Sentenza 6 luglio 2011
Massime • 1
Il decreto di archiviazione emesso a seguito di opposizione della persona offesa ritenuta inammissibile non è assoggettabile ad ulteriore nuova opposizione ma è ricorribile per cassazione esclusivamente per violazione dell'art. 127, comma quinto, cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/07/2011, n. 36842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36842 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2011 |
Testo completo
42 36842 / 1 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 06/07/2011
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- -Presidente SENTENZA Dott. IU FERRUA N.-Rel. Consigliere - 1443 Dott. CLAUDIA SQUASSONI REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. RENATO GRILLO N. 38044/2010
Dott. SILVIO AMORESANO
- Consigliere -
Dott. GIULIO SARNO
- Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da:
1) MA IU * C/
2) TA LA *C/
2) ZI AR AN N. IL 18/09/1933
avverso l'ordinanza n. 9273/2010 GIP TRIBUNALE di ROMA, del
10/06/2010
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CLAUDIA SQUASSONI;
Vкодеlette/sentite le conclusioni del PG Dott. vogla dichiarare пал ит и я истно ест добится provvediment d oll 616 .
Udit i difensor Avv.;
Con decreto 10 giugno 2010, il Giudice per le indagini preliminari del
- dopo avere dichiarato inammissibile la Tribunale di Roma
opposizione della parte lesa OZ RI Andreina, perché priva di richieste investigative- ha emesso decreto di archiviazione in relazione alla querela/denuncia presentata dalla donna.
Indi, la OZ ha proposto nuovo atto di opposizione ( e successivamente depositato una memoria) facendo presente che tutti i fatti da lei segnalati erano documentati ed esistevano prove a sostegno delle sue accuse.
Tanto premesso, è appena il caso di ricordare come, nei confronti di un provvedimento di archiviazione, non sia attivabile la opposizione prevista dall'art.410 cod.proc.pen,, ma solo ricorso in Cassazione ed esclusivamente per violazione dell'art. 127 comma 5 cod.proc.pen.
Di conseguenza, la Corte (ritenendo che la disposizione dell'art.568 comma 5 cod.proc.pen. si applichi anche a rimedi eterogenei non aventi entrambi il carattere della impugnazione) qualifica l'opposizione come ricorso per Cassazione e lo dichiara inammissibile.
Invero, non vi è stata alcuna violazione del diritto al contraddittorio dal momento che l'atto di opposizione non conteneva l'indicazione di ulteriori indagini ed, in tale contesto, correttamente il Giudice ha deciso del plano ( come prevede l'art.410 comma 2 cod.proc.pen.)
Inoltre, l'atto qualificato ricorso e non proposto da imputato o indagato, non è siglato da difensore iscritto nello apposito albo della Corte di Cassazione come richiesto, a pena di inammissibilità, dall'art.613 comma 1 cod. proc.pen.
Per le esposte considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente la condanna della proponente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma- che la Corte reputa equo fissare in euro cinquecento- alla Cassa delle
Ammende.
PQM
Qualificato l'atto di opposizione come ricorso in Cassazione, lo dichiara inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di euro cinquecento alla Cassa delle Ammende.
Roma, 6 luglio 2011
Il Presidente ег L'estensore e
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
CASSAZION il 12 OTT 2011
IL CANCELLIERE
I
D
Luana RInt
N