Sentenza 8 novembre 2007
Massime • 2
In tema di misure cautelari, la sopravvenienza di provvedimenti giurisdizionali diversi da quelli previsti dall'art. 300 cod. proc. pen. (archiviazione, sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento, sentenza di condanna a pena dichiara estinta, condizionalmente sospesa ovvero inferiore alla custodia cautelare subita) non esplica alcuna rilevanza sulla misura cautelare applicata, in quanto la stessa mantiene la propria efficacia fino alla scadenza dei termini di durata massima di cui all'art. 303 cod. proc. pen.
In tema di rapporti tra estinzione di misure cautelari personali e computo dei relativi termini di durata, poichè l'art. 297, comma terzo, prima parte, cod. proc. pen. non pone una deroga ai principi dettati dall'art. 300 cod. proc. pen., è ininfluente la mancata emissione di una nuova ordinanza cautelare in caso di riqualificazione giuridica del fatto contenuta nella richiesta di rinvio a giudizio o nella sentenza di condanna di primo grado, salvo che ai fini del computo dei termini di durata massima della custodia cautelare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/11/2007, n. 2021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2021 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2007 |
Testo completo
"LA
O S C U RA T A
2021 /08 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
21 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA
IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA DI CONSIGLIO
DEL 08/11/2007 (dott. Fiorella Donati)
SENTENZA
N. 01043 /2007
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. DE MAIO GUIDO PRESIDENTE
1.Dott. GENTILE MARIO CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE
rel. N. 030593/2007 2. Dott. MARMO MARGHERITA זן
3. Dott. AMOROSO GIOVANNI "
4.Dott. MARINI LUIGI "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da : 1) P.G. N. IL "omissis"
avverso ORDINANZA del 18/07/2007
TRIB. LIBERTA' di CATANIA
sentita la relazione fatta dal Consigliere lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. Incenso Geraci MARMO MARGHERITA
che ha chiesto il " rigetto",
Л
Gaetano di Catania
г O S C U R A TA
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 19 novembre 2004 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania disponeva la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di
P.G. indagato in ordine ai delitti previsti dagli artt. 110 e 609 quater comma primo n. 1 c.p. e dagli artt. 110-609
quinquies c.p. commessi il 23 ottobre 2004 e 1'8 novembre 2004, in
B.G. ai danni della figlia di concorso con G
quest'ultima, R.V. di anni dodici.
Per tali fatti, diversamente qualificati con riferimento agli artt.609 bis c.p. e 609 ter comma n 1 e 5 c.p., il P. eraв rinviato a giudizio e condannato con sentenza emessa dal Tribunale
di Catania il 20 luglio 2006.
La difesa dell'indagato ha presentato alla Corte di Appello
di Catania istanza di revoca della misura cautelare eccependo che la detenzione, a causa della differenza tra l'ipotesi di reato contestata nell'ordinanza cautelare e l'ipotesi di reato più
grave, successivamente contestata dal pubblico ministero, non
fosse legittimata da un valido titolo. La Corte di Appello di
Catania, con ordinanza del 9 marzo 2007, ha respinto l'istanza.
3 O S C U R A T A
na proposto Impugnazione 1 indagato deducendo che essendo contestato un diverso e più grave reato sarebbe stata stato necessaria l'emissione di un nuovo provvedimento cautelare,
sicchè, in assenza del nuovo titolo custodiale, la detenzione dell'imputato era illegale. Con ordinanza del 18 luglio 2007, depositata il 20 luglio
2007, il Tribunale di Catania ha respinto l'impugnazione avverso l'ordinanza emessa dalla Corte di Appello di Catania, rilevando
che il fatto contestato in sede cautelare e in sede di rinvio a
А giudizio era il medesimo nei suoi elementi soggettivi ed oggettivi e che la diversa qualificazione giuridica di tale fatto nella
richiesta di rinvio a giudizio non comportava il venir meno dell'efficacia della misura cautelare.
На proposto ricorso per cassazione l'indagato chiedendo
l'annullamento dell'impugnata ordinanza.
Tanto premesso il Collegio rileva che il ricorrente, con un
unico motivo, lamenta la violazione di cui agli artt. 606 lettere
B) ed E) con riferimento agli artt. 297 comma terzo, 375 e 299
dello stesso codice.
