Sentenza 3 giugno 2008
Massime • 1
Il divieto di accesso ai luoghi di svolgimento di manifestazioni sportive, con contestuale obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, come previsto dall'art. 6, commi primo e secondo, L. n. 401 del 1989, non può estendersi genericamente agli incontri c.d. "amichevoli", mancando il requisito della sicura determinabilità da parte del destinatario. (Conf. Cass. sez. III, nn. 30389 del 2008, 30390 del 2008, 30391 del 2008 e 30392 del 2008, non massimate).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/06/2008, n. 30388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30388 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 03/06/2008
Dott. GRASSI Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 00703
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 004517/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EC EL, N. IL 05/06/1974;
avverso ORDINANZA del 22/11/2007 GIP TRIBUNALE di BERGAMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMORESANO SILVIO;
lette le conclusioni del P.G. Dott. MONTAGNA Alfredo, per l'accoglimento parziale del ricorso.
OSSERVA
1) Il Questore di Bergamo, con provvedimento notificato il 21.11.2007, vietava a EC EL di accedere per anni quattro ad impianti sportivi ove si svolgono partite di calcio, e gli prescriveva di presentarsi alla polizia giudiziaria in occasione di ogni incontro di calcio amichevole, coppa Italia, campionato ed eventuali competizioni europee disputate dalle squadre TA ed Albinoleffe.
Il GIP del Tribunale di Bergamo, su richiesta del P.M., con ordinanza in data 22.11.2007, convalidava il provvedimento del Questore. Preso atto della documentazione trasmessa dal P.M. e della memoria difensiva, riteneva il GIP che ricorressero tutti i presupposti richiesti dalla legge (L. n. 401 del 1989, art. 6) per la emissione del provvedimento.
2) Propone ricorso per cassazione il EC, a mezzo del difensore, per difetto di motivazione in ordine alle ragioni di necessità ed urgenza della misura, essendosi il GIP limitato ad apodittiche affermazioni.
Con il secondo motivo denuncia il difetto e l'illogicità della motivazione in relazione alla necessità di imporre anche l'obbligo di presentazione. Tale obbligo, che comprime la libertà personale del soggetto, deve essere assolutamente e specificamente motivato e non va inteso come automatico e consequenziale al divieto di accesso agli stadi. E, poiché lo scopo della norma è quello di tenere lontani i tifosi violenti dai luoghi in cui si svolgono le manifestazioni sportive, è necessario formulare un giudizio prognostico negativo in relazione all'effettivo rispetto del divieto di accesso agli stadi. Tale prognosi negativa certamente non ricorre per chi (come il ricorrente), essendo stato già gravato da DASPO, ha sempre osservato gli obblighi impostigli.
Con il terzo motivo denuncia la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione all'obbligo di presentazione alla p.g. anche in occasione di partite amichevoli.
Con il quarto motivo denuncia la mancanza ed illogicità della motivazione in relazione al fumus di attribuibilità delle condotte contestate.
Il GIP desume tale attribuibilità dal fatto che il ricorrente sia stato individuato anche con riprese filmate che, però, non risultano neppure allegate al fascicolo.
Con il quinto motivo denuncia il difetto di motivazione in relazione all'obbligo di presentazione anche per le partite dell'Albinoleffe, pur essendo il ricorrente tifoso dell'TA.
Con il sesto motivo, infine, denuncia il difetto di motivazione con riferimento alla imposizione dell'obbligo di presentazione per due volte (mezz'ora dopo l'inizio del primo tempo e mezz'ora dopo l'inizio della ripresa di ogni incontro).
Chiede pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3) Con requisitoria scritta in data 25 febbraio 2008 il P.G., mancando il requisito della sicura determinabilità da parte del destinatario dell'obbligo in relazione agli incontri amichevoli, chiede l'accoglimento parziale del ricorso con conseguente annullamento sul punto dell'ordinanza impugnata.
