Sentenza 15 gennaio 2003
Massime • 1
Il provvedimento di affidamento agli organi di polizia che ne facciano richiesta, dei beni mobili iscritti in pubblico registro appartenenti all'imputato sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria antidroga, non è suscettibile di impugnazione, in quanto ha l'esclusivo effetto di individuare il soggetto cui è rimesso l'ufficio di custode giudiziale dei veicoli sequestrati, fatta salva la necessità di garantire il contraddittorio qualora i beni appartengano a terzi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/01/2003, n. 6249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6249 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dai Signori:
Dott. Renato FULGENZI Presidente
Dott. Raffaele LEONAS Consigliere
Dott. Nicola MILO Consigliere
Dott. Arturo CORTESE Consigliere
Dott. Giovanni CONTI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IK RG, nato a [...] l'[...];
avverso la ordinanza in data 30 maggio 2002 del Tribunale di Pisa;
visti gli atti, la ordinanza denunziata e il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Giovanni Conti;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Oscar Cedrangolo, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
FATTO
Con ordinanza in data 30 maggio 2002, il Tribunale di Pisa, adito da IK RG con richiesta presentata in data 17 maggio 2002 di riesame del provvedimento in data 9 aprile 2002, del Procuratore della Repubblica presso il medesimo Tribunale con il quale era stato disposto, ex art. 100 d.P.R. n. 309 del 1990, l'affidamento alla polizia giudiziaria dell'autovettura tg. BR 761 RX di proprietà del IK,sottoposta a sequestro probatorio per il reato previsto dall'art. 73 del predetto d.P.R., rilevato che il provvedimento del pubblico ministero non era impugnabile con la richiesta di riesame, che avrebbe invece essere semmai proposta contro il provvedimento di convalida del sequestro probatorio operato d'iniziativa della polizia giudiziaria in data 20 febbraio 2002, dichiarava inammissibile la richiesta.
Il Tribunale rilevava che la richiesta di riesame, ove si intendesse riferirla alla convalida del sequestro, era comunque tardiva, quanto meno rispetto alla data del 4 maggio 2002 (recte, 3 maggio) nella quale il difensore aveva proposto istanza di dissequestro dell'auto (rigettata dal pubblico ministero con provvedimento del 9 maggio 2002, notificato alla difesa il 15 maggio successivo), che implicava necessariamente la conoscenza del provvedimento di sequestro. Ricorre per cassazione il IK,a mezzo del difensore, che deduce la inosservanza dell'art. 324 o dell'art. 263 comma 5 c.p.p., osservando che il decreto di affidamento dell'autovettura alla polizia giudiziaria ex art. 100 d.P.R. n. 309 del 1990 non poteva essere considerato un rigetto implicito della istanza di restituzione (opponibile ex art. 263 comma 5 c.p.p.), essendo fondato su presupposti diversi dalle esigenze istruttorie, e cioè la pericolosità oggettiva e intrinseca della cosa sequestrata e la pericolosità sociale dell'imputato, derivante dal possesso della cosa medesima;
e che egli aveva per l'appunto richiesto il riesame del provvedimento di affidamento e non del sequestro probatorio. DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, in quanto non è prevista richiesta di riesame ex art. 324 c.p.p. del provvedimento di affidamento della cosa sequestrata a norma dell'art. 100 d.P.R. n. 309 del 1990, che è del resto provvedimento inoppugnabile, in quanto - salva la necessità di garantire il contraddittorio nei confronti di eventuali terzi proprietari del bene, come previsto dal comma 2 (Cass., sez. IV, c.c. 13 ottobre 1995, Costa)- esso ha esclusivamente l'effetto di individuare il soggetto cui è rimesso l'ufficio di custode giudiziale dei veicoli sequestrati nel corso di operazioni antidroga;
e pertanto, in quanto tale, non è idoneo a ledere alcun interesse giuridicamente apprezzabile dell'imputato cui il bene appartiene.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ex art.616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si ritiene equo determinare in euro 500 (cinquecento).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 7 FEBBRAIO 2003.