Sentenza 14 luglio 2004
Massime • 1
La questione, posta nella fase di cognizione, circa la scadenza dei termini di durata massima della custodia in carcere (nella specie, dapprima in sede di appello cautelare e successivamente in cassazione) perde rilevanza quando diviene irrevocabile la sentenza di condanna a pena detentiva superiore al presofferto perché la definitività dell'accertamento del merito, aprendo la fase esecutiva del processo, esclude la possibilità della rimessione in libertà. Ne consegue che, qualora sia pendente impugnazione cautelare, dovendo persistere l'interesse alla sua definizione fino al momento della decisione, l'impugnazione stessa è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
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Va escluso ogni rilievo penale, quale forma di concorso morale nel reato, alla mera "raccomandazione" in quanto tale, cui non seguano altri comportamenti fattivi, poichè essa, di per sè sola, non ha alcuna efficacia causale sul comportamento del soggetto attivo che "riceve" la "raccomandazione", il quale rimane libero di aderire o meno. In tema di abuso di ufficio, non è configurabile nella mera "raccomandazione" o nella "segnalazione" una forma di concorso morale nel reato, in assenza di ulteriori comportamenti positivi o coattivi che abbiano efficacia determinante sulla condotta del soggetto qualificato (ovvero in assenza di "pressioni illecite"), atteso che la "raccomandazione", come …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 14/07/2004, n. 31524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31524 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARVULLI Nicola - Presidente - del 14/07/2004
Dott. TERESI Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. LATTANZI Giorgio - Consigliere - N. 20
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - N. 39752/2003
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere -
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere -
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere -
Dott. CORTESE Antonio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TE IA nato l'[...];
avverso l'ordinanza emessa il 31-7-03 dal Tribunale di Catania;
Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giuliana Ferrua;
Udito il Pubblico Ministero in persona dell'Avvocato Generale Dott. Siniscalchi Antonio che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
VICENDA PROCESSUALE E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza 6-4-02 il Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Catania, a seguito di giudizio abbreviato, condannava TE IA (al momento in stato di libertà, essendo stato revocato un precedente titolo custodiale a suo carico) alla pena di anni nove di reclusione per i reati previsti dagli artt. 73, 74 D.P.R. 309/90; con ordinanza 19-4-02 applicava nuovamente al medesimo la misura della custodia cautelare in carcere.
La Corte di appello di Catania, con provvedimento 28-4-03, rigettava l'istanza dell'imputato diretta ad ottenere la propria scarcerazione per decorrenza del termine di cui all'art. 303 c. 1 lett. c. n. 2 c.p.p.: l'appello proposto dal TE veniva, a sua volta, respinto dal Tribunale di Catania con pronuncia 31-7-03. Detto giudice rilevava che correttamente la Corte territoriale aveva escluso che si fosse verificata la decorrenza de qua perché la stessa era stata sospesa in pendenza del termine, indicato in 90 giorni, per il deposito della motivazione ai sensi dell'art. 304 c. 1 lett. c. 3 544 c. 3 c.p.p.: in particolare segnalava che la relativa ordinanza, adottata al momento della pronuncia della sentenza, operava automaticamente nei confronti di tutti gli imputati, anche di quelli che al momento della sua emissione erano liberi o latitanti. La riportata decisione è stata ora impugnata con ricorso per Cassazione dal TE il quale ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione, censurando l'impostazione ivi adottata e precipuamente assumendo che la sospensione dei termini disposta mentre egli era ancora libero non poteva valere nei suoi confronti e che a tal fine sarebbe stato necessario un apposito successivo provvedimento.
Il ricorso veniva assegnato alla quarta sezione penale ed il collegio - considerata l'esistenza di contrasto nell'ambito della giurisprudenza di legittimità sulla questione sollevata nell'unico dedotto motivo - lo rimetteva ex art. 618 c.p.p. alle Sezioni Unite. Assorbenti sono le seguenti considerazioni.
In data 5-3-04 nell'ambito del procedimento principale è stata emessa dalla Corte di appello sentenza di condanna del TE ad anni 6, mesi 4 e giorni 15 di reclusione, divenuta irrevocabile il 20 4-04 (si veda la comunicazione e la relativa trasmissione operata dalla Cancelleria della 1 sez. pen. della Corte di appello di Catania nonché l'informativa del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria). Nella delineata situazione è venuto meno l'interesse dell'imputato al ricorso. Infatti, in tema di impugnazione di provvedimenti cautelari, la questione posta nella fase di cognizione circa la scadenza dei termini massimi, perde rilevanza quando interviene una sentenza definitiva di condanna a pena superiore al presofferto perché la definitività dell'accertamento del merito, aprendo la fase esecutiva del processo, esclude la possibilità della rimessione in libertà (Cass. 22-3-99 n. 00 311 RV. 212873): di conseguenza, poiché l'interesse all'impugnazione deve sussistere, non solo al momento della sua proposizione ma altresì al momento della decisione, s'impone declaratoria di inammissibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse. D'altro canto va ribadito che, nell'ipotesi in cui l'interesse alla pronuncia sul ricorso per Cassazione viene a mancare in un momento successivo alla presentazione dello stesso, alla declaratoria di inammissibilità non consegue ne' la condanna del ricorrente alle spese del procedimento nè al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende e ciò per l'assenza di una sostanziale soccombenza del ricorrente. (Cass. S.U. 6-12-96 n. 000 20 RV. 206168; Cass. S.U. 18- 7- 97 n. 00007 RV. 208166).
P.Q.M.
LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse.
Così deciso in Roma, il 14 luglio 2004.
Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2004