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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 07/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE III
in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, pronuncia, all'esito della riserva assunta all'udienza del
07/01/2025, ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n° 3513/2024 RG del
Tribunale di Bergamo, trattenuta in decisione all'udienza del
07/01/2025, promossa da
C.F. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv.to BAZZANA MICHELA ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima, sito in VIA CUCCHI 6 24122 BERGAMO, giusta procura in calce all'atto di citazione,
OPPONENTE, nei confronti di
C.F. in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti PESENTI MARCO e CIPOLLA LUCIANA, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi ultimi due, sito in VIA CORREGGIO N. 43 20149 , giusta procura in calce CP_1 alla comparsa di costituzione e risposta,
OPPOSTA,
e con
1 C.F. rappresentata e difesa P_ C.F._2 dall'avv.to VALERI ARMANDO ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in VIA LAMACCIO 1 67039 SULMONA, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
TERZA CHIAMATA,
avente ad oggetto: Fideiussione - Polizza fideiussoria
Conclusioni come da verbale di udienza del 07/01/2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 7/6/2024,
[...]
promuoveva il presente giudizio nei confronti di Parte_1 [...]
opponendosi al decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 1101/2024 del Tribunale civile di Bergamo, chiedendone la revoca in ragione delle nullità dedotte e dell'eccezione ex art. 1957 c.c. sollevata, in subordine domandando la condanna in regresso di della quale P_ chiedeva autorizzarsi la chiamata, infine concludendo come riportato in epigrafe.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva nel presente giudizio Controparte_1 che, contestando quanto ex adverso dedotto, chiedeva il rigetto dell'opposizione, delle domande e delle eccezioni dell'opponente, con consequenziale conferma del decreto ingiuntivo opposto, infine concludendo come riportato in epigrafe.
Autorizzata ed effettuata detta chiamata, con comparsa di costituzione e risposta tardivamente depositata, si costituiva nel presente giudizio che, contestando quanto ex P_ adverso dedotto, chiedeva sospendersi il presente giudizio ex art. 295 c.p.c., e comunque domandava il rigetto delle avverse domande, infine concludendo come riportato in epigrafe.
2 Depositate le memorie ex art. 171ter c.p.c., la causa veniva istruita documentalmente e celebrata anche per la precisazione delle conclusioni e la discussione all'udienza del 07/01/2025, nella quale il Giudicante si riservava di decidere ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c..
2. Preliminarmente e nonostante la pendenza del giudizio instaurato da nei confronti di P_ [...] dinanzi al c.d. Tribunale delle imprese Controparte_1 di Milano (doc. 2a e 2b della terza chiamata), non deve essere assunto nessun provvedimento ex art. 40, comma 1, c.p.c.: ai sensi del successivo comma e come altresì prospettato dalla terza chiamata, manca uno “stato” che consenta la rimessione del presente giudizio.
2.1. Nondimeno, nemmeno deve pervenirsi alla sospensione ex art. 295 c.p.c. del presente giudizio, per come eccepita da P_
. Invero, manca la medesimezza di parti e di rapporti
[...] giuridici processuali tra i due procedimenti (come richiesto, ex multis, da Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17623 del 25/08/2020,
Rv. 658720 – 01). Infatti, dinanzi al c.d. Tribunale delle imprese di Milano ha citato in giudizio solamente P_ [...] per var valere, in via di Controparte_1 azione, la nullità meramente parziale della deroga all'art. 1957
c.c. e domandare l'accertamento della maturazione della relativa decadenza (così doc. 2a della terza chiamata). Nel presente giudizio, invece,
a) siffatta invalidità costituisce una mera eccezione dell'opponente e non una domanda riconvenzionale, considerata anche e soprattutto la giurisprudenza secondo la quale
“integra (…) un'eccezione l'istanza del convenuto diretta a far valere un suo diritto al solo scopo di escludere l'efficacia giuridica dei fatti o titoli dedotti dall'attore, ossia al fine di ottenere il rigetto della domanda” (così
Cass., Sez. L, Sentenza n. 14432 del 04/11/2000, Rv. 541379 –
01, ed anche e in tal senso Cass., Sez. 2, Sentenza n. 23341 del 30/10/2006, Rv. 592952 – 01 e Cass., Sez. 3, Sentenza n.
3 16314 del 24/07/2007, Rv. 599444 - 01), così escludendosi – peraltro – la competenza recta via del c.d. Tribunale delle
Imprese, visto che “L'eccezione riconvenzionale ben può essere decisa da un giudice diverso da quello competente, in via esclusiva, sulla relativa azione” (Trib. Salerno, sent.
n. 3016 del 2018 ed anche in merito i principi di Cass., Sez.
1, Sentenza n. 9174 del 11/12/1987, Rv. 456399 – 01, nonché, proprio per la tipologia di garanzia de qua, Cass., ord. n.
6222 del 2023);
b) anche alla luce di quanto suesposto, nonché della tardiva costituzione di nel presente giudizio non vi P_ sono azioni dirette tra parte opposta e terza chiamata (come nel procedimento dinanzi al c.d. Tribunale delle imprese di
Milano), bensì solo tra opposta e opponente, nonché tra quest'ultimo e terza chiamata, a mero titolo di regresso;
c) quest'ultima azione rende pertinente l'applicazione o meno dell'art. 1957 c.c. solo rispetto all'odierno opponente (così
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6649 del 09/05/2002, Rv. 554260 –
01 in merito all'applicabilità del diverso art. 1310, terzo comma, secondo periodo, c.c., tra i cogaranti), parte che è segnatamente estranea alla controversia pendente dinanzi al c.d. Tribunale delle imprese di Milano, tanto più che P_
non ha sostenuto, dinanzi a tale differente foro, una
[...] nullità integrale della garanzia stipulata che osti al regresso (invalidità totale, peraltro, in via di regola generale, negata dall'art. 1419 c.c., anche alla luce di
S.U., sent. n. 41994 del 2021).
