Cass. civ., sez. III, ordinanza 12/11/2024, n. 29193
CASS
Ordinanza 12 novembre 2024

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è un'ordinanza della Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, emessa il 24 ottobre 2024, con numero di registro generale 20370/2022. Le parti in causa, da un lato, hanno impugnato una sentenza della Corte d'Appello di Bologna che aveva rigettato il loro appello contro una condanna al risarcimento danni per diffamazione. Le richieste dei ricorrenti vertevano sulla riforma della sentenza, sostenendo che le affermazioni contenute in un atto processuale non potessero essere considerate diffamatorie, in quanto rientravano nel diritto di difesa e nella legittima ricerca di verità. Dall'altro lato, le società attrici sostenevano che le affermazioni lesive della loro reputazione fossero state formulate senza alcuna giustificazione legale.

Il giudice ha rigettato il ricorso, argomentando che l'atto in questione non poteva essere considerato un atto processuale valido, poiché non era stato autorizzato dal giudice e non rispettava le formalità richieste. La Corte ha evidenziato che le espressioni utilizzate erano chiaramente denigratorie e non giustificate da alcuna necessità difensiva, configurando quindi il reato di diffamazione. Inoltre, ha escluso che le scriminanti previste dal codice penale potessero applicarsi, in quanto l'atto non era stato presentato in modo conforme alle norme processuali. La decisione ha ribadito l'importanza della correttezza e della lealtà nel processo, confermando la condanna al pagamento delle spese legali.

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Massime2

L'esimente prevista dall'art. 598 c.p., per le offese contenute negli scritti presentati o nei discorsi pronunciati dalle parti o dai loro patrocinatori nei procedimenti davanti all'autorità giudiziaria o amministrativa, non è applicabile nel processo civile, sia perché l'art. 89 c.p.c. è posteriore alla norma del codice penale, sia perché la predetta disposizione riguarda specificamente il processo civile, con la conseguenza che l'ambito di applicazione del citato art. 598 c.p. resta limitato al procedimento penale e a quello davanti all'autorità amministrativa. (Nella specie, la S.C. ha escluso l'applicabilità dell'esimente nell'ambito del giudizio civile di risarcimento del danno da diffamazione patito da una società in conseguenza della irrituale produzione da parte del lavoratore e del suo avvocato, nel giudizio di impugnativa del licenziamento, di un documento contenente affermazioni denigratorie nei confronti della società datrice di lavoro, già notificato a molti collaboratori e dipendenti della stessa e all'INPS).

L'art. 89 c.p.c. non è applicabile a un atto che non ha natura processuale o endoprocessuale e, cioè, ad un atto non portato alla conoscenza del giudice con i mezzi ed i modi fissati dal codice di rito, perché la norma ha lo scopo di assicurare l'osservanza del dovere di lealtà e correttezza nel processo, fatta salva l'eventuale rilevanza dello scritto offensivo in altre sedi, con correlate autonome azioni giudiziarie.

Commentario1

  • 1False accuse all'azienda, ex dipendente condannato
    Redazione Redazione · https://responsabilecivile.it/ · 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, ordinanza 12/11/2024, n. 29193
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29193
Data del deposito : 12 novembre 2024

Testo completo