Sentenza 21 maggio 2001
Massime • 1
Nella ipotesi in cui la procura "ad litem" conferita ad un difensore esercente "extra districtum" sia rilasciata a margine o in calce all'atto di citazione, la contestuale indicazione del nominativo di un altro difensore esercente "in districtu" come destinatario di un incarico più ristretto (quello, cioè, di ricevere comunicazioni e notificazioni inerenti al processo) non determina la nullità della procura stessa (e non preclude, pertanto, l'instaurazione di un valido rapporto processuale) tutte le volte in cui quest'ultimo risulti formalmente menzionato nell'intestazione dell'atto cui la procura accede, abbia sottoscritto tale atto ed abbia certificato l'autografia del conferente la procura medesima, poiché la questione circa l'effettiva volontà delle parti, in tal caso, di conferire o meno la procura anche al difensore esercente "intra districtum" deve essere risolta piuttosto nel senso di riconoscere validità all'atto che in quello di negargliela.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 21/05/2001, n. 6897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6897 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITO GIUSTINIANI - Presidente -
Dott. PAOLO VITTORIA - rel. Consigliere -
Dott. FRANCESCO SABATINI - Consigliere -
Dott. MICHELE VARRONE - Consigliere -
Dott. ALBERTO TALEVI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
TA AN, CI UMBERTO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CLAUDIO MONTEVERDI 16, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI PETRONE, difesi dall'avvocato LUIGI DE NICOLELLIS, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
SNAM SPA;
- intimata -
e sul 2^ ricorso n. 08275/98 proposto da:
SNAM SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA MAZZINI 27, presso lo studio dell'avvocato LUCIO NICOLAIS, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato CARLO CAPELLO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
TA AN, CI UMBERTO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1289/97 della Corte d'Appello di MILANO, Sezione Terza Civile, emessa il 05/11/96 e depositata il 29/04/97 (R.G. 252/93);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/01/01 dal Consigliere Dott. Paolo VITTORIA;
udito l'Avvocato Lucio NICOLAIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e l'assorbimento del ricorso incidentale. Svolgimento del processo
1. - La società NA S.p.A., con ricorso al presidente del tribunale di Milano, depositato il 12.2.1985, proponeva domanda d'ingiunzione in confronto oltre che della società Vetreria di Rionero S.p.A., e di Ottavio MA, di MA TA e TO ID.
Esponeva d'essere creditrice della Vetreria di Rionero per somministrazioni di gas di un importo superiore a tre miliardi di lire e di voler intanto azionare il minor importo di L. 985.807.629, residuo del credito risultante dalle fatture di cui all'estratto notarile depositato con il ricorso, riservandosi espressamente ogni azione per il recupero degli ulteriori crediti, compresi gli interessi convenzionali di mora.
Esponeva, ancora, che i signori TA, ID e MA avevano prestato fideiussione per i debiti della Vetreria di Rionero derivanti da forniture di gas naturale, il primo a partire dall'1.7.1983, gli altri dal 18.7.1982.
2. - Il decreto d'ingiunzione era emesso e notificato e, unitamente agli altri debitori, ma con separati atti di citazione proponevano opposizione MA TA e TO ID. 3. - Il tribunale di Milano, con sentenza del 23.1.1982, giudicava non fondate altre eccezioni di natura processuale e sostanziale sollevate dalle parti, ma riteneva invece fondata un'eccezione di pagamento d'uno dei crediti fatti valere con la domanda d'ingiunzione e, perciò, revocato il decreto, limitava la condanna dei debitori a L. 763.807.629.
Il tribunale considerava che la Vetreria di Rionero, con lettera del 18.5.1984, nell'inviare tratte dell'Ente Fiuggi per L. 301.697.685, ne aveva esplicitamente imputata una parte, di L. 222.277.659, al pagamento d'uno dei crediti, di corrispondente ammontare, indicati nella domanda e più specificamente al credito risultante dalla fattura 110484 dell'aprile '84, relativo alla fornitura di gas del marzo '84.
4. - La decisione veniva impugnata sia dai signori TA e ID sia dalla NA.
L'appello dei primi veniva dichiarato inammissibile per aver gli stessi affidato la propria rappresentanza a professionista iscritto in albo tenuto presso tribunale compreso nella circoscrizione di diversa corte d'appello.
L'appello della seconda veniva invece rigettato.
5. - La sentenza 29.4.1997 della corte d'appello di Milano e' stata impugnata dai signori TA e ID con ricorso notificato il 2.4.1998 e dalla NA con ricorso incidentale notificato il 12.5.1998.
Vi e' stato deposito di memorie.
Motivi della decisione
1. - Il ricorso principale e quello incidentale hanno dato luogo a distinti procedimenti, che debbono essere riuniti perché sono relativi ad impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza (art. 335 cod. proc. civ.). 2. - Il ricorso principale contiene un motivo.
La cassazione è chiesta per violazione di norme sul procedimento (art. 360 n. 4 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 83 e 125 dello stesso codice, agli artt. 1 e 3 L. 24 febbraio 1997, n. 27, all'art. 4 R.D. - L. 27 novembre 1933, n. 1578).
