Sentenza 12 marzo 2009
Massime • 3
In tema di misure di prevenzione della violenza occasionata da manifestazioni sportive, la prescrizione del Questore impositiva dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia può legittimamente riferirsi agli incontri previsti da "tornei amichevoli", essendo gli stessi determinabili con certezza dal destinatario della misura.
In tema di turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive, l'adozione, da parte del Questore, delle misure del divieto di accesso e dell'ordine di comparizione non è preclusa dalla mancata imposizione, a carico della stessa persona, della misura dell'interdizione dalla frequentazione di impianti ad opera del giudice della convalida dell'arresto per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive.
In tema di misure volte a prevenire fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, il G.i.p. della convalida del provvedimento questorile impositivo dell'obbligo di comparizione presso un ufficio o comando di polizia è tenuto a motivare in ordine alla necessità di un plurimo (nella specie quadruplice) obbligo di presentazione imposto al destinatario della misura, tanto più in quanto lo stesso riguardi competizioni disputate "fuori casa" e all'estero.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/03/2009, n. 13741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13741 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2009 |
Testo completo
13 74 1/ 09 R N. Sent.417 N. 34472/2008 Reg. Gen. C.C. del 12.3.2009 Ø
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
III SEZIONE PENALE
composta dagli Ill.mi Signori:
Presidente Dott. Aldo Grassi
€5 Ciro Petti Consigliere 66 Alfredo Teresi 66 Alfredo Maria Lombardi 66 Guicla I. Mulliri
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sui ricorsi proposti dall'Avv. Lorenzo Contucci, difensore di fiducia di De AR GO, n. a
Cercola il 5.2.1986, e di VO LO, n. a San Giorgio a Cremano il 16.9.1988, avverso l'ordinanza in data 6.9.2008 del G.I.P. del Tribunale di Roma, con la quale è stato convalidato il provvedimento del Questore di Roma che ha imposto ai medesimi, oltre alla interdizione dalla frequentazione degli stadi, il contestuale obbligo di presentarsi presso il Commissariato di P.S. in occasione degli incontri di calcio disputati dalla squadra del Napoli per la durata di anni cinque.
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Visti gli atti, la ordinanza denunziata ed il ricorso;
Udito il P.M. in persona del Sost. Procuratore Generale, Dott. Alfredo Montagna, che ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza limitatamente all'imposizione ai prevenuti dell'obbligo di presentarsi tre volte in occasione degli incontri della squadra di calcio da disputarsi all'estero e dei cosiddetti incontri amichevoli;
CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO
Con la impugnata ordinanza il G.I.P. del Tribunale di Roma ha convalidato il provvedimento del
Questore di Roma con il quale è stato imposte a De AR GO e VO LO, oltre alla a interdizione dalla frequentazione degli stadi, il contestuale obbligo di presentarsi preso il locale
Commissariato di P.S. in occasione degli incontri di calcio disputati dalla squadra del Napoli per la durata di anni cinque.
Il G.I.P. ha ritenuto sussistenti le condizioni per disporre la convalida, avendo rilevato che entrambi i prevenuti erano stati tratti in arresto in occasione dell'incontro del campionato di calcio tra le squadre della Roma e del Napoli in flagranza del reato resistenza a pubblico ufficiale.
In particolare, nelle indicate circostanze, il De AR si era scagliato contro le Forze dell'Ordine, brandendo un coltello e profferendo minacce e, una volta fermato, era stato trovato in possesso di un artifizio pirotecnico nascosto nei pantaloni;
il VO era stato trovato in possesso di una torcia fumogena, occultata nelle mutande, ed aveva sferrato calci e pugni nei confronti degli agenti che procedevano ai controlli di polizia.
Avverso l'ordinanza ha proposto ricorsi il difensore dei prevenuti, che la denunciano per violazione di legge e vizi della motivazione.
- Con il primo mezzo di annullamento entrambi i ricorrenti denunciano l'ordinanza per violazione di legge ed, in particolare, dell'art. 13, comma terzo, della Costituzione.
Si osserva che il giudice di merito ha ingiustificatamente disatteso la memoria difensiva con la quale era stata dedotta la insussistenza delle condizioni di necessità ed urgenza che consentono agli organi di Pubblica Sicurezza di limitare la libertà individuale del destinatario del provvedimento, imponendogli l'obbligo di presentazione presso gli uffici di polizia.
Si osserva sul punto che, ai sensi dell'art. 8 della L. n. 401/89, i provvedimenti di remissione in libertà dell'arrestato in flagranza di reato emessi dal giudice della convalida o dal giudice di merito,
a seguito di giudizio direttissimo, possono contenere prescrizioni in ordine al divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive. Si aggiunge che, nel caso in esame, il giudice della convalida dell'arresto dei prevenuti non aveva ritenuto di emettere provvedimenti di tal genere.
Si deduce, quindi, che il G.I.P. non avrebbe dovuto convalidare il provvedimento del Questore, essendo già stata esclusa dal giudice della convalida l'esistenza dei requisiti di necessità ed urgenza di emettere il provvedimento impositivo degli obblighi di cui si tratta;
che, comunque, l'ordinanza non risulta motivata in ordine alle ragioni che giustificano l'imposizione di presentazione da parte del Questore.
