Sentenza 27 maggio 2009
Massime • 1
L'inottemperanza ad un'ordinanza prefettizia, con cui si inibisce ai tifosi di una squadra calcistica la presenza ad una competizione agonistica della squadra, non costituisce presupposto per l'imposizione del divieto di accesso e dell'obbligo di presentarsi presso un ufficio o comando di polizia in concomitanza di eventi sportivi, oggetto quest'ultimo di convalida ai sensi della legge n. 401 del 1989. (Fattispecie nella quale il G.i.p. aveva convalidato il provvedimento del questore, fondato solo sulla violazione dell'ordinanza prefettizia con cui era stata inibita la presenza della tifoseria ad un incontro della squadra di calcio di cui il proposto era sostenitore).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/05/2009, n. 30779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30779 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 27/05/2009
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARMO Margherita - rel. Consigliere - N. 797
Dott. MULLIRI Guicla I. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 33457/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EL CA IU N. IL 25/01/1982;
avverso ORDINANZA del 11/08/2008 del GIP TRIBUNALE di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARMO Margherita;
lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto "annullarsi l'impugnata ordinanza con rinvio ad altro giudice per un nuovo giudizio". FATTO E DIRITTO
Con provvedimento dell'11 agosto 2008 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma convalidava il provvedimento emesso il 28 luglio 2008 dal Questore di Roma ai sensi della L. n. 401 del 1989, art. 6, con cui era imposto a PE DE DU il divieto di accesso, per il periodo di tre anni, a tutte le competizioni calcistiche, professionali ed amichevoli che avrebbe dovuto disputare la squadra Sora Calcio in ogni impianto sportivo del territorio nazionale ed internazionale, nonché il divieto di accedere, nelle stesse occasioni, in prossimità delle stazioni ferroviarie, dei caselli autostradali e di tutti i luoghi interessati alla sosta e al transito delle persone che assistono alle competizioni sportive, dell'obbligo, per lo stesso arco temporale, presentarsi presso il Commissariato di PS di Sora, quindici minuti prima e trenta minuti dopo l'inizio del primo tempo, nonché trenta minuti dopo l'inizio del secondo tempo, per ogni partita della detta squadra di calcio. Il provvedimento era stato emesso dal Questore e convalidato dal GIP in quanto il DE DU, in occasione della partita di calcio Pescatori Ostia - Sora di play off del campionato di promozione Lazio, unitamente ad altri sostenitori del Sora Lazio, si era reso responsabile della inottemperanza all'ordinanza prefettizia del 23 maggio 2008 con cui era stata inibita la presenza dei tifosi del Sora alla partita.
Il GIP, nel convalidare il provvedimento, rilevava che l'indagato, unitamente ad altri tifosi, tra i quali vi erano alcuni facinorosi che brandivano bottiglie di vetro, aveva dapprima assistito alla partita da un punto della recinzione ove era possibile vedere il campo e poi, al termine della partita, era rimasto all'esterno dello spogliatoio, in attesa dell'uscita delle due squadre. Ha proposto ricorso per cassazione il DE DU chiedendo l'annullamento dell'impugnata ordinanza.
Tanto premesso il Collegio rileva che, con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione del diritto di difesa. Rileva il DE DU che il provvedimento del Questore del 28 luglio 2008 gli era stato notificato il sabato 9 agosto 2008 alle ore 09,20 ed era stato convalidato dal Giudice per le indagini preliminari l'11 agosto 2008 (di lunedi) alle ore 9,40.
Era stato quindi violato il diritto di difesa, tenuto anche conto del periodo estivo, nonché del fatto che la notifica era avvenuta di sabato e la convalida nelle prime ore di lavoro del lunedi. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta il difetto di motivazione del provvedimento del Giudice per le indagini preliminari. Rileva il De DU che gli era stato contestata soltanto la violazione dell'art. 650 c.p., peraltro insussistente nella specie, e che tale violazione non costituiva motivo per l'emissione del D.A.SPO. non essendo ricompresa nell'elenco tassativo di cui alla L.13 dicembre 1989, n. 401, art. 6 e successive modifiche.
