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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/01/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE TREDICESIMA
In persona del Giudice, Dott. Guido Marcelli, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 30223 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, e vertente
TRA
Parte_1
elettivamente domiciliato in Roma Via Attilio Friggeri 172 presso lo studio degli Avv.ti Andrea
Prosperi e Maurizio Colangelo che lo rappresentano e difendono giusta procura apposta in calce al ricorso ricorrente
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Direttore Generale Prof. CP_2
elettivamente domiciliata in Trento Via S. Vigilio 5, presso lo studio dell'Avv. Annelise Filz che la rappresenta e difende giusta procura speciale alle liti apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta resistente 1 OGGETTO: responsabilità professionale medica
CONCLUSIONI: come da conclusioni precisate all'udienza del 24.06.2024 che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Il Signor ha evocato in giudizio la Parte_1 Controparte_1
per sentir accogliere le seguenti conclusioni: accertare la responsabilità
[...]
del in ordine alla produzione dei danni subiti e, per l'effetto, Controparte_1
condannare il medesimo, singolarmente e/o in via solidale al risarcimento dei seguenti danni: 1)
Danno Biologico: Danno biologico permanente euro 172.866,00; Invalidità temporanea totale euro 4.410,00; I.T.P ( 50%) euro 2.205,00; Danno morale euro 70.310,00 per un TOTALE di euro
249.791,00; 2) Danno esistenziale la cui liquidazione veniva rimessa all'equo apprezzamento del Giudice;
3) Danno da perdita da chance: euro 50.000,00 ovvero in un'equa quantificazione da parte del Giudice;
4) Danno c.d. "da agonia" euro 50.000,00 ovvero in un'equa quantificazione da parte del Giudice;
5) Danno di natura patrimoniale - Danno emergente: spese certificate € 3.708,80 ; 6) Danno psichiatrico, la cui quantificazione veniva demandata al
Collegio peritale in sede di CTU. Dunque, per un totale complessivo di euro 353.499,80 ovvero in quella maggiore o minore somma che verrà ritenuta secondo giustizia e comunque entro la competenza del Giudice adito, oltre ad interessi e rivalutazioni dal fatto all'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da attribuirsi ai procuratori antistatari.
A sostegno della domanda ha dedotto quanto segue.
In data 15.07.2018 il ricorrente veniva ricoverato presso l'U.O. di Chirurgia Urologica del
Policlinico Agostino Gemelli – Complesso Integrato Columbus con diagnosi di: “ stenosi uretrale
+ fistole. Esame obiettivo locale: didimi ed epididimi regolari per l'età. Cicatrice pene scrotale mediana ben consolidata. Alla cateterizzazione con CV si documenta stenosi serrata CP_3
dell'uretra bulbare, si documenta inoltre fistola uretrocutanea nel segmento penieno”.
2 Pertanto, in data 17.07.2018 il veniva sottoposto, sempre presso il Pt_1 Controparte_1
ad intervento chirurgico di posizionamento di protesi peniena malleabile e veniva dimesso in data 19.07.2018 con decorso regolare.
In data 23.07.2018 il ricorrente si recava al P.S. del Policlinico er forte dolore e Controparte_1
gonfiore in pene sottoposto a protesi peniena, dove, a seguito di valutazione clinica, consulenza infettivologica ed esami di laboratorio , veniva diagnosticata necrosi del glande in recente i.c.
Per tale motivo, in data 24.07.2018 il veniva sottoposto ad intervento chirurgico di Pt_1
drenaggio ascesso penieno infrapubico con aree necrotiche del glande e del prepuzio.
In data 27.07.2018 il veniva sottoposto ad una consulenza di chirurgia addominale che Pt_1
mostrava: “Duplice laparocele non complicato sottocostale destro e sinistro in paziente plurioperato. Ha eseguito in passato DBP (da 150 a 55 kg), fistole perineali e stato di severa malnutrizione per cui ha eseguito prima cisto e colostomia derivativa e successivamente allungamento dell'ansa comune, quest'ultimo complicato da deiscenza anastomotica e reintervento per peritonite stercoracea. Attualmente drenato ascesso penieno in portatore di protesi peniena. Presenza di meato uretrale perineale. Artroprotesi d'anca destra. Il laparocele presenta due porte contigue delle dimensioni massime di circa 6 cm a circa 3-4 cm dall'arcata costale. Si mette in lista per intervento chirurgico”.
In data 28.07.2018 il ricorrente veniva dimesso con indicazione a tornare in ambulatorio il giorno
30.07.2018, per medicazioni trisettimanali per almeno tre settimane.
In data 08.08.2018 il ricorrente veniva nuovamente ricoverato con diagnosi di:“X urologia - infezione ferita chirurgica in posizionamento di protesi peniena”.
In data 09.08.2018 il ricorrente veniva sottoposto a nuovo intervento chirurgico di rimozione protesi peniena, toilette chirurgica e confezionamento di neoglande ed il 24.08.2018 veniva dimesso con decorso postoperatorio regolare.
In data 12.12.2018 veniva sottoposto ad un Controllo clinico psichiatrico presso il Policlinico che mostrava: “Si certifica che il sig. , nato a [...] il 30-09- Controparte_1 Parte_1
1960 e residente in [...], Roma è seguito presso il servizio ambulatoriale di
del per il trattamento Controparte_4 CP_1 CP_5
psicofarmacologico e psicoeducativo di una riacutizzazione di un episodio di deflessione dell'asse timico ad eziologia presumibilmente reattiva (ICD-10-CM F31.76) Il paziente farebbe risalire l'aggravamento dello status psicopatologico, fino ad allora in fase di eutimia e relativo
3 benessere clinico, alle complicanze di un intervento urologico svolto il giorno 24/08/2018, che avrebbero portato il sig. ad un intervento di amputazione peniena. In seguito a tale Pt_1
episodio il paziente avrebbe affrontato un periodo dl deflessione dell'asse timico, caratterizzato da spunti di isteria ed irrequietezza psicomotoria;
ristretta era la sfera edonico-motivazionale.
Riferiva incremento della quota di ansia psichica, in presenza di sintomatologia ed acuzie somatiche (neurovegetative); presenti spunti di ruminazione. L'ideazione era polarizzata su tematiche svilenti il proprio essere, con ideazione di rovina;
il pensiero appariva congruo per forma. Non dispercezioni rilevabili. Ciclo sonno-veglia era alterato da insonnia mista (iniziale ed intermedia); riferiva riduzione dell'appetito alimentare ed episodi di irritabilità. II paziente avrebbe nelle settimane sviluppato ideazioni auto ed eterolesive, in seguito alle quali si sarebbe nuovamente rivolto al nostro servizio il giorno 26/09/2018. In detta occasione, sarebbe stata impostata nuova terapia farmacologica, ancora attualmente in atto, in seguito alla quale si sarebbe riscontrato un miglioramento dello status psicopatologico del paziente”.
In seguito il sig. si sottoponeva a visita medico legale dal Prof. il quale Pt_1 CP_6
assumeva che la condotta professionale dei sanitari che avevano eseguito l'intervento chirurgico di posizionamento di protesi peniena era censurabile sotto diversi aspetti.
In primo luogo riteneva censurabile l'indicazione al posizionamento della protesi peniena, posto che il paziente era affetto da fistola uretrocutanea nel segmento penieno per cui era stata posta indicazione chirurgica su un segmento corporeo già sede di un processo infettivo/infiammatorio.
Veniva poi mossa censura anche riguardo al consenso informato acquisito in merito alla procedura chirurgica di applicazione protesi peniena, sostenendosi che il ricorrente avrebbe firmato un consenso prestampato in cui non venivano esplicitate le possibili complicanze e la loro incidenza percentualistica. Nello specifico il consenso informato alla procedura non sarebbe stato acquisito correttamente, poiché non veniva specificata la possibilità d'insorgenza della complicanza successivamente verificatasi, aggiungendo che nel caso di specie i chirurghi si trovavano ad agire su un terreno già sede di infezione/infiammazione.
