Sentenza 12 luglio 2007
Massime • 1
Il passaggio in giudicato della sentenza di condanna, quando non abbia comportato l'immediata estinzione della custodia cautelare che fosse al momento in atto, ai sensi dell'art. 300 cod.proc.pen., non impedisce, di per sé, che venga disposto un aggravamento della misura cautelare, ai sensi degli artt. 276 e 299 cod.proc.pen., per pregresse trasgressioni. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che legittimamente fosse stata disposta l'applicazione della custodia in carcere nei confronti di soggetto resosi inottemperante all'obbligo di presentazione periodica alla polizia giudiziaria).
Commentario • 1
- 1. Passaggio in giudicato della condanna estingue misure cautelari non detentive (Cass., 18353/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 21 dicembre 2021
Il passaggio in giudicato di una sentenza di condanna a pena detentiva suscettibile di esecuzione comporta la caducazione immediata della misura coercitiva non custodiate già applicata al condannato. La cessazione, al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, della misura coercitiva non custodiale in atto, opera di diritto, e non è necessario alcun provvedimento che la dichiari. Ove insorgano questioni in ordine alla misura coercitiva non custodiale nel periodo intercorrente fra il passaggio in giudicato della sentenza e il concreto avvio della fase di esecuzione della pena, la competenza a deciderle spetta al giudice dell'esecuzione. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/07/2007, n. 35480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35480 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RIZZO Aldo Sebastiano - Presidente - del 12/07/2007
Dott. DI IORIO Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere - N. 1119
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RENZO Michele - Consigliere - N. 020485/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DE GI IC, N. IL 25/07/1976;
avverso ORDINANZA del 17/05/2007 TRIB. LIBERTÀ di BARI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMBROSIO ANNAMARIA;
sentite le richieste del Procuratore Generale in persona del Dott. D'ANGELO GI, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio. OSSERVA
1.1. Con ordinanza in data 17.5.2007, il Tribunale di Bari applicava la misura custodiale nei confronti di DE GI CC, accogliendo l'appello avverso il provvedimento in data 8.1.2007, con cui la Corte di Appello di Bari aveva rigettato la richiesta della Procura Generale di Bari di aggravamento ai sensi dell'art. 276 c.p.p. e art. 299 c.p.p., e di sostituzione della misura dell'obbligo di firma con quella della custodia in carcere nei confronti del predetto DE GI.
In ordine alle premesse di fatto il Tribunale precisava che;
a) il DE GI era stato condannato con sentenza in data 2.7.2003 del GUP di Trani alla pena di anni quattro di reclusione e Euro 2.000,00 di multa per i reati di resistenza e lesioni a p.u., furto e ricettazione, pena aumentata in secondo grado dalla Corte di Appello di Bari ad anni quattro e mesi otto di reclusione ed Euro 2.000,00;
b) con ordinanza in data 24.4.2003 il GIP di Trani aveva applicato al DE GI la misura della custodia cautelare in carcere, poi sostituita dagli arresti domiciliari e, quindi, in data 4.7.2003 dall'obbligo di presentazione ai C.C. di Andria per tre giorni alla settimana;
c) con ordinanza 20.9.2004 la Corte di Appello di Bari aveva aggravato tale misura prevedendo l'obbligo quotidiano di presentazione ai C.C. di Andria;
d) la stessa Corte di Appello aveva poi rigettato una richiesta di aggravamento della misura in relazione ad episodica violazione dei relativi obblighi;
e) successivamente, i C.C. avevano comunicato che a partire dal 9.12.2006 il DE GI non aveva più ottemperato all'obbligo di firma, rendendosi irreperibile, perché raggiunto da ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. di Bari, su richiesta della DDA di Bari in relazione al delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74; f) con l'ordinanza impugnata la Corte di Appello aveva rigettato l'istanza del P.G. di aggravamento della misura.
Ciò premesso, il Tribunale precisava che la circostanza evidenziata dalla difesa, secondo cui la sentenza della Corte di Appello era divenuta definitiva, non incideva sull'appello proposto dal P.M., in quanto sembrava pacifico e incontestato che la misura di cui si chiedeva l'aggravamento era una misura cautelare e non già una misura alternativa alla detenzione;
inoltre, dalla documentazione allegata non risultava chiaro su quale richiesta la Corte di Appello avesse pronunciato il non luogo a provvedere cui faceva riferimento la difesa.
Nel merito della richiesta il Tribunale osservava che il provvedimento di cui all'art. 299 c.p.p., comma 4, prescindeva dal comportamento tenuto dall'indagato in relazione alla cautela e dipendeva dall'aggravamento delle esigenze cautelari, aggravamento che, nella specie, risultava chiaro dalla situazione di irreperibilità e dalla emergenza di gravi indizi, sia pure in altro procedimento, per reati gravi. Sussistevano, inoltre, anche gli estremi di cui all'art. 276 c.p.p., per la violazione delle prescrizioni imposte a carico del prevenuto di presentarsi giornalmente ai C.C. in considerazione della situazione di latitanza una volta raggiunto dalla nuova misura. Infine andava rigettata la tesi della difesa intesa ad ottenere un aggravamento graduale, non esistendo alcuna previsione normativa in tal senso e dovendo, piuttosto, valutarsi la gravità delle esigenze e la proporzionalità della misura da applicare.
