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Sentenza 24 marzo 2023
Sentenza 24 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/03/2023, n. 12356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12356 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da LI ZO, nato alla Spezia il 09/04/1996 avverso l'ordinanza emessa il 12/08/2022 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della Spezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gianluigi Pratola, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa e depositata il 12 agosto 2022, alle ore 17,15, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della Spezia ha convalidato il provvedimento del Questore della Spezia nella parte in cui ha ordinato a ZO LI, per il periodo di cinque anni, di comparire personalmente presso gli uffici di Polizia più vicini al luogo di residenza o domicilio specificamente dichiarati, in occasione di tutti gli incontri, anche amichevoli, disputati dalla Penale Sent. Sez. 3 Num. 12356 Anno 2023 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: CORBO ANTONIO Data Udienza: 14/02/2023 squadra di calcio dello Spezia, per tre volte in relazione a ciascuna partita tenuta in provincia e per una volta con riguardo a quelle giocate altrove. A fondamento della decisione, il giudice ha osservato che ZO LI, in data 22 maggio 2022, in occasione dell'incontro di calcio svoltosi alla Spezia tra la squadra dello Spezia e quella del Napoli, aveva partecipato attivamente a scontri contro i sostenitori della squadra ospite, in particolare procedendo ad una invasione di campo, nel momento in cui la partita era stata sospesa dall'arbitro e, dopo la fine della partita, recandosi presso il luogo in cui si erano verificati gli scontri e lanciando una pietra contro i tifosi avversari, e che il medesimo era stato già attinto da altro DASPO, sebbene in epoca non recente. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe Francesco Pisarelli, con atto a firma dell'avvocato Giovanni Adami, articolando quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 6; comma 3, legge 13 dicembre 1989, n. 401, e 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., avendo riguardo alla compressione temporale del diritto di difesa. Si deduce che è stato violato il diritto a fruire di un periodo di tempo minimo necessario per poter esercitare utilmente il diritto di difesa, perché, di fatto, eccessivamente breve è stato il tempo per poter consultare il fascicolo presso l'ufficio G.i.p. competente a convalidare il provvedimento del Questore. Si premette che: -) il provvedimento di DASPO è stato notificato dal Questore all'attuale ricorrente mercoledì 10 agosto 2022, alle ore 16,50; -) la richiesta di convalida è stata presentata dal Pubblico Ministero al G.i.p. giovedì 11 agosto 2022, alle ore 13,00; -) la convalida del G.i.p. è stata adottata venerdì 12 agosto 2022, alle ore 17,15. Si rileva, quindi, che il fascicolo, di fatto, poteva essere consultato dalla difesa presso l'ufficio G.i.p., per visione ed estrazione di copie, la sola mattina di venerdì 12 agosto, dalle ore 9,00 alle ore 13,00. Si rappresenta che, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, «l'effettivo diritto difensivo dell'interessato non è rispettato se non gli si riconosce un tempo adeguato per esaminare la documentazione al fine di presentare le sue osservazioni scritte», e, «per rispettare i diritti della difesa, il giudice deve decidere dopo quarantotto ore dalla notifica all'interessato del provvedimento questorile e dopo ventiquattro ore dal deposito nella sua cancelleria della richiesta di convalida con la relativa documentazione» (si citano: Sez. 3, n. 5502 del 06/11/2008; Sez. 3, n. 6224 del 06/11/2008; Sez. 3, n. 35979 del 25/01/2021). 2 2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 5, commi 1 e 2, legge 13 dicembre 1989, n. 401, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., avendo riguardo alla estensione dell'obbligo di presentazione alla Polizia anche in occasione delle partite amichevoli. Si deduce che il G.i.p. ha esteso l'obbligo di presentazione alla Polizia anche in occasione delle partite amichevoli, nonostante la specifica richiesta contenuta nella memoria, e l'oggettiva impossibilità di informarsi sulla programmazione delle partite amichevoli della squadra di calcio, in quanto spesso non pubblicizzate o disputate a "porte chiuse" e in orari lavorativi. Si segnala che l'illegittimità dell'estensione dell'obbligo di presentazione alla Polizia anche in occasione delle partite amichevoli è stato riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità e di merito (si citano: Sez. 3, n. 37123 del 13/10/2005; Sez. 3, n. 30388 del 03/06/2008; Sez. 3, n. 17875 del 2009; Trib. Roma, 15/12/2006). 2.3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 6, commi 1 e 2, legge 13 dicembre 1989, n. 401, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., avendo riguardo alla estensione dell'obbligo di presentazione alla Polizia per tre volte in relazione a ciascuna manifestazione sportiva vietata disputata nella provincia della Spezia. Si deduce che l'obbligo di presentazione alla Polizia per tre volte in relazione a ciascuna manifestazione sportiva vietata disputata nella provincia della Spezia è inutilmente vessatoria. Si segnala che la prassi è in genere orientata nel senso di prevedere un obbligo di presentazione per due volte in relazione a ciascuna manifestazione sportiva vietata disputata "in casa", e che non sono indicate specifiche ragioni per le più afflittive prescrizioni applicate nella specie, sebbene sarebbe necessaria una specifica motivazione in proposito (si cita Sez. 3, n. 13743 del 12/03/2009, relativa ad un obbligo di presentazione per quattro volte in relazione alla singola manifestazione vietata). 