Cass. pen., sez. III, sentenza 08/11/2007, n. 2021
CASS
Sentenza 8 novembre 2007

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In tema di misure cautelari, la sopravvenienza di provvedimenti giurisdizionali diversi da quelli previsti dall'art. 300 cod. proc. pen. (archiviazione, sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento, sentenza di condanna a pena dichiara estinta, condizionalmente sospesa ovvero inferiore alla custodia cautelare subita) non esplica alcuna rilevanza sulla misura cautelare applicata, in quanto la stessa mantiene la propria efficacia fino alla scadenza dei termini di durata massima di cui all'art. 303 cod. proc. pen.

In tema di rapporti tra estinzione di misure cautelari personali e computo dei relativi termini di durata, poichè l'art. 297, comma terzo, prima parte, cod. proc. pen. non pone una deroga ai principi dettati dall'art. 300 cod. proc. pen., è ininfluente la mancata emissione di una nuova ordinanza cautelare in caso di riqualificazione giuridica del fatto contenuta nella richiesta di rinvio a giudizio o nella sentenza di condanna di primo grado, salvo che ai fini del computo dei termini di durata massima della custodia cautelare.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 08/11/2007, n. 2021
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2021
Data del deposito : 8 novembre 2007

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