Cass. pen., sez. I, sentenza 12/01/1999, n. 311
CASS
Sentenza 12 gennaio 1999

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Massime2

In tema di impugnazione di provvedimenti cautelari, l'interesse ad impugnare, previsto dal comma 4 dell'art 568 cod. proc. pen., deve essere, secondo i principi generali, concreto ed attuale. Tali presupposti non ricorrono se la questione relativa alla scadenza del termine massimo di custodia cautelare sia stata sollevata nella fase di cognizione ma la sentenza di condanna sia divenuta definitiva prima che tale questione fosse stata risolta. (Fattispecie in cui, essendo stata la decisione del procedimento incidentale "de libertate" annullata con rinvio dalla Suprema Corte, la sentenza, affermativa di responsabilità, è divenuta non più impugnabile, prima della pronunzia del giudice di rinvio, con la conseguente definitività del titolo detentivo, a suo tempo emesso a carico degli imputati, i quali non hanno dunque più interesse alcuno alla prosecuzione del giudizio incidentale).

In tema di riparazione per la ingiusta detenzione, l'art. 314 comma 2 cod. proc. pen., riconosce il relativo diritto al condannato che, nel corso del processo, sia stato sottoposto a custodia cautelare, solo quando risulti accertato che il provvedimento restrittivo è stato emesso, ovvero mantenuto, senza che ricorressero i presupposti di cui agli articoli 273 e 280 cod. proc. pen., mentre il comma 4 esclude che la riparazione sia dovuta per quella parte di custodia cautelare che risulti computata ai fini della determinazione della pena concretamente inflitta. (Nella fattispecie, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato, in quanto, in pendenza del giudizio incidentale "de libertate", instaurato per far valere la presunta decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare, la sentenza di condanna a pena detentiva superiore al periodo di custodia cautelare sofferto era divenuta definitiva).

Commentario1

  • 1Passaggio in giudicato della condanna estingue misure cautelari non detentive (Cass., 18353/21)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 21 dicembre 2021

    Il passaggio in giudicato di una sentenza di condanna a pena detentiva suscettibile di esecuzione comporta la caducazione immediata della misura coercitiva non custodiate già applicata al condannato. La cessazione, al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, della misura coercitiva non custodiale in atto, opera di diritto, e non è necessario alcun provvedimento che la dichiari. Ove insorgano questioni in ordine alla misura coercitiva non custodiale nel periodo intercorrente fra il passaggio in giudicato della sentenza e il concreto avvio della fase di esecuzione della pena, la competenza a deciderle spetta al giudice dell'esecuzione. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 12/01/1999, n. 311
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 311
Data del deposito : 12 gennaio 1999

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