Sentenza 7 aprile 2016
Massime • 1
In tema di turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive, il termine a difesa di 48 ore, assegnato al sottoposto al provvedimento questorile impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di P.S., non è soggetto ad alcuna proroga qualora al suo interno siano inclusi uno o più giorni festivi, in quanto, alla eventuale chiusura al pubblico della segreteria del pubblico ministero e della cancelleria del giudice per le indagini preliminari, l'interessato può ovviare accedendo agli atti che lo riguardano presso la Questura, dove ne esiste copia.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/04/2016, n. 28240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28240 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2016 |
Testo completo
28 2 4 0/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da 837 Elisabetta Rosi - Presidente - Sent. n. sez.. CC 7/4/2016 Enrico Manzon Angelo Matteo Socci R.G.N. 29972/2015 -Relatore - Giovanni Liberati Andrea Gentili ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da IN ON, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 27/12/2014 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pistoia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;
letta la requisitoria depositata dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vito D'Ambrosio, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 27 dicembre 2014 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pistoia ha convalidato il provvedimento del Questore di Pistoia del 24 dicembre 2014, che aveva imposto a ON IN il divieto di accedere per cinque anni ai luoghi ove si svolgono competizioni di basket e di calcio, ufficiali e amichevoli, relative a campionati e tornei nazionali, sia professionistici sia dilettantistici, ed il contemporaneo obbligo di presentazione al Questore ai sensi dell'art. 6, comma 5, I. 401/89. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso l'intimato mediante il suo difensore, affidato a due motivi.
2.1. Con un primo motivo ha denunciato violazione di legge penale e vizio di motivazione, per la compressione del proprio diritto di difesa, in quanto il provvedimento del Questore gli era stato notificato il 24/12/2014 ed il Pubblico Ministero ne aveva chiesto la convalida il 25/12/2014, disposta dal Giudice per le indagini preliminari con l'ordinanza impugnata del 27/12/2014, con l'impossibilità, conseguente alla chiusura delle cancellerie nei giorni festivi, di prendere visioni degli atti, esaminare la richiesta del Pubblico Ministero e presentare memorie. Ha inoltre lamentato la insufficienza della motivazione della richiesta di convalida e del conseguente provvedimento del Giudice per le indagini preliminari, quest'ultimo motivato con riferimento al decreto del Questore, senza tener conto della propria memoria difensiva, nella quale era stata rappresentata l'esigenza di dover essere sempre reperibile per ragioni di lavoro. Ha lamentato l'insufficienza della motivazione anche in ordine al divieto di accedere alle competizioni calcistiche, non essendo appassionato di calcio e non avendo mai frequentato gli stadi di calcio.
2.2. Con un secondo motivo ha denunciato violazione di legge con riferimento agli artt. 3, 4 e 13 Cost. e proposto questione di costituzionalità dell'art. 4, comma 8, d.l. 119/2014 e, in subordine, dell'art. 6, comma 5 e 8, I. 401/89, per l'indebita ed eccessiva compressione della libertà personale conseguente alla applicazione della nuova disciplina ai soggetti nei cui confronti sia già stato applicato un provvedimento analogo di divieto di accesso alle manifestazioni sportive, dovendo per costoro applicarsi il divieto per un minimo di 5 anni senza la possibilità di considerare le loro esigenze lavorative.
3. Il Pubblico Ministero nella sua requisitoria scritta ha concluso per il rigetto del ricorso, evidenziando il rispetto del termine di 48 ore stabilito come congruo per le esigenze difensive e l'irrilevanza della presenza di giorni festivi e l'adeguatezza della motivazione della ordinanza impugnata, sia quanto alla pericolosità sia quanto alla necessità ed urgenza della misura. Ha inoltre rilevato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale proposta in relazione alla normativa di contrasto alla violenza nelle manifestazioni sportive, conforme ai criteri stabiliti dall'art. 13 Cost. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato.
