Sentenza 17 dicembre 2008
Massime • 1
La pronuncia dell'ordinanza di revoca della semilibertà, ancor prima che il provvedimento divenga definitivo, è d'impedimento alla concessione delle misure alternative dell'affidamento in prova al servizio sociale e della detenzione domiciliare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/12/2008, n. 2471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2471 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 17/12/2008
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 3626
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 024375/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AS CO N. IL 13/03/1974;
avverso ORDINANZA del 29/05/2008 TRIB. SORVEGLIANZA di BARI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VECCHIO MASSIMO;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, Dott. D'Angelo Giovanni, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte suprema, il quale ha concluso per la inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa per le Ammende. RILEVA IN FATTO E IN DIRITTO
1. - Con ordinanza, deliberata il 29 maggio 2008 e depositata in pari data, il Tribunale di sorveglianza di Bari ha dichiarato inammissibili le istanze di applicazione delle misure alternative dell'affidamento in prova al servizio sociale e, gradatamente, della detenzione domiciliare, proposte dal condannato NT CO, motivando che nel triennio il medesimo Tribunale, giusta provvedimento del 6 maggio 2008, aveva revocato à sensi dell'art. 51, comma 1, dell'Ord. Pen., la semilibertà concessa al detenuto l'11 ottobre 2007, sicché operava il divieto di cui all'art. 58 quater, comma 2, Ord. Pen..
2. - Ricorre per cassazione il condannato, personalmente, mediante atto del 26 giugno 2008, col quale dichiara promiscuamente di denunciare, à sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lettere b) ed e), erronea applicazione della legge nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione, eccependo di aver impugnato col ricorso per cassazione l'ordinanza di revoca della misura alternativa (in precedenza applicata) e deducendo che il divieto dell'art. 58 quater, comma 2, Ord. Pen., non opera se la revoca non è definitiva. 3. - Il Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte, con atto dell'8 ottobre 2008, osserva che il ricorso è manifestamente infondato, in quanto il divieto di cui all'art. 58 quater dell'Ord. Pen., "ricorre anche se il provvedimento non è ancora divenuto definitivo", come affermato da questa Corte con riferimento alla particolare ipotesi di cui al primo comma del ridetto articolo.
4. - Il ricorso è infondato.
4.1 - La Corte premette che non sono denunciabili con il ricorso per cassazione "i vizi della motivazione nelle questioni di diritto affrontate dal giudice di merito in relazione alla argomentazioni giuridiche delle pari" (Cass., Sez. 5^, 22 febbraio 1994, n. 4173, massima n. 197993), in quanto o le medesime "sono fondate, e allora il fatto che il giudice le abbia disattese (motivatamente o meno) da luogo al diverso motivo di censura costituito dalla violazione di legge;
ovvero sono infondate, e allora che il giudice le abbia disattese non può dar luogo ad alcun vizio di legittimità della pronuncia giudiziale, avuto anche riguardo al disposto di cui all'art. 619 c.p.p., comma 1, che consente di correggere, ove necessario, la motivazione quando la decisione in diritto sia comunque corretta" (Cass., Sez. 1^, 17 dicembre 1991, n. 4931, massima n. 188913).
4.2 - L'art. 58 quater dell'Ord. Pen., introdotto dal D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 1, convertito nella L. 12 luglio 1991, n. 203,
dispone al comma 2:
"La disposizione di cui al comma 1 si applica anche al condannato nei cui confronti è stata disposta la revoca di una misura alternativa ai sensi dell'art. 47, comma 11, art. 47 ter, comma 6, o art. 51, comma 1".
La richiamata disposizione del primo comma dell' art. 58 quater stabilisce il divieto della concessione della assegnazione al lavoro all'esterno, dei permessi premio, dell'affidamento in prova al servizio sociale, della detenzione domiciliare e della semilibertà nei confronti del condannato "che sia stato ritenuto colpevole di una condotta punibile a norma dell' art. 385 c.p.". Dal combinato disposto dei primi due commi si evince, pertanto, il divieto della applicazione delle misure alternative, ivi indicate, nel caso di precedente revoca di una di esse.
L'art. 58 quater cit., comma 3, circoscrive, poi, la vigenza del divieto de quo "per un periodo di tre anni".
Orbene, dalla analisi del dato normativo emerge che presupposto del divieto è - esclusivamente - la deliberazione del provvedimento di revoca della misura alternativa in precedenza applicata. La legge non richiede, infatti, che la revoca sia definitiva per il mancato ovvero per l'infruttuoso esperimento della impugnazione avverso la relativa ordinanza.
E la interpretazione riceve conforto dall' art. 58 quater cit., comma 3.
La norma fissa infatti il dies a quo di decorrenza del termine triennale del divieto "dal momento in cui ... è stato emesso il provvedimento di revoca indicato nel comma 2" (e, addirittura, nel caso del delitto di cui all'art. 585 c.p., "dal momento in cui è ripresa l'esecuzione della custodia o della pena"). Consegue che il divieto opera prescindendo affatto dalla circostanza che la ordinanza di revoca sia divenuta definitiva.
In tal senso, peraltro, questa Corte si è pronunciata esattamente in termini (Sez. 1^, 5 giugno 2003, n. 29095, Ferrane in Archivio SNPEN - C.E.D. Cassazione).
4.3 - Conseguono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2009