Sentenza 15 luglio 2009
Massime • 1
Appartiene al giudice dell'esecuzione, e non al magistrato di sorveglianza, la competenza a decidere sulla richiesta di revoca della misura coercitiva dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, successivamente alla condanna e prima che abbia inizio l'esecuzione della pena.
Commentario • 1
- 1. Passaggio in giudicato della condanna estingue misure cautelari non detentive (Cass., 18353/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 21 dicembre 2021
Il passaggio in giudicato di una sentenza di condanna a pena detentiva suscettibile di esecuzione comporta la caducazione immediata della misura coercitiva non custodiate già applicata al condannato. La cessazione, al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, della misura coercitiva non custodiale in atto, opera di diritto, e non è necessario alcun provvedimento che la dichiari. Ove insorgano questioni in ordine alla misura coercitiva non custodiale nel periodo intercorrente fra il passaggio in giudicato della sentenza e il concreto avvio della fase di esecuzione della pena, la competenza a deciderle spetta al giudice dell'esecuzione. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/07/2009, n. 31094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31094 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 15/07/2009
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - N. 2307
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - N. 22366/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza proposto da:
Magistrato di sorveglianza di Bolzano con ordinanza pronunziata il 31.5.2009;
in relazione al provvedimento in data 12.3.2009 del Tribunale di Trento in qualità di giudice dell'esecuzione;
in relazione ad istanza avanzata da EL NE, nata il [...] a [...];
Visti gli atti, il provvedimento denunziato e l'ordinanza che promuove il conflitto;
Udita la relazione fatta dal consigliere Dott. DI TOMASSI M. Stefania;
Udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. D'ANGELO Giovanni, che ha concluso chiedendo dichiararsi la competenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trento quale giudice dell'esecuzione. RITENUTO IN FATTO
1. EL NE - sottoposta all'obbligo di presentazione quotidiana presso gli uffici di Polizia in forza di ordinanza 13.5.2008 del Giudice delle indagini preliminari in sostituzione della misura cautelare coercitiva cui era sottoposta a far data dal 5.7.2007 (in carcere sino al 6.12.2007, agli arresti domiciliari da tale data al 13.5.2008) e alla quale era stata applicata la pena di tre anni di reclusione ed Euro 14.000,00 di multa con sentenza di patteggiamento pronunziata il 16.5.2008 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trento divenuta definitiva in data 11.7.2008 - con istanza 22.12.2008 rivolta al giudice dell'esecuzione chiedeva la revoca dell'obbligo di presentazione, ancora in atto nonostante la sentenza definitiva.
Con provvedimento 12.3.2009 in calce all'istanza il Giudice dell'udienza preliminare così provvedeva: "V. si rigetta - atteso il corretto parere del Pm e giurisprudenza richiamata", richiamando il parere 19.2.2009 del Pubblico ministero.
2. Investita di istanza della condannata 12.5.2009, con l'ordinanza in epigrafe il Magistrato di sorveglianza di Bolzano sollevava conflitto osservando:
- che il Giudice dell'udienza preliminare di Trento, "facendo proprie le argomentazioni espresse nel parere del PM", aveva nella sostanza escluso la propria competenza a decidere nel merito ritenendo competente il Magistrato di sorveglianza;
- che a seguito di detto provvedimento il difensore dell'interessata aveva quindi presentato istanza di revoca della misura al Magistrato di sorveglianza;
- che tuttavia nessuna norma attribuiva al magistrato di sorveglianza la competenza a decidere in ordine alla revoca della misura;
- che neppure era pertinente la "giurisprudenza richiamata" dal Pubblico ministero, che consisteva nella sentenza Sez. 6^, n. 21925 del 05/03/2002, la quale si riferiva a situazione nella quale il condannato si trovava agli arresti domiciliari, riconducibile all'art. 656 c.p.p., comma 10, non ravvisabile nel caso in esame;
- che la competenza spettava dunque al Giudice dell'esecuzione, che unicamente poteva definirsi ancora "giudice del fatto" competente ai sensi dell'art. 299 c.p.p.. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Osserva il Collegio che può ritenersi sussistere materia di conflitto ai sensi dell'art. 28 c.p.p.. Nonostante il provvedimento del giudice dell'esecuzione, e cioè del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trento, formalmente concluda per il "rigetto" della richiesta di revoca della misura avanzata dalla condannata, la motivazione, in quanto adottata recependo integralmente per relationem gli argomenti del Pubblico ministero che sostenevano l'incompetenza del giudice dell'esecuzione in favore della competenza del magistrato di sorveglianza, è nella sostanza di declinatoria della competenza a provvedere. Ora, mentre per le sentenze il dispositivo, espressamente previsto a pena di nullità, ha la funzione di contenere il giudicato e di manifestare perciò il perimetro immutabile della decisione su di un determinato fatto, cui deve adeguarsi il contesto della giustificazione;
per le ordinanze come per i decreti, proprio perché si tratta di provvedimenti non deputati a definire una regiudicanda sostanziale, in relazione ai quali il problema è semmai di preclusione (che attiene al contenuto sostanziale del dedotto e deciso), non è previsto alcun dispositivo in funzione di delimitazione e di individuazione della decisione. Per tali provvedimenti non v'è materia dunque per distinguere tra motivazione e dispositivo ne' ragione per assegnare prevalenza al dispositivo rispetto alla motivazione. Il loro carattere unitario impone invece di individuare la decisione sulla scorta del tenore complessivo dell'atto, e la motivazione ben può prevalere sul dispositivo che eventualmente li accompagni tanto più quando risulta evidente che questo è frutto di mera imprecisione (Sez. 5^, n. 27787 del 20/05/2004, Fattorusso;
conformi: Sez. 1^, n. 4857 del 09/07/1999, Garreffa;
Sez. 6^, n. 30075 del 29/05/2001, Cataldi) o, come nel caso in esame, di evidente poca cura.