1. Per quanto riguarda il primo motivo, mediante il quale sono state denunciate violazione di legge processuale e vizio di motivazione, deve ribadirsi 2 Els a l'irrilevanza della scadenza del termine di 48 ore stabilito per la convalida in giorno festivo, che non ne comporta la proroga (cfr. Sez. 3, n. 17288 del 20/02/2014, Troise, Rv. 261502), ed anche della eventuale presenza di giorni festivi nell'arco delle 48 ore assegnate al sottoposto per approntare le proprie difese, in quanto alla eventuale chiusura al pubblico della segreteria del pubblico ministero e della cancelleria del giudice per le indagini preliminari l'interessato può ovviare accedendo agli atti che lo riguardano presso la Questura, laddove ve ne è copia (non avendo il ricorrente prospettato difficoltà di accesso agli uffici della Questura e la mancanza in tale luogo di copia degli atti del procedimento), trattandosi dell'ente che ha emesso il provvedimento oggetto della richiesta di convalida, in tal modo procurandosi le informazioni e gli atti necessari per far valere le sue ragioni nella forma del contraddittorio cartolare, attraverso il quale viene salvaguardato il diritto di difesa in tale genere di procedimenti. Quanto al dedotto vizio di motivazione va ricordato che secondo la giurisprudenza di questa Corte è legittima anche la motivazione della convalida per relationem, attraverso il richiamo all'atto del Questore e alla richiesta del pubblico ministero (Sez. 3, n. 23958 del 04/03/2014, Valeri, Rv. 259657; conf. Sez. 1, 18 marzo 2003, n. 12719; Sez. 1, 18 luglio 2003, n. 30306; Sez. 1, 20 gennaio 2004, n. 1338; Sez. 6, 12 marzo 2004, n. 12110; Sez. 3, 17 dicembre 2008, n. 3437; Sez. 3, 18 dicembre 2008, n. 3830/2009). Nella specie l'ordinanza di convalida impugnata rinvia per la sussistenza dei presupposti della convalida al provvedimento del Questore, nel quale sono indicati gli elementi da cui sono stati ricavate la pericolosità del IN (consistenti nella aggressione da parte del sottoposto ad un altro gruppo di sostenitori della medesima squadra di pallacanestro e nelle precedenti turbative poste in essere dallo stesso IN in altre analoghe occasioni) e le ragioni della necessità di provvedere con urgenza (per essere ancora in corso il campionato e prevista per il 29 dicembre 2014 un'altra partita presso il medesimo impianto sportivo), in tal modo soddisfacendo adeguatamente all'obbligo di motivata verifica imposto al giudice per le indagini preliminari. Attraverso il richiamo ai precedenti di polizia per fatti commessi dal IN in occasione di manifestazioni sportive, ed anche ad una aggressione a personale dell'Arma dei Carabinieri in occasione di altro incontro di pallacanestro, il Questore ed il giudice per le indagini preliminari hanno, sia pure implicitamente, dato atto della pericolosità dello stesso e della, conseguente, opportunità di estendere il divieto anche alle competizioni calcistiche, notoria occasione di disordini e comportamenti violenti, in tal modo soddisfacendo all'obbligo di motivazione anche in relazione a tale estensione del divieto imposto al IN. 3 Elib a 2. Il secondo motivo, mediante il quale è stata denunciata violazione di legge con riferimento agli artt. 3, 4 e 13 Cost. e proposta questione di costituzionalità dell'art. 4, comma 8, d.l. 119/2014 e, in subordine, dell'art. 6, comma 5 e 8, I. 401/89, risulta manifestamente infondato, rientrando nella discrezionalità del legislatore la determinazione della durata minima dei divieti e degli obblighi conseguenti alla commissione di episodi di violenza in occasione o nel corso di manifestazioni sportive da parte di soggetti già in precedenza sottoposti ad analoghi provvedimenti, e non ravvisandosi contraddittorietà od per la illogicità di tale disciplina rispetto a quella generale stabilita determinazione della durata delle misure di prevenzione, in considerazione della diversità di ambiti, presupposti e conseguenze delle misure applicate ai sensi della l. 401 del 1989. Neppure sembra ravvisabile alcuna violazione dell'art. 4 Cost., non avendo il ricorrente prospettato in quale modo l'imposizione dei divieti e degli obblighi oggetto del provvedimento del Questore possano incidere sulla sua attività lavorativa, pregiudicandola od impedendone il pieno e corretto svolgimento, avendo il IN allegato di essere presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante di una società di capitali avente come oggetto sociale lo svolgimento di lavori edili (come si ricava dallo statuto della società e dalla visura camerale allegati al ricorso), senza precisare come ed in quale misura tale attività professionale possa essere compromessa dalla imposizione dei divieti e degli obblighi in questione, che non limitano permanentemente la libertà di movimento del sottoposto, con la conseguente manifesta infondatezza della censura ed anche delle questioni di legittimità prospettate. In conclusione il ricorso deve essere respinto ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 7/4/2016 Il Consigliere estensore IL Presidente 'N.. Elisabetta Rosi Giovanni Liberati DEPOSITATA IN CANCELLERIA 7 LUG 2016 . IL CANCELLIERE 4 Luana, Mariant