2.4. Con il quarto motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 6, comma 2, legge 13 dicembre 1989, n. 401, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., avendo riguardo alla prescrizione dell'obbligo di presentazione presso gli uffici di Polizia in ragione della recidiva amministrativa. Si deduce che illegittimamente è stata disposta la prescrizione dell'obbligo di presentazione presso gli uffici di Polizia in ragione della recidiva amministrativa, in quanto si è valorizzato un precedente, il quale, però, risale al 2016, ed è relativo ad obbligo applicato per un anno. Si evidenzia che, secondo la giurisprudenza, la presunzione di pericolosità che impone la prescrizione dell'obbligo di presentazione presso gli uffici di Polizia è assoluta solo se i nuovi fatti sono stati commessi entro il triennio successivo alla consumazione dei fatti 3 precedenti, atteso il meccanismo riabilitativo previsto dall'art. 6, comma 8-bis, legge n. 401 del 1989, mentre è relativa, ed implica la necessità di una compiuta valutazione di attualità e concretezza della pericolosità, se i nuovi fatti sono stati commessi oltre il triennio successivo alla consumazione dei fatti precedenti (si citano: Sez. 3, n. 5621 del 08/07/2016, dep. 2017; Sez. 3, n. 28496 del 2017; Trib. Avezzano, 19/10/2018). 2.5. Si conclude chiedendo che, in accoglimento del ricorso, e in particolare dei suoi primi due motivi, l'ordinanza impugnata sia annullata senza rinvio (si cita, in particolare, Sez. 3, n. 30779 del 27/05/2009). Si precisa che anche un eventuale annullamento con rinvio comporta la sospensione dell'efficacia della misura di comparizione (si cita, in particolare, Sez. U, n. 4443 del 29/11/2005, dep. 2006). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è nel complesso infondato e deve essere rigettato. 2. 'Infondate sono le censure esposte nel primo motivo, che contestano la nullità del provvedimento impugnato per compressione del diritto di difesa determinato dalla possibilità di accedere agli atti nella cancelleria del G.i.p. per sole quattro ore, in considerazione dell'orario di apertura degli uffici. 2.1. Occorre premettere, secondo quanto risulta dall'ordinanza impugnata, e riportato nel ricorso, che: -) il provvedimento di DASPO del Questore è stato notificato all'attuale ricorrente mercoledì 10 agosto 2022, alle ore 16,50; -) la richiesta di convalida è stata presentata dal Pubblico Ministero al G.i.p. giovedì 11 agosto 2022, alle ore 13,00; -) la convalida del G.i.p. è stata adottata venerdì 12 agosto 2022, alle ore 17,15. Ne discende che il decorso di quarantotto ore tra la notifica del provvedimento di DASPO del Questore all'attuale ricorrente e la pronuncia del provvedimento di convalida da parte del G.i.p., costituente termine a difesa inderogabile secondo l'interpretazione giurisprudenziale (cfr., per tutte, Sez. 3, n. 20366 del 02/12/2020, dep. 2021, Pedretti, Rv. 281341-01, e Sez. 3, n. 2471 del 11/12/2007, dep. 2008, Castellano, Rv. 238537-01), è stato rispettato. Il problema sollevato dalla difesa, quindi, concerne esclusivamente la limitata possibilità per l'interessato ed il suo difensore di accedere agli atti nella cancelleria del G.i.p., perché di fatto consentita per poche ore, e precisamente solo dalle 9,00 alle 13,00 del 12 agosto 2022, e precisamente solo dalle 9,00 alle 13,00 del 12 agosto 2022, in ragione della data di presentazione della richiesta di convalida e degli orari di apertura degli uffici giudiziari. 4 2.2. Va innanzitutto rilevato che nessun termine è previsto dalla legge in relazione all'esercizio, da parte della difesa, del diritto di accesso agli atti del procedimento di convalida di cui all'art. 6 legge n. 401 del 1989. Né dal sistema emergono utili indicazioni in proposito, anche solo in prospettiva analogica. Si consideri infatti la disciplina del diritto di accesso agli atti in altri procedimenti anch'essi caratterizzati da esigenze di celerità di definizione a pena di inefficacia di provvedimenti incidenti sulla libertà personale. Invero, nel procedimento per la convalida del provvedimento di fermo di indiziato di reato o dell'arresto in flagranza di reato, alla difesa spetta il diritto di prendere visione ed estrarre copia degli atti su cui si fonda la richiesta del pubblico ministero, a pena di nullità, ma nessun termine dilatorio è espressamente previsto o è stato "pretoriannente" riconosciuto (cfr. Sez. U, n. 36212 del 30/09/2010, G., Rv. 247939-01). Con riguardo alla richiesta di copia delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate ed utilizzate ai fini dell'adozione di una misura cautelare, poi, il pubblico ministero ha l'obbligo di provvedere in tempo utile a consentire l'esercizio del diritto di difesa nel procedimento incidentale de libertate, ma, anche in questa ipotesi, senza che sia individuabile un preciso termine calcolato rispetto alla data dell'udienza per la decisione (v. Sez. U, n. 20300 del 22/04/2010, Lasala, Rv. 246908-01, in motivazione, § 7.6). Piuttosto, dal sistema normativo si evince l'indicazione che alla difesa deve essere assicurato il diritto di accedere agli atti per poter meglio esercitare le sue ragioni in un tempo utile, ma senza che siano configurabili rigidi termini dilatori. Inoltre, ai fini della valutazione della tempestività con cui è assicurato il diritto di accesso agli atti, deve tenersi conto anche del momento in cui la relativa istanza è stata presentata. Non sembra potersi dubitare, infatti, che sia onere della difesa attivarsi tempestivamente per esercitare il diritto di accesso agli atti, specie quando sono previsti termini a pena di inefficacia per l'adozione del provvedimento, perché eventuali richieste di visione o copia non possono determinare un allungamento dei tempi del procedimento, con il rischio di frustrare le finalità di quest'ultimo. E, .in relazione al procedimento di cui all'art. 6 legge n. 401 del 1989, la legge fissa termini molto brevi per l'adozione del provvedimento di convalida a pena di inefficacia. Invero, l'art. 6, comma 3, legge cit. dispone: «Le prescrizioni imposte cessano di avere efficacia se il pubblico ministero con decreto motivato non avanza la richiesta di convalida entro il termine predetto [ossia di quarantotto ore dalla notifica del provvedimento del Questore all'interessato] e se il giudice non dispone la convalida nelle quarantotto ore successive». 