Sentenza 6 novembre 2015
Massime • 1
In tema di reato di turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive, il termine a difesa che deve essere garantito al destinatario del provvedimento del Questore è solo quello di quarantotto ore dalla notifica del provvedimento stesso, entro il quale possono essere esercitati il diritto di accesso alla documentazione e la facoltà di presentazione di una memoria difensiva, e non anche quello di ventiquattro ore dal deposito della richiesta del PM presso la cancelleria del GIP. (In motivazione, la Corte ha osservato che il diritto dell'interessato di interloquire e presentare le proprie deduzioni difensive nel procedimento di convalida è assicurato dalla possibilità di esaminare, già presso la segreteria del Pubblico Ministero e non soltanto presso la cancelleria del Giudice, il carteggio che lo riguarda).
Commentario • 1
- 1. Udienza camerale e CEDU (Cass. 30408/16)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 12 luglio 2020
Ogni persona ha diritto che la sua causa sia esaminata in udienza pubblica se il giudice deve esprimere un giudizio di merito idoneo ad incidere in modo diretto, definitivo e sostanziale su beni dell'individuo costituzionalmente tutelati. Corte di Cassazione sez. III Penale sentenza 8 aprile - 18 luglio 2016, n. 30408 Ritenuto in fatto 1. A.M. ricorre per cassazione impugnando l'ordinanza indicata in epigrafe con la quale il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Napoli ha convalidato il provvedimento emesso in data 8 luglio 2015 dal competente Questore nella parte in cui è stata disposta la comparizione personale del ricorrente innanzi al commissariato di pubblica …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/11/2015, n. 12806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12806 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2015 |
Testo completo
128 06/16 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez. 1944 Renato Grillo - Presidente - CC - 06/11/2015 Mauro Mocci Gastone Andreazza R.G.N. 33720/2015 Aldo Aceto Relatore - Giovanni Liberati ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da NT D'MA, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza del 20/06/2015 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale M.G. Fodaroni, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Il sig. NT D'MA ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del 20/06/2015 del G.i.p. del Tribunale di Salerno che ha convalidato il decreto del 11/06/2015 (notificato alle ore 15,40 del 17/06/2015) con cui il Questore della Provincia di quello stesso capoluogo gli aveva prescritto di comparire presso il Commissariato di Cava de' Tirreni trenta minuti dopo l'inizio del primo tempo e trenta minuti prima della fine del secondo tempo di ogni incontro di calcio che sarebbe stato disputato dalla squadra della "Cavese", anche fuori sede, nei cinque anni successivi alla notifica del decreto stesso.
1.1.Con il primo motivo eccepisce la violazione dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in considerazione della eccessiva compressione del termine a difesa. Deduce, al riguardo, che il PM aveva depositato la richiesta di convalida del provvedimento, presso la cancelleria del G.i.p., alle ore 11,40 del 19/06/2015 e che l'ordinanza impugnata è stata depositata alle ore 8,55 del giorno seguente, meno di 24 ore dalla scadenza del termine considerato da questa Suprema Corte appena sufficiente per accedere al fascicolo ed articolare una compiuta difesa.
1.2.Con il secondo eccepisce la violazione dell'art. 6, commi 1 e 2, legge n. 401 del 1989 e deduce, a sostegno, che la prescrizione con cui il Questore obbliga taluno a presentarsi presso un ufficio di P.S. durante le partite di calcio costituisce misura strumentale e servente rispetto al divieto di accesso agli impianti sportivi e non conseguenza automatica di quest'ultimo. Il che comporta, prosegue, la stretta necessità della prescrizione e una motivazione adeguata. Il Giudice, invece, sembra assegnare alla prescrizione una portata pressoché punitivo-sanzionatoria, automaticamente applicata in conseguenza del divieto di accesso e del tutto sganciata dalle esigenze, strumentali al rafforzamento del divieto stesso, che la consentono. Ne consegue, conclude, che l'ordinanza impugnata deve essere annullata. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.Il ricorso è infondato.