2.2. Deve, poi, rigettarsi l'istanza di fissazione di un termine per l'instaurazione della mediazione, esorbitando dalle ipotesi obbligatorie di tale ADR sia la garanzia de qua (così Cass., ord.
n. 26821 del 2024 e Cass., ord. n. 31209 del 2023), sia la transazione sottoindicata.
3. Nel merito, anzitutto, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata, con consequenziali conferma e declaratoria di esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
4 3.1. Invero, parte opposta ha esaustivamente prodotto, a fondamento del proprio credito azionato, fra l'altro, la garanzia del 20/12/2019 (doc. 6 del fascicolo monitorio), il piano di rientro del 28/10/2022, altresì sottoscritto dai garanti de quibus, evidentemente alludente a interessi e spese precedentemente comunicati (doc. 3 di parte opposta), nonché gli estratti conto prima di tale piano e la serie continua dei medesimi dopo il 28/10/2022 (doc. 5 di parte opposta). Orbene, è dirimente osservare come il suesposto piano di rientro assurga a transazione di tutte le parti, nonostante l'ivi presente indicazione di una “semplice dilazione di pagamento”: tale negozio, infatti, è sottoscritto da tutti i soggetti del presente giudizio, siffatto contratto indica obbligazioni di nuova genesi e, inoltre, i principi di Cass., Sez. L, Sentenza n. 20160 del
2013 hanno chiarito come “la dilazione di pagamento, accordata su richiesta del debitore, costituisce una parziale rinuncia e, come tale, integra una "concessione" ai sensi dell'art. 1965 cod. civ., pur in mancanza della rinuncia agli interessi legali, risultando indifferente l'accertamento dell'equivalenza tra le reciproche concessioni”. Così sancita la natura transattiva di siffatta stipula, è, dunque, irrilevante ogni eventuale pregressa nullità sia del contratto di conto corrente bancario e/o di loro negozi accessori, sia della garanzia de qua: alla stregua – ex multis – di Cass., Sez. 1, Sentenza n. 8776 del 31/05/2012, Rv. 622738 –
01, “La nullità della transazione su titolo nullo ex art. 1972 cod. civ. non consegue alla nullità di singole clausole del contratto base, se di esse non risulti, ai sensi dell'art. 1419 cod. civ., l'essenzialità rispetto al contratto stesso” e, nel caso di specie, nulla è stato tempestivamente dedotto circa quest'ultima indispensabilità.
3.2. Peraltro, anche opinando diversamente dai suesposti effetti della transazione rispetto alla garanzia de qua, nonostante della stessa si faccia menzione nel piano di rientro, in ogni caso non è neanche altrimenti fondata l'eccezione ex art. 1957 c.c., sollevata da parte opponente.
5 3.2.1. In primo luogo, deve chiarirsi che, in favore di questi, non risultano applicabili la disciplina delle clausole vessatorie ex D.lgs. n. 206 del 2005, né la consequenziale nullità consumeristica delle clausole di pagamento immediato “a semplice richiesta” e di deroga espressa all'art. 1957 c.c. (per come indicate rispettivamente da Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 5423 del 18/02/2022, Rv. 663930 – 02 e da Cass., Sez. 3 - , Ordinanza
n. 27558 del 28/09/2023, Rv. 669096 – 01), mancando la qualità di consumatore in capo all'opponente. Premesso che quest'ultima, infatti, non può essere né oggetto di confessione, né interessata dal principio non contestazione, trattandosi di istituti che devono avere ad oggetto fatti obiettivi, e non già opinioni o giudizi come la qualificazione de qua (così, rispettivamente ed ex multis, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 21509 del 18/10/2011 e Cass.,
Sez. 2 - , Ordinanza n. 8967 del 04/04/2024, Rv. 670958 - 01), non
è di per sé dirimente nemmeno la menzione “Consumatore” sul doc. 6
o 6bis del fascicolo monitorio, visto che la natura di consumatore o professionista indicata nella documentazione contrattuale va valutata unitamente a “tutte le circostanze ricorrenti nel contesto della conclusione del contratto” e può costituire solo un mero “indizio” se in tal senso depongono “altre informazioni”
(Corte di Giustizia, sent. del 9 marzo 2023, in causa C-177/22).
Queste ultime, invece, al contrario e nel caso di specie, depongono esattamente in senso opposto alla qualità di consumatore in capo all'opponente. Invero, nella stessa data del 20/12/2019 di sottoscrizione della garanzia (di cui al doc. 6 del fascicolo monitorio), tale medesimo soggetto opponente ha firmato contratti in nome e per conto della società-debitrice principale, dunque nella qualità di rappresentante legale della stessa (così il contratto di anticipo fatture ed il negozio di fido promiscuo, di cui al doc. 6 di parte opposta). Ciò, allora, implica la qualificazione di professionista in capo all'opponente, essendo decisivo in tal senso il principio alla stregua del quale non è consumatore il garante che coincida con l'amministratore della debitrice principale (così, ex multis, Corte di Giustizia, ord.
6 del 19 novembre 2015, in causa C-74/15) o abbia comunque la gerenza di quest'ultima (così, ex multis, Corte di Giustizia, sent. del 14 marzo 2013, in C-419/11).
3.2.1.1. Tanto meno, poi, conclusioni differenti si possono trarre dal decreto ingiuntivo opposto, viste la carenza di efficacia di giudicato di questi, una volta tempestivamente interessato da opposizione, nonché la sopravvenienza del doc. 6 di parte opposta a tale provvvedimento.