5 2.3. Per quanto concerne le concrete possibilità di esercizio del diritto di accesso, poi, occorre considerare che, nel procedimento relativo alla convalida del provvedimento del Questore di cui all'art. 6 della legge n. 401 del 1989, gli atti sono reperibili sia presso la Questura che ha adottato il provvedimento, sia presso il pubblico ministero competente a richiedere la convalida, sia presso il g.i.p., preposto alla decisione sulla convalida. Proprio tenendo conto di ciò, una decisione ha affermato che, in tema di turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive, il termine a difesa di 48 ore, assegnato al sottoposto al provvedimento questorile impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di P.S., non è soggetto ad alcuna proroga qualora al suo interno siano inclusi uno o più giorni festivi, in quanto, alla eventuale chiusura al pubblico della segreteria del pubblico ministero e della cancelleria del giudice per le indagini preliminari, l'interessato può ovviare accedendo agli atti che lo riguardano presso la Questura, dove ne esiste copia (Sez. 3, n. 28240 del 07/04/2016, Mazzinghi, Rv. 267197-01). Altre decisioni, inoltre, avevano già precisato che il diritto dell'interessato di interloquire e presentare le proprie deduzioni difensive nel procedimento di convalida è assicurato dalla possibilità di esaminare già presso la segreteria del Pubblico Ministero e non soltanto presso la cancelleria del Giudice, il carteggio che lo riguarda (cfr., per tutte, Sez. 3, n. 12806 del 06/11/2015, dep. 2016, D'Amato, Rv. 266480-01, e Sez. 3, n. 32824 del 11/06/2013, Cesare, Rv. 256379-01). Ciò posto, deve osservarsi che la possibilità di accesso agli atti anche presso la Questura, con riguardo al procedimento di cui all'art. 6 legge n. 401 del 1989, merita espressa considerazione ai fini del giudizio sul rispetto delle garanzie assicurate al destinatario della misura. Invero, a tacer d'altro, il termine a difesa di quarantotto ore per la eventuale presentazione di memorie, riconosciuto dalla giurisprudenza, decorre proprio dalla notifica del provvedimento del Questore all'interessato, ed è indipendente dalla durata della disponibilità degli atti per il pubblico ministero ai fini della richiesta di convalida o per il g.i.p. ai fini dell'adozione della pertinente ordinanza (cfr., per tutte, Sez. 3, n. 20366 del 2021, Pedretti, cit., e Sez. 3, n. 2471 del 2008, Castellano, cit.). 2.4. Sembra quindi ragionevole concludere che, nel procedimento relativo alla convalida del provvedimento del Questore di cui all'art. 6 della legge n. 401 del 1989, il diritto della difesa di accesso agli atti non è presidiato da termini dilatori predeterminati, è onere dell'interessato o del suo difensore esercitarlo tempestivamente al fine di disporre di un tempo maggiore, e può essere fatto valere sia presso la Questura, sia presso l'ufficio del pubblico ministero, sia presso la cancelleria del g.i.p. 6 2.5. Nella specie, il difensore non ha allegato l'impossibilità di esercitare in tempo utile il proprio diritto di accesso agli atti presso la Questura, la segreteria del Pubblico Ministero o la cancelleria del G.i.p. Anzi, non ha nemmeno allegato di aver chiesto di prendere visione o estrarre copia degli atti del procedimento prima della pronuncia dell'ordinanza di convalida da parte del G.i.p. 3. Infondate sono anche le censure formulate nel secondo motivo, che contestano la estensione dell'obbligo di presentazione alla polizia anche in occasione delle partite amichevoli, in quanto lo stesso sarebbe inesigibile perché relativo ad incontri spesso non pubblicizzati, o disputati "a porte chiuse", o comunque tenuti in orari lavorativi. 3.1. In materia, risulta ormai ampiamente consolidato in giurisprudenza il principio, condiviso dal Collegio, secondo cui il divieto di accesso ai luoghi di svolgimento di manifestazioni sportive, con contestuale obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di Polizia, previsto dall'art. 6, commi 1 e 2, legge 13 dicembre 1989 n. 401, può legittimamente riferirsi anche agli incontri c.d. "amichevoli" che siano stati programmati e pubblicizzati attraverso i normali strumenti di diffusione in modo da essere previamente conoscibili dall'interessato (cfr., tra le tante, Sez. 3, n. 35557 del 11/05/2017, Zazzaro, Rv. 270788-01, nonché Sez. 3, n. 23958 del 04/03/2014, Valeri, Rv. 259659-01, chiarissima in motivazione, nonché ancora Sez. 3, n. 8435 del 16/02/2011, Fratea, Rv. 249363-01; tra le decisioni di segno opposto la più recente decisione massimata è Sez. 3, n. 17875 del 08/04/2009, Natali, Rv. 243654-01). In linea con l'orientamento prevalente di cui si è appena detto, si è pure affermato che, in tema di divieto di accesso ai luoghi di svolgimento di manifestazioni sportive, con contestuale obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, previsto dall'art. 6, commi 1 e 2, legge 13 dicembre 1989 n. 401, il riferimento contenuto nel provvedimento del Questore alle "manifestazioni sportive calcistiche" deve ritenersi comprensivo sia degli incontri disputati dalle prime squadre, sia di quelli giocati dalle formazioni giovanili delle medesime società sportive, poiché anche in quest'ultimo caso viene in rilievo lo svolgimento di gare agonistiche, in grado di suscitare l'interesse di un pubblico più o meno vasto, e sussiste l'esigenza di prevenire fenomeni di violenza, tali da mettere a repentaglio l'ordine e la sicurezza pubblica (Sez. 3, n. 10795 del 06/11/2018, dep. 2019, Galimberti, Rv. 275141-01). 3.2. La decisione appena richiamata evidenzia l'esatta ragione per cui deve ritenersi che il divieto di accesso ai luoghi di svolgimento di manifestazioni sportive, con contestuale obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di 7 polizia, di cui all'art. 6, commi 1 e 2, legge 13 dicembre 1989 n. 401, possa essere legittimamente esteso anche agli incontri amichevoli anticipatamente programmati e pubblicizzati attraverso i normali mezzi di comunicazione. Anche con riferimento alle partite amichevoli, infatti, sussiste l'esigenza di prevenire fenomeni di violenza, tali da mettere a repentaglio l'ordine e la sicurezza pubblica. Del resto, il limite individuato dalla giurisprudenza alla estensione del divieto di accesso ai luoghi di svolgimento di manifestazioni sportive e all'obbligo di presentazione agli uffici di polizia, costituito dal difetto di anticipata programmazione e pubblicizzazione degli incontri, attiene ad una diversa esigenza: quella della previa conoscibilità, per il destinatario, dell'esistenza della situazione fondante il divieto e l'obbligo, le cui violazioni sono penalmente sanzionate, a norma dell'art. 6 comma 6, legge n. 401 del 1989. La tutela di questa esigenza, però, non è incompatibile con il divieto di accesso e l'obbligo di presentazione imposti con riferimento a partite amichevoli di cui è preventivamente conoscibile lo svolgimento. 