Cass. pen., sez. III, sentenza 27/05/2009, n. 30779
CASS
Sentenza 27 maggio 2009

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

L'inottemperanza ad un'ordinanza prefettizia, con cui si inibisce ai tifosi di una squadra calcistica la presenza ad una competizione agonistica della squadra, non costituisce presupposto per l'imposizione del divieto di accesso e dell'obbligo di presentarsi presso un ufficio o comando di polizia in concomitanza di eventi sportivi, oggetto quest'ultimo di convalida ai sensi della legge n. 401 del 1989. (Fattispecie nella quale il G.i.p. aveva convalidato il provvedimento del questore, fondato solo sulla violazione dell'ordinanza prefettizia con cui era stata inibita la presenza della tifoseria ad un incontro della squadra di calcio di cui il proposto era sostenitore).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 27/05/2009, n. 30779
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 30779
    Data del deposito : 27 maggio 2009

    Testo completo