Ancora, secondo il medico legale l'intervento chirurgico appariva gravato da un errore di tecnica, posto che Il chirurgo avrebbe posizionato una protesi troppo grande che avrebbe determinato una compressione sulle strutture vascolari con conseguente ischemia locoregionale e successiva necrosi.
4 Infine, il medico legale asseriva che l' infezione del sito chirurgico era di natura nosocomiale e che, quindi, nel caso di specie non sono state rispettate le precauzioni standard finalizzate ad evitare il diffondersi e/o la trasmissione di infezioni e che devono essere applicate nell'attività quotidiana a tutti i pazienti.
In ordine al profilo del nesso causale tra danno e condotta professionale, il medico di parte giungeva alla conclusione che risultava evidente il nesso causale tra l'errata condotta professionale dei sanitari che avevano sottoposto il paziente all'intervento chirurgico di posizionamento di protesi peniena e il danno subito dal ricorrente.
In definitiva la suddetta perizia riteneva configurabile una responsabilità professionale per colpa dei sanitari del che avevano avuto in cura il Controparte_1 Pt_1
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Si è costituita la deducendo, in Controparte_7
primo luogo, l'insussistenza del nesso di causalità tra il danno lamentato dal ricorrente ed il comportamento dei sanitari, poiché l'operato dei medesimi era stato sempre attento e tempestivo e senza alcuna criticità nell'ambito dell'esecuzione tecnica di tutti gli interventi effettuati, i quali, quindi, risultavano corretti, atteso il quadro clinico del paziente, e svolti secondo i protocolli e le conoscenze tecniche dell'epoca. Veniva inoltre posto in evidenza che il paziente - con una storia di alcolismo e tossicodipendenza - era affetto da anni da molteplici comorbilità, vale a dire diabete mellito di tipo II, diversione bilio-pancreatica, depressione ed epatopatia cronica HCV-relata, ipospadia congenita trattata chirurgicamente con successivo sviluppo di stenosi uretrale e fistole uretro-cutanee, colostomia temporanea per fistole perianali e cistostomia per evidenza di fistola uretro-cutanea.
La struttura convenuta ha contestato, altresì, sia l'an che il quantum debeatur, ritenendo che il ricorrente non avesse assolto l'onere probatorio con riguardo ai fatti posti a fondamento della domanda, al nesso di causalità e ai danni subiti.
In particolare è stato evidenziato che il quadro di salute del ricorrente, sia fisico che psicologico, era caratterizzato dalla presenza di significative preesistenze locali, problematiche congenite
(ipospadia trattata chirurgicamente), complicanze di interventi risalenti nel tempo (stenosi uretrale, pluritrattata) e da un deficit erettile motivo dell'indicazione all'intervento di
5 protesizzazione, situazioni tutte che avevano ripercussioni sull'attività sessuale del ricorrente e sulla sua salute psicofisica. Inoltre il consenso informato era stato regolarmente compilato e sottoscritto, oltre ad essere stata in dettaglio spiegata l'operazione in tutte le sue accezioni sia di utilità che di effetti.
Il danno esistenziale non era risarcibile in via autonoma in virtù dei principi della unitarietà della categoria del danno non patrimoniale e dell'integralità del risarcimento del danno, posto che le espressioni di danno esistenziale e di danno biologico non costituiscono diverse categorie di danno, quanto piuttosto locuzioni meramente descrittive dell'unica categoria di danno risarcibile che è quella del danno non patrimoniale, da identificarsi nella lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da rilevanza economica e che la liquidazione del danno biologico, morale ed esistenziale deve essere complessiva, in maniera tale da coprire l'intero pregiudizio a prescindere dal “nomen iuris” dei vari tipi di danno, i quali non possono essere invocati singolarmente per un aumento della anzidetta liquidazione ed evitando, in tal modo, duplicazioni risarcitorie.
Con riferimento, poi al danno da perdita di chance conseguente ad errore medico e riferito alla situazione professionale del ricorrente, esso rientrava nella definizione unitaria di danno non patrimoniale e, inoltre, era privo di supporto probatorio, posto che non era stato indicato il tipo di professione svolta e che il danneggiato aveva quasi 60 anni, età in cui l'attività lavorativa è stata ormai costruita e ci si avvia alla pensione.
Riguardo al danno da agonia ha evidenziato, altresì, che anche tale voce di danno è compresa nel danno non patrimoniale ed in particolare nel danno morale.
Relativamente al danno psichiatrico ne ha contestato la risarcibilità in via autonoma poiché anch'esso deve essere ricompreso nella categoria unitaria del danno non patrimoniale, soggiungendo che esso non era riferibile ai fatti di causa, posto che il presentava già una Pt_1
situazione psicologica fortemente compromessa per cui era in cura da molti anni.
Quanto infine al danno patrimoniale, le spese sostenute non potevano essere poste a carico della struttura essendo infondati gli addebiti rivolti al CP_1
Ha quindi concluso la chiedendo nel merito, in via Controparte_1
principale, previo accertamento dell'inesistenza di alcuna responsabilità nella causazione dei danni, il rigetto integrale delle domande del ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto;
nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accertamento della relativa responsabilità,
6 di quantificare il danno in misura strettamente proporzionale al grado accertato della colpa ed ai reali danni subiti dal ricorrente in quanto conseguenza diretta ed immediata della condotta del personale sanitario della resistente.
Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
In corso di causa è stato disposto il mutamento del rito.
In fase istruttoria è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio.
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La domanda spiegata dal ricorrente è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
La vicenda sanitaria del Sig. può essere riassunta come segue. Pt_1
In data 15.07.2018 il ricorrente veniva ricoverato presso l'U.O. di Chirurgia Urologica del
Policlinico Agostino Gemelli – Complesso Integrato Columbus con diagnosi di stenosi uretrale più fistole.
In data 17.07.2018 il veniva sottoposto, sempre presso il ad Pt_1 Controparte_1
intervento chirurgico di posizionamento di protesi peniena malleabile e veniva dimesso in data
19.07.2018 con decorso regolare.
Il 23.07.2018 il ricorrente si recava al P.S. del Policlinico a causa di un forte Controparte_1
dolore e gonfiore al pene sottoposto a protesi peniena con febbre dal giovedì precedente, dove veniva diagnosticata necrosi del glande in recente i.c.
Per siffatta ragione, in data 24.07.2018 il veniva sottoposto ad intervento chirurgico di Pt_1
drenaggio ascesso penieno infrapubico con aree necrotiche del glande e del prepuzio e dimesso il 28.07.2018.
In data 27.07.2018 il effettuava una consulenza di chirurgia addominale. Pt_1
In data 08.08.2018 il ricorrente veniva nuovamente ricoverato con diagnosi di X urologia - infezione ferita chirurgica in posizionamento di protesi peniena e il 09.08.2018 veniva sottoposto a nuovo intervento chirurgico di rimozione protesi peniena, toilette chirurgica e confezionamento di neoglande e dimesso il 24.08.2018.
In seguito, ovvero in data 12.12.2018 il ricorrente veniva sottoposto ad un controllo clinico psichiatrico presso il Policlinico a causa di un aggravamento dello status Controparte_1
7 psicopatologico determinato dalle complicanze dell'intervento urologico che hanno portato il ad un intervento di amputazione peniena. Pt_1
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Orbene, il ricorrente lamenta l'inadempimento della struttura sanitaria resistente, presso la quale in data 17 luglio 2018 fu eseguito l'intervento chirurgico di posizionamento di protesi peniena malleabile a seguito di riscontrata stenosi uretrale più fistole.
