Sentenza 11 maggio 2017
Massime • 1
Il divieto di accesso ai luoghi di svolgimento di manifestazioni sportive, con contestuale obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, previsto dall'art. 6, commi 1 e 2, legge 13 dicembre 1989 n. 401, può legittimamente riferirsi anche agli incontri c.d. "amichevoli" che siano stati programmati e pubblicizzati attraverso i normali strumenti di diffusione in modo da essere previamente conoscibili dall'interessato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/05/2017, n. 35557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35557 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2017 |
Testo completo
35557-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE секДик Sent. n. sez.1601 Composta da U.P. 11/05/2017 Piero Savani - Presidente - Donatella Galterio R.G.N. 11004/2017 Gastone Andreazza -Relatore - Aldo Aceto Antonella Ciriello ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AZ RP, n. a Chieti il 26/07/1978; avverso la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila in data 08/01/2016; udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale S. Tocci, che ha concluso per l'inammissibilità; udite le conclusioni del Difensore di fiducia, Avv. L. Carinci, che ha concluso per l'accoglimento; DEPOSITATA IN CANCELLERIA 1 9 LUG 2017 IL CANCELLIERE Luana MariantLuania RITENUTO IN FATTO 1. AZ RP ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello de L'Aquila del 08/01/2016 di conferma della sentenza in data 07/02/2013 del Tribunale di Chieti di condanna per il reato di cui all'art. 6, comma 6, I. n. 401 del 1989 in relazione alla mancata presentazione nelle date del 16 e 30/01/2011 presso la Questura di Chieti quindici minuti dopo l'inizio del primo e secondo tempo di ogni partita come da provvedimento del Questore di Chieti.
2. Con un primo motivo lamenta l'inosservanza degli artt. 6, commi 1, 2, 2 bis e 6 della I. n. 401 del 1989 e degli artt. 177, 178 e 179, 188, 180 e 182 cod. proc. pen., nonché degli artt. 13 e 24 Cost. nonché mancanza/contraddittorietà della motivazione con conseguente nullità della sentenza per non avere i giudici di merito considerato, in ordine all'eccezione di nullità del provvedimento del Questore e del decreto di convalida del G.i.p., la circostanza che la relata di notifica del provvedimento del Questore di Chieti del 19/08/2010 non conteneva l'avviso che l'interessato ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice per le indagini preliminari (come disposto nella sentenza della Corte Costituzionale n. 144 del 1997) non potendo ritenersi sufficiente, come affermato dalla sentenza impugnata, che tale avviso sia contenuto nel provvedimento questorile.
3. Con un secondo motivo lamenta l'inosservanza degli artt. 6, commi 1, 2, 2 bis e 6 della 1. n. 401 del 1989 e degli artt. 177, 178 e 179 cod. proc. pen., e mancanza/contraddittorietà/illogicità della motivazione e violazione dell'art. 1 cod. pen. e dei principi di legalità e tassatività di cui all'art. 25 Cost. per non avere il Giudice rilevato la nullità assoluta conseguente alla violazione del diritto di difesa dell'imputato per la indeterminatezza del provvedimento del Questore del 19/08/2010 adottato nei confronti del ricorrente e quindi da disapplicarsi. Rileva infatti che il provvedimento questorile disciplinato dagli artt. 1 e 2 della 1. n. 401 del 1989 deve contenere espressamente la specificazione delle competizioni sportive per le quali è vietato l'accesso agli impianti e l'indicazione delle modalità di tempo e di luogo nonché della durata della prescrizione accessoria dell'obbligo di presentazione all'ufficio ovvero l'indicazione tassativa delle manifestazioni per le quali il soggetto deve recarsi in Questura per la firma del relativo registro di presenza;
al contrario, il decreto del Questore di Chieti 2 sarebbe stato vago ed indeterminato e non indica specificatamente quali siano le gare del Chieti Calcio per le quali si è prescritto l'obbligo della firma in Questura.
4. Con un terzo motivo lamenta la mancanza di indizi gravi e precisi e concordanti indispensabili per desumere l'esistenza del fatto contestato e l' inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche e segnatamente dell'art. 6, comma 6, l.n. 401 del 1989 e degli artt. 192, commi 1 e 2, e 533 cod. proc. pen. nonché mancanza/contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in particolare quanto alla individuabilità e conoscenza da parte del ricorrente della disputa da parte della società sportiva Chieti Calcio delle due gare del 16/01/2011 e del 30/01/2011 e conseguentemente della necessità di presentarsi in Questura in tali giorni;
si duole del fatto che la sentenza abbia argomentato nel senso della conoscibilità perché le partite erano fissate di domenica e quindi si trattava di gare di campionato, censurando tale deduzione. Lamenta che l'argomentazione del provvedimento è illogica laddove non si basa su prove documentali in atti bensì esclusivamente su una supposizione ovvero su una conoscenza di gare di campionato data per scontato in capo al ricorrente. Rileva inoltre che non vi è prova del dolo e quindi della consapevolezza da parte del ricorrente dello svolgimento delle manifestazioni sportive ufficiali delle gare di calcio del Chieti e della volontà dello stesso di non voler andare a firmare. Aggiunge che negli altri processi penali promossi in ordine a violazioni del medesimo provvedimento del 19/08/2010 del Questore di Chieti relativi all'obbligo di presentazione il ricorrente è stato sempre assolto dal Giudicante che ha sempre ritenuto nullo, perché indeterminato e illegittimo, il provvedimento, come risultante dalle sentenze del Tribunale Monocratico di Chieti nn. 1229 del 14/11/2013 e 1353 del 11/12/2013. 