Cass. pen., sez. II, sentenza 12/07/2007, n. 35480
CASS
Sentenza 12 luglio 2007

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Massime1

Il passaggio in giudicato della sentenza di condanna, quando non abbia comportato l'immediata estinzione della custodia cautelare che fosse al momento in atto, ai sensi dell'art. 300 cod.proc.pen., non impedisce, di per sé, che venga disposto un aggravamento della misura cautelare, ai sensi degli artt. 276 e 299 cod.proc.pen., per pregresse trasgressioni. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che legittimamente fosse stata disposta l'applicazione della custodia in carcere nei confronti di soggetto resosi inottemperante all'obbligo di presentazione periodica alla polizia giudiziaria).

Commentario1

  • 1Passaggio in giudicato della condanna estingue misure cautelari non detentive (Cass., 18353/21)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 21 dicembre 2021

    Il passaggio in giudicato di una sentenza di condanna a pena detentiva suscettibile di esecuzione comporta la caducazione immediata della misura coercitiva non custodiate già applicata al condannato. La cessazione, al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, della misura coercitiva non custodiale in atto, opera di diritto, e non è necessario alcun provvedimento che la dichiari. Ove insorgano questioni in ordine alla misura coercitiva non custodiale nel periodo intercorrente fra il passaggio in giudicato della sentenza e il concreto avvio della fase di esecuzione della pena, la competenza a deciderle spetta al giudice dell'esecuzione. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 12/07/2007, n. 35480
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 35480
Data del deposito : 12 luglio 2007

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