene rafforzato dalle dichiarazioni del LE circa la sua qualità di persona addetta al collegamento tra i rapitori e la famiglia De NI, con precise conferme sia quanto ai tempi delle telefonate ed al contenuto delle richieste sia quanto alle caratteristiche dell' autovettura in possesso del
DU e con la quale venne a prelevarlo a Salina 48 dopo averlo incaricato di effettuare un' ulteriore telefonata ai familiari del rapito.
Che, poi, il LE abbia ritrattato le accuse, circostanza che non immuta 1' assoluta credibilità
delle precedenti propalazioni. L' impugnata sentenza, mentre ha posto in luce la coincidenza degli indizi verso un epilogo incontestabile, mostra pure di avere accuratamente ponderato le ragioni della nuova linea di condotta del LE, logicamente giustificandola donde la sicura valenza probatoria
-
delle precedenti dichiarazioni nel concreto timore, comprovato dalle vicende susseguenti il suo primitivo comportamento processuale, di vendette trasversali. Un quadro probatorio ampiamente delineato dal giudice a quo con il complessivo richiamo ai principi in tema di chiamata di correo, calate con stringenti argomentazioni nell' attuale
assetto processuale. Argomenti che non risultano per nulla incrinati da talune imprecisioni provenienti dalle dichiarazioni dell' TU sul punto relativo a quale dei due fratelli DU avesse partecipato all' incontro di fine estate, né su ulteriori circostanze di secondario rilievo in ordine alle quali, peraltro, la Corte perugina ha fornito una giustificazione sempre corretta con riferimento alla propalazioni, progressiva dinamica delle
significando come 1' ammissione dei fatti sia
avvenuta all' inizio, quando era impossibile negarne
1' evidenza, ma con il tentativo di minimizzare la
в осе ли 49 responsabilità di ognuno, e solo successivamete in
-
vista di usufruire del trattamento "premiale"
previsto dall' art. 630, 5° comma,
- si è c.p.
risolta in una fattiva collaborazione: un dato che, peraltro, in presenza degli elementi di riscontro evidenziati e della sicura assenza di accordi collusivi, non inficia in base alla giurisprudenza di questa Corte ricordata al n. 6
-
1' attendibilità delle accuse.
AS NI lamenta violazione della 9.
legge processuale, anche qui richiamando l' art. 192
c.p.p., nonché mancanza e manifesta illogicità
della motivazione. aPiù in particolare, si addebita al giudice quo di essere pervenuto alla decisione di condanna soltanto sulla base delle accuse del LE,
formulate, per giunta, quasi due mesi dopo il suo arresto, nonché sulle individuazioni dello stesso
LE e dell' TU ai quali è stata mostrata una fotografia ritraente l' imputato appena diciottenne e, oltre tutto, già pubblicata sulla stampa, ove
"il nome di AS veniva posto in relazione al sequestro De NI".
Si contesta, poi, omessa motivazione in ordine alle censure prospettate contro la sentenza di primo grado relativamente all' affidabilità della
individuazione fotografica. Si lamenta, ancora, con
riferimento alla dedotta violazione dell' art. 192
c.p.p., mancato ésame dei requisiti della costanza 50
e della coerenza della chiamata, soprattutto con riguardo al ruolo assegnato alla ritrattazione del
LE, illogicità nell' indicazione dei "dati identitari" del AS, nell' affermazione della pregressa conoscenza di OR da parte del Mele e dell' TU, contraddittorietà quanto al valore delle propalazioni del EL ed assenza di ogni sua dichiarazione accusatoria nei confronti del
AS, omessa considerazione delle dichiarazioni dello TA, il quale ha riferito che "Vittorio" non era latitante.
Anche tali doglianze devono essere disattese.
Esse appaiono, qui, per la verità, dare prevalente risalto alla violazione della legge processuale e, quindi, al paradigma normativo enucleato dall' art. 192 c.p.p., pure se il vizio di cui all' art. 606, 1° comma, lettera viene a,
riproporsi nelle censure riguardanti le conclusioni che dal panorama probatorio descritto nella
motivazione (un panorama contestato proprio alla stregua dell' art. 192 C state sonop.p.)
•
perentoriamente tratte dalla sentenza denunciata.
Senonché, mentre, per un verso, gli elementi di accusa non si restringono a quelli indicati dal ricorrente, la verifica che di tali elementi ha compiuto il giudice del gravame di merito risulta rigorosamente conforme come emerge dal testo del
-
provvedimento impugnato
- ai canoni logico-
giuridici che presiedono la valutazione della prova,
в ас лей 51 tanto da consentire, anche adesso, di ripetere che le censure vengono a risolversi nella richiesta di una rivalutazione del fatti e delle prove.
Il AS viene per la prima volta chiamato in causa, come carceriere del piccolo De NI, il 29 gennaio 1991, coinvoltovi dal LE, secondo la tecnica di propalazione graduale che contrassegna
-
come ha ben chiarito l' impugnata decisione il
-
contegno di tutti i chiamanti. Il LE si limita ad affermare che 1' TU e il EL lo chiamavano
“zietto"; TU conferma tale circostanza, fa una precisa descrizione del coimputato e, soprattutto, riferisce che il LE e lo TA (quest' ultimo
- è
opportuno rimarcarlo si è ben guardato dall'
accusare uno soltanto degli imputati non colti in flagranza) lo chiamavano anche A". Dopo 1'
indicazione di questo "soprannome" correttamente ritenuto dalla Corte perugina, per la sua singolare assonanza con il cognome dell' imputato, un dato di particolare significazione - e, dunque, quando già
emergeva un assetto certo non soltanto congetturale,
il LE rivela che OR altri non è che il
AS NI, un latitante di Orune, facendone una dettagliata descrizione fisica, pressoché
corrispondente a quella dell' TU. In più, tanto quest' ultimo che il Mele riconoscono nella
fotografia in cui veniva ritratto il Talanas
moltissimi anni addietro la persona indicata come
"zietto" e OR, ovviamente rimarcando le 8
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3 58 stessa del rapimento, la persona dell' attuale imputato.