3.2.2. In secondo luogo, nemmeno sono dirimenti le nullità derivate dal provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della Banca
d'Italia e dai principi della Suprema Corte in tema. Se ciò consente di sancire la nullità della clausola di deroga espressa all'art. 1957 c.c., nondimeno deve osservarsi come, per formulazioni consimili alla garanzia de qua, la giurisprudenza ha rilevato una aggiuntiva, valida ed implicita deroga a tale disposizione, atteso che “la limitazione di responsabilità fissata dall'art. 1957 c.c. può essere implicitamente derogata attraverso l'impegno assunto dal fideiussore di garantire comunque, senza limiti di durata, l'adempimento dell'obbligazione principale, impegno che può desumersi dall'interpretazione complessiva del contratto di garanzia e di quello principale” (così, ex multis,
Cass., Sez. 1 - , Ordinanza n. 31569 del 03/12/2019, Rv. 656276 -
01) e che, nel senso di un “impegno” di natura siffatta, depongono
– a tacer d'altro – la disciplina negoziale che precede l'art. 1 del doc. 6 del fascicolo monitorio, e/o gli artt. 3 e 6 della medesima garanzia.
3.2.2.1. Quanto indicato nel periodo che precede rende ultroneo rilevare come, se fosse qualificata la garanzia de qua con una garanzia autonoma e non come mera fideiussione (come ritenuto, ex multis, da Cass., ord. n. 26383 del 2024, Cass., ord. n. 26380 del
2024, Cass., ord. n. 17073 del 2024, Cass., ord. n. 10786 del
2024, Cass., ord. n. 20713 del 2023, Cass., ord. n. 23067 del
2022, Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 31509 del 2021, Cass., sent. n.
31313 del 2021, Cass., ord. n. 8874 del 2021, Cass., Sez. 1,
Sentenza n. 32402 del 2019, Cass. ord. n. 9569 del 2018,
7 evidentemente interpretanti in tal senso il punto 8.3 di Sez. U,
Sentenza n. 3947 del 18/02/2010, Rv. 611837, laddove sostiene che
“l'introduzione, nelle condizioni generali di contratto, di clausole di pagamento con diciture "a semplice" o "a prima richiesta (o domanda) ", "senza eccezioni" o analoghe
("incondizionatamente", "a insindacabile giudizio del beneficiario" e così via), se ne ha di fatto evidenziato l'impredicabilità di qualsivoglia natura assicurativa e l'indiscutibile avvicinamento al modello cauzionale, ne ha specularmente posto il problema della compatibilità con il modello tipico fideiussorio. La previsione di siffatte clausole di pagamento manifesta, difatti, una rilevante deroga alla disciplina legale della fideiussione, che si sostanzia nell'attribuzione, al creditore-beneficiario, del potere di esigere dal garante il pagamento immediato, a prescindere da qualsiasi accertamento (e dalla prova da parte del creditore) in ordine all'effettiva sussistenza di un inadempimento del debitore principale (ciò vale, in particolare, per l'incameramento della cauzione da parte dell'ente appaltatore di opere pubbliche, il quale non è tenuto a dimostrare la sussistenza di un danno in concreto, proprio in ragione della determinazione forfettaria dello stesso che consegue alla previsione della cauzione: così Cass. n. 8295 del 1994, in motivazione). A tale riguardo, questa corte ha avuto modo di affermare che, se è consentito alle parti di concedere (o far concedere da un terzo) una somma di denaro al creditore a garanzia dell'adempimento della prestazione dovutagli, allo stesso modo deve poter rientrare nei poteri riconosciuti all'autonomia negoziale la sostituzione della somma di denaro con l'impegno di un terzo di provvedere a quella prestazione o a quel pagamento a semplice richiesta del creditore, dovendosi pertanto riconoscere in dette clausole "una valida espressione di autonomia negoziale"”, nonché la parte laddove si afferma che “pare sufficiente considerare che, secondo una diffusa opinione, la funzione del Garantievertrag è quella di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della
8 prestazione gravante sul debitore principale, che non sempre consiste in un dare ma può anche riguardare un fare infungibile”, così rigettando la tesi che quest'ultima prestazione sia l'unica suscettibile di garanzia autonoma, come altresì rilevato dalla suesposta Cass., ord. n. 8874 del 2021), comunque risulterebbe non maturata la decadenza ex art. 1957 c.c.. Infatti, da un lato e secondo la giurisprudenza, “In tema di contratto autonomo di garanzia, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a prima richiesta", l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma
1, c.c., deve intendersi riferito - giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c. - esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione;
pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare "a prima richiesta"
l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio”
(così, ex multis, Cass., Sez. 3 - , Sentenza n. 22346 del
26/09/2017, Rv. 645736 - 01); dall'altro e nel caso di specie, una tempestiva istanza stragiudiziale di pagamento vi è stata con il doc. 7 del fascicolo monitorio.
4. A fronte di quanto suesposto, deve essere accolta la domanda di regresso avanzata dall'opponente nei confronti della terza chiamata nei limiti e nei termini che seguono.
4.1. Quanto al presupposto di siffatta azione, nel caso di specie,
è irrilevante stabilire se il doc. 6 del fascicolo monitorio integri una cogaranzia o garanzie plurime, atteso che, al più tardi con il piano di rientro di cui al doc. 3 di parte opposta, opponente e terza chiamata sono divenute cogaranti per l'obbligazione de qua, ivi indicandosi l'“accettazione” anche del
“regolamento negoziale”, concluso anche nella qualità di
9 “garant[i]”, così configurandosi l'ipotesi espressamente contemplata di “garanzie (…) consentite con il presente atto”.
4.2. Con riguardo, invece, alla quantificazione, il regresso opera nei limiti del 50% dell'importo capitale e degli interessi del decreto monitorio opposto, non anche delle spese giudiziali liquidate da questi: il suesposto negozio sancisce la solidale cogaranzia, in due parti uguali nei rapporti interni, in relazione all'obbligazione sostanziale della debitrice principale in favore dell'istituto di credito, non anche estendendosi a quanto dovuto solo da uno dei due garanti a titolo di spese processuali.