5. Con un ultimo motivo lamenta l'inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 163 e 164, comma 2 n. 1 cod. pen. e di altre norme giuridiche nonché ' mancanza assoluta della motivazione in ordine all' istanza del ricorrente, formulata anche con l' atto d'appello, riguardo la concessione della sospensione condizionale della pena non accordata dal Tribunale. ONSIDERATO IN DIRITTO 1. I primi due motivi sono inammissibili. 3 Anche a volere ritenere, come lamentato dal ricorrente facendo leva sulla sentenza n. 144 del 1997 della Corte costituzionale, che, con riguardo al primo motivo, l'avviso contenuto nel provvedimento del Questore circa la facoltà dell'interessato di presentare memorie o deduzioni difensive al G.i.p., avviso nella specie presente, debba essere riportato anche nella relata di notifica del provvedimento (con il che, tuttavia, si perverrebbe, a tacer d'altro, ad una duplicazione, la cui ragione non sarebbe dato comprendere, del medesimo avviso dato in favore della stessa persona), il rilievo svolto confligge con il principio, più volte espresso da questa Corte, secondo cui, con riguardo ai provvedimenti del Questore che impongono il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive o l'obbligo di comparizione presso un ufficio di polizia durante il loro svolgimento, il controllo giurisdizionale di legalità sui presupposti dell'azione amministrativa si esaurisce nella fase della convalida dinanzi al G.i.p., sicché l'omessa deduzione, in tale sede, delle relative eccezioni o il rigetto di esse da parte del giudice (e, poi, eventualmente, della Corte di Cassazione) conferiscono al provvedimento amministrativo convalidato una forza corrispondente a quella del giudicato interno, preclusiva di ulteriore censurabilità in sede cognitiva (tra le altre, Sez. 3, n. 6779 del 11/06/2015, dep. 22/02/2016, Carta, Rv. 266777; Sez. 3, n. 4949 del 17/12/2014, dep. 03/02/2015, Storlazzi, Rv. 262477; Sez. 3, n. 39408 del 26/09/2007, dep. 25/10/2007, Gioppato, Rv. 238022). Analoga inammissibilità va rilevata, per le medesime ragioni, con riferimento al secondo motivo riguardante sempre la nullità del provvedimento amministrativo, anche in tal caso essendo ormai preclusa, in forza dei principi appena ricordati, ogni deduzione in ordine alla pretesa indeterminatezza del provvedimento del Questore, fatto ovviamente salvo, come subito oltre si dirà, ogni riflesso di tale rilievo sulla stessa sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 6 cit., come tale ovviamente deducibile nel giudizio che tale reato abbia ad oggetto. In tal senso, infatti, il controllo sulla "esigibilità" dell'obbligo di presentazione, menzionato dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 136 del 1998 e n. 512 del 2002, e affidato al giudice della convalida, si traduce anche in controllo sulla "conoscibilità" dell'obbligo, in relazione alla concreta un manifestazione sportiva amichevole, affidato al giudice del merito ( Sez. 3, n. 9793 del 29/11/2006, dep. 08/03/2007, Lucani, Rv. 235821).
2. Il terzo motivo è invece fondato. Premesso che con esso, secondo quanto appena sopra anticipato, viene fondamentalmente dedotta la illogica motivazione della sentenza in ordine alla necessaria conoscibilità, da parte dell'interessato, delle partite della squadra del Chieti calcio per le quali venne adottato da parte del Questore l'ordine di presentazione presso gli uffici di p.g. e ricordato che il reato de quo, in quanto delitto, è caratterizzato dal dolo, va sottolineato come questa Corte abbia a più riprese collegato la certa individuabilità delle gare per le quali il divieto operi alla anticipata programmazione e pubblicizzazione degli stessi attraverso i normali mezzi di comunicazione, dovendo restare esclusi solo gli incontri minori decisi in rapporto ad esigenze peculiari del momento e senza una preventiva programmazione (cfr. Sez. 3, n. 23958 del 04/03/2014, dep. 09/06/2014, Valeri, Rv. 259659; Sez. 3, n. 8435 del 16/02/2011, dep. 03/03/2011, Fratea, Rv. 249363). Ne consegue che, a fronte della sollevata censura, la Corte territoriale avrebbe dovuto spiegare se le partite del 16 e 30 gennaio del 2011 rientrassero, amichevoli 0 ufficiali che fossero non importando, tra quelle appunto programmate e pubblicizzate attraverso i normali strumenti di diffusione;
nella specie, invece, la sentenza, silente del tutto il giudice di primo grado, si è limitata ad affermare che, poiché le partite furono disputate il 16 ed il 30 gennaio, doveva trattarsi sicuramente di partite di campionato;
sennonché, se anche con ciò la Corte abbia inteso dare implicitamente rilievo, in realtà, non tanto alle due date indicate, quanto al giorno della settimana ad esse corrispondente (ovvero la domenica), una tale conclusione si fonderebbe su un presupposto rimasto indimostrato nella stessa sentenza, ovvero che tutte le partite giocate nelle giornate domenicali nel 2011 dalla squadra del Chieti furono esclusivamente partite di campionato e, come tali, necessariamente programmate ab origine e, quindi, in quanto inserite in un calendario, pubblicizzate attraverso i normali mezzi di diffusione. Ne consegue che, assorbito il quarto motivo di ricorso, la sentenza deve essere annullata con rinvio alla Corte d'Appello di Perugia per nuova motivazione relativamente al profilo dell'elemento soggettivo del reato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte d'Appello di Perugia. Roma, 11 maggio 2017 I Presidente Il Consignere est. Gastone Andreazza Piero Savan)Veres Luana 5