In particolare, il signor deduce che la problematica successivamente insorta, ovvero la Pt_1
necrosi del glande con relativa infezione, sia conseguenza del primo intervento chirurgico che l'avrebbe poi costretto a sottoporsi a due ulteriori e consecutivi interventi sempre presso la l'uno di drenaggio ascesso penieno Controparte_1
infrapubico con aree necrotiche del glande e del prepuzio, l'altro di rimozione protesi peniena, toilette chirurgica e confezionamento di neoglande, quest'ultimo a causa di una infezione della ferita chirurgica in posizionamento di protesi peniena. Complicanze che hanno portato il Pt_1
a dover subire un intervento di amputazione peniena con conseguente aggravamento della sua situazione psicologica.
La causa di tali problematiche sarebbe da ascrivere ad un errore di tecnica del primo intervento e, dunque, ad una non diligente e non corretta esecuzione della prestazione medica, in quanto il chirurgo avrebbe posizionato una protesi troppo grande che avrebbe determinato la compressione delle strutture vascolari con conseguente ischemia locoregionale e successiva necrosi. Una seconda censura concerne l'infezione del sito chirurgico, che sarebbe di natura nosocomiale e quindi dovuta alla mancata adozione da parte della struttura delle precauzioni dirette a prevenire la diffusione di germi patogeni. Infine, l'attore lamenta anche un deficit di consenso informato, che sarebbe stato reso su modulo prestampato senza esplicitazione delle possibili complicanze dell'intervento di applicazione della protesi peniena e la loro incidenza percentualistica.
La struttura resistente ha dedotto nel merito che l'operato dei sanitari della
[...]
sarebbe stato sempre attento e tempestivo, non sussistendo criticità Controparte_1
nell'ambito dell'esecuzione della tecnica di tutti gli interventi effettuati, i quali apparirebbero corretti alla luce del quadro clinico del paziente, caratterizzato dalla presenza di preesistenze.
8 Ciò posto in merito alla posizione delle parti, è pacifico che il signor in data Parte_1
17.07.2018 è stato sottoposto presso la di Controparte_1
Roma ad intervento di posizionamento di protesi peniena malleabile a seguito di riscontrata stenosi uretrale più fistole.
Per quanto riguarda la censura mossa dal ai sanitari che hanno effettuato l'intervento Pt_1
chirurgico di posizionamento di protesi peniena malleabile, i consulenti incaricati dal Tribunale, evidenziano in primo luogo che la “complicanza” si verificò solo quattro giorni dopo la dimissione relativa all'impianto protesico, in quanto il paziente, dimesso il 19.7.2018, fece accesso al Pronto Soccorso il 23.7.2018 lamentando febbre, forte dolore e gonfiore del pene. Il
24.7.2018 venne sottoposto a drenaggio ascesso penieno infrapubico con aree necrotiche del glande e del prepuzio. Dimesso il 28.7.2018, il successivo 8.8.2018 fu costretto a presentarsi nuovamente al Pronto Soccorso per dolore in zona peniena ed edema del pube. Constatata dai sanitari una esteriorizzazione della protesi e imbibizione della ferita chirurgica infetta, giorno seguente si provvede alla rimozione della protesi e all'asportazione del materiale necrotico.
Tanto premesso sull'evoluzione della vicenda, i consulenti sottolineano che l'intervento di protesizzazione è stato eseguito senza un preventivo inquadramento diagnostico e/o strumentale che potesse evidenziare un'impotenza erettiva su base organica. Nello specifico, il chirurgo dott. ha posizionato una protesi peniena malleabile senza una preventiva Per_1
valutazione della definita impotenza organica e in merito la cartella clinica forniva elementi descrittivi esaustivi ben noti al medesimo chirurgo operante:
“il dott. ben conosceva la situazione urologica del paziente in quanto Per_1 Parte_1 nel Dic 015, aveva provveduto ad eseguire sullo stesso un roplastica sec. Asopa”, per duplice stenosi uretrale a livello bulbare e nel Gennaio 2017 aveva avuto modo di accertare una recidiva della stenosi uretrale operata. Inoltre, il paziente presentava un incurvamento penieno ed una ipospadia congenita. Tutti questi aspetti urologici, gravati dalla coesistenza delle numerose patologie riportate, dovevano far comprendere al chirurgo se fosse opportuno proporre al paziente “de quo” l'intervento di posizionamento di protesi peniena malleabile, tenuto conto dei rischi che lo stesso poteva e di fatto ha presentato. Un paziente non deve essere operato a tutti i costi. E' innegabile che dal posizionamento di una protesi peniena non può conseguire l'evirazione del paziente. L'impianto protesico ha come fine soltanto l'ottenimento di una valida capacità erettiva e, quindi, coeundi ed è indubbio che tale gravissima menomazione permanente non può che contribuire ad aggravare lo stato psichico del Perché se è vero che prima aveva un Pt_1 pene che non si erigeva, adesso il paziente non ha ne”.
9 Mentre, con riferimento alla tecnica eseguita i consulenti affermano che:
“è verosimile che il danno ischemico che ha interessato i corpi cavernosi sia dovuto ad uno stiramento del fascio neuro–vascolare, dovuto ai cilindri protesici eccessivamente troppo lunghi. I danni da necrosi del glande e del prepuzio sono da ricondurre alla lesione ischemica provocata dallo stiramento del fascio neuro-vascolare. Così come la produzione di una sostanza maleodorante e purulenta sia da ricondurre alla medesima situazione”.
Rilevano, ancora, i consulenti che i pazienti con ipospadia e patologie uretrali recidive (come nel caso del non riescono a compensare il danno ischemico prodotto da tale stiramento, in Pt_1
quanto non possono giovarsi della compensazione della vascolarizzazione che proviene dall'uretra. Pertanto, nonostante la presenza di consensi informati correttamente firmati da medico e paziente e tenuto conto delle co-morbilità che quest'ultimo presentava, il danno ai corpi cavernosi del (consistente in penectomia totale, per il grave quadro di infezione Pt_1
presente) è da considerare in rapporto causale diretto con l'impianto protesico del giorno
17.07.20218.
In buona sostanza, dunque, appare chiaro che l'intervento originario del 17.07.20218 eseguito presso la struttura resistente non ha sortito l'esito sperato ed anzi ha comportato l'amputazione peniena del signor Infatti, come evidenziato dai consulenti tecnici, da tale intervento Pt_1
sono conseguiti postumi diversi da quelli derivanti da un normale intervento di posizionamento di protesi peniena malleabile, che di certo non comportano l'evirazione del paziente.
Dunque, coglie nel segno la censura mossa dal ricorrente all'operato dei sanitari della ed in particolare del chirurgo operante Controparte_1
dott. che, nell'eseguire l'intervento di posizionamento di protesi peniena malleabile, Per_1
riscontrata la presenza di stenosi uretrali più fistole, decise di procedere all'intervento in assenza di un quadro patologico che evidenziasse una impotenza erettiva su base organica, peraltro procedendo ad una tecnica chirurgica errata, consistente nel posizionamento di cilindri protesici troppo lunghi che hanno condotto alla lesione ischemica provocata dallo stiramento del fascio neuro-vascolare, cagionando i danni da necrosi del glande e la relativa infezione.
Va pertanto ritenuto sussistente il nesso di causalità tra l'operato del medico e l'insorgenza dei postumi, consistenti nell'evirazione del paziente e nel conseguente disturbo psicologico dell'adattamento, sia in quanto l'intervento non era necessario in relazione alle condizioni del
10 paziente, sia perché esso è stato eseguito in maniera non corretta, dando luogo a necrosi delle zone interessate e alla successiva necessità di amputazione.