Deduce il che la revoca dell'ordinanza del Giudice P.
per le indagini preliminari, che aveva originariamente disposto la misura cautelare, era stata richiesta stante l'enorme divergenza
4 O S C U RA T A
( reato di cui all'art. 609 bis e ter c.p.) rispetto a quello oggetto dell'ordinanza cautelare (
609 quater comma primo c.p) e che il pubblico ministero, anziché esercitare la potestà cautelare in ordine allo stesso fatto cigli adempiments diversamente circostanziato e qualificato, aveva proceduto con 11-
Ato di cui all'art. 375 c.p.p.
Secondo il ricorrente la riqualificazione giuridica del medesimo fatto era inidonea a riverberare la sua efficacia nell'ambito cautelare, in quanto lo status custodiae, poteva essere aggiornato solo mediante l'emissione di un nuovo cautelare, secondo quanto si desume dalla lettura provvedimento dell'art. 297 comma 3 del codice di procedura penale che prevede l'emissione di più ordinanze cautelari per il medesimo fatto
diversamente qualificato.
Il motivo è infondato.
L'art. 297 c.p.p., nel prevedere, al comma 3, l'emissione di più ordinanze che dispongano la medesima misura per uno stesso
fatto, benché diversamente circostanziato o qualificato, non pone una deroga ai principi contenuti nell'art. 300 c.p.p. che
disciplina l'estinzione delle misure per effetto della pronuncia di determinate sentenze. Tale norma prevede al comma 1 che "1 le misure disposte in relazione a un determinato fatto perdono
5 O S C U R AT A
_r tale fatto е nei confronti della medesima persona è disposta l'archiviazione ovvero
pronunciata sentenza di non luogo a procedere di
proscioglimento", e stabilisce al comma 3) e 4) che quando in qualsiasi grado del processo è pronunciata sentenza di condanna le misure perdono efficacia se la pena irrogata è dichiarata estinta ovvero condizionalmente sospesa" e che 11 la custodia cautelare
perde altresì efficacia quando è pronunciata sentenza di condanna,
ancorché sottoposta a impugnazione se la durata della custodia già
subita non è inferiore all'entità della pena irrogata".
In tutti gli altri casi, quindi, le misure cautelari sono
destinate a conservare la loro efficacia fino alla scadenza dei termini di cui all'art. 303 c.p.p.
Deve quindi ritenersi ininfluente, - salvo che ai fini della durata massima della custodia cautelare ai sensi del citato art. 303 c.p.p., che va commisurata all'originario provvedimento cautelare, se esso prevede un termine più breve rispetto a quello derivante dalla contestazione contenuta nel decreto di rinvio a giudizio priva di un'ulteriore ordinanza cautelare comprensiva della contestazione diversa o suppletiva, (secondo quanto ritenuto dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 24 del 2000, Manforte), al termine più breve se la contestazione di portata comunque, O S C U RA TA
decreto di rinvio а giudizio prevede termini minori (v. Cass. pen. sez. III sent. 6 dicembre
2002, n. 8128, Picasso) - la mancata emissione di una nuova
ordinanza cautelare con riferimento alla nuova qualificazione giuridica del fatto contenuta nella richiesta di rinvio a giudizio e nella sentenza di condanna di primo grado.
Peraltro lo stesso ricorrente riconosce che il fatto era sostanzialmente identico in entrambe le formulazioni, sicchè, ai fini della perdurante validità dell'ordinanza cautelare, non può
ritenersi determinante la mera riqualificazione giuridica del fatto.
Va quindi respinto il ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Va altresì disposto che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell'Istituto Penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94 comma 1 bis delle
norme di attuazione del codice di procedura penale.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell'Istituto Penitenziario competente O S C U RAT A
dall'art. 94 comma 1 bis norme di attuazione c.p.p.
Così deciso in Roma 1'8 novembre 2007
IL PRESIDENTE. IL CONSIGLIERE EST.
Maghtallers
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
il 1 5 GEN. 2008
VISIONARIO DI CANCED.
(dott. Fiorella Dopeti