La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 512 del 2002, aveva ribadito la tassatività di tale elencazione.
Inoltre il GIP non aveva motivato in ordine alle ragioni di necessità ed urgenza che giustificavano la misura, alla personalità del destinatario e alla durata della misura, limitandosi a confermare quella determinata dal Questore.
Tanto premesso il Collegio rileva, in primo luogo, che il provvedimento di convalida è intervenuto nel termine di 96 ore dalla notifica all'interessato del provvedimento del Questore, sicché non si pone un problema di caducazione del provvedimento ai sensi della L. n. 401 del 1989, art.
6. Deve peraltro rilevarsi che è fondata e merita accoglimento l'eccezione di carenza di motivazione del provvedimento impugnato in quanto il GIP si limita a contestare all'indagato la violazione dell'ordinanza prefettizia del 23 maggio 2008 con la quale era stata inibita la presenza dei tifosi del Sora alla partita del 25 maggio 2008 "Pescatori Ostia - Sora".
La violazione dell'art. 650 c.p. non rientra infatti tra le violazioni elencate nell'indicata legge che giustificano l'emissione del provvedimento di divieto di accesso del Questore e del correlato obbligo di presentazione e di firma, oggetto di convalida ai sensi della L. n. 401 del 1989, comma 2. Per quel che attiene al cenno, nell'ordinanza impugnata, in ordine alla presenza dell'indagato tra un gruppo di facinorosi, deve rilevarsi che la L. n. 401 del 1989, art. 6, prevede, come presupposto del provvedimento, che l'interessato abbia "preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive o che, nelle medesime circostanze, abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza". Nel caso in esame nell'ordinanza del GIP, che ha convalidato il divieto di accesso ed imposto l'obbligo di presentazione e di firma, si evidenzia solo un comportamento dell'indagato da cui si ravvisa la violazione dell'art. 650 c.p.. Manca invece una specifica motivazione in ordine alla condotta tenuta dall'indagato in occasione dell'incontro del 25 maggio 2008, con riferimento alla sua partecipazione attiva agli episodi di violenza nei termini indicati dalla norma e in ordine alla necessità ed urgenza della misura, nonché alla congruità della durata. In accoglimento del secondo motivo va quindi annullata l'ordinanza impugnata, con rinvio allo stesso Tribunale di Roma che deciderà sulla convalida con diverso giudice delle indagini preliminari, fissando all'indagato un termine di quarantotto ore per presentare memorie o deduzioni, anche tramite difensori, rimanendo assorbite in tale statuizione le doglianze del ricorrente circa l'insufficienza dei termini a difesa.
Trascorso il termine il giudice deciderà sulla convalida tenendo presenti i principi affermati da questa Corte nella materia in oggetto (SU sent. 27 ottobre 2004, n. 44273, rv 229110, Labbia) secondo cui "in sede di convalida del provvedimento del questore che, incidendo sulla libertà personale, imponga a taluno, ai sensi della L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6, comma 2 e successive modifiche, l'obbligo di presentarsi ad un ufficio o comando di polizia in coincidenza con lo svolgimento di manifestazioni sportive, il controllo di legalità del giudice deve riguardare l'esistenza di tutti i presupposti legittimanti l'adozione dell'atto da parte dell'autorità amministrativa, compresi quelli imposti dalla circostanza che, con esso, si dispone una misura di prevenzione (ragioni di necessità e urgenza, pericolosità concreta ed attuale del soggetto, attribuzione al medesimo delle condotte addebitate e loro riconducibilità alle ipotesi previste dalla norma), ed investire altresì la durata della misura che, se ritenuta eccessiva, può essere congruamente ridotta dal giudice della convalida". È opportuno precisare che, nelle more, rimane sospesa l'efficacia della misura cautelare limitatamente all'obbligo di presentazione e di firma di cui alla L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6, comma 2 (v. in tal senso SU sent. 29 novembre 2005, n. 4443, Spinelli rv 232712).
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma. Così deciso in Roma, il 29 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2009