Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/11/2006, n. 17
CASS
Sentenza 20 novembre 2006

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Massime1

L'efficacia della misura cautelare personale viene meno dopo la sentenza di condanna, secondo l'art. 300, comma terzo cod.proc.pen., soltanto se la pena è dichiarata estinta o condonata, con la conseguenza che in tutti gli altri casi la misura conserva la sua validità, secondo le regole applicabili nella fase che precede l'esecuzione.

Commentario1

  • 1Passaggio in giudicato della condanna estingue misure cautelari non detentive (Cass., 18353/21)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 21 dicembre 2021

    Il passaggio in giudicato di una sentenza di condanna a pena detentiva suscettibile di esecuzione comporta la caducazione immediata della misura coercitiva non custodiate già applicata al condannato. La cessazione, al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, della misura coercitiva non custodiale in atto, opera di diritto, e non è necessario alcun provvedimento che la dichiari. Ove insorgano questioni in ordine alla misura coercitiva non custodiale nel periodo intercorrente fra il passaggio in giudicato della sentenza e il concreto avvio della fase di esecuzione della pena, la competenza a deciderle spetta al giudice dell'esecuzione. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/11/2006, n. 17
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17
Data del deposito : 20 novembre 2006

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