Cass. pen., sez. III, sentenza 04/03/2014, n. 23958
CASS
Sentenza 4 marzo 2014

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E legittima la motivazione "per relationem" dell'ordinanza di convalida del provvedimento assunto dal questore a norma dell'art. 6 della legge n. 401 del 1989, con il quale si vieta all'interessato l'accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, allorché in essa si effettui il richiamo all'atto impugnato ed alla richiesta del pubblico ministero.

L'obbligo di ripetuta presentazione ad un comando od ufficio di polizia in coincidenza con una stessa manifestazione sportiva (cosiddetta "doppia presentazione") può essere legittimamente imposto anche con riguardo alle competizioni che si svolgano "in trasferta", atteso che anche lo svolgimento fuori sede dell'incontro può consentire, a chi abbia effettuato una sola presentazione, di raggiungere in tempo utile il luogo ove si disputa la gara.

In tema di misure di prevenzione della violenza occasionata da manifestazioni sportive, l'obbligo di "comparire personalmente" presso un ufficio o comando di polizia è applicabile a tutti gli incontri che siano individuabili con certezza ed in concreto dal destinatario del provvedimento in relazione alla loro anticipata organizzazione, dovendo conseguentemente rimanere escluse solo le gare decise in rapporto ad esigenze peculiari del momento e senza preventiva programmazione, e, come tali, non previamente conoscibili.

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  • 1Processo penale, misure di prevenzione, DASPO, convalida, diritto di difesa, termine non inferiore a 48 ore, decorrenzaAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 29 novembre 2018

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 04/03/2014, n. 23958
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23958
Data del deposito : 4 marzo 2014

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