Infine, per quanto riguarda la censura mossa dal ricorrente relativamente all'acquisizione del consenso informato all'atto medico chirurgico cui il paziente è stato sottoposto, va rilevato che il fatto che il modulo sia un prestampato non significa che esso sia incompleto o insufficiente.
Inoltre, sul punto non è stata formulata alcuna specifica domanda risarcitoria.
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Accertata in tal modo la responsabilità professionale della struttura sanitaria resistente e passando alla liquidazione del danno, i CCTTUU hanno individuato un danno biologico nella misura del 28% comprensivo del danno psichiatrico. Tale danno non è stato configurato come differenziale, in quanto le patologie preesistenti da cui il paziente era affetto non si pongono in rapporto di concorrenza ma semmai di mera coesistenza con il danno iatrogeno provocato dal personale sanitario del CP_1
Inoltre i postumi indicati non appaiono emendabili e non incidono su particolari attività non lavorative, tra l'altro non esplicitate dal paziente medesimo.
Quanto alla inabilità temporanea, essa è stata quantificata in giorni 30 per quella assoluta e in giorni 20 per quella parziale al 50%.
Per la liquidazione del danno possono essere applicate le tabelle del danno biologico utilizzate dal Tribunale di Roma, aggiornate al 2023.
Non ignora questo giudicante che con sentenza n. 12408/2011 la Suprema Corte ha riconosciuto alle tabelle milanesi la valenza di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni contenute negli artt. 1226 e 2056 c.c., salva la sussistenza in concreto di circostanze idonee a giustificare il ricorso ad un diverso criterio, nell'ottica di assicurare una uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi. Tuttavia si ritiene che l'esigenza di garantire la parità di trattamento di casi analoghi possa essere del pari soddisfatta attraverso l'utilizzo dei parametri contenuti nella tabella uniformemente utilizzata dal Tribunale di Roma, elaborata in relazione alla media dei risarcimenti liquidati in loco, secondo un sistema di risarcimento non standardizzato in cui viene individuato un valore base fisso del danno biologico (secondo indici parametrati all'età e ai postumi riportati dal danneggiato) che viene integrato, in una prospettiva
11 di ampia personalizzazione, mediante il potere equitativo del giudice applicato in ragione del caso concreto e dei fatti allegati e provati dalla parte.
D'altra parte non sussiste il diritto del danneggiato a pretendere la liquidazione del danno mediante l'applicazione di una tabella in uso a un determinato ufficio giudiziario piuttosto che in un altro (Cass. n. 1524/2010) e qualora il giudice si discosti dall'applicazione delle tabelle in uso nel proprio ufficio è tenuto a dare ragione della diversa scelta (Cass. n. 13130/2006). Invero,
l'esigenza di uniformità di trattamento nella liquidazione del danno non patrimoniale, se può ritenersi certamente garantita dal riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, ampiamente diffuso sul territorio nazionale ed a cui la Suprema Corte (Cass. n. 20895 del 2015; n. 4447 del 2014; n. 12408 del 2011), in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza in linea generale di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., tuttavia non può considerarsi automaticamente pregiudicata dall'utilizzo di differenti criteri tabellari, come nel caso di specie delle Tabelle del Tribunale di Roma, ove il giudice ritenga che ricorrano elementi di valutazione atti a giustificare l'abbandono delle tabelle milanesi e reputi congruo l'importo risarcitorio, anche in confronto al risultato ottenibile mediante applicazione di queste ultime (Cass. sent. n.
8580/2019).
Alla luce di quanto sopra, per il danno derivante dalla lesione all'integrità psicofisica deve essere liquidato all'attore, tenuto conto dell'età al momento del sinistro (anni 57) e dell'entità dei postumi permanenti (28 %), l'importo di euro 94.455,85.
A titolo di risarcimento del danno derivante dall'invalidità temporanea appare equo liquidare l'importo di euro 5.122,80 (pari ad euro 128,07 per ciascun giorno di invalidità temporanea assoluta, proporzionalmente ridotto per l'invalidità temporanea parziale).
Nel complesso, dunque, l'importo da liquidare a titolo risarcitorio da danno biologico ammonta ad euro 99.578,65.
Quanto al danno morale, dovendosi in tal senso tenersi conto dei riflessi oggettivi e soggettivi del danno, consistenti nella sofferenza derivante dalle cure ricevute e nella percezione della propria inabilità fisica, nonché delle attività realizzatrici della persona sulle quali la menomazione ha inciso, sempre in conformità ai parametri di riferimento tabellare, tenuto conto dell'entità delle lesioni, del grado di afflittività delle cure ricevute (intervento chirurgico, accertamenti diagnostici
12 e visite specialistiche) e della durata della malattia, può essere liquidato l'importo di euro
20.780,28 riconosciuto nella misura del 22% del complessivo danno biologico.
Infine, per quanto riguarda il danno psichiatrico subito dal ricorrente, consistente nella sindrome da stress con turbe dell'adattamento e documentato in atti esso, esso è già stato considerato nella liquidazione del danno biologico, all'interno del quale rientra.
In totale spetta al ricorrente, a titolo di danno non patrimoniale, l'importo di euro 120.358,65.
Per quanto concerne il danno esistenziale esso è stato indicato dall'attore come “disagio e malessere al vivere quotidiano”, costituendo pertanto null'altro che una etichettatura ulteriore del danno biologico ed una inutile duplicazione.
Con riferimento al lamentato danno da perdita di chance, la relativa richiesta risarcitoria, che richiama la presunta perdita di occasioni di lavoro e/o di crescita professionale che il Pt_1
avrebbe potuto conseguire se non si fosse verificato il danno, appare del tutto generica e disancorata da qualunque dato concreto, non essendo nemmeno specificato quale sarebbe la professione esercitata dall'attore e in qual modo l'amputazione del pene avrebbe ricadute sulle opportunità di crescita lavorativa e su un aumento del reddito.
Del tutto priva di pregio è poi la richiesta di risarcimento del “danno da agonia”, non essendosi verificato il decesso dell'attore a seguito del danno iatrogeno. Se invece con tale nomenclatura si vuole far riferimento alle sofferenze morali, allora trattasi di posta risarcitoria già ricompresa nel danno morale come sopra liquidato.
Con riguardo al risarcimento del danno patrimoniale va riconosciuto l'importo di euro 3.708,80
a titolo di spese sostenute per l'avvio del procedimento di mediazione e per la perizia medico legale in tema di responsabilità professionale, per come certificate e documentate in atti.
Non sono state documentate spese di cura.
Vanno altresì riconosciuti sulla somma dovuta a titolo risarcitorio gli interessi - quale ristoro per il mancato godimento dell'equivalente monetario del bene perduto (lucro cessante) - dalla data del fatto lesivo alla sua liquidazione, in ossequio ai principi dettati dalla Suprema Corte (Cass.
SS.UU. n. 1712/1995), ovvero in ragione dei seguenti criteri: la base di calcolo degli interessi non può essere costituita dalla somma liquidata a titolo di risarcimento per equivalente e già rivalutata, ma dalla somma corrispondente alla sorte capitale, come sopra liquidata, svalutata all'epoca del fatto illecito e via via rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT;
su tale importo, in difetto di elementi che consentano di ritenere un impiego più remunerativo, va
13 applicato, in via equitativa, un tasso corrispondente alla media degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma.
Dalla pubblicazione della sentenza e fino all'effettivo pagamento, convertendosi il debito di valore in debito di valuta per effetto dell'intervenuta liquidazione del danno (art. 1282 c.c.), sul totale delle somme liquidate decorrono gli interessi legali.
La struttura resistente va condannata alla rifusione delle spese di lite in ragione del criterio di soccombenza.
