Cass. pen., sez. III, sentenza 12/03/2009, n. 13741
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Sentenza 12 marzo 2009

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In tema di misure di prevenzione della violenza occasionata da manifestazioni sportive, la prescrizione del Questore impositiva dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia può legittimamente riferirsi agli incontri previsti da "tornei amichevoli", essendo gli stessi determinabili con certezza dal destinatario della misura.

In tema di turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive, l'adozione, da parte del Questore, delle misure del divieto di accesso e dell'ordine di comparizione non è preclusa dalla mancata imposizione, a carico della stessa persona, della misura dell'interdizione dalla frequentazione di impianti ad opera del giudice della convalida dell'arresto per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive.

In tema di misure volte a prevenire fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, il G.i.p. della convalida del provvedimento questorile impositivo dell'obbligo di comparizione presso un ufficio o comando di polizia è tenuto a motivare in ordine alla necessità di un plurimo (nella specie quadruplice) obbligo di presentazione imposto al destinatario della misura, tanto più in quanto lo stesso riguardi competizioni disputate "fuori casa" e all'estero.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 12/03/2009, n. 13741
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13741
    Data del deposito : 12 marzo 2009

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