3.3. Nella specie, quindi, correttamente l'ordinanza del G.i.p. ha convalidato il provvedimento questorile impositivo dell'obbligo di presentazione con riferimento alle competizioni sportive «anche di carattere amichevole». Ovviamente, questo obbligo, per le ragioni esposte, deve intendersi riferito anche agli incontri c.d. "amichevoli", ma sempre che questi siano stati programmati e pubblicizzati attraverso i normali strumenti di diffusione in modo da essere previamente conoscibili dall'interessato. 4. Infondate, ancora, sono le censure enunciate nel terzo motivo, che contestano la estensione dell'obbligo di presentazione alla Polizia per tre volte in relazione a ciascuna manifestazione sportiva vietata disputata nella provincia della Spezia. 4.1. Il Collegio condivide il principio, largamente diffuso in giurisprudenza, secondo cui, in tema di misure volte a prevenire fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, il G.i.p. della convalida del provvedimento questorile impositivo dell'obbligo di comparizione presso un ufficio o comando di polizia è tenuto a motivare in ordine alla necessità di un plurimo obbligo di presentazione imposto al destinatario della misura, tanto più in quanto lo stesso riguardi competizioni disputate "fuori casa" e all'estero (cfr., in particolare, Sez. 3, n. 13741 del 12/03/2009, De Martino, Rv. 243271-01, ma anche Sez. 6, n. 19511 del 27/04/2016, Olivo, Rv. 267176-01, Sez. 3, n. 52437 del 11/07/2017, Scarci, Rv. 271826-01). 8 Ciò ovviamente non toglie che può essere legittimo il provvedimento del Questore con il quale si dispone l'obbligo di comparizione presso un ufficio di polizia anche in concomitanza con partite c.d. esterne, all'inizio e al termine di ogni incontro, purché adeguatamente motivato in ordine alla pericolosità del sottoposto, essendo lo stesso finalizzato a sottoporre a controllo persone che potrebbero dar vita a condotte violente durante le manifestazioni sportive, anche lontano dai luoghi dove queste si svolgono, e non ad impedire l'ingresso negli impianti sportivi, per il quale già soccorre la misura amministrativa del divieto di accesso (così Sez. 3, n. 16521 del 08/11/2018, dep. 2019, Agostinis, Rv. 275562-01). 4.2. Nella specie, l'ordinanza del G.i.p., nel convalidare il provvedimento del Questore nella parte impositiva dell'obbligo di presentarsi presso gli uffici di Polizia più vicini al luogo di residenza o domicilio specificamente dichiarati, in occasione di tutti gli incontri, anche amichevoli, disputati dalla squadra di calcio dello Spezia, per tre volte in relazione a ciascuna partita tenuta in provincia e per una volta con riguardo a quelle giocate altrove, offre puntuali indicazioni. L'ordinanza impugnata rappresenta, innanzitutto, che LI, in occasione della partita Spezia-Napoli del 22 maggio 2022, è stato visto: -) prima dell'inizio della gara, aggirarsi fuori lo stadio con occhiali scuri e cappellino scuro con visiera;
-) successivamente, procedere all'invasione del terreno di gioco nel momento in cui la competizione era sospesa dall'arbitro; -) ancora dopo, al termine dell'incontro, sulla pubblica via, avvicinarsi ai tifosi avversari, raccogliere una pietra, impugnarla e lanciarla contro costoro. Aggiunge che il medesimo anche in passato, era stato destinatario di D.a.s.p.o. La medesima ordinanza, poi, osserva che l'attuale ricorrente, per il ruolo svolto nell'ambito della propria tifoseria, e per la sua appartenenza ad un pubblico nel suo complesso particolarmente numeroso, potrebbe eludere i controlli ed entrare nello stadio, e che, specie nelle competizioni "casalinghe", l'impedimento del suo ingresso nell'impianto sportivo potrebbe causare violenze e disordini per la presenza dei compagni di tifoseria. Deve aggiungersi che l'obbligo di presentazione di tre volte per partita è stato limitato ai soli incontri che si svolgono nella provincia della Spezia. 4.3. In considerazione dei principi giuridici applicabili e degli elementi valutabili, deve ritenersi che l'ordinanza impugnata perviene ad una conclusione immune da vizi. Invero, da un lato, deve tenersi conto della pericolosità della persona sottoposta all'obbligo di presentazione, e del contesto in cui il medesimo è inserito, secondo quanto puntualmente rappresentato dal G.i.p. 9 Sotto altro aspetto, poi, occorre considerare che l'obbligo di triplice presentazione per partita è limitato ai soli incontri che si svolgono nella provincia della Spezia, ossia ad un ambito territoriale circoscritto nel quale ha sede la squadra "sostenuta", e in relazione a momenti (60 minuti prima dell'orario fissato per l'inizio del primo tempo;
5 minuti dopo l'orario fissato per l'inizio del primo tempo;
25 minuti dopo l'orario fissato per la fine del primo tempo) significativi per evitare la partecipazione a scontri anche in momenti precedenti la gara. 5. Manifestamente infondate, infine, sono le censure proposte con il quarto motivo, che contestano l'adozione dell'obbligo di presentazione presso gli uffici di Polizia e per la durata di cinque anni, deducendo l'assenza di una compiuta motivazione sull'attualità della pericolosità inferibile dalla recidiva amministrativa, in quanto risalente ad oltre tre anni prima del fatto, e precisamente al 2016. Invero, come già indicato in precedenza al § 4.2, l'ordinanza impugnata ha puntualmente evidenziato le ragioni della pericolosità specifica dell'attuale ricorrente, evidenziando la gravità e pericolosità delle condotte commesse il 22 maggio 2022, ed richiamato anche il precedente provvedimento di D.a.s.p.o. Non va trascurato, inoltre, che questo precedente provvedimento di D.a.s.p.o. è abbastanza recente, perché come emerge dal provvedimento questorile convalidato, è rimasto efficace fino al 27 ottobre 2017, e che in relazione a tale precedente non è intervenuta la riabilitazione, pur espressamente richiesta. 