Vanno poste a carico della resistente, per il medesimo motivo, le spese della consulenza collegiale svolta in questa fase di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
- accerta e dichiara la responsabilità della struttura sanitaria resistente per l'intervento chirurgico eseguito in data 17.7.2018 nei confronti del ricorrente;
- per l'effetto condanna la al pagamento, Controparte_1
in favore di , dell'importo di euro 120.358,65 a titolo di risarcimento del danno Parte_1
non patrimoniale, oltre interessi come da parte motiva;
- Condanna altresì la al pagamento, in Controparte_1
favore di , dell'importo di euro 3708,80 a titolo di risarcimento del danno Parte_1
patrimoniale;
- condanna la resistente a rifondere al ricorrente le spese del presente grado di giudizio che liquida, in applicazione del D.M. n. 55/2014, in euro 14.103,00 per compensi professionali, oltre al contributo unificato, spese generali (15%), IVA e Cassa (da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari);
14 - pone a carico di parte resistente le spese della consulenza collegiale svolta nel presente giudizio.
Così deciso in Roma, 3 gennaio 2025
Il Giudice
Dott. Guido Marcelli
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del GOP in tirocinio dott.ssa Daniela
Puccio.
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE TREDICESIMA
In persona del Giudice, Dott. Guido Marcelli, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 30223 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, e vertente
TRA
Parte_1
elettivamente domiciliato in Roma Via Attilio Friggeri 172 presso lo studio degli Avv.ti Andrea
Prosperi e Maurizio Colangelo che lo rappresentano e difendono giusta procura apposta in calce al ricorso ricorrente
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Direttore Generale Prof. CP_2
elettivamente domiciliata in Trento Via S. Vigilio 5, presso lo studio dell'Avv. Annelise Filz che la rappresenta e difende giusta procura speciale alle liti apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta resistente 1 OGGETTO: responsabilità professionale medica
CONCLUSIONI: come da conclusioni precisate all'udienza del 24.06.2024 che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Il Signor ha evocato in giudizio la Parte_1 Controparte_1
per sentir accogliere le seguenti conclusioni: accertare la responsabilità
[...]
del in ordine alla produzione dei danni subiti e, per l'effetto, Controparte_1
condannare il medesimo, singolarmente e/o in via solidale al risarcimento dei seguenti danni: 1)
Danno Biologico: Danno biologico permanente euro 172.866,00; Invalidità temporanea totale euro 4.410,00; I.T.P ( 50%) euro 2.205,00; Danno morale euro 70.310,00 per un TOTALE di euro
249.791,00; 2) Danno esistenziale la cui liquidazione veniva rimessa all'equo apprezzamento del Giudice;
3) Danno da perdita da chance: euro 50.000,00 ovvero in un'equa quantificazione da parte del Giudice;
4) Danno c.d. "da agonia" euro 50.000,00 ovvero in un'equa quantificazione da parte del Giudice;
5) Danno di natura patrimoniale - Danno emergente: spese certificate € 3.708,80 ; 6) Danno psichiatrico, la cui quantificazione veniva demandata al
Collegio peritale in sede di CTU. Dunque, per un totale complessivo di euro 353.499,80 ovvero in quella maggiore o minore somma che verrà ritenuta secondo giustizia e comunque entro la competenza del Giudice adito, oltre ad interessi e rivalutazioni dal fatto all'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da attribuirsi ai procuratori antistatari.
A sostegno della domanda ha dedotto quanto segue.
In data 15.07.2018 il ricorrente veniva ricoverato presso l'U.O. di Chirurgia Urologica del
Policlinico Agostino Gemelli – Complesso Integrato Columbus con diagnosi di: “ stenosi uretrale
+ fistole. Esame obiettivo locale: didimi ed epididimi regolari per l'età. Cicatrice pene scrotale mediana ben consolidata. Alla cateterizzazione con CV si documenta stenosi serrata CP_3
dell'uretra bulbare, si documenta inoltre fistola uretrocutanea nel segmento penieno”.
2 Pertanto, in data 17.07.2018 il veniva sottoposto, sempre presso il Pt_1 Controparte_1
ad intervento chirurgico di posizionamento di protesi peniena malleabile e veniva dimesso in data 19.07.2018 con decorso regolare.
In data 23.07.2018 il ricorrente si recava al P.S. del Policlinico er forte dolore e Controparte_1
gonfiore in pene sottoposto a protesi peniena, dove, a seguito di valutazione clinica, consulenza infettivologica ed esami di laboratorio , veniva diagnosticata necrosi del glande in recente i.c.
Per tale motivo, in data 24.07.2018 il veniva sottoposto ad intervento chirurgico di Pt_1
drenaggio ascesso penieno infrapubico con aree necrotiche del glande e del prepuzio.
In data 27.07.2018 il veniva sottoposto ad una consulenza di chirurgia addominale che Pt_1
mostrava: “Duplice laparocele non complicato sottocostale destro e sinistro in paziente plurioperato. Ha eseguito in passato DBP (da 150 a 55 kg), fistole perineali e stato di severa malnutrizione per cui ha eseguito prima cisto e colostomia derivativa e successivamente allungamento dell'ansa comune, quest'ultimo complicato da deiscenza anastomotica e reintervento per peritonite stercoracea. Attualmente drenato ascesso penieno in portatore di protesi peniena. Presenza di meato uretrale perineale. Artroprotesi d'anca destra. Il laparocele presenta due porte contigue delle dimensioni massime di circa 6 cm a circa 3-4 cm dall'arcata costale. Si mette in lista per intervento chirurgico”.
In data 28.07.2018 il ricorrente veniva dimesso con indicazione a tornare in ambulatorio il giorno
30.07.2018, per medicazioni trisettimanali per almeno tre settimane.
In data 08.08.2018 il ricorrente veniva nuovamente ricoverato con diagnosi di:“X urologia - infezione ferita chirurgica in posizionamento di protesi peniena”.
In data 09.08.2018 il ricorrente veniva sottoposto a nuovo intervento chirurgico di rimozione protesi peniena, toilette chirurgica e confezionamento di neoglande ed il 24.08.2018 veniva dimesso con decorso postoperatorio regolare.
In data 12.12.2018 veniva sottoposto ad un Controllo clinico psichiatrico presso il Policlinico che mostrava: “Si certifica che il sig. , nato a [...] il 30-09- Controparte_1 Parte_1
1960 e residente in [...], Roma è seguito presso il servizio ambulatoriale di
del per il trattamento Controparte_4 CP_1 CP_5
psicofarmacologico e psicoeducativo di una riacutizzazione di un episodio di deflessione dell'asse timico ad eziologia presumibilmente reattiva (ICD-10-CM F31.76) Il paziente farebbe risalire l'aggravamento dello status psicopatologico, fino ad allora in fase di eutimia e relativo
3 benessere clinico, alle complicanze di un intervento urologico svolto il giorno 24/08/2018, che avrebbero portato il sig. ad un intervento di amputazione peniena. In seguito a tale Pt_1
episodio il paziente avrebbe affrontato un periodo dl deflessione dell'asse timico, caratterizzato da spunti di isteria ed irrequietezza psicomotoria;
ristretta era la sfera edonico-motivazionale.
Riferiva incremento della quota di ansia psichica, in presenza di sintomatologia ed acuzie somatiche (neurovegetative); presenti spunti di ruminazione. L'ideazione era polarizzata su tematiche svilenti il proprio essere, con ideazione di rovina;
il pensiero appariva congruo per forma. Non dispercezioni rilevabili. Ciclo sonno-veglia era alterato da insonnia mista (iniziale ed intermedia); riferiva riduzione dell'appetito alimentare ed episodi di irritabilità. II paziente avrebbe nelle settimane sviluppato ideazioni auto ed eterolesive, in seguito alle quali si sarebbe nuovamente rivolto al nostro servizio il giorno 26/09/2018. In detta occasione, sarebbe stata impostata nuova terapia farmacologica, ancora attualmente in atto, in seguito alla quale si sarebbe riscontrato un miglioramento dello status psicopatologico del paziente”.