4.3. Non osta alla presente condanna la circostanza che, nelle more, non sia già intervenuto il pagamento da parte dell'opponente. Infatti, “il coobbligato solidale condannato a pagare l'intero (…) potrà recuperare la quota riconosciutagli in sede di regresso contro l'altro obbligato solo dopo il pagamento da parte sua dell'intero debito, operando in tale caso l'estinzione dell'obbligazione come condizione non dell'azione cognitiva di regresso, bensì dell'azione esecutiva contro l'altro obbligato” (così, ex multis, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2680 del
11/03/1998, Rv. 513577 - 01).
4.4. Altrettanto è irrilevante nel presente giudizio e, specificatamente, ai fini del regresso de quo stabilire se, in relazione al doc. 6 del fascicolo monitorio, alcune clausole siano nulle in relazione alla sola terza chiamata, eventualmente postulandosi la qualità di consumatrice di questi. In primo luogo, rileva la suesposta autonomia di efficacia del doc. 3 di parte opposta o comunque la natura meramente parziale di siffatte ipotetiche nullità, inidonee, pertanto, ad inficiare la comune obbligazione solidale (specie in assenza di ogni deduzione sull'art. 1419 c.c.). In secondo luogo, avendo l'opponente esercitato l'azione di regresso e non quella derivante dalla surroga, non sono opponibili a eventuali Parte_1 eccezioni che avrebbe potuto sollevare nei P_ confronti di In terzo Controparte_1 luogo ed anche ai fini dell'art. 1957 c.c., quest'ultima
10 disposizione non si applica recta via nei rapporti interni tra coobbligati solidali, bensì solo per il medio dell'art. 1310, terzo comma, secondo periodo, c.c., secondo quanto sancito da
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6649 del 09/05/2002, Rv. 554260 - 01, e quest'ultima disposizione ostativa del regresso non è stata - né, vista la tardiva costituzione della terza chiamata, poteva ammissibilmente essere stata – eccepita da nel P_ presente giudizio, pur trattandosi segnatamente di eccezione in senso stretto, come evidenziato da siffatto precedente della
Suprema Corte laddove segnatamente sancisce come, rispetto al cogarante che abbia pagato il creditore, i restanti coobbligati solamente “possono opporre che egli non ha regresso contro di loro”, senza, dunque, nessuna automatica inefficacia rilevabile d'ufficio e che prescinda dall'iniziativa del cogarante-chiamato in regresso.
4.4.1. Ciò rende superfluo stabilire se, alla stregua di Cass.,
Sez. 3, Sentenza n. 6649 del 09/05/2002, Rv. 554260 – 01, abbia o non abbia rilevanza che la pattuizione di rinuncia alla decadenza ex art. 1957 c.c. (o validamente e tacitamente sancita in sede di stipula del doc. 6 del fascicolo monitorio, alla stregua di quanto indicato al punto 3.2.2. della presente motivazione, o determinata dalla transazione tramite il doc. 3 di parte opposto, secondo quanto indicato al punto 3.1. della presente motivazione) abbia contestualmente avuto le sottoscrizioni della terza chiamata.
5. Le spese processuali di parte opposta nella fase di opposizione seguono la prevalente soccombenza di parte opponente e vanno poste a carico di quest'ultima; dette spese si liquidano in favore di parte opposta, considerati le tariffe forensi del D.M. n. 55/2014,
l'importo della domanda monitoria, in € 9.142,00 per compensi
(fase di studio € 2.552,00, fase introduttiva € 1.628,00, fase istruttoria € 2.835,00, fase decisoria € 2.127,00, calcolati in misura media, ad eccezione del minor importo per la fase istruttoria e per quella decisoria, e ciò in ragione della natura documentale del giudizio e della sua conclusione in una breve
11 discussione ex art. 281sexies c.p.c.), oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del 15%.
5.1. Le spese processuali di parte opponente seguono la prevalente soccombenza della terza chiamata e vanno poste a carico di quest'ultima; dette spese si liquidano in favore dell'opponente, considerati le tariffe forensi del D.M. n. 55/2014, l'importo della domanda di regresso accolta, in € 406,50 per spese vive ed €
5.261,00 per compensi (fase di studio € 1.701,00, fase introduttiva € 1.204,00, fase istruttoria € 903,00, fase decisoria
€ 1.453,00, calcolati in misura media, ad eccezione del minor importo per la fase istruttoria e per quella decisoria, e ciò in ragione della natura documentale del giudizio e della sua conclusione in una breve discussione ex art. 281sexies c.p.c.), oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del 15%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, sezione III, in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, definitivamente pronunciando sull'opposizione e sulle domande avanzate, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:
) Fatto salvo quanto indicato in parte motiva circa le nullità negoziali, rigetta l'opposizione, le domande e le eccezioni di e, per l'effetto, conferma e dichiara Parte_1 esecutivo il decreto ingiuntivo n. 1101/2024 del Tribunale civile di Bergamo;
) Condanna a manlevare e tenere indenne P_ [...] per quanto quest'ultimo corrisponda in ragione del Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1101/2024 del Tribunale civile di
Bergamo, nei limiti del 50% dell'importo capitale di €
96.221,36, oltre interessi per come indicati in siffatto decreto monitorio;
) Rigetta nel resto;
12 ) Condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
delle spese processuali Controparte_1 della fase di opposizione, liquidate in € 9.142,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%;
) Condanna al pagamento, in favore di P_ [...]
, delle spese processuali, liquidate in € 406,50 per Parte_1 spese vive ed € 5.261,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%.