La parte della sentenza di cui si chiede la cassazione è quella in cui è stato dichiarato che l'appello proposto dagli attuali ricorrenti non era ammissibile.
2.1. - La NA ha obiettato che anche il ricorso non è
ammissibile.
Osserva che la Corte di cassazione ha ora il potere di decidere nel merito, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto (art. 384, primo comma, cod. proc. civ.). E, siccome le questioni proposte con i motivi di appello non implicavano nuovi accertamenti di fatto, i ricorrenti non avrebbero dovuto limitarsi ad esporre le ragioni per cui i giudici avevano sbagliato nel non esaminare l'appello, ma avrebbero anche dovuto chiedere che le questioni di diritto proposte con l'appello fossero direttamente esaminate da questa Corte.
Questa difesa non è fondata.
Essa muove da un presupposto che non trova rispondenza negli atti del processo.
Dalla sentenza impugnata si apprende, infatti, che uno dei ricorrenti, il signor TA, aveva posto questioni che imponevano di rinnovare i giudizi di merito compiuti dal tribunale circa l'oggetto e l'efficacia della fideiussione, mentre sia lui sia l'altro fideiussore avevano anche dedotto l'esistenza di altri pagamenti fatti con imputazione, non considerati dal tribunale. 2.2. - Il motivo è fondato.
Delle tre ragioni esposte a suo sostegno è sufficiente esaminare la prima.
La corte d'appello ha dichiarato che l'appello era inammissibile, perché le parti, nella procura stesa a margine della citazione, avevano dato mandato ad un solo difensore, l'avvocato De Nicolellis, pacificamente iscritto all'albo degli avvocati presso il tribunale di Salerno, mentre, quanto all'avvocato Maggi, invece iscritto all'albo presso il tribunale di Milano, esso figurava nominato nella procura solo per avere le parti eletto domicilio presso il suo studio.
I ricorrenti obiettano che dalla citazione d'appello emergeva un complesso di altri elementi idonei a dimostrare che la loro volontà s'era rivolta a conferire il mandato anche all'avvocato Maggi e che doveva darsi prevalenza piuttosto a questi elementi che alla volontà apparentemente denunciata dalla formula della procura. Gli elementi non considerati e che trovano rispondenza nell'atto di citazione sono i seguenti.
L'atto comincia con questa frase: - "I sottoscritti, avvocati Luigi De Nicollellis e Luigi Maggi, Procuratori - come da mandato a margine del presente atto - del Sig. Ing. MA TA e del Sig. Ing. TO CI, elettivamente e di diritto domiciliati in Milano, al viale Monte Nero, n. 4 presso lo studio Maggi, dichiarano ....".
La citazione presenta in calce, sia la sottoscrizione dell'avvocato De Nicollellis sia quella dell'avvocato Maggi ed ambedue le firme sono anche apposte a margine dell'atto sotto il visto di autenticazione delle firme delle parti.
La Corte osserva che, in riferimento a procure conferite prima dell'entrata in vigore della L. 24 febbraio 1997, n. 27, in precedenti occasioni, la procura è stata ritenuta valida, anche se nel suo testo, come destinatario del mandato, era stato nominato solo un procuratore esercente fuori del distretto, perché nell'atto era stato menzionato anche un procuratore esercente nel distretto e questo aveva sottoscritto sia l'autenticazione della procura sia l'atto (Cass. 18 aprile 2000 n. 4991; 19 novembre 1999 n. 12857). Il caso in esame presenta rispetto ai precedenti la diversità costituita dal fatto che il procuratore esercente nel distretto, invece di non essere affatto menzionato, è indicato nella procura come destinatario di un incarico più ristretto, quello di ricevere comunicazioni e notificazioni inerenti al processo. Questa particolarità, posta a raffronto con gli altri elementi, che sono espressivi invece di una procura conferita per una rappresentanza estesa al compimento di ogni atto del processo, avrebbe potuto se mai esser ritenuta tale da ingenerare una questione circa l'effettiva volontà che le - parti avevano manifestare nel conferire la procura.
Ma un principio di diritto reiterate volte affermato da questa Corte in tema di procura è quello per cui ogni questione di questo tipo deve essere risolta piuttosto nel senso di riconoscere validità all'atto, che di negarvela (Cass. 17 giugno 2000 n. 8252; 8 settembre 1999 n. 9507; 12 maggio 1999 n. 4718). 3. - Il ricorso incidentale contiene due motivi.
La Corte ritiene di dover soprassedere al loro esame e dichiarare assorbito il ricorso incidentale, perché in sede di rinvio dovrà tornare a discutersi della esistenza e consistenza della obbligazione dei convenuti.
4. - Concludendo, il ricorso principale è accolto, mentre quello incidentale è dichiarato assorbito.
La sentenza impugnata è cassata in relazione al ricorso accolto e le parti sono rimesse davanti al giudice di rinvio perché proceda all'esame dei motivi proposti nell'appello dei signori TA e ID.
Il giudice di rinvio è indicato in altra sezione della corte d'appello di Milano.
Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese di questo grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il principale e dichiara assorbito l'incidentale, cassa in relazione e rinvia anche per le spese ad altra sezione della corte d'appello di Milano. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 15 gennaio 2001. Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2001