In seguito il sig. si sottoponeva a visita medico legale dal Prof. il quale Pt_1 CP_6
assumeva che la condotta professionale dei sanitari che avevano eseguito l'intervento chirurgico di posizionamento di protesi peniena era censurabile sotto diversi aspetti.
In primo luogo riteneva censurabile l'indicazione al posizionamento della protesi peniena, posto che il paziente era affetto da fistola uretrocutanea nel segmento penieno per cui era stata posta indicazione chirurgica su un segmento corporeo già sede di un processo infettivo/infiammatorio.
Veniva poi mossa censura anche riguardo al consenso informato acquisito in merito alla procedura chirurgica di applicazione protesi peniena, sostenendosi che il ricorrente avrebbe firmato un consenso prestampato in cui non venivano esplicitate le possibili complicanze e la loro incidenza percentualistica. Nello specifico il consenso informato alla procedura non sarebbe stato acquisito correttamente, poiché non veniva specificata la possibilità d'insorgenza della complicanza successivamente verificatasi, aggiungendo che nel caso di specie i chirurghi si trovavano ad agire su un terreno già sede di infezione/infiammazione.
Ancora, secondo il medico legale l'intervento chirurgico appariva gravato da un errore di tecnica, posto che Il chirurgo avrebbe posizionato una protesi troppo grande che avrebbe determinato una compressione sulle strutture vascolari con conseguente ischemia locoregionale e successiva necrosi.
4 Infine, il medico legale asseriva che l' infezione del sito chirurgico era di natura nosocomiale e che, quindi, nel caso di specie non sono state rispettate le precauzioni standard finalizzate ad evitare il diffondersi e/o la trasmissione di infezioni e che devono essere applicate nell'attività quotidiana a tutti i pazienti.
In ordine al profilo del nesso causale tra danno e condotta professionale, il medico di parte giungeva alla conclusione che risultava evidente il nesso causale tra l'errata condotta professionale dei sanitari che avevano sottoposto il paziente all'intervento chirurgico di posizionamento di protesi peniena e il danno subito dal ricorrente.
In definitiva la suddetta perizia riteneva configurabile una responsabilità professionale per colpa dei sanitari del che avevano avuto in cura il Controparte_1 Pt_1
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Si è costituita la deducendo, in Controparte_7
primo luogo, l'insussistenza del nesso di causalità tra il danno lamentato dal ricorrente ed il comportamento dei sanitari, poiché l'operato dei medesimi era stato sempre attento e tempestivo e senza alcuna criticità nell'ambito dell'esecuzione tecnica di tutti gli interventi effettuati, i quali, quindi, risultavano corretti, atteso il quadro clinico del paziente, e svolti secondo i protocolli e le conoscenze tecniche dell'epoca. Veniva inoltre posto in evidenza che il paziente - con una storia di alcolismo e tossicodipendenza - era affetto da anni da molteplici comorbilità, vale a dire diabete mellito di tipo II, diversione bilio-pancreatica, depressione ed epatopatia cronica HCV-relata, ipospadia congenita trattata chirurgicamente con successivo sviluppo di stenosi uretrale e fistole uretro-cutanee, colostomia temporanea per fistole perianali e cistostomia per evidenza di fistola uretro-cutanea.
La struttura convenuta ha contestato, altresì, sia l'an che il quantum debeatur, ritenendo che il ricorrente non avesse assolto l'onere probatorio con riguardo ai fatti posti a fondamento della domanda, al nesso di causalità e ai danni subiti.
In particolare è stato evidenziato che il quadro di salute del ricorrente, sia fisico che psicologico, era caratterizzato dalla presenza di significative preesistenze locali, problematiche congenite
(ipospadia trattata chirurgicamente), complicanze di interventi risalenti nel tempo (stenosi uretrale, pluritrattata) e da un deficit erettile motivo dell'indicazione all'intervento di
5 protesizzazione, situazioni tutte che avevano ripercussioni sull'attività sessuale del ricorrente e sulla sua salute psicofisica. Inoltre il consenso informato era stato regolarmente compilato e sottoscritto, oltre ad essere stata in dettaglio spiegata l'operazione in tutte le sue accezioni sia di utilità che di effetti.
Il danno esistenziale non era risarcibile in via autonoma in virtù dei principi della unitarietà della categoria del danno non patrimoniale e dell'integralità del risarcimento del danno, posto che le espressioni di danno esistenziale e di danno biologico non costituiscono diverse categorie di danno, quanto piuttosto locuzioni meramente descrittive dell'unica categoria di danno risarcibile che è quella del danno non patrimoniale, da identificarsi nella lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da rilevanza economica e che la liquidazione del danno biologico, morale ed esistenziale deve essere complessiva, in maniera tale da coprire l'intero pregiudizio a prescindere dal “nomen iuris” dei vari tipi di danno, i quali non possono essere invocati singolarmente per un aumento della anzidetta liquidazione ed evitando, in tal modo, duplicazioni risarcitorie.
Con riferimento, poi al danno da perdita di chance conseguente ad errore medico e riferito alla situazione professionale del ricorrente, esso rientrava nella definizione unitaria di danno non patrimoniale e, inoltre, era privo di supporto probatorio, posto che non era stato indicato il tipo di professione svolta e che il danneggiato aveva quasi 60 anni, età in cui l'attività lavorativa è stata ormai costruita e ci si avvia alla pensione.
Riguardo al danno da agonia ha evidenziato, altresì, che anche tale voce di danno è compresa nel danno non patrimoniale ed in particolare nel danno morale.
Relativamente al danno psichiatrico ne ha contestato la risarcibilità in via autonoma poiché anch'esso deve essere ricompreso nella categoria unitaria del danno non patrimoniale, soggiungendo che esso non era riferibile ai fatti di causa, posto che il presentava già una Pt_1
situazione psicologica fortemente compromessa per cui era in cura da molti anni.
Quanto infine al danno patrimoniale, le spese sostenute non potevano essere poste a carico della struttura essendo infondati gli addebiti rivolti al CP_1
Ha quindi concluso la chiedendo nel merito, in via Controparte_1
principale, previo accertamento dell'inesistenza di alcuna responsabilità nella causazione dei danni, il rigetto integrale delle domande del ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto;
nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accertamento della relativa responsabilità,
6 di quantificare il danno in misura strettamente proporzionale al grado accertato della colpa ed ai reali danni subiti dal ricorrente in quanto conseguenza diretta ed immediata della condotta del personale sanitario della resistente.
Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
In corso di causa è stato disposto il mutamento del rito.
In fase istruttoria è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio.
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La domanda spiegata dal ricorrente è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
La vicenda sanitaria del Sig. può essere riassunta come segue. Pt_1
In data 15.07.2018 il ricorrente veniva ricoverato presso l'U.O. di Chirurgia Urologica del
Policlinico Agostino Gemelli – Complesso Integrato Columbus con diagnosi di stenosi uretrale più fistole.
In data 17.07.2018 il veniva sottoposto, sempre presso il ad Pt_1 Controparte_1
intervento chirurgico di posizionamento di protesi peniena malleabile e veniva dimesso in data
19.07.2018 con decorso regolare.
Il 23.07.2018 il ricorrente si recava al P.S. del Policlinico a causa di un forte Controparte_1
dolore e gonfiore al pene sottoposto a protesi peniena con febbre dal giovedì precedente, dove veniva diagnosticata necrosi del glande in recente i.c.
Per siffatta ragione, in data 24.07.2018 il veniva sottoposto ad intervento chirurgico di Pt_1
drenaggio ascesso penieno infrapubico con aree necrotiche del glande e del prepuzio e dimesso il 28.07.2018.
