Sentenza 20 novembre 2006
Massime • 1
L'efficacia della misura cautelare personale viene meno dopo la sentenza di condanna, secondo l'art. 300, comma terzo cod.proc.pen., soltanto se la pena è dichiarata estinta o condonata, con la conseguenza che in tutti gli altri casi la misura conserva la sua validità, secondo le regole applicabili nella fase che precede l'esecuzione.
Commentario • 1
- 1. Passaggio in giudicato della condanna estingue misure cautelari non detentive (Cass., 18353/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 21 dicembre 2021
Il passaggio in giudicato di una sentenza di condanna a pena detentiva suscettibile di esecuzione comporta la caducazione immediata della misura coercitiva non custodiate già applicata al condannato. La cessazione, al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, della misura coercitiva non custodiale in atto, opera di diritto, e non è necessario alcun provvedimento che la dichiari. Ove insorgano questioni in ordine alla misura coercitiva non custodiale nel periodo intercorrente fra il passaggio in giudicato della sentenza e il concreto avvio della fase di esecuzione della pena, la competenza a deciderle spetta al giudice dell'esecuzione. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/11/2006, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARTELLA Ilario - Presidente - del 20/11/2006
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - N. 1974
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 21274/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI FIRENZE;
nei confronti di:
MA OP;
avverso la ordinanza in data 28.02.2006 del GIP del Tribunale di Firenze;
Visti gli atti, la ordinanza denunziata ed il ricorso;
Udita in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dott. Agnello Rossi;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. GERACI Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO
1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in data 28.02.2006 del GIP del Tribunale di Firenze con la quale è stata dichiarata inefficace la misura dell'obbligo di dimora e del divieto di uscire dall'abitazione nelle ore serali applicata dal 4.11.2004 ad OP AD ed è stata ritenuta improcedibile la richiesta del pubblico ministero di aggravamento della suddetta misura cautelare per violazione delle relative trascrizioni.
2. Con l'unico motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art.606 c.p.p., comma 1, lett. b (inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale) in relazione all'art. 665 c.p.p., comma 4 bis.
L'ufficio ricorrente sostiene che non è il passaggio in giudicato della sentenza - che nel caso in esame si è verificato - a determinare la cessazione delle misure cautelari in questione, ma l'effettiva esecuzione della pena detentiva come inflitta nella sentenza di condanna. Esecuzione che, nella specie, non era e non è ancora iniziata essendo pendente presso il Tribunale una istanza di detenzione domiciliare.
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
L'art. 300 c.p.p., comma 3, prevede che "quando in qualsiasi grado del processo è pronunciata sentenza di condanna, le misure perdono efficacia se la pena irrogata è dichiarata estinta ovvero condizionalmente sospesa".
Stabilendo con chiarezza che - nella fase susseguente ad una pronuncia di condanna - le misure cautelari in atto perdono efficacia "solo" nelle ipotesi di declaratoria di estinzione della pena o di sua sospensione condizionale (cioè in casi nei quali la stessa sentenza di condanna esclude in radice ogni prospettiva di applicazione della pena), la norma sopra ricordata rende per converso chiaro che, negli altri casi, le misure cautelari sono destinate a conservare la loro efficacia, secondo le regole loro proprie, nella fase che precede l'esecuzione della sentenza di condanna. Una siffatta interpretazione appare, da un lato, conforme alle nitide indicazioni che provengono dal testo della legge processuale e, dall'altro lato, è quella che meglio risponde alla logica del sistema cautelare ed è l'unica idonea ad evitare il paradosso della cessazione automatica ed immediata delle misure cautelari nello stesso momento nel quale viene pronunciata una sentenza di condanna suscettibile di effettiva esecuzione.
Del resto, pronunciandosi in una fattispecie in cui la sospensione riguardava l'esecuzione della pena in attesa del procedimento di sorveglianza sull'istanza di affidamento ai servizi sociali, questa Corte ha già avuto modo di affermare l'orientamento qui espresso, affermando che l'efficacia delle misure cautelari viene meno, secondo l'art. 300 c.p.p., comma 3, "soltanto" se la pena irrogata è dichiarata estinta ovvero condizionalmente sospesa e non quando, a seguito di sentenza di condanna, deve essere ancora eseguita (Cass. 4^, n. 2761 del 29.10.1997). L'ordinanza impugnata va pertanto annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 3 gennaio 2007