Cass. pen., sez. III, sentenza 06/11/2008, n. 5502
CASS
Sentenza 6 novembre 2008

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

In tema di contrasto dei fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive, l'annullamento della convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di comparizione ad un ufficio o comando di polizia, deve essere disposto con rinvio nel caso di inosservanza dei termini a difesa, mentre deve essere disposto senza rinvio nel caso di inosservanza dei termini perentori previsti per la convalida.

In tema di misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, in caso di annullamento con rinvio per vizio di motivazione o per violazione dei termini a difesa dell'ordinanza di convalida del provvedimento questorile impositivo dell'obbligo di comparizione ad un ufficio o comando di polizia, il giudice deve procedere a rinnovare la valutazione della misura di prevenzione, ovviando al vizio di motivazione o disponendo darsi avviso all'interessato del nuovo termine entro cui esercitare il diritto di difesa cartolare. (In motivazione la Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha ulteriormente precisato che in tale ultimo caso la decisione sulla convalida deve intervenire dopo la scadenza del predetto termine).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 06/11/2008, n. 5502
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5502
    Data del deposito : 6 novembre 2008

    Testo completo