Con il secondo mezzo di annullamento entrambi i ricorrenti denunciano difetto di motivazione in ordine alla imposizione di un triplice obbligo di presentazione anche per gli incontri di calcio disputati dalla squadra del Napoli all'estero o fuori della Provincia di Napoli.
Premesso che il G.I.P. può modificare le prescrizioni del Questore afferenti all'obbligo di presentazione, si fa rilevare che per le partite disputate fuori Provincia l'obbligo di una triplice presentazione risulta ingiustificatamente afflittivo, considerato che, in tali casi, anche dopo un'unica presentazione negli uffici di Polizia risulterebbe materialmente impossibile per il prevenuto recarsi ad assistere all'incontro di calcio.
Con il terzo mezzo di annullamento si denuncia difetto di motivazione con riferimento alla 12 imposizione di analogo obbligo per gli incontri di calcio di natura amichevole, deducendosi che anche con riferimento a questi ultimi il provvedimento risulta ingiustificatamente affittivo, in quanto si tratta di incontri di calcio non prefissati dal calendario, come quelli del campionato, ed in genere disputati durante i mesi estivi.
I ricorsi sono fondati nei limiti che di seguito vengono precisati.
Rileva la Corte in ordine al primo motivo di gravame che, nella specie, i ricorrenti non hanno dedotto che con il provvedimento di convalida dell'arresto il giudice abbia rimesso in libertà gli indagati.
In ogni caso, comunque, va osservato in punto di diritto che la facoltà attribuita al giudice della convalida di imporre prescrizioni, ai sensi dell'art. 8, comma primo, della L. n. 401/89, non ha ad oggetto la misura di prevenzione, limitativa della libertà personale, che riguarda l'obbligo di presentazione negli uffici del Commissariato, bensì la misura di pubblica sicurezza della
+ interdizione dalla frequentazione degli stadi, che è di competenza della autorità di Polizia ed il cui esercizio, facoltativo, è eccezionalmente attribuito al giudice ordinario dalla norma citata.
Sicché è evidente che il mancato esercizio di detta facoltà da parte del giudice ordinario non preclude affatto l'esercizio dei poteri che gli competono in materia da parte del Questore, così come non preclude l'emanazione della consequenziale misura di prevenzione, ai sensi dell'art. 6, comma secondo, della medesima legge, ricorrendo i requisiti di necessità ed urgenza.
Nel caso in esame, pertanto, la mancata applicazione di misure interdittive da parte del giudice della convalida risulta del tutto inconferente, mentre l'ordinanza risulta adeguatamente motivata in ordine alla sussistenza dei predetti requisiti di necessità ed urgenza, emergendo evidente la sussistenza degli stessi dalla descrizione della condotta dei prevenuti e della pericolosità, insita in essa, evidenziata dall'ordinanza.
Risulta, invece, carente la motivazione dell'ordinanza in ordine alla valutazione della congruità della durata della misura, essendosi limitato il giudice di merito a rilevare che la stessa rientra nei limiti fissati dalla legge.
Risulta, altresì, carente la valutazione del giudice di merito in ordine alla necessità della imposizione di un quadruplice obbligo di presentazione (tale risulta dai provvedimenti del
Questore) presso gli uffici della Questura in occasione degli incontri di calcio disputati dalla squadra del Napoli in qualsiasi stadio sia del territorio nazionale che all'estero.
Si palesa, infatti, evidente che la reiterazione della presentazione e, soprattutto, il numero delle volte per le quali risulta indistintamente imposta non appare logicamente giustificata con riferimento ad incontri di calcio disputati fuori casa ed, in ogni caso, all'estero.
Con riferimento alla doglianza afferente agli incontri di calcio amichevoli osserva la Corte che la norma di legge fa riferimento alle manifestazioni sportive specificamente indicate e, quindi, richiede non tanto che queste siano indicate nominatim, quanto piuttosto che siano determinabili h dal destinatario in modo certo sulla base di elementi di identificazione forniti nel provvedimento o di elementi di fatto esterni al provvedimento, ma generalmente noti.
3 Orbene, nel caso in esame, il requisito della determinabilità con certezza da parte del destinatario delle date di tali incontri si deve ritenere sussistente, facendo riferimento il provvedimento del
Questore ai soli incontri previsti da "tornei amichevoli" (cfr. sez. III, 8.3.2007 n. 9793, Lucani, RV
235821).
La ordinanza impugnata deve essere, pertanto, annullata con rinvio limitatamente agli evidenziati punti per i quali è richiesta una ulteriore valutazione di merito, mentre i ricorsi vanno rigettati nel resto.
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata nei punti concernenti la durata della misura e l'obbligo di quadruplice presentazione all'autorità di P.S. e rinvia per una nuova valutazione su di essi al
Tribunale di Roma. Rigetta nel resto i ricorsi.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 12.3.2009.
IL PRESIDENTE
IL CONSIGLIERE RELATORE
IL CANCELLIERE
A DEPOSITATA IN CANCELLERIA S S A C il 30 MAR. 2009
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IL CANCELLERE C1 0
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(Pagis Mensurati)- 1
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