6. Alla complessiva infondatezza delle censure segue il rigetto del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 14/02/2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gianluigi Pratola, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa e depositata il 12 agosto 2022, alle ore 17,15, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della Spezia ha convalidato il provvedimento del Questore della Spezia nella parte in cui ha ordinato a ZO LI, per il periodo di cinque anni, di comparire personalmente presso gli uffici di Polizia più vicini al luogo di residenza o domicilio specificamente dichiarati, in occasione di tutti gli incontri, anche amichevoli, disputati dalla Penale Sent. Sez. 3 Num. 12356 Anno 2023 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: CORBO ANTONIO Data Udienza: 14/02/2023 squadra di calcio dello Spezia, per tre volte in relazione a ciascuna partita tenuta in provincia e per una volta con riguardo a quelle giocate altrove. A fondamento della decisione, il giudice ha osservato che ZO LI, in data 22 maggio 2022, in occasione dell'incontro di calcio svoltosi alla Spezia tra la squadra dello Spezia e quella del Napoli, aveva partecipato attivamente a scontri contro i sostenitori della squadra ospite, in particolare procedendo ad una invasione di campo, nel momento in cui la partita era stata sospesa dall'arbitro e, dopo la fine della partita, recandosi presso il luogo in cui si erano verificati gli scontri e lanciando una pietra contro i tifosi avversari, e che il medesimo era stato già attinto da altro DASPO, sebbene in epoca non recente. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe Francesco Pisarelli, con atto a firma dell'avvocato Giovanni Adami, articolando quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 6; comma 3, legge 13 dicembre 1989, n. 401, e 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., avendo riguardo alla compressione temporale del diritto di difesa. Si deduce che è stato violato il diritto a fruire di un periodo di tempo minimo necessario per poter esercitare utilmente il diritto di difesa, perché, di fatto, eccessivamente breve è stato il tempo per poter consultare il fascicolo presso l'ufficio G.i.p. competente a convalidare il provvedimento del Questore. Si premette che: -) il provvedimento di DASPO è stato notificato dal Questore all'attuale ricorrente mercoledì 10 agosto 2022, alle ore 16,50; -) la richiesta di convalida è stata presentata dal Pubblico Ministero al G.i.p. giovedì 11 agosto 2022, alle ore 13,00; -) la convalida del G.i.p. è stata adottata venerdì 12 agosto 2022, alle ore 17,15. Si rileva, quindi, che il fascicolo, di fatto, poteva essere consultato dalla difesa presso l'ufficio G.i.p., per visione ed estrazione di copie, la sola mattina di venerdì 12 agosto, dalle ore 9,00 alle ore 13,00. Si rappresenta che, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, «l'effettivo diritto difensivo dell'interessato non è rispettato se non gli si riconosce un tempo adeguato per esaminare la documentazione al fine di presentare le sue osservazioni scritte», e, «per rispettare i diritti della difesa, il giudice deve decidere dopo quarantotto ore dalla notifica all'interessato del provvedimento questorile e dopo ventiquattro ore dal deposito nella sua cancelleria della richiesta di convalida con la relativa documentazione» (si citano: Sez. 3, n. 5502 del 06/11/2008; Sez. 3, n. 6224 del 06/11/2008; Sez. 3, n. 35979 del 25/01/2021). 2 2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 5, commi 1 e 2, legge 13 dicembre 1989, n. 401, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., avendo riguardo alla estensione dell'obbligo di presentazione alla Polizia anche in occasione delle partite amichevoli. Si deduce che il G.i.p. ha esteso l'obbligo di presentazione alla Polizia anche in occasione delle partite amichevoli, nonostante la specifica richiesta contenuta nella memoria, e l'oggettiva impossibilità di informarsi sulla programmazione delle partite amichevoli della squadra di calcio, in quanto spesso non pubblicizzate o disputate a "porte chiuse" e in orari lavorativi. Si segnala che l'illegittimità dell'estensione dell'obbligo di presentazione alla Polizia anche in occasione delle partite amichevoli è stato riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità e di merito (si citano: Sez. 3, n. 37123 del 13/10/2005; Sez. 3, n. 30388 del 03/06/2008; Sez. 3, n. 17875 del 2009; Trib. Roma, 15/12/2006). 2.3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 6, commi 1 e 2, legge 13 dicembre 1989, n. 401, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., avendo riguardo alla estensione dell'obbligo di presentazione alla Polizia per tre volte in relazione a ciascuna manifestazione sportiva vietata disputata nella provincia della Spezia. Si deduce che l'obbligo di presentazione alla Polizia per tre volte in relazione a ciascuna manifestazione sportiva vietata disputata nella provincia della Spezia è inutilmente vessatoria. Si segnala che la prassi è in genere orientata nel senso di prevedere un obbligo di presentazione per due volte in relazione a ciascuna manifestazione sportiva vietata disputata "in casa", e che non sono indicate specifiche ragioni per le più afflittive prescrizioni applicate nella specie, sebbene sarebbe necessaria una specifica motivazione in proposito (si cita Sez. 3, n. 13743 del 12/03/2009, relativa ad un obbligo di presentazione per quattro volte in relazione alla singola manifestazione vietata). 