4) Va, innanzitutto, ricordato che le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 44273/2004), risolvendo il contrasto giurisprudenziale manifestatosi in relazione ai requisiti minimi del provvedimento del Questore, con cui viene imposto l'obbligo di presentazione di cui ala L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6, comma 2, e succ. modif., dopo aver richiamato il contenuto delle decisioni della Corte costituzionale n. 512 del 20.11.2002, n. 136 del 23. 4 1998 e n. 234 del 20.1.1997, hanno affermato che il controllo di legalità deve svolgersi su tutti i presupposti legittimanti la misura e cioè:
a) la pericolosità del soggetto, verificando se i fatti indicati dal Questore possano costituire indizio sicuro della ritenuta pericolosità;
b) l'adeguatezza della misura in relazione alla sua durata, la quale se ritenuta eccessiva, può essere anche ridotta ma non aumentata ex officio dal giudice;
c) le ragioni di necessità ed urgenza che hanno indotto il Questore a provvedere.
Con la predetta decisione le sezioni unite hanno anche precisato che il giudice della convalida può avvalersi della motivazione per relationem a condizione che essa dia conto del percorso argomentativo e delle ragioni di condivisione del provvedimento impugnato. Tanto premesso, le censure sollevate dal ricorrente (tranne quella relativa all'imposizione dell'obbligo per le partite amichevoli) sono infondate, avendo il giudice della convalida dimostrato di aver controllato tutti i presupposti legittimanti la misura. 4.1) In ordine al fumus di attribuibilità delle condotte al ricorrente, il GIP ha ricordato, richiamando la notizia di reato della Questura di Bergamo del 13 novembre 2007, come il ricorrente sia stato individuato, anche con riprese filmate, come uno dei partecipanti agli episodi di violenza iniziati all'esterno dello stadio e proseguiti all'interno (dove con un blocco di ghisa prelevato in precedenza sfondavano la vetrata che divide il settore della curva nord dal terreno di gioco), allo scopo di far sospendere la partita di calcio TA - Milan.
4.2) Quanto alla pericolosità, con motivazione, adeguata ed immune da vizi logici, il GIP ha valutato, da un lato, "la partecipazione attiva ad episodi di violenza in occasione della manifestazione sportiva ed alla induzione alla violenza di altre persone" e, dall'altro, che, "insensibile alle plurime segnalazioni a suo carico, non ha ancora all'evidenza percepito la gravità della sua condotta". Aggiunge il GIP che, in ragione dei precedenti specifici del ricorrente, è possibile esprimere "un giudizio di profonda insofferenza alla legge che consente di formulare una prognosi negativa circa il suo comportamento futuro e, in particolare, circa la sua capacità di osservare le prescrizioni inerenti al divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive, prognosi negativa che giustifica pienamente l'adozione della prescrizione ulteriore inerente l'obbligo di presentazione".
Il fatto che il ricorrente sia stato già destinatario di DASPO costituisce inequivocabilmente, stante la pervicacia nella reiterazione di condotte violente in occasione di manifestazioni sportive, indice della sua pericolosità (irrilevante risultando l'osservanza delle prescrizioni in precedenza imposte). 4.3) In ordine alla necessità, la motivazione non richiede inderogabilmente formule esplicite, ben potendo la sussistenza di detto requisito desumersi anche dalla gravità del fatto e dalla pericolosità del soggetto, essendo palese, in tali casi, l'esigenza di garantire, con l'obbligo di presentazione, l'osservanza del divieto (Cass. Pen. sez. 7^ n. 39049 del 26.10.2006; Cass. sez. 3^ n. 1212/2008). Tali principi sono stati osservati in quanto la necessità della misura è stata desunta dalla valutazione estremamente grave delle condotte del ricorrente, rivelatrici della sua pericolosità sociale. Ed in relazione all'urgenza il GIP motiva facendo riferimento alla "..necessità di tutelare l'ordine pubblico in conseguenza dei gravissimi fatti avvenuti....".
L'urgenza, invero, non va collegata al tempo dei fatti (altrimenti si farebbe dipendere l'applicazione della misura dalla possibilità di individuare con tempestività gli autori delle condotte violente), ma piuttosto al profilarsi di occasioni di reiterazione della condotta;
ed il richiamo fatto dal GIP in proposito è assolutamente pertinente e sufficiente.
