Sentenza 5 marzo 2002
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L'efficacia del titolo esecutivo è una caratteristica intrinseca della sentenza che si realizza anche in mancanza della formale apposizione in calce alla decisione della attestazione del passaggio in giudicato, sicché ogni decisione relativa alla violazione delle prescrizioni concernenti la misura degli arresti domiciliari compete al magistrato di sorveglianza e non più alla Corte di merito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/03/2002, n. 21925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21925 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ACQUARONE Renato - Presidente - del 05/03/2002
1. Dott. DERIU Luciano - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. MANNINO Saverio F. - Consigliere - N. 525
3. Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - N. 37220/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SA SA, nato a [...] il [...];
avverso ordinanza 2/8/2002 della Corte d'appello di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIANO DERIU;
udito il Pubblico Ministero nella persona del Sost. Proc. Gen. Dott. GIANFRANCO IADECOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. OSSERVA
Con ordinanza 2/8/2002 la Corte d'appello di Napoli, su conforme richiesta del P.M., disponeva che - in aggravamento della misura domiciliare in atto (arresti domiciliari) - SA SA fosse "tradotto presso la casa circondariale di Napoli - Poggioreale"- In motivazione la Corte territoriale poneva in particolare evidenza: come fosse stata constata la evasione dell'imputato dagli arresti domiciliari;
come la misura domiciliare si fosse, in concreto dimostrata inadeguata.
Proponeva ricorso per Cassazione il SA, deducendo nell'ordine le seguenti doglianze:
1) "violazione degli artt. 276, 648, 650, 656 CPP": la competenza ad omettere l'ordinanza in questione, essendo ormai passata in giudicato fin dal 25/7/2002 la decisione di condanna nel merito del OR (sent. 17/4/2002 C. App. Napoli), non spettava alla Corte territoriale ma solo al magistrato di sorveglianza;
2) "mancanza e illogicità della motivazione, in ordine all'art. 89 DPR 309/90": l'allontanamento della propria abitazione era stato determinato solo da un malessere, che aveva indotto esso OR a cercare aiuto;
essendo in corso un programma terapeutico di recupero, la revoca della custodia in carcere non poteva ritenersi ostacolata dall'esistenza di precedenti penali specifici (secondo quanto ritenuto, invece, dalla Corte territoriale).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso è fondato.
Risulta dagli atti (e segnatamente dalla specifica annotazione a margine della sentenza 17/4/02), che la decisione della corte d'appello di Napoli passò in giudicato in data 25/7/2002; che il provvedimento di "aggravamento della misura cautelare" fu adottato solo otto giorni dopo (e cioè il 2/8/2002).
Non pare, conseguentemente, revocabile in dubbio:
a) che, essendo ormai passata in giudicato la sentenza di merito, la competenza a emettere l'ordinanza di cui si discute, spettasse non alla Corte territoriale, ma solo al magistrato di sorveglianza;
che non rilevasse, in proposito, la mancata formale opposizione - in calce alla decisione - dell'attestazione del passaggio in giudicato stesso (v. infatti: Cass. 1^, sent. 1230 del 12/4/99, PM in proc. Di Martino e altro);
b) che gli ulteriori motivi di ricorso debbono ritenersi assorbiti;
c) che l'ordinanza impugnata debba essere annullata senza rinvio e debba essere disposta la cessazione della custodia in carcere del OR, se non detenuto per altro;
d) che debba mandarsi alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 CPP.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la cessazione della custodia cautelare in carcere di SA SA, se non detenuto per altro;
manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 CPP. Così deciso in Roma, il 5 marzo 2003.
Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2003