2.4. Con il quarto motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 6, comma 2, legge 13 dicembre 1989, n. 401, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., avendo riguardo alla prescrizione dell'obbligo di presentazione presso gli uffici di Polizia in ragione della recidiva amministrativa. Si deduce che illegittimamente è stata disposta la prescrizione dell'obbligo di presentazione presso gli uffici di Polizia in ragione della recidiva amministrativa, in quanto si è valorizzato un precedente, il quale, però, risale al 2016, ed è relativo ad obbligo applicato per un anno. Si evidenzia che, secondo la giurisprudenza, la presunzione di pericolosità che impone la prescrizione dell'obbligo di presentazione presso gli uffici di Polizia è assoluta solo se i nuovi fatti sono stati commessi entro il triennio successivo alla consumazione dei fatti 3 precedenti, atteso il meccanismo riabilitativo previsto dall'art. 6, comma 8-bis, legge n. 401 del 1989, mentre è relativa, ed implica la necessità di una compiuta valutazione di attualità e concretezza della pericolosità, se i nuovi fatti sono stati commessi oltre il triennio successivo alla consumazione dei fatti precedenti (si citano: Sez. 3, n. 5621 del 08/07/2016, dep. 2017; Sez. 3, n. 28496 del 2017; Trib. Avezzano, 19/10/2018). 2.5. Si conclude chiedendo che, in accoglimento del ricorso, e in particolare dei suoi primi due motivi, l'ordinanza impugnata sia annullata senza rinvio (si cita, in particolare, Sez. 3, n. 30779 del 27/05/2009). Si precisa che anche un eventuale annullamento con rinvio comporta la sospensione dell'efficacia della misura di comparizione (si cita, in particolare, Sez. U, n. 4443 del 29/11/2005, dep. 2006). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è nel complesso infondato e deve essere rigettato. 2. 'Infondate sono le censure esposte nel primo motivo, che contestano la nullità del provvedimento impugnato per compressione del diritto di difesa determinato dalla possibilità di accedere agli atti nella cancelleria del G.i.p. per sole quattro ore, in considerazione dell'orario di apertura degli uffici. 2.1. Occorre premettere, secondo quanto risulta dall'ordinanza impugnata, e riportato nel ricorso, che: -) il provvedimento di DASPO del Questore è stato notificato all'attuale ricorrente mercoledì 10 agosto 2022, alle ore 16,50; -) la richiesta di convalida è stata presentata dal Pubblico Ministero al G.i.p. giovedì 11 agosto 2022, alle ore 13,00; -) la convalida del G.i.p. è stata adottata venerdì 12 agosto 2022, alle ore 17,15. Ne discende che il decorso di quarantotto ore tra la notifica del provvedimento di DASPO del Questore all'attuale ricorrente e la pronuncia del provvedimento di convalida da parte del G.i.p., costituente termine a difesa inderogabile secondo l'interpretazione giurisprudenziale (cfr., per tutte, Sez. 3, n. 20366 del 02/12/2020, dep. 2021, Pedretti, Rv. 281341-01, e Sez. 3, n. 2471 del 11/12/2007, dep. 2008, Castellano, Rv. 238537-01), è stato rispettato. Il problema sollevato dalla difesa, quindi, concerne esclusivamente la limitata possibilità per l'interessato ed il suo difensore di accedere agli atti nella cancelleria del G.i.p., perché di fatto consentita per poche ore, e precisamente solo dalle 9,00 alle 13,00 del 12 agosto 2022, e precisamente solo dalle 9,00 alle 13,00 del 12 agosto 2022, in ragione della data di presentazione della richiesta di convalida e degli orari di apertura degli uffici giudiziari. 4 2.2. Va innanzitutto rilevato che nessun termine è previsto dalla legge in relazione all'esercizio, da parte della difesa, del diritto di accesso agli atti del procedimento di convalida di cui all'art. 6 legge n. 401 del 1989. Né dal sistema emergono utili indicazioni in proposito, anche solo in prospettiva analogica. Si consideri infatti la disciplina del diritto di accesso agli atti in altri procedimenti anch'essi caratterizzati da esigenze di celerità di definizione a pena di inefficacia di provvedimenti incidenti sulla libertà personale. Invero, nel procedimento per la convalida del provvedimento di fermo di indiziato di reato o dell'arresto in flagranza di reato, alla difesa spetta il diritto di prendere visione ed estrarre copia degli atti su cui si fonda la richiesta del pubblico ministero, a pena di nullità, ma nessun termine dilatorio è espressamente previsto o è stato "pretoriannente" riconosciuto (cfr. Sez. U, n. 36212 del 30/09/2010, G., Rv. 247939-01). Con riguardo alla richiesta di copia delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate ed utilizzate ai fini dell'adozione di una misura cautelare, poi, il pubblico ministero ha l'obbligo di provvedere in tempo utile a consentire l'esercizio del diritto di difesa nel procedimento incidentale de libertate, ma, anche in questa ipotesi, senza che sia individuabile un preciso termine calcolato rispetto alla data dell'udienza per la decisione (v. Sez. U, n. 20300 del 22/04/2010, Lasala, Rv. 246908-01, in motivazione, § 7.6). Piuttosto, dal sistema normativo si evince l'indicazione che alla difesa deve essere assicurato il diritto di accedere agli atti per poter meglio esercitare le sue ragioni in un tempo utile, ma senza che siano configurabili rigidi termini dilatori. Inoltre, ai fini della valutazione della tempestività con cui è assicurato il diritto di accesso agli atti, deve tenersi conto anche del momento in cui la relativa istanza è stata presentata. Non sembra potersi dubitare, infatti, che sia onere della difesa attivarsi tempestivamente per esercitare il diritto di accesso agli atti, specie quando sono previsti termini a pena di inefficacia per l'adozione del provvedimento, perché eventuali richieste di visione o copia non possono determinare un allungamento dei tempi del procedimento, con il rischio di frustrare le finalità di quest'ultimo. E, .in relazione al procedimento di cui all'art. 6 legge n. 401 del 1989, la legge fissa termini molto brevi per l'adozione del provvedimento di convalida a pena di inefficacia. Invero, l'art. 6, comma 3, legge cit. dispone: «Le prescrizioni imposte cessano di avere efficacia se il pubblico ministero con decreto motivato non avanza la richiesta di convalida entro il termine predetto [ossia di quarantotto ore dalla notifica del provvedimento del Questore all'interessato] e se il giudice non dispone la convalida nelle quarantotto ore successive». 