Sentenza 12 giugno 2007
Massime • 1
Il provvedimento di affidamento agli organi di polizia che ne facciano richiesta, dei beni mobili iscritti in pubblico registro appartenenti all'imputato e sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria antidroga, non è suscettibile di impugnazione, in quanto ha l'esclusivo effetto di individuare il soggetto cui è rimesso l'ufficio di custode giudiziario dei veicoli sequestrati, fatta salva la necessità di garantire il contraddittorio qualora i beni appartengano a terzi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/06/2007, n. 28123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28123 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARINI Lionello - Presidente - del 12/06/2007
Dott. BARTOLOMEI Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARZANO Francesco - rel. Consigliere - N. 1078
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere - N. 47500/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NU AN, n. in Sant'Angelo a Scala il 15.04.1949;
avverso l'ordinanza del G.I.P. Tribunale di Salerno in data 23.10.2006. Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Francesco Marzano;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DI POPOLO Angelo, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
Non comparso il difensore della ricorrente.
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
1. Il 23 ottobre 2006 il G.I.P. del Tribunale di Salerno, nel corso di un procedimento nei confronti di OB BO ed altri, per imputazione di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74, disponeva, in esito alla udienza camerale, l'affidamento ad organi di p.g. di alcuni veicoli in sequestro, ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 100. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso NU AN, intestataria di una delle autovetture in questione, per mezzo del difensore, deducendo che erroneamente si era ritenuto che essa fosse solo formale intestataria della stessa, ritenuta di effettiva proprietà del figlio, PA AR, laddove sarebbe "paradossale sostenere che la ricorrente, moglie di AR GI, non sia l'effettiva proprietaria della autovettura concessa in affidamento alle forze armate...". Conclude chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato e disporsi "la restituzione dell'autovettura alla sig.ra PA AN, legittima proprietaria, terza estranea al reato".
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è inammissibile.
Premesso, invero che, come si è sopra rilevato, il provvedimento in questione ha riguardato solo l'affidamento ad organo di polizia della autovettura in questione, ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art.100, comma 1 (e non sono state proposte in sede di merito diverse istanze di restituzione del bene), ha di già ritenuto questa Suprema Corte - e va qui rifermato - che il provvedimento di affidamento agli organi di polizia che ne facciano richiesta di beni mobili iscritti in pubblico registro non è suscettibile di impugnazione, in quanto ha l'esclusivo effetto di individuare il soggetto cui è rimesso l'ufficio di custode giudiziale del veicolo sequestrato, ferma restando la necessità di garantire il contraddittorio qualora i beni si appartengano a terzi (Cass., Sez. 6, n. 6249/2003). Nella specie, il contraddittorio con i formali intestatari dei beni sequestrati è stato compiutamente assicurato ed il provvedimento impugnato ha dato atto che "tutti i terzi proprietari comparsi... non svolgevano alcuna deduzione utile, atta a giustificare l'effettivo acquisto del veicolo loro intestato...". Le diverse allegazioni ora proposte dalla ricorrente sono meramente, e postumamente, autoreferenziali ed esse afferiscono non già al provvedimento di affidamento reso dal G.I.P. - l'unico che rileva -, ma alla questione della proprietà del bene sequestrato ed alla sua restituzione, la quale non può che essere richiesta e proposta davanti al giudice competente per la restituzione del bene, ai sensi dell'art. 263 c.p.p.. 4. Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa della ricorrente, come evidenziata dallo stesso vizio genetico rilevato (Corte Cost, sent.
7-13 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna della ricorrente medesima al pagamento delle spese del procedimento e di una somma, che congruamente si determina in cinquecento Euro, in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di cinquecento Euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2007.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2007