Sentenza 22 febbraio 2003
Massime • 1
In tema di sanzioni amministrative, sino a quando non sia intervenuto il giudicato a seguito dell'opposizione proposta dall'ingiunto avverso l'ordinanza - ingiunzione, l'amministrazione, nell'esercizio del potere di autotutela, può procedere alla rimozione degli eventuali vizi, ovvero alla rettifica ed alla correzione degli eventuali errori in essa contenuti, provvedendo ad emanare una nuova ordinanza - ingiunzione emendata da detti vizi e/o errori, e ciò può fare anche nel caso in cui l'ingiunto abbia già pagato la somma ingiunta con il primo provvedimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/02/2003, n. 2761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2761 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. D'ANGELO Bruno - Consigliere -
Dott. VIGOLO Luciano - rel. Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
Dott. STILE Paolo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI PISCIOTTA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Condemi Domenico in ROMA VIA COSTANTINO MORIN 45, rappresentato e difeso dall'avvocato TULLIO MAUTONE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ISPETTORATO PROVINCIALE DEL LAVORO DI SALERNO;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n 15257/00 proposto da:
IG ETTORE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSTANTINO MORIN 45, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO CONDEMI, rappresentato e difeso dall'avvocato TULLIO MAUTONE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
nonché
contro
ISPETTORATO PROVINCIALE DEL LAVORO DI SALERNO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 61/00 del Tribunale di VALLO DELLA LUCANIA, depositata il 15/02/00 R.G.N. 944/93;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/11/02 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito l'Avvocato PROIETTI per delega MAUTONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio GIALANELLA che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
A seguito di un medesimo verbale di accertamento dal quale risultavano violazioni per assunzione di lavoratori senza il tramite dell'Ufficio di collocamento, l'Ispettorato Provinciale del Lavoro di Salerno emetteva, nei confronti del sig. OR LI, sindaco del Comune di Pisciotta e nei confronti altresì
dell'amministrazione comunale, ordinanza ingiunzione in data 29 ottobre 1991, n. 1880, per L. 3.300.000, definita col pagamento della somma ingiunta e successiva ordinanza ingiunzione in data 9 luglio 1993, n. 2757 per la somma di L. 33.000.000 (con la precisazione "di cui 3. 300.000 già versate"). Avverso la seconda ordinanza gli ingiunti proponevano opposizione avanti al giudice unico del Tribunale di Vallo della Lucania deducendo che l'illecito era stato definito con il precedente pagamento, e che, comunque, l'assunzione dei dipendenti era avvenuta nell'urgenza di sopperire, mediante pubblici avvisi e formazione di graduatoria, al funzionamento dei servizi di trasporto dei rifiuti solidi urbani e di custodia del cimitero.
L'Ispettorato deduceva che l'indicazione della minor somma nella prima ingiunzione era dovuta ad errore.
Il Tribunale in composizione monocratica, con sentenza in data 17 novembre 1999/15 febbraio 2000, ha rigettato l'opposizione affermando che, con l'annullamento o revoca della prima ordinanza ingiunzione, l'amministrazione aveva esercitato un legittimo potere di autotutela a fronte dell'errore materiale nel quale era incorsa nell'indicare l'importo della sanzione;
le restava, però, il potere di emettere un nuovo provvedimento sanzionatorio. Nè sarebbe stata necessaria la notificazione di un ulteriore verbale di contestazione in quanto nulla era stato innovato rispetto al verbale a suo tempo notificato.
Il Tribunale ha, poi, ritenuto che non era stata fornita alcuna prova in ordine alla ricorrenza di condizioni legittimanti l'assunzione non per il tramite dell'Ufficio di collocamento. Per la cassazione di questa sentenza ricorrono sia il LI in proprio, sia l'amministrazione comunale di Pisciotta con due motivi. Resiste l'Ispettorato provinciale del lavoro di Salerno con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I due ricorsi, proposti contro una medesima sentenza, vengono riuniti (art. 335 c.p.c.). Col primo motivo i ricorrenti deducono "violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c. n. 3)" e sostengono che il Tribunale avrebbe dovuto disapplicare, ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge n. 2248/1865 la seconda ingiunzione, in quanto provvedimento illegittimo per violazione di legge (art. 18 della legge n. 689 del 1981) e per eccesso di potere (per insufficiente motivazione del provvedimento di autotutela e omessa contestazione dell'illecito).
