Cass. pen., sez. III, sentenza 16/02/2011, n. 8435
CASS
Sentenza 16 febbraio 2011

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Massime1

In tema di misure di prevenzione della violenza occasionata da manifestazioni sportive, l'obbligo di comparire presso un ufficio o comando di polizia è applicabile anche alle gare amichevoli che siano individuabili con certezza dal destinatario del provvedimento in relazione alla loro anticipata programmazione e pubblicizzazione attraverso i normali mezzi di comunicazione, restando conseguentemente esclusi gli incontri minori decisi in rapporto ad esigenze peculiari del momento e senza una preventiva programmazione.

Commentario1

  • 1Processo penale, misure di prevenzione, DASPO, convalida, diritto di difesa, termine non inferiore a 48 ore, decorrenzaAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 29 novembre 2018

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 16/02/2011, n. 8435
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8435
Data del deposito : 16 febbraio 2011

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