Bergamo, 07/01/2025
Il Giudice unico dott. Tommaso Del Giudice
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE III
in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, pronuncia, all'esito della riserva assunta all'udienza del
07/01/2025, ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n° 3513/2024 RG del
Tribunale di Bergamo, trattenuta in decisione all'udienza del
07/01/2025, promossa da
C.F. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv.to BAZZANA MICHELA ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima, sito in VIA CUCCHI 6 24122 BERGAMO, giusta procura in calce all'atto di citazione,
OPPONENTE, nei confronti di
C.F. in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti PESENTI MARCO e CIPOLLA LUCIANA, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi ultimi due, sito in VIA CORREGGIO N. 43 20149 , giusta procura in calce CP_1 alla comparsa di costituzione e risposta,
OPPOSTA,
e con
1 C.F. rappresentata e difesa P_ C.F._2 dall'avv.to VALERI ARMANDO ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in VIA LAMACCIO 1 67039 SULMONA, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
TERZA CHIAMATA,
avente ad oggetto: Fideiussione - Polizza fideiussoria
Conclusioni come da verbale di udienza del 07/01/2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 7/6/2024,
[...]
promuoveva il presente giudizio nei confronti di Parte_1 [...]
opponendosi al decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 1101/2024 del Tribunale civile di Bergamo, chiedendone la revoca in ragione delle nullità dedotte e dell'eccezione ex art. 1957 c.c. sollevata, in subordine domandando la condanna in regresso di della quale P_ chiedeva autorizzarsi la chiamata, infine concludendo come riportato in epigrafe.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva nel presente giudizio Controparte_1 che, contestando quanto ex adverso dedotto, chiedeva il rigetto dell'opposizione, delle domande e delle eccezioni dell'opponente, con consequenziale conferma del decreto ingiuntivo opposto, infine concludendo come riportato in epigrafe.
Autorizzata ed effettuata detta chiamata, con comparsa di costituzione e risposta tardivamente depositata, si costituiva nel presente giudizio che, contestando quanto ex P_ adverso dedotto, chiedeva sospendersi il presente giudizio ex art. 295 c.p.c., e comunque domandava il rigetto delle avverse domande, infine concludendo come riportato in epigrafe.
2 Depositate le memorie ex art. 171ter c.p.c., la causa veniva istruita documentalmente e celebrata anche per la precisazione delle conclusioni e la discussione all'udienza del 07/01/2025, nella quale il Giudicante si riservava di decidere ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c..
2. Preliminarmente e nonostante la pendenza del giudizio instaurato da nei confronti di P_ [...] dinanzi al c.d. Tribunale delle imprese Controparte_1 di Milano (doc. 2a e 2b della terza chiamata), non deve essere assunto nessun provvedimento ex art. 40, comma 1, c.p.c.: ai sensi del successivo comma e come altresì prospettato dalla terza chiamata, manca uno “stato” che consenta la rimessione del presente giudizio.
2.1. Nondimeno, nemmeno deve pervenirsi alla sospensione ex art. 295 c.p.c. del presente giudizio, per come eccepita da P_
. Invero, manca la medesimezza di parti e di rapporti
[...] giuridici processuali tra i due procedimenti (come richiesto, ex multis, da Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17623 del 25/08/2020,
Rv. 658720 – 01). Infatti, dinanzi al c.d. Tribunale delle imprese di Milano ha citato in giudizio solamente P_ [...] per var valere, in via di Controparte_1 azione, la nullità meramente parziale della deroga all'art. 1957
c.c. e domandare l'accertamento della maturazione della relativa decadenza (così doc. 2a della terza chiamata). Nel presente giudizio, invece,
a) siffatta invalidità costituisce una mera eccezione dell'opponente e non una domanda riconvenzionale, considerata anche e soprattutto la giurisprudenza secondo la quale
“integra (…) un'eccezione l'istanza del convenuto diretta a far valere un suo diritto al solo scopo di escludere l'efficacia giuridica dei fatti o titoli dedotti dall'attore, ossia al fine di ottenere il rigetto della domanda” (così
Cass., Sez. L, Sentenza n. 14432 del 04/11/2000, Rv. 541379 –
01, ed anche e in tal senso Cass., Sez. 2, Sentenza n. 23341 del 30/10/2006, Rv. 592952 – 01 e Cass., Sez. 3, Sentenza n.
3 16314 del 24/07/2007, Rv. 599444 - 01), così escludendosi – peraltro – la competenza recta via del c.d. Tribunale delle
Imprese, visto che “L'eccezione riconvenzionale ben può essere decisa da un giudice diverso da quello competente, in via esclusiva, sulla relativa azione” (Trib. Salerno, sent.
n. 3016 del 2018 ed anche in merito i principi di Cass., Sez.
1, Sentenza n. 9174 del 11/12/1987, Rv. 456399 – 01, nonché, proprio per la tipologia di garanzia de qua, Cass., ord. n.
6222 del 2023);
b) anche alla luce di quanto suesposto, nonché della tardiva costituzione di nel presente giudizio non vi P_ sono azioni dirette tra parte opposta e terza chiamata (come nel procedimento dinanzi al c.d. Tribunale delle imprese di
Milano), bensì solo tra opposta e opponente, nonché tra quest'ultimo e terza chiamata, a mero titolo di regresso;
c) quest'ultima azione rende pertinente l'applicazione o meno dell'art. 1957 c.c. solo rispetto all'odierno opponente (così
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6649 del 09/05/2002, Rv. 554260 –
01 in merito all'applicabilità del diverso art. 1310, terzo comma, secondo periodo, c.c., tra i cogaranti), parte che è segnatamente estranea alla controversia pendente dinanzi al c.d. Tribunale delle imprese di Milano, tanto più che P_
non ha sostenuto, dinanzi a tale differente foro, una
[...] nullità integrale della garanzia stipulata che osti al regresso (invalidità totale, peraltro, in via di regola generale, negata dall'art. 1419 c.c., anche alla luce di
S.U., sent. n. 41994 del 2021).