5 2.3. Per quanto concerne le concrete possibilità di esercizio del diritto di accesso, poi, occorre considerare che, nel procedimento relativo alla convalida del provvedimento del Questore di cui all'art. 6 della legge n. 401 del 1989, gli atti sono reperibili sia presso la Questura che ha adottato il provvedimento, sia presso il pubblico ministero competente a richiedere la convalida, sia presso il g.i.p., preposto alla decisione sulla convalida. Proprio tenendo conto di ciò, una decisione ha affermato che, in tema di turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive, il termine a difesa di 48 ore, assegnato al sottoposto al provvedimento questorile impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di P.S., non è soggetto ad alcuna proroga qualora al suo interno siano inclusi uno o più giorni festivi, in quanto, alla eventuale chiusura al pubblico della segreteria del pubblico ministero e della cancelleria del giudice per le indagini preliminari, l'interessato può ovviare accedendo agli atti che lo riguardano presso la Questura, dove ne esiste copia (Sez. 3, n. 28240 del 07/04/2016, Mazzinghi, Rv. 267197-01). Altre decisioni, inoltre, avevano già precisato che il diritto dell'interessato di interloquire e presentare le proprie deduzioni difensive nel procedimento di convalida è assicurato dalla possibilità di esaminare già presso la segreteria del Pubblico Ministero e non soltanto presso la cancelleria del Giudice, il carteggio che lo riguarda (cfr., per tutte, Sez. 3, n. 12806 del 06/11/2015, dep. 2016, D'Amato, Rv. 266480-01, e Sez. 3, n. 32824 del 11/06/2013, Cesare, Rv. 256379-01). Ciò posto, deve osservarsi che la possibilità di accesso agli atti anche presso la Questura, con riguardo al procedimento di cui all'art. 6 legge n. 401 del 1989, merita espressa considerazione ai fini del giudizio sul rispetto delle garanzie assicurate al destinatario della misura. Invero, a tacer d'altro, il termine a difesa di quarantotto ore per la eventuale presentazione di memorie, riconosciuto dalla giurisprudenza, decorre proprio dalla notifica del provvedimento del Questore all'interessato, ed è indipendente dalla durata della disponibilità degli atti per il pubblico ministero ai fini della richiesta di convalida o per il g.i.p. ai fini dell'adozione della pertinente ordinanza (cfr., per tutte, Sez. 3, n. 20366 del 2021, Pedretti, cit., e Sez. 3, n. 2471 del 2008, Castellano, cit.). 2.4. Sembra quindi ragionevole concludere che, nel procedimento relativo alla convalida del provvedimento del Questore di cui all'art. 6 della legge n. 401 del 1989, il diritto della difesa di accesso agli atti non è presidiato da termini dilatori predeterminati, è onere dell'interessato o del suo difensore esercitarlo tempestivamente al fine di disporre di un tempo maggiore, e può essere fatto valere sia presso la Questura, sia presso l'ufficio del pubblico ministero, sia presso la cancelleria del g.i.p. 6 2.5. Nella specie, il difensore non ha allegato l'impossibilità di esercitare in tempo utile il proprio diritto di accesso agli atti presso la Questura, la segreteria del Pubblico Ministero o la cancelleria del G.i.p. Anzi, non ha nemmeno allegato di aver chiesto di prendere visione o estrarre copia degli atti del procedimento prima della pronuncia dell'ordinanza di convalida da parte del G.i.p. 3. Infondate sono anche le censure formulate nel secondo motivo, che contestano la estensione dell'obbligo di presentazione alla polizia anche in occasione delle partite amichevoli, in quanto lo stesso sarebbe inesigibile perché relativo ad incontri spesso non pubblicizzati, o disputati "a porte chiuse", o comunque tenuti in orari lavorativi. 3.1. In materia, risulta ormai ampiamente consolidato in giurisprudenza il principio, condiviso dal Collegio, secondo cui il divieto di accesso ai luoghi di svolgimento di manifestazioni sportive, con contestuale obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di Polizia, previsto dall'art. 6, commi 1 e 2, legge 13 dicembre 1989 n. 401, può legittimamente riferirsi anche agli incontri c.d. "amichevoli" che siano stati programmati e pubblicizzati attraverso i normali strumenti di diffusione in modo da essere previamente conoscibili dall'interessato (cfr., tra le tante, Sez. 3, n. 35557 del 11/05/2017, Zazzaro, Rv. 270788-01, nonché Sez. 3, n. 23958 del 04/03/2014, Valeri, Rv. 259659-01, chiarissima in motivazione, nonché ancora Sez. 3, n. 8435 del 16/02/2011, Fratea, Rv. 249363-01; tra le decisioni di segno opposto la più recente decisione massimata è Sez. 3, n. 17875 del 08/04/2009, Natali, Rv. 243654-01). In linea con l'orientamento prevalente di cui si è appena detto, si è pure affermato che, in tema di divieto di accesso ai luoghi di svolgimento di manifestazioni sportive, con contestuale obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, previsto dall'art. 6, commi 1 e 2, legge 13 dicembre 1989 n. 401, il riferimento contenuto nel provvedimento del Questore alle "manifestazioni sportive calcistiche" deve ritenersi comprensivo sia degli incontri disputati dalle prime squadre, sia di quelli giocati dalle formazioni giovanili delle medesime società sportive, poiché anche in quest'ultimo caso viene in rilievo lo svolgimento di gare agonistiche, in grado di suscitare l'interesse di un pubblico più o meno vasto, e sussiste l'esigenza di prevenire fenomeni di violenza, tali da mettere a repentaglio l'ordine e la sicurezza pubblica (Sez. 3, n. 10795 del 06/11/2018, dep. 2019, Galimberti, Rv. 275141-01). 3.2. La decisione appena richiamata evidenzia l'esatta ragione per cui deve ritenersi che il divieto di accesso ai luoghi di svolgimento di manifestazioni sportive, con contestuale obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di 7 polizia, di cui all'art. 6, commi 1 e 2, legge 13 dicembre 1989 n. 401, possa essere legittimamente esteso anche agli incontri amichevoli anticipatamente programmati e pubblicizzati attraverso i normali mezzi di comunicazione. Anche con riferimento alle partite amichevoli, infatti, sussiste l'esigenza di prevenire fenomeni di violenza, tali da mettere a repentaglio l'ordine e la sicurezza pubblica. Del resto, il limite individuato dalla giurisprudenza alla estensione del divieto di accesso ai luoghi di svolgimento di manifestazioni sportive e all'obbligo di presentazione agli uffici di polizia, costituito dal difetto di anticipata programmazione e pubblicizzazione degli incontri, attiene ad una diversa esigenza: quella della previa conoscibilità, per il destinatario, dell'esistenza della situazione fondante il divieto e l'obbligo, le cui violazioni sono penalmente sanzionate, a norma dell'art. 6 comma 6, legge n. 401 del 1989. La tutela di questa esigenza, però, non è incompatibile con il divieto di accesso e l'obbligo di presentazione imposti con riferimento a partite amichevoli di cui è preventivamente conoscibile lo svolgimento. 