Sentenza 20 ottobre 2010
Massime • 1
La misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria cessa di diritto al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
Commentario • 1
- 1. Passaggio in giudicato della condanna estingue misure cautelari non detentive (Cass., 18353/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 21 dicembre 2021
Il passaggio in giudicato di una sentenza di condanna a pena detentiva suscettibile di esecuzione comporta la caducazione immediata della misura coercitiva non custodiate già applicata al condannato. La cessazione, al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, della misura coercitiva non custodiale in atto, opera di diritto, e non è necessario alcun provvedimento che la dichiari. Ove insorgano questioni in ordine alla misura coercitiva non custodiale nel periodo intercorrente fra il passaggio in giudicato della sentenza e il concreto avvio della fase di esecuzione della pena, la competenza a deciderle spetta al giudice dell'esecuzione. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/10/2010, n. 41007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41007 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo Presidente del 20/10/2010
Dott. GIORDANO Umberto Consigliere SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Mariastefania Consigliere N. 2385
Dott. BARBARISI Maurizio rel. Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita Consigliere N. 19810/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IG NZ n. il *5 aprile 1986*;
avverso l'ordinanza 23 marzo 2010 - GIP del Tribunale di Vibo Valentia;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Maurizio Barbarisi;
udite le conclusioni del rappresentante del Pubblico Ministero, in persona del Dr. PE GI, sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione, che ha chiesto il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. RITENUTO IN FATTO
1. - Con ordinanza deliberata in data 23 marzo 2010, depositata in cancelleria il 27 marzo 2010, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Vibo Valentia, quale giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza avanzata nell'interesse di IG NZ, condannato alla pena definitiva di anni uno, mesi quattro di reclusione ed Euro 1.200,00 di multa con sentenza ex art. 444 c.p.p. emessa dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale di Vibo Valentia in data 4 marzo 2009 (irrevocabile il 29 settembre 2009) volta a ottenere la declaratoria di inefficacia della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Il giudice argomentava la propria decisione rilevando che non vi era alcuna norma che prevedesse che al passaggio in giudicato di una sentenza di merito, nelle more dell'instauranda fase esecutiva, la misura cautelare cessasse di diritto, occorrendo piuttosto, in concreto, che fossero sottoposte a valutazione le sottostanti esigenze cautelari.
2. - Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore avv. Giovanni Vecchio, ha interposto tempestivo ricorso per cassazione IG NZ chiedendone l'annullamento per violazione di legge. Per costante orientamento della Suprema Corte il fondamento della misura cautelare è quello della sua provvisorietà e strumentalità, intesa, la prima, come limitazione nel tempo e, la seconda, come preordinazione al provvedimento definitivo che toglie necessariamente alla misura di cautela la sua funzione di garanzia. OSSERVA IN DIRITTO
3. - Il ricorso è fondato e merita accoglimento: l'ordinanza impugnata va annullata senza rinvio con le determinazioni di cui in dispositivo.
3.1 - È la stessa funzione dispiegata nel nostro sistema processuale dalla misura cautelare (funzione strumentale al processo di cognizione) a dover far ritenere che la medesima non possa essere dispiegata oltre il giudizio di merito. Il passaggio in giudicato della sentenza determina infatti l'inizio della esecuzione penale a prescindere dall'assunzione da parte dei soggetti preposti alla sua gestione di atti formali. Le esigenze cautelari non sono pertanto più valutabili perché esse non esistono più essendo radicalmente mutate le prospettive e la ragione della contenzione del soggetto. La detenzione, in altre parole, non è più preventiva, retta da un titolo provvisorio soggetto a termini e scadenze, ma è definitiva in forza di un titolo esecutivo non più soggetto a impugnazione e, in quanto tale, esauribile solo con la espiazione della relativa pena in- flitta o in godimento di specifici benefici.
3.2. - Del resto tutta la normativa in punto di termini massimi di carcerazione preventiva è improntata su griglie che hanno come capisaldi snodi procedimentali all'interno delle fasi di indagine preliminare e del giudizio di cognizione, senza alcun riferimento a una eventuale decorrenza che superi la fase della irrevocabilità dove il titolo per la detenzione non è più e non potrebbe essere più il provvedimento che ha disposto la misura, bensì la sentenza passata in cosa giudicata.
In questo senso è anche l'art. 91 disp. att. c.p.p., che stabilisce che la competenza del giudice di merito a decidere sulle misure cautelari si estende sino alla fase in cui pende il giudizio in Cassazione.
Anche la lettura dell'art. 656 c.p.p., comma 10, conferma questa interpretazione posto che "se il condannato si trova agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire" nelle more della decisione da parte del tribunale di sorveglianza sull'eventuale applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare richiesta dal PM "il condannato permane nello stato detentivo nel quale si trova e il tempo corrispondente è considerato come pena espiata a tutti gli effetti".
In altre parole in questo caso il legislatore esplicita formalmente che l'arrestato domiciliarmente, ai sensi dell'art. 284 c.p.p., diviene, al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, un "condannato" e non più 'indagato' o 'imputato' e la misura in corso è considerata come pena espiata appunto per il mutamento del titolo detentivo.
È dunque dall'esame logico sistematico delle norme processuali che possono evincersi i principi detti conseguendone l'obbligo di adottare pronunzia ai sensi dell'art. 620 c.p.p. come da dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara cessata la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Dispone darsi comunicazione alla Procura Generale in sede ai sensi dell'art. 626 c.p.p.. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 ottobre 2010. Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2010