2.2. Deve, poi, rigettarsi l'istanza di fissazione di un termine per l'instaurazione della mediazione, esorbitando dalle ipotesi obbligatorie di tale ADR sia la garanzia de qua (così Cass., ord.
n. 26821 del 2024 e Cass., ord. n. 31209 del 2023), sia la transazione sottoindicata.
3. Nel merito, anzitutto, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata, con consequenziali conferma e declaratoria di esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
4 3.1. Invero, parte opposta ha esaustivamente prodotto, a fondamento del proprio credito azionato, fra l'altro, la garanzia del 20/12/2019 (doc. 6 del fascicolo monitorio), il piano di rientro del 28/10/2022, altresì sottoscritto dai garanti de quibus, evidentemente alludente a interessi e spese precedentemente comunicati (doc. 3 di parte opposta), nonché gli estratti conto prima di tale piano e la serie continua dei medesimi dopo il 28/10/2022 (doc. 5 di parte opposta). Orbene, è dirimente osservare come il suesposto piano di rientro assurga a transazione di tutte le parti, nonostante l'ivi presente indicazione di una “semplice dilazione di pagamento”: tale negozio, infatti, è sottoscritto da tutti i soggetti del presente giudizio, siffatto contratto indica obbligazioni di nuova genesi e, inoltre, i principi di Cass., Sez. L, Sentenza n. 20160 del
2013 hanno chiarito come “la dilazione di pagamento, accordata su richiesta del debitore, costituisce una parziale rinuncia e, come tale, integra una "concessione" ai sensi dell'art. 1965 cod. civ., pur in mancanza della rinuncia agli interessi legali, risultando indifferente l'accertamento dell'equivalenza tra le reciproche concessioni”. Così sancita la natura transattiva di siffatta stipula, è, dunque, irrilevante ogni eventuale pregressa nullità sia del contratto di conto corrente bancario e/o di loro negozi accessori, sia della garanzia de qua: alla stregua – ex multis – di Cass., Sez. 1, Sentenza n. 8776 del 31/05/2012, Rv. 622738 –
01, “La nullità della transazione su titolo nullo ex art. 1972 cod. civ. non consegue alla nullità di singole clausole del contratto base, se di esse non risulti, ai sensi dell'art. 1419 cod. civ., l'essenzialità rispetto al contratto stesso” e, nel caso di specie, nulla è stato tempestivamente dedotto circa quest'ultima indispensabilità.
3.2. Peraltro, anche opinando diversamente dai suesposti effetti della transazione rispetto alla garanzia de qua, nonostante della stessa si faccia menzione nel piano di rientro, in ogni caso non è neanche altrimenti fondata l'eccezione ex art. 1957 c.c., sollevata da parte opponente.
5 3.2.1. In primo luogo, deve chiarirsi che, in favore di questi, non risultano applicabili la disciplina delle clausole vessatorie ex D.lgs. n. 206 del 2005, né la consequenziale nullità consumeristica delle clausole di pagamento immediato “a semplice richiesta” e di deroga espressa all'art. 1957 c.c. (per come indicate rispettivamente da Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 5423 del 18/02/2022, Rv. 663930 – 02 e da Cass., Sez. 3 - , Ordinanza
n. 27558 del 28/09/2023, Rv. 669096 – 01), mancando la qualità di consumatore in capo all'opponente. Premesso che quest'ultima, infatti, non può essere né oggetto di confessione, né interessata dal principio non contestazione, trattandosi di istituti che devono avere ad oggetto fatti obiettivi, e non già opinioni o giudizi come la qualificazione de qua (così, rispettivamente ed ex multis, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 21509 del 18/10/2011 e Cass.,
Sez. 2 - , Ordinanza n. 8967 del 04/04/2024, Rv. 670958 - 01), non
è di per sé dirimente nemmeno la menzione “Consumatore” sul doc. 6
o 6bis del fascicolo monitorio, visto che la natura di consumatore o professionista indicata nella documentazione contrattuale va valutata unitamente a “tutte le circostanze ricorrenti nel contesto della conclusione del contratto” e può costituire solo un mero “indizio” se in tal senso depongono “altre informazioni”
(Corte di Giustizia, sent. del 9 marzo 2023, in causa C-177/22).
Queste ultime, invece, al contrario e nel caso di specie, depongono esattamente in senso opposto alla qualità di consumatore in capo all'opponente. Invero, nella stessa data del 20/12/2019 di sottoscrizione della garanzia (di cui al doc. 6 del fascicolo monitorio), tale medesimo soggetto opponente ha firmato contratti in nome e per conto della società-debitrice principale, dunque nella qualità di rappresentante legale della stessa (così il contratto di anticipo fatture ed il negozio di fido promiscuo, di cui al doc. 6 di parte opposta). Ciò, allora, implica la qualificazione di professionista in capo all'opponente, essendo decisivo in tal senso il principio alla stregua del quale non è consumatore il garante che coincida con l'amministratore della debitrice principale (così, ex multis, Corte di Giustizia, ord.
6 del 19 novembre 2015, in causa C-74/15) o abbia comunque la gerenza di quest'ultima (così, ex multis, Corte di Giustizia, sent. del 14 marzo 2013, in C-419/11).
3.2.1.1. Tanto meno, poi, conclusioni differenti si possono trarre dal decreto ingiuntivo opposto, viste la carenza di efficacia di giudicato di questi, una volta tempestivamente interessato da opposizione, nonché la sopravvenienza del doc. 6 di parte opposta a tale provvvedimento.
