Sentenza 12 gennaio 1999
Massime • 2
In tema di impugnazione di provvedimenti cautelari, l'interesse ad impugnare, previsto dal comma 4 dell'art 568 cod. proc. pen., deve essere, secondo i principi generali, concreto ed attuale. Tali presupposti non ricorrono se la questione relativa alla scadenza del termine massimo di custodia cautelare sia stata sollevata nella fase di cognizione ma la sentenza di condanna sia divenuta definitiva prima che tale questione fosse stata risolta. (Fattispecie in cui, essendo stata la decisione del procedimento incidentale "de libertate" annullata con rinvio dalla Suprema Corte, la sentenza, affermativa di responsabilità, è divenuta non più impugnabile, prima della pronunzia del giudice di rinvio, con la conseguente definitività del titolo detentivo, a suo tempo emesso a carico degli imputati, i quali non hanno dunque più interesse alcuno alla prosecuzione del giudizio incidentale).
In tema di riparazione per la ingiusta detenzione, l'art. 314 comma 2 cod. proc. pen., riconosce il relativo diritto al condannato che, nel corso del processo, sia stato sottoposto a custodia cautelare, solo quando risulti accertato che il provvedimento restrittivo è stato emesso, ovvero mantenuto, senza che ricorressero i presupposti di cui agli articoli 273 e 280 cod. proc. pen., mentre il comma 4 esclude che la riparazione sia dovuta per quella parte di custodia cautelare che risulti computata ai fini della determinazione della pena concretamente inflitta. (Nella fattispecie, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato, in quanto, in pendenza del giudizio incidentale "de libertate", instaurato per far valere la presunta decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare, la sentenza di condanna a pena detentiva superiore al periodo di custodia cautelare sofferto era divenuta definitiva).
Commentario • 1
- 1. Passaggio in giudicato della condanna estingue misure cautelari non detentive (Cass., 18353/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 21 dicembre 2021
Il passaggio in giudicato di una sentenza di condanna a pena detentiva suscettibile di esecuzione comporta la caducazione immediata della misura coercitiva non custodiate già applicata al condannato. La cessazione, al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, della misura coercitiva non custodiale in atto, opera di diritto, e non è necessario alcun provvedimento che la dichiari. Ove insorgano questioni in ordine alla misura coercitiva non custodiale nel periodo intercorrente fra il passaggio in giudicato della sentenza e il concreto avvio della fase di esecuzione della pena, la competenza a deciderle spetta al giudice dell'esecuzione. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/01/1999, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. Enzo PIROZZI Presidente del 12/1/99
1. Dott. Umberto GIORDANO Consigliere SENTENZA
2. " Emilio GIRONI " N.311
3. " Giovanni CANZIO " REGISTRO GENERALE
4. " Pietro UB " N.35425/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da UN RE, n. a Siculiana il 23/8/34 e UN LO, n. a Siculiana il 16/2/39
avverso l'ordinanza emessa il 17/6/98 dal Tribunale di Palermo Sentita la relazione fatta dal Consigliere dr. Giordano udito il Pubblico Ministero nella persona del dr. Viglietta che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi udito il difensore Avv. Reina.
Osserva:
Con sentenza in data 18/1/96 il Tribunale di Palermo ha condannato UN RE e UN LO, in stato di custodia cautelare in carcere, a 13 anni di reclusione ciascuno per violazione dagli artt.71 e 74 legge 685/1975 e altri reati ritenuti in continuazione.
Durante il giudizio di secondo grado, concluso con sentenza 30/7/97 della locale Corte di appello che ha rideterminato per entrambi la pena detentiva in 15 anni e 2 mesi di reclusione, la Corte predetta con ordinanza in data 4/6/97 ha sospeso i termini di custodia per la particolare complessità del dibattimento. Lo stesso giudice di secondo grado con ordinanza in data 15/10/97 ha respinto l'istanza di scarcerazione che gli imputati avevano presentato sull'assunto che il termine di durata massima della custodia in quella fase dovesse ritenersi di un anno, ai sensi dell'art.303 comma 1 lett.c) n.2 C.P.P., e fosse quindi scaduto prima del provvedimento di sospensione.
La decisione reiettiva è stata confermata dal Tribunale di Palermo, investito da appello dei prevenuti ai sensi dell'art.310 C.P.P., con ordinanza in data 2/12/97.
Tale pronuncia è stata però annullata con rinvio dalla V Sezione di questa Corte con sentenza in data 30/3/98. Con ordinanza in data 17/6/98, deliberando in sede di rinvio, il Tribunale di Palermo, preso atto che nelle more il 21/5/98 la sentenza di condanna a carico dei UN era passata in giudicato, ha dichiarato inammissibile ai sensi dell'art.591 comma 1 lett.a) C.P.P. l'appello dagli stessi proposto per carenza di interesse alla decisione.
Il difensore dei UN ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che i suoi assistiti avevano, invece un duplice interesse a una pronuncia sulla legittimità o meno della mancata scarcerazione per decorrenza del termine massimo della custodia cautelare, e ciò avuto riguardo al loro diritto, in quanto cittadini canadesi di adire, le giurisdizioni internazionali per dimostrare di avere ricevuto un trattamento di sfavore rispetto ai cittadini italiani (con asserito pregiudizio della possibilità di meglio esercitare, da liberi, il diritto di difesa e di consegnarsi, dopo la condanna definitiva, alle autorità del loro paese per ivi scontare la pena) e al diritto inoltre di chiedere la riparazione per l'ingiusta detenzione sofferta ai sensi dell'art.314 comma 2 C.P.P. La doglianza è manifestamente priva di ogni fondamento, e i gravami devono quindi essere dichiarati inammissibili con le conseguenze previste dall'art. 616 C.P.P. Correttamente, invero il Tribunale, ha ritenuto che i UN, ormai detenuti a titolo definitivo per l'espiazione della pena loro inflitta con la sentenza 30/7/97 della Corte di appello di Palermo, non avessero più interesse alla decisione della questione sollevata nella fase di cognizione in ordine alla scadenza del termine massimo di custodia cautelare.
Va ricordato in proposito che l'interesse a impugnare previsto dall'art.568 comma 4 C.P.P. deve essere, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, concreto e attuale, caratteri di cui, a parte la genericità della formulazione, è all'evidenza manchevole il primo dei profili rappresentati dai ricorrenti.
Quanto al secondo profilo, quello che fa riferimento all'istituto della riparazione per l'ingiusta detenzione, è totalmente privo di base giuridica poiché il comma 2 dell'art.314 C.P.P. riconosce il relativo diritto al condannato che nel corso del processo sia stato sottoposto a custodia cautelare solo quando risulti accertato che il provvedimento che ha disposto la misura è stato omesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli artt.273 e 280, che nel caso di specie non sono in discussione, e comunque il comma 4 stabilisce che il diritto medesimo è escluso per quella parte della custodia cautelare che sia computata ai fini della determinazione della misura di una pena, che è proprio la situazione in cui si trovano i UN.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di lire cinquecentomila ciascuno alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 dicembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 22 marzo 1999