Cass. pen., sez. III, sentenza 06/11/2015, n. 12806
CASS
Sentenza 6 novembre 2015

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In tema di reato di turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive, il termine a difesa che deve essere garantito al destinatario del provvedimento del Questore è solo quello di quarantotto ore dalla notifica del provvedimento stesso, entro il quale possono essere esercitati il diritto di accesso alla documentazione e la facoltà di presentazione di una memoria difensiva, e non anche quello di ventiquattro ore dal deposito della richiesta del PM presso la cancelleria del GIP. (In motivazione, la Corte ha osservato che il diritto dell'interessato di interloquire e presentare le proprie deduzioni difensive nel procedimento di convalida è assicurato dalla possibilità di esaminare, già presso la segreteria del Pubblico Ministero e non soltanto presso la cancelleria del Giudice, il carteggio che lo riguarda).

Commentario1

  • 1Udienza camerale e CEDU (Cass. 30408/16)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 12 luglio 2020

    Ogni persona ha diritto che la sua causa sia esaminata in udienza pubblica se il giudice deve esprimere un giudizio di merito idoneo ad incidere in modo diretto, definitivo e sostanziale su beni dell'individuo costituzionalmente tutelati. Corte di Cassazione sez. III Penale sentenza 8 aprile - 18 luglio 2016, n. 30408 Ritenuto in fatto 1. A.M. ricorre per cassazione impugnando l'ordinanza indicata in epigrafe con la quale il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Napoli ha convalidato il provvedimento emesso in data 8 luglio 2015 dal competente Questore nella parte in cui è stata disposta la comparizione personale del ricorrente innanzi al commissariato di pubblica …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 06/11/2015, n. 12806
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12806
Data del deposito : 6 novembre 2015

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