In data 27.07.2018 il effettuava una consulenza di chirurgia addominale. Pt_1
In data 08.08.2018 il ricorrente veniva nuovamente ricoverato con diagnosi di X urologia - infezione ferita chirurgica in posizionamento di protesi peniena e il 09.08.2018 veniva sottoposto a nuovo intervento chirurgico di rimozione protesi peniena, toilette chirurgica e confezionamento di neoglande e dimesso il 24.08.2018.
In seguito, ovvero in data 12.12.2018 il ricorrente veniva sottoposto ad un controllo clinico psichiatrico presso il Policlinico a causa di un aggravamento dello status Controparte_1
7 psicopatologico determinato dalle complicanze dell'intervento urologico che hanno portato il ad un intervento di amputazione peniena. Pt_1
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Orbene, il ricorrente lamenta l'inadempimento della struttura sanitaria resistente, presso la quale in data 17 luglio 2018 fu eseguito l'intervento chirurgico di posizionamento di protesi peniena malleabile a seguito di riscontrata stenosi uretrale più fistole.
In particolare, il signor deduce che la problematica successivamente insorta, ovvero la Pt_1
necrosi del glande con relativa infezione, sia conseguenza del primo intervento chirurgico che l'avrebbe poi costretto a sottoporsi a due ulteriori e consecutivi interventi sempre presso la l'uno di drenaggio ascesso penieno Controparte_1
infrapubico con aree necrotiche del glande e del prepuzio, l'altro di rimozione protesi peniena, toilette chirurgica e confezionamento di neoglande, quest'ultimo a causa di una infezione della ferita chirurgica in posizionamento di protesi peniena. Complicanze che hanno portato il Pt_1
a dover subire un intervento di amputazione peniena con conseguente aggravamento della sua situazione psicologica.
La causa di tali problematiche sarebbe da ascrivere ad un errore di tecnica del primo intervento e, dunque, ad una non diligente e non corretta esecuzione della prestazione medica, in quanto il chirurgo avrebbe posizionato una protesi troppo grande che avrebbe determinato la compressione delle strutture vascolari con conseguente ischemia locoregionale e successiva necrosi. Una seconda censura concerne l'infezione del sito chirurgico, che sarebbe di natura nosocomiale e quindi dovuta alla mancata adozione da parte della struttura delle precauzioni dirette a prevenire la diffusione di germi patogeni. Infine, l'attore lamenta anche un deficit di consenso informato, che sarebbe stato reso su modulo prestampato senza esplicitazione delle possibili complicanze dell'intervento di applicazione della protesi peniena e la loro incidenza percentualistica.
La struttura resistente ha dedotto nel merito che l'operato dei sanitari della
[...]
sarebbe stato sempre attento e tempestivo, non sussistendo criticità Controparte_1
nell'ambito dell'esecuzione della tecnica di tutti gli interventi effettuati, i quali apparirebbero corretti alla luce del quadro clinico del paziente, caratterizzato dalla presenza di preesistenze.
8 Ciò posto in merito alla posizione delle parti, è pacifico che il signor in data Parte_1
17.07.2018 è stato sottoposto presso la di Controparte_1
Roma ad intervento di posizionamento di protesi peniena malleabile a seguito di riscontrata stenosi uretrale più fistole.
Per quanto riguarda la censura mossa dal ai sanitari che hanno effettuato l'intervento Pt_1
chirurgico di posizionamento di protesi peniena malleabile, i consulenti incaricati dal Tribunale, evidenziano in primo luogo che la “complicanza” si verificò solo quattro giorni dopo la dimissione relativa all'impianto protesico, in quanto il paziente, dimesso il 19.7.2018, fece accesso al Pronto Soccorso il 23.7.2018 lamentando febbre, forte dolore e gonfiore del pene. Il
24.7.2018 venne sottoposto a drenaggio ascesso penieno infrapubico con aree necrotiche del glande e del prepuzio. Dimesso il 28.7.2018, il successivo 8.8.2018 fu costretto a presentarsi nuovamente al Pronto Soccorso per dolore in zona peniena ed edema del pube. Constatata dai sanitari una esteriorizzazione della protesi e imbibizione della ferita chirurgica infetta, giorno seguente si provvede alla rimozione della protesi e all'asportazione del materiale necrotico.
Tanto premesso sull'evoluzione della vicenda, i consulenti sottolineano che l'intervento di protesizzazione è stato eseguito senza un preventivo inquadramento diagnostico e/o strumentale che potesse evidenziare un'impotenza erettiva su base organica. Nello specifico, il chirurgo dott. ha posizionato una protesi peniena malleabile senza una preventiva Per_1
valutazione della definita impotenza organica e in merito la cartella clinica forniva elementi descrittivi esaustivi ben noti al medesimo chirurgo operante:
“il dott. ben conosceva la situazione urologica del paziente in quanto Per_1 Parte_1 nel Dic 015, aveva provveduto ad eseguire sullo stesso un roplastica sec. Asopa”, per duplice stenosi uretrale a livello bulbare e nel Gennaio 2017 aveva avuto modo di accertare una recidiva della stenosi uretrale operata. Inoltre, il paziente presentava un incurvamento penieno ed una ipospadia congenita. Tutti questi aspetti urologici, gravati dalla coesistenza delle numerose patologie riportate, dovevano far comprendere al chirurgo se fosse opportuno proporre al paziente “de quo” l'intervento di posizionamento di protesi peniena malleabile, tenuto conto dei rischi che lo stesso poteva e di fatto ha presentato. Un paziente non deve essere operato a tutti i costi. E' innegabile che dal posizionamento di una protesi peniena non può conseguire l'evirazione del paziente. L'impianto protesico ha come fine soltanto l'ottenimento di una valida capacità erettiva e, quindi, coeundi ed è indubbio che tale gravissima menomazione permanente non può che contribuire ad aggravare lo stato psichico del Perché se è vero che prima aveva un Pt_1 pene che non si erigeva, adesso il paziente non ha ne”.
9 Mentre, con riferimento alla tecnica eseguita i consulenti affermano che:
“è verosimile che il danno ischemico che ha interessato i corpi cavernosi sia dovuto ad uno stiramento del fascio neuro–vascolare, dovuto ai cilindri protesici eccessivamente troppo lunghi. I danni da necrosi del glande e del prepuzio sono da ricondurre alla lesione ischemica provocata dallo stiramento del fascio neuro-vascolare. Così come la produzione di una sostanza maleodorante e purulenta sia da ricondurre alla medesima situazione”.
Rilevano, ancora, i consulenti che i pazienti con ipospadia e patologie uretrali recidive (come nel caso del non riescono a compensare il danno ischemico prodotto da tale stiramento, in Pt_1
quanto non possono giovarsi della compensazione della vascolarizzazione che proviene dall'uretra. Pertanto, nonostante la presenza di consensi informati correttamente firmati da medico e paziente e tenuto conto delle co-morbilità che quest'ultimo presentava, il danno ai corpi cavernosi del (consistente in penectomia totale, per il grave quadro di infezione Pt_1
presente) è da considerare in rapporto causale diretto con l'impianto protesico del giorno
17.07.20218.
In buona sostanza, dunque, appare chiaro che l'intervento originario del 17.07.20218 eseguito presso la struttura resistente non ha sortito l'esito sperato ed anzi ha comportato l'amputazione peniena del signor Infatti, come evidenziato dai consulenti tecnici, da tale intervento Pt_1
sono conseguiti postumi diversi da quelli derivanti da un normale intervento di posizionamento di protesi peniena malleabile, che di certo non comportano l'evirazione del paziente.