3.2.2. In secondo luogo, nemmeno sono dirimenti le nullità derivate dal provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della Banca
d'Italia e dai principi della Suprema Corte in tema. Se ciò consente di sancire la nullità della clausola di deroga espressa all'art. 1957 c.c., nondimeno deve osservarsi come, per formulazioni consimili alla garanzia de qua, la giurisprudenza ha rilevato una aggiuntiva, valida ed implicita deroga a tale disposizione, atteso che “la limitazione di responsabilità fissata dall'art. 1957 c.c. può essere implicitamente derogata attraverso l'impegno assunto dal fideiussore di garantire comunque, senza limiti di durata, l'adempimento dell'obbligazione principale, impegno che può desumersi dall'interpretazione complessiva del contratto di garanzia e di quello principale” (così, ex multis,
Cass., Sez. 1 - , Ordinanza n. 31569 del 03/12/2019, Rv. 656276 -
01) e che, nel senso di un “impegno” di natura siffatta, depongono
– a tacer d'altro – la disciplina negoziale che precede l'art. 1 del doc. 6 del fascicolo monitorio, e/o gli artt. 3 e 6 della medesima garanzia.
3.2.2.1. Quanto indicato nel periodo che precede rende ultroneo rilevare come, se fosse qualificata la garanzia de qua con una garanzia autonoma e non come mera fideiussione (come ritenuto, ex multis, da Cass., ord. n. 26383 del 2024, Cass., ord. n. 26380 del
2024, Cass., ord. n. 17073 del 2024, Cass., ord. n. 10786 del
2024, Cass., ord. n. 20713 del 2023, Cass., ord. n. 23067 del
2022, Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 31509 del 2021, Cass., sent. n.
31313 del 2021, Cass., ord. n. 8874 del 2021, Cass., Sez. 1,
Sentenza n. 32402 del 2019, Cass. ord. n. 9569 del 2018,
7 evidentemente interpretanti in tal senso il punto 8.3 di Sez. U,
Sentenza n. 3947 del 18/02/2010, Rv. 611837, laddove sostiene che
“l'introduzione, nelle condizioni generali di contratto, di clausole di pagamento con diciture "a semplice" o "a prima richiesta (o domanda) ", "senza eccezioni" o analoghe
("incondizionatamente", "a insindacabile giudizio del beneficiario" e così via), se ne ha di fatto evidenziato l'impredicabilità di qualsivoglia natura assicurativa e l'indiscutibile avvicinamento al modello cauzionale, ne ha specularmente posto il problema della compatibilità con il modello tipico fideiussorio. La previsione di siffatte clausole di pagamento manifesta, difatti, una rilevante deroga alla disciplina legale della fideiussione, che si sostanzia nell'attribuzione, al creditore-beneficiario, del potere di esigere dal garante il pagamento immediato, a prescindere da qualsiasi accertamento (e dalla prova da parte del creditore) in ordine all'effettiva sussistenza di un inadempimento del debitore principale (ciò vale, in particolare, per l'incameramento della cauzione da parte dell'ente appaltatore di opere pubbliche, il quale non è tenuto a dimostrare la sussistenza di un danno in concreto, proprio in ragione della determinazione forfettaria dello stesso che consegue alla previsione della cauzione: così Cass. n. 8295 del 1994, in motivazione). A tale riguardo, questa corte ha avuto modo di affermare che, se è consentito alle parti di concedere (o far concedere da un terzo) una somma di denaro al creditore a garanzia dell'adempimento della prestazione dovutagli, allo stesso modo deve poter rientrare nei poteri riconosciuti all'autonomia negoziale la sostituzione della somma di denaro con l'impegno di un terzo di provvedere a quella prestazione o a quel pagamento a semplice richiesta del creditore, dovendosi pertanto riconoscere in dette clausole "una valida espressione di autonomia negoziale"”, nonché la parte laddove si afferma che “pare sufficiente considerare che, secondo una diffusa opinione, la funzione del Garantievertrag è quella di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della
8 prestazione gravante sul debitore principale, che non sempre consiste in un dare ma può anche riguardare un fare infungibile”, così rigettando la tesi che quest'ultima prestazione sia l'unica suscettibile di garanzia autonoma, come altresì rilevato dalla suesposta Cass., ord. n. 8874 del 2021), comunque risulterebbe non maturata la decadenza ex art. 1957 c.c.. Infatti, da un lato e secondo la giurisprudenza, “In tema di contratto autonomo di garanzia, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a prima richiesta", l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma
1, c.c., deve intendersi riferito - giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c. - esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione;
pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare "a prima richiesta"
l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio”
(così, ex multis, Cass., Sez. 3 - , Sentenza n. 22346 del
26/09/2017, Rv. 645736 - 01); dall'altro e nel caso di specie, una tempestiva istanza stragiudiziale di pagamento vi è stata con il doc. 7 del fascicolo monitorio.
4. A fronte di quanto suesposto, deve essere accolta la domanda di regresso avanzata dall'opponente nei confronti della terza chiamata nei limiti e nei termini che seguono.
4.1. Quanto al presupposto di siffatta azione, nel caso di specie,
è irrilevante stabilire se il doc. 6 del fascicolo monitorio integri una cogaranzia o garanzie plurime, atteso che, al più tardi con il piano di rientro di cui al doc. 3 di parte opposta, opponente e terza chiamata sono divenute cogaranti per l'obbligazione de qua, ivi indicandosi l'“accettazione” anche del
“regolamento negoziale”, concluso anche nella qualità di
9 “garant[i]”, così configurandosi l'ipotesi espressamente contemplata di “garanzie (…) consentite con il presente atto”.
4.2. Con riguardo, invece, alla quantificazione, il regresso opera nei limiti del 50% dell'importo capitale e degli interessi del decreto monitorio opposto, non anche delle spese giudiziali liquidate da questi: il suesposto negozio sancisce la solidale cogaranzia, in due parti uguali nei rapporti interni, in relazione all'obbligazione sostanziale della debitrice principale in favore dell'istituto di credito, non anche estendendosi a quanto dovuto solo da uno dei due garanti a titolo di spese processuali.
