Sentenza 9 settembre 2015
Massime • 1
Non è abnorme il provvedimento del giudice per le indagini preliminari, che, nel rigettare la richiesta di archiviazione fondata sulla assenza di querela, ordini la formulazione dell'imputazione ravvisando una circostanza aggravante, non indicata nella richiesta, che rende procedibile d'ufficio il reato.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/09/2015, n. 47292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47292 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2015 |
Testo completo
47 2 9 2/ 1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 09/09/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente SENTENZA ANTONIO AGRO' Dott. - Consigliere - 1427 N. Dott. DOMENICO CARCANO REGISTRO GENERALE - Consigliere - Dott. ANNA PETRUZZELLIS N. 1060/2015 - Consigliere - Dott. PIERLUIGI DI STEFANO - Rel. Consigliere - Dott. EMANUELE DI SALVO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TERNI nei confronti di: NO CO N. IL 10/01/1947 FU ZO N. IL 22/07/1947 avverso l'ordinanza n. 156/2013 TRIBUNALE di TERNI, del 13/05/2014 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI SALVO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO 1.Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Terni ricorre per cassazione avverso il provvedimento con cui il Gip ha ordinato la formulazione dell'imputazione a carico di IN RC e di MI NZ, in ordine ai reati di cui agli artt. 110-640- 61 n. 7 e 110-368 cod. pen.
2.Il ricorrente sostiene l'abnormità del provvedimento in disamina, in quanto irritualmente il Gip ha disposto la contestazione dell'aggravante ex art. 61 n. 7 cod. pen., non contemplata nella richiesta di archiviazione,sì da superare il problema relativo all'improcedibilità del reato di truffa, per il quale la querela è stata presentata da soggetto non legittimato.
2.1. In secondo luogo, irritualmente il Gip ha esteso l'imputazione ex art. 368 cod. pen. al IN, il cui nominativo non era stato iscritto per tale reato ma solo per il delitto di cui all'art 640 cod. pen., invece di limitarsi a ordinare l'iscrizione del titolo di reato relativo alla calunnia, a carico del IN, sul registro ex art. 335 cod. proc. pen.. Si chiede pertanto annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La prima doglianza è infondata, poiché rientra certamente nelle attribuzioni del gip il potere di individuare l'esatta qualificazione giuridica dei fatti, sotto ogni profilo e quindi non solo per quanto riguarda il nomen iuris da attribuire al fatto sottoposto alla sua cognizione (Cass., Sez. 5, n. 22390 del 10-5-2005) ma anche per ciò che attiene alla ravvisabilità di un'aggravante, con le ineludibili ripercussioni sul regime della procedibilità (Cass., Sez 5, 19-12-1995, Pascucci). Correttamente, pertanto, nel caso in esame, il Gip ha disposto la formulazione dell'imputazione in ordine al reato di truffa, con l'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, che rende il reato procedibile d'ufficio.
2. La seconda censura è invece fondata. Sez U. 28-11-2013 n. 4319, Rv. 257787, nel risolvere un contrasto in materia di delimitazione dei poteri di controllo del giudice per le indagini preliminari sull'operato del pubblico ministero, ha affermato che l'ordine di imputazione coatta, ex art. 409, comma 5, cod. proc. pen., allorchè venga emesso sia nei confronti di persona non iscritta sul registro notizie di reato sia nei confronti dell'indagato ma in relazione ad un fatto diverso da quello oggetto della richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero, costituisce atto abnorme, in quanto esorbitante dai poteri del giudice per le indagini preliminari, precisando che le disposizioni dell'art. 409, commi 4 e 5, cod. proc. pen. devono formare oggetto di interpretazione estremamente rigorosa, al fine di evitare qualsiasi ingerenza dell'organo giudicante nella sfera di autonomia della pubblica accusa. Non costituisce invece atto abnorme l'ordine di iscrizione della persona non sottoposta ad indagini sul registro notizie di reato né l'ordine di iscrizione sul predetto registro delle ulteriori notitiae criminis che il Gip abbia ravvisato nelle risultanze delle indagini sottoposte alla sua cognizione. Nel caso di specie, pertanto, il Gip avrebbe dovuto limitarsi a ordinare l'iscrizione sul registro ex art. 335 cod. proc. pen. del titolo di reato ex art. 368 cod. pen. a carico del IN, senza disporre la formulazione dell'imputazione nei confronti di quest'ultimo.
3. Il provvedimento impugnato va dunque annullato senza rinvio limitatamente all'imputazione coatta di calunnia. Il ricorso va rigettato nel resto. Gli atti vanno trasmessi al PM presso il Tribunale di Terni, per l'ulteriore corso. 1 Ө
PQM
ANNULLA SENZA RINVIO L'ORDINANZA IMPUGNATA LIMITATAMENTE ALL'IMPUTAZIONE COATTA DI CALUNNIA E RIGETTA NEL RESTO IL RICORSO. ORDINA LA TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI TERNI, PER L'ULTERIORE CORSO. Così deciso in Roma, all 'udienza del 9-9-2015. Il Consigliere estensore Presidentha DEPOSITATO IN CANCELLERIA 30 NOV 2015 EMA DI E IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO R P U Piera Esposito I C N E 2