Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/02/2003, n. 2761
CASS
Sentenza 22 febbraio 2003

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In tema di sanzioni amministrative, sino a quando non sia intervenuto il giudicato a seguito dell'opposizione proposta dall'ingiunto avverso l'ordinanza - ingiunzione, l'amministrazione, nell'esercizio del potere di autotutela, può procedere alla rimozione degli eventuali vizi, ovvero alla rettifica ed alla correzione degli eventuali errori in essa contenuti, provvedendo ad emanare una nuova ordinanza - ingiunzione emendata da detti vizi e/o errori, e ciò può fare anche nel caso in cui l'ingiunto abbia già pagato la somma ingiunta con il primo provvedimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/02/2003, n. 2761
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2761
    Data del deposito : 22 febbraio 2003

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