A parte il fatto che, come ha già affermato questa Corte, essendo il provvedimento del Questore destinato ad avere esecuzione a partire dalla prima manifestazione sportiva successiva alla notifica e dovendo lo stesso essere convalidato entro 96 ore dalla notifica medesima, l'obbligo della motivazione sulla urgenza è riferibile al solo caso in cui il decreto abbia avuto esecuzione prima dell'intervento del GIP (cioè in relazione a manifestazioni sportive svoltesi tra la notificazione del provvedimento e la convalida). 4.4) L'ordinanza è correttamente ed adeguatamente motivata anche in relazione all'estensione dell'obbligo in occasione delle partite dell'Albinoleffe, altra squadra di Bergamo, ed alla previsione di un duplice obbligo di presentazione (in considerazione della gravità degli scontri e della pericolosità del soggetto). È del tutto evidente, invero, che se lo scopo della norma è quello di evitare che un soggetto pericoloso si porti nel luogo di svolgimento della competizione sportiva, l'obbligo della duplicità della firma ha una sua ragione d'essere, per impedire che il divieto imposto venga, sia pure in parte, eluso.
4.5) Il ricorso è, invece, fondato in relazione alla imposizione dell'obbligo di presentazione anche in occasione di partite amichevoli.
Il riferimento contenuto nell'art. 6 cit. a "manifestazioni sportive specificamente indicate" richiede non che queste siano indicate nominativamente (il che sarebbe impossibile, sia per la evidente "lunghezza" della elencazione, sia perché non è dato sapere, in relazione alla possibile lunga durata della prescrizione, quali incontri verranno disputati da una squadra), ma che esse siano determinabili, con certezza, dal destinatario del provvedimento. Tale determinabilità può avvenire, ovviamente, per tutte le partite di campionato o per gli incontri programmati, che vengono resi noti al pubblico con largo anticipo ed attraverso i mezzi di comunicazione.
Per un tifoso è quindi agevole conoscere le date in cui la squadra di calcio si esibirà in casa o in trasferta, in campionato od in tornei programmati, ufficiali (coppa Italia, coppe europee) o anche amichevoli.
Non la stessa cosa può dirsi per le partite amichevoli che possono essere decise, senza una preventiva programmazione, in rapporto alle esigenze del momento, alla individuazione delle squadre avversarie, all'accordo con le stesse, alla disponibilità dell'impianto sportivo.
Si pensi alle partite precampionato che una squadra organizza in modo più o meno ravvicinato, a seconda delle esigenze e delle richieste dell'allenatore per verificare lo stato della preparazione in vista delle partite ufficiali.
È evidente che anche il tifoso più appassionato non è in condizioni di conoscere completamente l'effettuazione di tali partite, specialmente nel periodo estivo quando egli si trova magari in vacanza e la squadra in "ritiro".
Il destinatario del provvedimento verrebbe esposto a divieti indeterminati che potrebbe non essere in grado di rispettare. Il che sarebbe di estrema gravità dal momento che la legge prevede, in caso di inosservanza dell'obbligo, la reclusione da uno a tre anni e la multa da Euro 10.000 a 40.000. La commissione di un delitto verrebbe ancorata a presupposti incerti e non facilmente accertabili e dimostrabili.
È assolutamente evidente, allora, che la impossibilità o anche la mera difficoltà di conoscenza incida inevitabilmente sulla esigibilità dell'obbligo.
Deve affermarsi quindi il principio di diritto che la prescrizione di cui alla L. n. 401 del 1989, art. 6, comma 2, e succ. modif. non può estendersi genericamente agli incontri amichevoli, mancando il requisito della sicura determinabilità da parte del destinatario. L'ordinanza del GIP che ha convalidato il provvedimento del Questore di Bergamo anche nella parte in cui faceva genericamente riferimento a "ogni incontro di calcio amichevole" va pertanto annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente all'obbligo di presentazione in coincidenza con le partite amichevoli. Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, il 3 giugno 2008.
Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2008