3.Il primo motivo di ricorso è infondato. In tema di provvedimenti adottati dal Questore ai sensi dell'art. 6, legge 13 dicembre 1989, n. 401 (cd. D.A.S.P.O.), questa Suprema Corte ha più volte affermato che il termine entro cui il destinatario del provvedimento ha diritto di esaminare gli atti e di presentare memorie e deduzioni al giudice della convalida non può essere inferiore a 48 ore decorrenti dalla notifica all'interessato, analogicamente a quello entro cui il P.M. può richiedere al G.i.p. la relativa convalida (Sez. 3, n. 2471 del 11/12/2007, Castellano, Rv. 238537; Sez. 3, n. 86 del 19/11/2009, De Santis, Rv. 246004; Sez. 3, n. 20776 del 15/04/2010, Marcassoli, Rv. 247182; Sez. 3, n. 21344 del 15/04/2010, Petrella, Rv. 247275; Sez. 3, n. 32824 dell'11/6/2013, Cesare, Rv. 256379; Sez. 3, n. 21788 del 16/02/2011, Trentacoste, Rv. 250372). Un diverso indirizzo interpretativo ha precisato che un contraddittorio effettivo non può prescindere dalla garanzia di un termine congruo, successivo al 2 deposito della richiesta di convalida, necessario per esaminare gli atti e articolare una difesa (Sez. 3, n, 5502 del 06/11/2008, Piccinelli;
Sez. 3, n. 17871 del 08/04/2009, Maarouf). Orbene, ritiene il Collegio che tale secondo indirizzo non possa essere accolto. Si è di recente evidenziato (Sez. 3, n. 32824 del 2013, cit.; in termini, Sez. 3, 29760 dell'11/4/2013, Puggia, Rv. 255962) che questa interpretazione, peraltro priva di sostegno normativo, "appare evidentemente fondarsi sul presupposto che all'interessato non sia consentito accedere e visionare il provvedimento questorile e la allegata documentazione mentre lo stesso, successivamente alla trasmissione da parte del Questore, si trovi presso l'Ufficio del Pubblico Ministero in attesa che questi ne chieda la convalida al Giudice. Solo in tal caso, infatti, la ragione di assicurare al termine di ventiquattro ore una propria autonomia rispetto a quello delle quarantotto ore potrebbe avere una sua giustificazione logica. Sennonché, un tale presupposto è smentito dalla più recente giurisprudenza di questa Corte (...) secondo cui nel procedimento di convalida del provvedimento del questore, impositivo dell'obbligo di presentazione all'Autorità di P.S. durante lo svolgimento di manifestazioni sportive, il soggetto interessato può accedere agli atti non solo presso l'ufficio del Giudice delle indagini preliminari, ma anche presso la Procura della Repubblica prima dell'udienza (rectius, richiesta) di convalida (da ultimo, Sez. 3, n. 7033 del 22/02/2012, Lolo, Rv. 252035); tale pronuncia, infatti, dopo avere riconfermato che la garanzia del contraddittorio cartolare nel procedimento di convalida del provvedimento questorile in oggetto presuppone la facoltà dell'interessato di interloquire e presentare le sue deduzioni difensive e, di conseguenza, implica la possibilità di esaminare la documentazione posta a fondamento del provvedimento che il Pubblico Ministero è tenuto a trasmettere all'atto della richiesta di convalida, ha significativamente osservato che la deduzione del ricorrente di non avere avuto tempo per preparare la difesa può avere un significato solo se il soggetto colpito dal provvedimento sia facoltizzato ad esaminare la documentazione necessaria per le sue difese soltanto presso l'ufficio del Giudice;
ma, al contrario, ha osservato la Corte, nulla esclude che l'interessato chieda, ed ottenga, dal Pubblico Ministero, di prendere visione del carteggio che lo riguarda (cfr., nel medesimo senso, in precedenza, Sez. 3, n. 48155 del 15/10/2009, Pizzichino e altri, Rv. 245402 nonché Sez. 3, n. 27282 del 15/06/2010, Casini, Rv. 247921, che ha annullato l'ordinanza di convalida per avere il P.M. autorizzato il rilascio unicamente di copia del provvedimento del Questore, peraltro già noto all'interessato)". E' pertanto errata l'interpretazione, sposata in termini assoluti dal ricorrente, secondo la quale l'interessato ha sempre e comunque diritto ad un 3 termine di ulteriori 24 ore decorrenti dal deposito della richiesta di convalida del provvedimento del questore. Tale diritto può essere riconosciuto solo se l'interessato documenti di non aver avuto accesso agli atti, benché richiesto al P.M., o che la richiesta si fondi su documentazione ulteriore e diversa da quella trasmessa dal questore. Tutte circostanze che il ricorrente nemmeno deduce. Ne consegue che il primo motivo di ricorso deve essere respinto.
4.E' generico e infondato il secondo motivo. Le pur condivisibili deduzioni del ricorrente astraggono completamente dal testo del provvedimento impugnato che indica con chiarezza le ragioni per cui il G.i.p. ha condiviso la necessità di rafforzare il divieto di acceso agli impianti sportivi (che il ricorrente non contesta né nell'an né nella durata) con la prescrizione di presentarsi presso il Commissariato di P.S. di Cava de' Tirreni, avuto riguardo al fatto che, come puntualmente osservato anche dal PG requirente, il D'MA è già stato destinatario di due analoghi provvedimenti (l'uno emesso dal Questore di Salerno il 17/03/2010, l'altro dal Questore di Ferrara il 08/04/2010) che non gli hanno impedito di reiterare, il 26/04/2015, comportamenti violenti al termine dell'incontro di calcio "Cavese - Andria". Il ricorso deve perciò essere respinto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 06/11/2015 Il Consigliere estensore Il Presidente Renato GrilloSty Aldo Aceto Alols Acch DEPOSITATA IN CANCELLERIA KL 3 0 MAR 2016 IERE 4