4.3. Non osta alla presente condanna la circostanza che, nelle more, non sia già intervenuto il pagamento da parte dell'opponente. Infatti, “il coobbligato solidale condannato a pagare l'intero (…) potrà recuperare la quota riconosciutagli in sede di regresso contro l'altro obbligato solo dopo il pagamento da parte sua dell'intero debito, operando in tale caso l'estinzione dell'obbligazione come condizione non dell'azione cognitiva di regresso, bensì dell'azione esecutiva contro l'altro obbligato” (così, ex multis, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2680 del
11/03/1998, Rv. 513577 - 01).
4.4. Altrettanto è irrilevante nel presente giudizio e, specificatamente, ai fini del regresso de quo stabilire se, in relazione al doc. 6 del fascicolo monitorio, alcune clausole siano nulle in relazione alla sola terza chiamata, eventualmente postulandosi la qualità di consumatrice di questi. In primo luogo, rileva la suesposta autonomia di efficacia del doc. 3 di parte opposta o comunque la natura meramente parziale di siffatte ipotetiche nullità, inidonee, pertanto, ad inficiare la comune obbligazione solidale (specie in assenza di ogni deduzione sull'art. 1419 c.c.). In secondo luogo, avendo l'opponente esercitato l'azione di regresso e non quella derivante dalla surroga, non sono opponibili a eventuali Parte_1 eccezioni che avrebbe potuto sollevare nei P_ confronti di In terzo Controparte_1 luogo ed anche ai fini dell'art. 1957 c.c., quest'ultima
10 disposizione non si applica recta via nei rapporti interni tra coobbligati solidali, bensì solo per il medio dell'art. 1310, terzo comma, secondo periodo, c.c., secondo quanto sancito da
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6649 del 09/05/2002, Rv. 554260 - 01, e quest'ultima disposizione ostativa del regresso non è stata - né, vista la tardiva costituzione della terza chiamata, poteva ammissibilmente essere stata – eccepita da nel P_ presente giudizio, pur trattandosi segnatamente di eccezione in senso stretto, come evidenziato da siffatto precedente della
Suprema Corte laddove segnatamente sancisce come, rispetto al cogarante che abbia pagato il creditore, i restanti coobbligati solamente “possono opporre che egli non ha regresso contro di loro”, senza, dunque, nessuna automatica inefficacia rilevabile d'ufficio e che prescinda dall'iniziativa del cogarante-chiamato in regresso.
4.4.1. Ciò rende superfluo stabilire se, alla stregua di Cass.,
Sez. 3, Sentenza n. 6649 del 09/05/2002, Rv. 554260 – 01, abbia o non abbia rilevanza che la pattuizione di rinuncia alla decadenza ex art. 1957 c.c. (o validamente e tacitamente sancita in sede di stipula del doc. 6 del fascicolo monitorio, alla stregua di quanto indicato al punto 3.2.2. della presente motivazione, o determinata dalla transazione tramite il doc. 3 di parte opposto, secondo quanto indicato al punto 3.1. della presente motivazione) abbia contestualmente avuto le sottoscrizioni della terza chiamata.
5. Le spese processuali di parte opposta nella fase di opposizione seguono la prevalente soccombenza di parte opponente e vanno poste a carico di quest'ultima; dette spese si liquidano in favore di parte opposta, considerati le tariffe forensi del D.M. n. 55/2014,
l'importo della domanda monitoria, in € 9.142,00 per compensi
(fase di studio € 2.552,00, fase introduttiva € 1.628,00, fase istruttoria € 2.835,00, fase decisoria € 2.127,00, calcolati in misura media, ad eccezione del minor importo per la fase istruttoria e per quella decisoria, e ciò in ragione della natura documentale del giudizio e della sua conclusione in una breve
11 discussione ex art. 281sexies c.p.c.), oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del 15%.
5.1. Le spese processuali di parte opponente seguono la prevalente soccombenza della terza chiamata e vanno poste a carico di quest'ultima; dette spese si liquidano in favore dell'opponente, considerati le tariffe forensi del D.M. n. 55/2014, l'importo della domanda di regresso accolta, in € 406,50 per spese vive ed €
5.261,00 per compensi (fase di studio € 1.701,00, fase introduttiva € 1.204,00, fase istruttoria € 903,00, fase decisoria
€ 1.453,00, calcolati in misura media, ad eccezione del minor importo per la fase istruttoria e per quella decisoria, e ciò in ragione della natura documentale del giudizio e della sua conclusione in una breve discussione ex art. 281sexies c.p.c.), oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del 15%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, sezione III, in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, definitivamente pronunciando sull'opposizione e sulle domande avanzate, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:
) Fatto salvo quanto indicato in parte motiva circa le nullità negoziali, rigetta l'opposizione, le domande e le eccezioni di e, per l'effetto, conferma e dichiara Parte_1 esecutivo il decreto ingiuntivo n. 1101/2024 del Tribunale civile di Bergamo;
) Condanna a manlevare e tenere indenne P_ [...] per quanto quest'ultimo corrisponda in ragione del Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1101/2024 del Tribunale civile di
Bergamo, nei limiti del 50% dell'importo capitale di €
96.221,36, oltre interessi per come indicati in siffatto decreto monitorio;
) Rigetta nel resto;
12 ) Condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
delle spese processuali Controparte_1 della fase di opposizione, liquidate in € 9.142,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%;
) Condanna al pagamento, in favore di P_ [...]
, delle spese processuali, liquidate in € 406,50 per Parte_1 spese vive ed € 5.261,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%.
Bergamo, 07/01/2025
Il Giudice unico dott. Tommaso Del Giudice
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