Cass. pen., sez. I, sentenza 20/10/2010, n. 41007
CASS
Sentenza 20 ottobre 2010

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La misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria cessa di diritto al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

Commentario1

  • 1Passaggio in giudicato della condanna estingue misure cautelari non detentive (Cass., 18353/21)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 21 dicembre 2021

    Il passaggio in giudicato di una sentenza di condanna a pena detentiva suscettibile di esecuzione comporta la caducazione immediata della misura coercitiva non custodiate già applicata al condannato. La cessazione, al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, della misura coercitiva non custodiale in atto, opera di diritto, e non è necessario alcun provvedimento che la dichiari. Ove insorgano questioni in ordine alla misura coercitiva non custodiale nel periodo intercorrente fra il passaggio in giudicato della sentenza e il concreto avvio della fase di esecuzione della pena, la competenza a deciderle spetta al giudice dell'esecuzione. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 20/10/2010, n. 41007
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 41007
Data del deposito : 20 ottobre 2010

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