In primo luogo, si contesta l' asserzione categorica che l' individuo presentatosi al EL si chiamasse effettivamente NI IN e fosse effettivamente nato ad [...]; non sarebbero, poi, stati compiuti accertamenti sufficienti al fine di verificare l' esistenza di altri IN NI
nati ad Orune che, per età e per fattezze fisiche, potessero identificarsi con la persona indicata con il nome di O"; si era dato, ancora, per scontato che tale persona fosse nata ad [...] e non fosse, invece, semplicemente originaria di questa località; non vi sarebbe corrispondenza quanto all' età del ricorrente con il IN indicato dai coimputati, mentre la circostanza che l' individuo in parola avesse lavorato in Continente sarebbe un dato non univoco, non essendosi accertato se 1'
altro IN NI nato ad [...], la cui età
sarebbe compatibile con quella del partecipante al sequestro, avesse mai prestato attività lavorativa fuori dall' Isola;
il tutto sarebbe comprovato anche dal fatto che le indagini presero sin dall' inizio un' unica direzione, tanto che venne spedita via fax dalla Sardegna la sola foto dell' attuale ricorrente;
illogica sarebbe pure 1' affermazione in base alla quale i dati somatici e le caratteristiche dell' imputato sono compatibili con quelli del
IN NI di cui parlano EL, De NI 55
TO, De NI IN e lo TA;
né alcuno degli imputati né lo stesso rapito ha riferito di un difetto fisico del IN, un elemento di assoluto rilievo, considerando che nel certificato medico prodotto si dà atto che il ricorrente ha il quarto dito della mano sinistra in flessione costante a
45°, lesione che gli è valso il riconoscimento di un danno del 4 %: di qui l' ulteriore illogicità della sentenza nella parte in cui ha, del tutto
surrettiziamente, argomentato che il difetto "non è
appariscente ed immediatamente percettibile", una illogicità ravvisabile pure laddove il giudice a quo ha confutato la prova d' alibi (presenza ad
Orune il giorno del sequestro, incontri ogni 5, 7 giorni con il brigadiere Ledda, dichiarazioni di
svariati testi, nonché del fratello NO circa
1' accompagnamento il 2 ottobre 1990 all' ospedale di Ozieri per essere sottoposto a visita oculistica, presenza in Orune il 3 o 4 ottobre per saldare il conto al meccanico che gli aveva riparato 1'
autovettura}; ulteriori vizi logici vengono ravvisati nel fatto che la Corte di merito avrebbe omesso di considerare che preparazione un sequestro di persona richiede una lunga preparazione, incompatible con la costante presenza del IN in Sardegna e che lo TA ha dichiarato di essersi incontrato più volte con "Gervasio" per assumere decisioni sull' entità del riscatto. 77
56
L' impugnata sentenza viene, inoltre,
denunciata per violazione degli artt. 191 e 192, 3° comma, c.p.p., per avere ritenuto attendibili le chiamate in correità del EL e dell' TU sia sotto il profilo intrinseco sia sotto il profilo estrinseco.
Le censure devono essere disattese.
Anche per il IN valgono le considerazioni sviluppate con riferimento a Goddi Giovanni relativamente ai prolegomeni deldel sequestro ed evidenziati dall' incontro di fine estate nel podere del EL, allorché questo diede il suo assenso all' utilizzazione del cunicolo;
un incontro, pure qui confermato dallo stesso EL che ha riconosciuto nel IN uno degli esecutori del sequestro e come la prima persona chiamata a
sorvegliare TO De NI e successuvamente identificato in fotografia come molto somigliante all' attuale imputato. Caratteristiche somatiche pressoché corrispondenti sono state indicate da
TO De NI e risultano dalla carta d'
identità del IN nonché dalle dichiarazioni del brigadiere Ledda, comandante dei carabinieri di
Orune.
La precisione e la concordanza degli indizi emerge, poi, con assoluta evidenza, dalle indagini esperite su tutti i IN NI nati ad Orune, dalle dichiarazioni di NO, fratello dell'
imputato, il quale ha amesso che Giovanni ha
G. ded 57 lavorato nel Perugino fino al marzo 1990; il cerchio degli elementi indiziari si completa con il riconoscimento fotografico dell' TU. Di fronte ad un assetto probatorio così puntuale, appare vano pure il ricorso all' art. 192
c.p.p., qui rigorosamente osservato dal giudice a quo, non solo nel suo 3° comma (riscontri incrociati
TU-EL), ma anche nel suo integrale contesto, considerata la valenza degli indizi, enumerati, con stringente coerenza logica, dalla sentenza
impugnata. IlIl che vale anche a confermare la
congruità della decisione della Corte di merito quanto all' inconcludenza della prospettata prova d' alibi, le cui cadenze sono state rigorosamente delegittimate, punto per punto, perché non ritenute sufficienti a screditare le accuse, nonché al difetto fisico, non considerato tale da essere agevolmente rilevato. 11. I ricorsi vanno, pertanto, tutti rigettati, con la conseguente condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Considerata la complessità delle articolate argomentazioni difensive, non ritiene questa Corte
di irrogare alcuna sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, il 18 febbraio 1994
RE TORE IL PRESIDENTE
1.9. IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
Lidia Scalig Seele A
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Depositato in Cancelleria oggi, - 1 GIU. 1994
Il Collaboratore di Cancelleria
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