Nel caso in esame dunque il giudice della esecuzione ha emesso un provvedimento di "rigetto" affermandosi incompetente sul presupposto che la competenza spettasse al magistrato di sorveglianza e ha omesso di trasmettergli gli atti. Al difetto ha supplito la condannata che, giustamente sostenuta dall'interesse a una decisione tempestiva, ha reinvestito della sua richiesta il magistrato di sorveglianza. Questo, ritenendo sbagliata la decisione del giudice dell'esecuzione e insussistente la propria competenza, correttamente ha sollevato di conseguenza conflitto, l'anomalo provvedimento del Giudice dell'udienza preliminare producendo in siffatta situazione una situazione di stallo decisionale, a totale scapito della parte interessata, analoga a quella individuata dall'art. 28 c.p.p., comma 1, lett. b).
2. Il conflitto va quindi risolto dichiarando che a decidere sulla richiesta di revoca della misura di cui all'art. 282 c.p.p. successivamente alla sentenza di condanna e prima che abbia inizio la esecuzione della pena spetta al giudice dell'esecuzione. Nessuna norma prevede che quando diviene inoppugnabile la sentenza di condanna a pena detentiva non sospesa o non altrimenti estinta, pronunciata nei confronti di persona sottoposta a custodia cautelare o da altra misura coercitiva, la restrizione alla libertà cui era soggetto l'imputato cessa di diritto. Parrebbero militare anzi nel senso della perdurante efficacia della misura cautelare l'art. 300, che non menziona tale tipo di sentenze, e, seppur con riferimento alle sole misure custodiali, l'art. 657 c.p.p., comma 1 (laddove fa riferimento a custodia ancora in corso). Certo è che la efficacia resta in ogni caso funzionalmente collegata alla formale instaurazione della fase esecutiva ad iniziativa del Pubblico ministero e che se una giustificazione deve darsi al perdurare di una restrizione alla libertà personale quale quella in esame, che ha, come tutte, per sua natura funzione servente il processo ma che non è fungibile con la pena detentiva oramai inflitta, detta giustificazione può consistere soltanto nella ideale necessità che il fisiologico iato temporale che può di fatto intercorrere tra passaggio in giudicato e doverosa immediata attivazione del Pubblico ministero in funzione di organo dell'esecuzione, non produca - per quanto breve - soluzioni di continuità in relazione a quelle esigenze di controllo del condannato che la vigenza della misura coercitiva fa presumere ancora esistenti all'atto della condanna. Il condannato non può dunque ritenersi libero dalla misura coercitiva sol perché la condanna è divenuta definitiva e, ove per qualsivoglia ragione (fisiologica o patologica) la mancata instaurazione della fase esecutiva e dunque il mancato tempestivo tramutamento della coercizione cautelare in espiazione pena renda del tutto ingiustificato il perdurare della condizione afflittiva, occorre un provvedimento del giudice che provveda.
Se dunque la misura in tanto può ritenersi permanere in quanto sia funzionalmente predisposta alla formale instaurazione della fase esecutiva (cfr. Sez. 2^, n. 35480 del 12/07/2007, De Giovanni), la competenza a conoscere sulle istanze del condannato che riguardano la vigenza o la modifica della misura stessa non può che appartenere al giudice dell'esecuzione: l'unico deputato a conoscere degli incidenti che possono insorgere in relazione a detta fase a seguito della doverosa attivazione del Pubblico ministero o per effetto della sua inerzia.
Non è pertinente e non dice cosa diversa la pronunzia citata dal Pubblico ministero Sez. 6^, n. 21925 del 05/03/2002, Formisano, che richiama a sua volta sez. 1^, sent. 1230 del 12/4/1999, Di Martino. Come del tutto esattamente rileva il Magistrato di sorveglianza, dette sentenze si riferiscono ad ipotesi in cui, trovandosi il condannato agli arresti domiciliari, era stata attivata dal Pubblico ministero la procedura esecutiva e disposta la sospensione dell'ordine di carcerazione ai sensi dell'art. 656 c.p.p., comma 5, di tal che ben si poteva affermare che la decisione spettava al giudice di sorveglianza chiamato a provvedere sulla eventuale applicazione delle misure alternative, facendo applicazione delle regole generali (art. 279 c.p.p.) secondo cui in materia cautelare la competenza è del giudice che procede all'atto della domanda o della istanza.
3. Nel caso di specie invece, non ricorrendo e non potendo ricorrere (perché la condannata non era agli arresti domiciliari) il caso dell'art. 656 c.p.p., comma 10, la competenza a provvedere sulla revoca della misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria a seguito di sentenza definitiva di condanna resta assegnata al giudice dell'esecuzione, cui vanno trasmessi gli atti perché tempestivamente decida.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trento, cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso in Roma, il 15 luglio 2009.
Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2009