Sotto altro profilo, i ricorrenti sostengono che, col pagamento della somma ingiunta con la prima ordinanza, era cessata la materia del contendere, sicché non vi era luogo per provvedimenti di autotutela che comunque avrebbero dovuto essere preceduti da nuova e distinta contestazione.
In ogni caso, il potere di autotutela non avrebbe potuto esercitarsi con violazione di una situazione oramai consolidatasi in favore del privato e con danno di quest'ultimo (art. 2043 c. civ.). Col secondo motivo, i ricorrenti denunciano "omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto della controversia (art.360 c.p.c. n. 5)" in quanto il giudice di merito si era richiamato a giurisprudenza attinente alla proposizione di opposizione avverso ordinanza ingiunzione errata, seguita da altra corretta, mentre nel caso in esame, la prima ordinanza non era stata oppostala era stata data ad essa esecuzione.
Contrariamente all'affermazione del Tribunale, la modificazione dell'importo aveva rappresentato una modifica certamente rilevante e sostanziale della contestazione, a fronte della quale il Comune avrebbe potuto adeguare le proprie difese.
Il Tribunale, infine, aveva omesso di prendere in considerazione la documentazione prodotta dagli ingiunti a prova dei loro assunti, sicché non aveva senso l'affermazione de giudice di merito circa la mancanza di prova.
I due motivi, che per la stretta connessione delle censure meritano trattazione congiunta, sono infondati.
L'ultima doglianza del secondo motivo, appena esposta, presenta altresì profili di inammissibilità, in quanto il ricorrente non precisa (così contravvenendo al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione) gli elementi probatori dei quali il giudice di merito non avrebbe tenuto conto e il contenuto di tali prove, sicché in questa sede non è neppure consentito di apprezzare la decisività della censura.
Le altre critiche si incentrano, sostanzialmente, nella prospettazione di una sorta di intangibilità della situazione determinatasi con il pagamento della somma ingiunta con la prima ordinanza dell'Ispettorato provinciale del lavoro di Salerno, di talché si sarebbe determinata la 'cessazione della materia del contendere' in ordine alla pretesa sanzionatoria e, non essendosi instaurato un giudizio di opposizione alla prima ingiunzione (cui, anzi, gli ingiunti avevano prontamente ottemperato col pagamento), non sarebbe stata invocabile la giurisprudenza di questa Corte, cui ha fatto riferimento il Tribunale, secondo la quale "in tema di sanzioni amministrative, l'annullamento o la revoca dell'ordinanza - ingiunzione, disposti dall'amministrazione nell'esercizio della sua facoltà di autotutela, ancorché nel corso dell'opposizione proposta dall'interessato davanti al pretore, non privano l'amministrazione stessa (sempre che non sia stata pronunciata sentenza in merito alla proposta opposizione) del potere di adottare un nuovo provvedimento sanzionatolo, in relazione alla stessa infrazione, rimuovendo gli elementi di illegittimità dell'atto. Tale principio va affermato anche in relazione a tutte le ipotesi in cui l'amministrazione ritenga più rispondente al pubblico interesse mettere nel nulla il provvedimento sanzionatorio e sostituirlo con un altro, con il solo limite che non sia, nel frattempo, intervenuta la decisione del giudice in ordine all'opposizione proposta avverso quello precedente" (Cass. 10 marzo 1997, n. 2140; 27 gennaio 1994, n. 828). Rileva la Corte che tale indirizzo giurisprudenziale conforta, invece, la decisione del Tribunale, in quanto il pagamento dell'importo errato recato da una prima ingiunzione non estingue affatto la pretesa dell'amministrazione al pagamento integrale della sanzione, irrogata secondo criteri non discrezionali, ma predeterminati, seppure in termini elastici, dall'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sicché la stessa individuazione della sanzione tra un minimo ed un massimo edittale non risponde propriamente all'esercizio di discrezionalità amministrativa, ma ha funzione di mera attuazione del precetto normativo, sia pure attraverso un processo logico e secondo criteri e procedure predeterminate, non connotata da una libertà dell'amministrazione di determinazione nell'emanazione dell'atto e nel dare ad esso contenuto.