3.3. Nella specie, quindi, correttamente l'ordinanza del G.i.p. ha convalidato il provvedimento questorile impositivo dell'obbligo di presentazione con riferimento alle competizioni sportive «anche di carattere amichevole». Ovviamente, questo obbligo, per le ragioni esposte, deve intendersi riferito anche agli incontri c.d. "amichevoli", ma sempre che questi siano stati programmati e pubblicizzati attraverso i normali strumenti di diffusione in modo da essere previamente conoscibili dall'interessato. 4. Infondate, ancora, sono le censure enunciate nel terzo motivo, che contestano la estensione dell'obbligo di presentazione alla Polizia per tre volte in relazione a ciascuna manifestazione sportiva vietata disputata nella provincia della Spezia. 4.1. Il Collegio condivide il principio, largamente diffuso in giurisprudenza, secondo cui, in tema di misure volte a prevenire fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, il G.i.p. della convalida del provvedimento questorile impositivo dell'obbligo di comparizione presso un ufficio o comando di polizia è tenuto a motivare in ordine alla necessità di un plurimo obbligo di presentazione imposto al destinatario della misura, tanto più in quanto lo stesso riguardi competizioni disputate "fuori casa" e all'estero (cfr., in particolare, Sez. 3, n. 13741 del 12/03/2009, De Martino, Rv. 243271-01, ma anche Sez. 6, n. 19511 del 27/04/2016, Olivo, Rv. 267176-01, Sez. 3, n. 52437 del 11/07/2017, Scarci, Rv. 271826-01). 8 Ciò ovviamente non toglie che può essere legittimo il provvedimento del Questore con il quale si dispone l'obbligo di comparizione presso un ufficio di polizia anche in concomitanza con partite c.d. esterne, all'inizio e al termine di ogni incontro, purché adeguatamente motivato in ordine alla pericolosità del sottoposto, essendo lo stesso finalizzato a sottoporre a controllo persone che potrebbero dar vita a condotte violente durante le manifestazioni sportive, anche lontano dai luoghi dove queste si svolgono, e non ad impedire l'ingresso negli impianti sportivi, per il quale già soccorre la misura amministrativa del divieto di accesso (così Sez. 3, n. 16521 del 08/11/2018, dep. 2019, Agostinis, Rv. 275562-01). 4.2. Nella specie, l'ordinanza del G.i.p., nel convalidare il provvedimento del Questore nella parte impositiva dell'obbligo di presentarsi presso gli uffici di Polizia più vicini al luogo di residenza o domicilio specificamente dichiarati, in occasione di tutti gli incontri, anche amichevoli, disputati dalla squadra di calcio dello Spezia, per tre volte in relazione a ciascuna partita tenuta in provincia e per una volta con riguardo a quelle giocate altrove, offre puntuali indicazioni. L'ordinanza impugnata rappresenta, innanzitutto, che LI, in occasione della partita Spezia-Napoli del 22 maggio 2022, è stato visto: -) prima dell'inizio della gara, aggirarsi fuori lo stadio con occhiali scuri e cappellino scuro con visiera;
-) successivamente, procedere all'invasione del terreno di gioco nel momento in cui la competizione era sospesa dall'arbitro; -) ancora dopo, al termine dell'incontro, sulla pubblica via, avvicinarsi ai tifosi avversari, raccogliere una pietra, impugnarla e lanciarla contro costoro. Aggiunge che il medesimo anche in passato, era stato destinatario di D.a.s.p.o. La medesima ordinanza, poi, osserva che l'attuale ricorrente, per il ruolo svolto nell'ambito della propria tifoseria, e per la sua appartenenza ad un pubblico nel suo complesso particolarmente numeroso, potrebbe eludere i controlli ed entrare nello stadio, e che, specie nelle competizioni "casalinghe", l'impedimento del suo ingresso nell'impianto sportivo potrebbe causare violenze e disordini per la presenza dei compagni di tifoseria. Deve aggiungersi che l'obbligo di presentazione di tre volte per partita è stato limitato ai soli incontri che si svolgono nella provincia della Spezia. 4.3. In considerazione dei principi giuridici applicabili e degli elementi valutabili, deve ritenersi che l'ordinanza impugnata perviene ad una conclusione immune da vizi. Invero, da un lato, deve tenersi conto della pericolosità della persona sottoposta all'obbligo di presentazione, e del contesto in cui il medesimo è inserito, secondo quanto puntualmente rappresentato dal G.i.p. 9 Sotto altro aspetto, poi, occorre considerare che l'obbligo di triplice presentazione per partita è limitato ai soli incontri che si svolgono nella provincia della Spezia, ossia ad un ambito territoriale circoscritto nel quale ha sede la squadra "sostenuta", e in relazione a momenti (60 minuti prima dell'orario fissato per l'inizio del primo tempo;
5 minuti dopo l'orario fissato per l'inizio del primo tempo;
25 minuti dopo l'orario fissato per la fine del primo tempo) significativi per evitare la partecipazione a scontri anche in momenti precedenti la gara. 5. Manifestamente infondate, infine, sono le censure proposte con il quarto motivo, che contestano l'adozione dell'obbligo di presentazione presso gli uffici di Polizia e per la durata di cinque anni, deducendo l'assenza di una compiuta motivazione sull'attualità della pericolosità inferibile dalla recidiva amministrativa, in quanto risalente ad oltre tre anni prima del fatto, e precisamente al 2016. Invero, come già indicato in precedenza al § 4.2, l'ordinanza impugnata ha puntualmente evidenziato le ragioni della pericolosità specifica dell'attuale ricorrente, evidenziando la gravità e pericolosità delle condotte commesse il 22 maggio 2022, ed richiamato anche il precedente provvedimento di D.a.s.p.o. Non va trascurato, inoltre, che questo precedente provvedimento di D.a.s.p.o. è abbastanza recente, perché come emerge dal provvedimento questorile convalidato, è rimasto efficace fino al 27 ottobre 2017, e che in relazione a tale precedente non è intervenuta la riabilitazione, pur espressamente richiesta. 6. Alla complessiva infondatezza delle censure segue il rigetto del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 14/02/2023 Il Consigliere estensore Il Presidente