Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/02/1994, n. 6422
CASS
Sentenza 12 febbraio 1994

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Pure nel sistema del nuovo codice, è deducibile il vizio di travisamento del fatto come ipotesi di contrasto tra le argomentazioni del contesto motivazionale e gli atti processuali; il che si verifica quando nella sentenza di merito venga dato per certo un fatto manifestamente escluso dalle risultanze probatorie o quando si nega l'esistenza di elementi pacificamente acquisiti agli atti del processo. Un vizio che si incentra nella distonia tra l'atto e la realtà fenomenica che esso esprime, in modo tale che la motivazione o lo trascende o lo dà per esistente pur non essendo esistente o lo verifica in modo non corrispondente alla storicità del suo essere valutativo. Ed è percio che il vizio in esame, pur essendo deducibile ai sensi dell'art. 606, lettera e), cod. proc. pen., quando sia confortato dalle emergenze del provvedimento denunciato, consente, per il compiuto accertamento della sua esistenza, l'esame degli atti: in altri termini, la condizione che il vizio della motivazione risulti dal testo del provvedimento impugnato costituisce un limite alla deducibilità del vizio stesso ma non si riflette sui poteri di accertamento del giudice che devono, invece, desumersi dall'oggetto della pronuncia, da emettersi con l'osservanza degli artt. 620, 621 e 623 cod. proc. pen., i quali, non solo non escludono ma addirittura richiedono l'esame degli atti.

Tra individuazione e ricognizione non sussiste alcun rapporto di alternatività, cosicché, una volta disposta la prima, non potrebbe mai procedersi alla seconda. Ove, infatti si seguisse una simile linea interpretativa si sovrapporrebbero surrettiziamente le nozioni di atto non rinviabile e di atto non ripetibile, risultando l'individuazione, come tale, sempre ripetibile (salvo che l'oggetto di esso sia nel frattempo venuto meno) attraverso il "mezzo di prova" rappresentato dalla ricognizione. (In motivazione la Corte ha precisato come la nozione di atto irripetibile non vada intesa, in senso assoluto, quasi come un dato ontologico come quello derivante dall'essere l'acquisizione collegata alla natura di mezzo di ricerca della prova che contrassegna la fonte, trovandocisi, invece, in presenza di un assetto probatorio in cui il vincolo relazionale che, almeno di norma, è istituibile fra l'atto delle indagini preliminari (o anche dell'udienza preliminare) e la sua corrispondente valenza (salvo che si tratti di atto assunto utilizzando la procedura dell'incidente probatorio) e l'atto acquisito nel dibattimento fa sì che debba qualificarsi irripetibile l'atto dell'indagine non riproducibile attraverso i moduli acquisitivi propri del dibattimento (o dello incidente probatorio).

In tema di chiamata in correità, in presenza di una pluralità di dichiarazioni accusatorie rese da soggetti tutti compresi tra quelli indicati nell'art. 192, terzo e quarto comma, cod. proc. pen., la eventuale sussistenza di smagliature o discrasie, pure di un certo peso, rilevabili tanto all'interno di dette dichiarazioni quanto nel confronto di esse, non implica, di per sè, il venir meno della loro sostanziale affidabilità quando, sulla base di adeguata motivazione, risulti dimostrata la convergenza di esse nei rispettivi nuclei fondamentali.

L'art. 210, quarto comma, cod. proc. pen. che, in relazione a persona imputata in procedimento connesso, impone al giudice di avvertirla della facoltà di non rispondere, trova applicazione anche in relazione ad imputato di reato connesso o collegato che venga chiamato ad effettuare una ricognizione. (Non risultano precedenti).