Vale anche per l'ordinanza ingiunzione prevista dall'art. 18 della legge 689/1981 cit., quanto la giurisprudenza di questa Corte ha affermato a proposito dell'ingiunzione fiscale emessa a norma del r.d. 14 aprile 1910, n. 639: essa "cumula in sè la duplice natura e funzione di titolo esecutivo unilateralmente formato dalla pubblica amministrazione nell'esercizio del suo peculiare potere di autoaccertamento e di autotutela e di atto prodromico all'inizio dell'esecuzione coattiva equipollente a quello che nel procedimento civile ordinario è l'atto di precetto" (Cass. 3 aprile 1997, n. 2894; Cass. 22 luglio 1976, n. 2902). Del resto, correttamente le sentenze di questa Corte n. 2140/1997 e 828/1994, sopra citate, hanno affermato che solo il giudicato che sia intervenuto in ordine alla (eventuale) opposizione alla prima ordinanza-ingiunzione può avere efficacia preclusiva all'emanazione di una seconda ingiunzione per la medesima violazione per la rimozione degli eventuali elementi di illegittimità dell'atto. Nel caso in esame, l'amministrazione ha inteso revocare la prima ordinanza-ingiunzione perché affetta da errore materiale e sostituirla, per la differenza rispetto all'importo già pagato, con una seconda ordinanza-ingiunzione, oltretutto conforme all'originaria contestazione ex art. 14 della legge (nè i ricorrenti deducono che con il verbale di contestazione fosse stato indicato un importo diverso da quello complessivamente ingiunto dall'Ispettorato e corrispondente, eventualmente, a quello della prima ingiunzione).
A proposito del decreto ingiuntivo emesso ex art. 633 c.p.c., questa Corte (Cass. 8 agosto 1997, n. 7400) ha affermato che "un decreto ingiuntivo non opposto, richiesto ed ottenuto per una frazione soltanto del credito, risultante, per l'intero, da un'unica fattura di maggior importo, non è idoneo a rivestire, in un successivo giudizio di opposizione ad altro e successivo decreto ottenuto per altra frazione dello stesso credito, forza e natura di giudicato, nè interno (trattandosi di diverso processo), ne' esterno o implicito (trattandosi non di rapporto presupposto, ma di altra porzione del medesimo rapporto obbligatorio, controverso 'quoad executionem')":
appare evidente la stretta analogia, comportante identica soluzione, tra i due tipi di provvedimenti monitori, aventi ad oggetto un credito risultante nel suo importo complessivo da unico titolo (fattura o verbale di contestazione), posto a fondamento di una pretesa sostanzialmente unica, anche se esercitata in modo frazionato.
In relazione alla contestazione ex art. 14 l. n. 689/1981, si deve poi porre in rilievo come gli attuali ricorrenti avrebbero potuto, immediatamente dopo la notificazione del relativo verbale, anteriormente alla prima ingiunzione, presentare scritti difensivi e documenti e chiedere di essere sentiti, il tutto ai sensi dell'art. 18, primo comma, legge ult. cit., o avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della legge medesima. Non si vede, pertanto, come l'errore materiale contenuto nella prima ordinanza - ingiunzione abbia pregiudicato diritti del responsabile dell'illecito amministrativo, o del soggetto coobbligato in solido, in relazione alla seconda.
Assorbito ogni altro profilo di censura, le considerazioni svolte impongono, conclusivamente, di rigettare i ricorsi. Sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese di questo giudizio.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2003