Cass. pen., sez. III, sentenza 08/04/2009, n. 17875
CASS
Sentenza 8 aprile 2009

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In tema di misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, l'obbligo di duplice presentazione all'autorità di P.S. non è legittimamente imposto laddove, in ragione della distanza del luogo di competizione da quello di presentazione, non sia in ogni modo possibile, per l'interessato, raggiungere il luogo dell'incontro in tempi ravvicinati. (Nella specie la Corte ha annullato senza rinvio la ordinanza di convalida del provvedimento questorile in ordine al doppio obbligo di firma in occasione delle partite disputate dalle squadre della Roma e della Lazio al di fuori della regione Lazio).

In tema di misure di prevenzione della violenza occasionata da manifestazioni sportive, l'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia non può estendersi anche in riguardo alle partite amichevoli per le quali, in assenza di una preventiva pubblicizzazione, non può esigersi che l'interessato abbia sicura conoscenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 08/04/2009, n. 17875
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17875
    Data del deposito : 8 aprile 2009

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