Dal contesto storicizzato del regime di utilizzazione delle dichiarazioni, quale emerge dalla sentenza costituzionale n. 255 del 1992, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità dell'art. 500, terzo comma, cod. proc. pen. e del quarto comma dello stesso articolo, nella parte in cui non prevede l'acquisizione nel fascicolo per il dibattimento, se sono state utilizzate per le contestazioni, delle dichiarazioni precedentemente rese e contenute nel fascicolo del pubblico ministero, nonché, "ex" art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità dell'art. 2, n. 76, della legge-delega, nella parte in cui prevede il potere di allegare nel fascicolo processuale, tra gli atti utilizzati per le contestazioni, solo le sommarie informazioni assunte dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero nel corso delle perquisizioni ovvero sul luogo e nell'immediatezza del fatto, e non anche le dichiarazioni precedentemente rese da testimoni e contenute nel fascicolo del pubblico ministero e dalla "novellazione" apportata al testo dell'art. 500 dall'art. 7 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e soprattutto, al quarto, quinto e sesto comma di tale articolo, ove è previsto un complesso regime di utilizzazione a fini di prova delle dichiarazioni di cui le parti si sono servite per le contestazioni ed, ancora dal precetto dell'art. 513 cod. proc. pen., quale risultante a seguito della sentenza costituzionale n. 254 del 1992, che ha dichiarato illegittimo il secondo comma di tale articolo, laddove non prevede che il giudice, sentite le parti, dispone la lettura dei verbali delle dichiarazioni di cui al primo comma del medesimo articolo rese dalle persone indicate dall'art. 210, qualora queste si avvalgano della facoltà di non rispondere, discende che l'ipotesi del coimputato che rifiuti di rendere le dichiarazioni è stata inserita nel sistema "speciale" disciplinata dall'art. 513, primo comma, che concerne il potere del giudice di disporre la lettura (a cui consegue l'allegazione al fascicolo per dibattimento, ex art. 515 cod. proc. pen.) delle dichiarazioni rese fuori dal dibattimento dai coimputati. (V. Corte costituzionale, sentenza n. 254 e 255 del 1992). (Non risultano precedenti).

Il diritto alla prova riconosciuto alle parti dall'art. 190, primo comma, cod. proc. pen., implica la corrispondente attribuzione del potere di escludere le prove manifestamente superflue ed irrilevanti, secondo una verifica di esclusiva competenza del giudice di merito e che sfugge al sindacato di legittimità quando abbia formato oggetto di apposita motivazione che abbia dato conto del provvedimento adottato attraverso una spiegazione immune da vizi logici e giuridici. (Nella fattispecie la Corte ha affermato l'insindacabilità la decisione del giudice di merito che, sulla base della posizione assolutamente negativa assunta dal coimputato di prestare il proprio contributo di conoscenze e che avrebbe reso comunque inattendibile - nel caso, del tutto teorico in cui il suo atteggiamento fosse mutato - il successivo atto di ricognizione, ha ritenuto di non procedere al compimento di detto atto).

In tema di chiamata di correo, il requisito della intrinseca attendibilità della chiamata, cui deve assegnarsi la qualità di premessa indefettibile perché le accuse possano essere prese in considerazione dal giudice e poste a base della decisione, deve intendersi come credibilità soggettiva del chiamante, i cui indici rivelatori sono rappresentati da spontaneità, costanza, coerenza, precisione, logica interna del racconto, mancanza di interesse diretto all'accusa, assenza di contrasto con altre acquisizioni e di contraddizioni eclatanti o difficilmente superabili.

La rinnovazione del dibattimento, postulando una deroga alla presunzione di completezza della indagine istruttoria svolta nel primo grado di giudizio, rappresenta un istituto di carattere eccezionale cui può farsi ricorso solo ove il giudice ritenga, nell'area della sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti. A tal fine, dunque, non è sufficiente la presumibile attitudine dei mezzi di prova richiesti ad influire sulla decisione ne' l'incidenza che la prova potrebbe avere a giudizio della parte, occorrendo che la rinnovazione stessa sia indispensabile.

In tema di chiamata di correo i riscontri estrinseci possono essere costituiti anche da ulteriori chiamate in correità e pure riguardanti soltanto parti significative della chiamata da cui desumere poi l'attendibilità dell'intera dichiarazione, sempre che possa ragionevolmente escludersi il pericolo di una coincidenza soltanto fittizia derivante da fattori accidentali o, peggio ancora, manipolatori ovvero che la convergenza si riveli come la risultante di collusioni o di reciproche influenze o dell'allineamento di dettagli in origine divergenti in ognuna delle dichiarazioni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/02/1994, n. 6422
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6422
    Data del deposito : 12 febbraio 1994

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