1.2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il DE GI personalmente, deducendo violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e). A parere del ricorrente l'aggravamento della misura cautelare è illegittimo in considerazione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza di condanna (in forza di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione con sentenza in data 10.5.2007); inoltre l'aggravamento sarebbe basato su uno stato di latitanza che non risulterebbe da nessun decreto e che, in ogni caso, non potrebbe costituire motivo di aggravamento dell'esigenza di cui all'art. 274 c.p.p., lett. a); sarebbe, infine, abnorme l'aver posto a fondamento dell'aggravamento il quadro cautelare relativo ad altri delitti.
2.1. È infondata la principale censura formulata sul rilievo dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza di condanna alla pena detentiva nelle more dell'appello avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di aggravamento della cautela. L'ambito normativo di riferimento va individuato nelle seguenti disposizioni:
l'art. 300 c.p.p., che prevede i casi in cui la pronuncia di sentenza definitiva comporta l'estinzione della misura cautelare;
l'art. 656 c.p.p., che affida al Pubblico Ministero l'iniziativa dell'esecuzione della pena (commi 1 e 2), fa dipendere (tra l'altro) la concedibilità o meno della sospensione delle pene brevi dalla misura cautelare in corso (commi 5 e 9, lett. b) e prevede, altresì, che fino alla decisione del giudice di sorveglianza, il condannato permane nello stato detentivo nel quale si trova (comma 10); l'art.657 c.p.p., che regola la determinazione della pena detentiva da espiare.
Dal complessivo assetto delle norme sopraindicate si evince il principio secondo cui la misura cautelare permane anche dopo la pronuncia definitiva di condanna, rimanendo funzionalmente predisposta alla formale instaurazione della fase esecutiva ad iniziativa del P.M. (cfr. Cass. sez. 6^, 8 maggio 1992 n. 1554). In particolare l'eventuale custodia in carcere, una volta instaurata l'esecuzione, comporterà solo il mutamento del titolo della custodia e andrà computata nella determinazione della pena detentiva residua. Ciò posto e considerato che nella specie la sentenza (di condanna) non rientra tra quelle che comportano l'estinzione immediata della misura cautelare in atto, ritiene il Collegio che, correttamente, il Tribunale si è ritenuto investito del potere - dovere di decidere sull'istanza di aggravamento della stessa misura nonostante il passaggio in giudicato nelle more di detta sentenza.
2.2. L'adeguatezza e puntualità motivazionale rende insindacabile il presente provvedimento anche per quanto attiene alla individuazione dei presupposti di fatto idonei a concretare l'aggravamento delle esigenze cautelari di cui all'art. 299 c.p.p., comma 4, risultando, per converso, confuse e generiche le doglianze del ricorrente. In particolare il Collegio non ravvisa alcuna incongruità nell'avere desunto l'aggravamento dell'esigenze cautelari dal fatto che il DE GI si sia sottratto all'esecuzione di altra misura custodiate e alla sussistenza dei gravi indizi, sia pure in altro procedimento, per reati gravi. Invero il potere di sostituzione in peius di cui all'art. 299 c.p.p., comma 4, attiene all'adeguato soddisfacimento delle esigenze cautelari ed è espressione del principio rebus sic stantibus, operante in materia con conseguente necessità di adeguare costantemente lo status libertatis alle modificazioni fattuali che intervengono nel corso del processo. Nel caso di specie la sostituzione dell'obbligo quotidiano di presentazione ai C.C. con la misura custodiate (ergo il ripristino della misura della custodia in carcere originariamente emessa) è stato disposta facendo riferimento ad atti e contegni univocamente dimostrativi del mutamento del quadro cautelare in relazione al principio di adeguatezza di cui all'art.274 c.p.p.. Nel contempo il Tribunale ha, altresì, evidenziato come il comportamento tenuto dal soggetto fosse incompatibile con gli obblighi di presentazione quotidiana ai C.C., giustificando il peggioramento dello status libertatis anche in relazione al disposto dell'art. 276 c.p.p.. È appena il caso di aggiungere che la sostituzione della misura va, non già "graduata" - come assume il ricorrente - bensì adeguata alle mutate esigenze. E sul punto il provvedimento del Tribunale è immune da censure.
In definitiva il ricorso va rigettato con i consequenziali provvedimenti. Tenuto conto che dalla presente sentenza consegue l'esecuzione della misura, la Cancelleria è tenuta a provvedere a mente dell'art. 28 reg. esec. c.p.p..
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 12 luglio 2007.
Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2007