Dunque, coglie nel segno la censura mossa dal ricorrente all'operato dei sanitari della ed in particolare del chirurgo operante Controparte_1
dott. che, nell'eseguire l'intervento di posizionamento di protesi peniena malleabile, Per_1
riscontrata la presenza di stenosi uretrali più fistole, decise di procedere all'intervento in assenza di un quadro patologico che evidenziasse una impotenza erettiva su base organica, peraltro procedendo ad una tecnica chirurgica errata, consistente nel posizionamento di cilindri protesici troppo lunghi che hanno condotto alla lesione ischemica provocata dallo stiramento del fascio neuro-vascolare, cagionando i danni da necrosi del glande e la relativa infezione.
Va pertanto ritenuto sussistente il nesso di causalità tra l'operato del medico e l'insorgenza dei postumi, consistenti nell'evirazione del paziente e nel conseguente disturbo psicologico dell'adattamento, sia in quanto l'intervento non era necessario in relazione alle condizioni del
10 paziente, sia perché esso è stato eseguito in maniera non corretta, dando luogo a necrosi delle zone interessate e alla successiva necessità di amputazione.
Infine, per quanto riguarda la censura mossa dal ricorrente relativamente all'acquisizione del consenso informato all'atto medico chirurgico cui il paziente è stato sottoposto, va rilevato che il fatto che il modulo sia un prestampato non significa che esso sia incompleto o insufficiente.
Inoltre, sul punto non è stata formulata alcuna specifica domanda risarcitoria.
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Accertata in tal modo la responsabilità professionale della struttura sanitaria resistente e passando alla liquidazione del danno, i CCTTUU hanno individuato un danno biologico nella misura del 28% comprensivo del danno psichiatrico. Tale danno non è stato configurato come differenziale, in quanto le patologie preesistenti da cui il paziente era affetto non si pongono in rapporto di concorrenza ma semmai di mera coesistenza con il danno iatrogeno provocato dal personale sanitario del CP_1
Inoltre i postumi indicati non appaiono emendabili e non incidono su particolari attività non lavorative, tra l'altro non esplicitate dal paziente medesimo.
Quanto alla inabilità temporanea, essa è stata quantificata in giorni 30 per quella assoluta e in giorni 20 per quella parziale al 50%.
Per la liquidazione del danno possono essere applicate le tabelle del danno biologico utilizzate dal Tribunale di Roma, aggiornate al 2023.
Non ignora questo giudicante che con sentenza n. 12408/2011 la Suprema Corte ha riconosciuto alle tabelle milanesi la valenza di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni contenute negli artt. 1226 e 2056 c.c., salva la sussistenza in concreto di circostanze idonee a giustificare il ricorso ad un diverso criterio, nell'ottica di assicurare una uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi. Tuttavia si ritiene che l'esigenza di garantire la parità di trattamento di casi analoghi possa essere del pari soddisfatta attraverso l'utilizzo dei parametri contenuti nella tabella uniformemente utilizzata dal Tribunale di Roma, elaborata in relazione alla media dei risarcimenti liquidati in loco, secondo un sistema di risarcimento non standardizzato in cui viene individuato un valore base fisso del danno biologico (secondo indici parametrati all'età e ai postumi riportati dal danneggiato) che viene integrato, in una prospettiva
11 di ampia personalizzazione, mediante il potere equitativo del giudice applicato in ragione del caso concreto e dei fatti allegati e provati dalla parte.
D'altra parte non sussiste il diritto del danneggiato a pretendere la liquidazione del danno mediante l'applicazione di una tabella in uso a un determinato ufficio giudiziario piuttosto che in un altro (Cass. n. 1524/2010) e qualora il giudice si discosti dall'applicazione delle tabelle in uso nel proprio ufficio è tenuto a dare ragione della diversa scelta (Cass. n. 13130/2006). Invero,
l'esigenza di uniformità di trattamento nella liquidazione del danno non patrimoniale, se può ritenersi certamente garantita dal riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, ampiamente diffuso sul territorio nazionale ed a cui la Suprema Corte (Cass. n. 20895 del 2015; n. 4447 del 2014; n. 12408 del 2011), in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza in linea generale di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., tuttavia non può considerarsi automaticamente pregiudicata dall'utilizzo di differenti criteri tabellari, come nel caso di specie delle Tabelle del Tribunale di Roma, ove il giudice ritenga che ricorrano elementi di valutazione atti a giustificare l'abbandono delle tabelle milanesi e reputi congruo l'importo risarcitorio, anche in confronto al risultato ottenibile mediante applicazione di queste ultime (Cass. sent. n.
8580/2019).
Alla luce di quanto sopra, per il danno derivante dalla lesione all'integrità psicofisica deve essere liquidato all'attore, tenuto conto dell'età al momento del sinistro (anni 57) e dell'entità dei postumi permanenti (28 %), l'importo di euro 94.455,85.
A titolo di risarcimento del danno derivante dall'invalidità temporanea appare equo liquidare l'importo di euro 5.122,80 (pari ad euro 128,07 per ciascun giorno di invalidità temporanea assoluta, proporzionalmente ridotto per l'invalidità temporanea parziale).
Nel complesso, dunque, l'importo da liquidare a titolo risarcitorio da danno biologico ammonta ad euro 99.578,65.
Quanto al danno morale, dovendosi in tal senso tenersi conto dei riflessi oggettivi e soggettivi del danno, consistenti nella sofferenza derivante dalle cure ricevute e nella percezione della propria inabilità fisica, nonché delle attività realizzatrici della persona sulle quali la menomazione ha inciso, sempre in conformità ai parametri di riferimento tabellare, tenuto conto dell'entità delle lesioni, del grado di afflittività delle cure ricevute (intervento chirurgico, accertamenti diagnostici
12 e visite specialistiche) e della durata della malattia, può essere liquidato l'importo di euro
20.780,28 riconosciuto nella misura del 22% del complessivo danno biologico.
Infine, per quanto riguarda il danno psichiatrico subito dal ricorrente, consistente nella sindrome da stress con turbe dell'adattamento e documentato in atti esso, esso è già stato considerato nella liquidazione del danno biologico, all'interno del quale rientra.
In totale spetta al ricorrente, a titolo di danno non patrimoniale, l'importo di euro 120.358,65.
Per quanto concerne il danno esistenziale esso è stato indicato dall'attore come “disagio e malessere al vivere quotidiano”, costituendo pertanto null'altro che una etichettatura ulteriore del danno biologico ed una inutile duplicazione.
Con riferimento al lamentato danno da perdita di chance, la relativa richiesta risarcitoria, che richiama la presunta perdita di occasioni di lavoro e/o di crescita professionale che il Pt_1
avrebbe potuto conseguire se non si fosse verificato il danno, appare del tutto generica e disancorata da qualunque dato concreto, non essendo nemmeno specificato quale sarebbe la professione esercitata dall'attore e in qual modo l'amputazione del pene avrebbe ricadute sulle opportunità di crescita lavorativa e su un aumento del reddito.
Del tutto priva di pregio è poi la richiesta di risarcimento del “danno da agonia”, non essendosi verificato il decesso dell'attore a seguito del danno iatrogeno. Se invece con tale nomenclatura si vuole far riferimento alle sofferenze morali, allora trattasi di posta risarcitoria già ricompresa nel danno morale come sopra liquidato.
Con riguardo al risarcimento del danno patrimoniale va riconosciuto l'importo di euro 3.708,80
a titolo di spese sostenute per l'avvio del procedimento di mediazione e per la perizia medico legale in tema di responsabilità professionale, per come certificate e documentate in atti.
Non sono state documentate spese di cura.
Vanno altresì riconosciuti sulla somma dovuta a titolo risarcitorio gli interessi - quale ristoro per il mancato godimento dell'equivalente monetario del bene perduto (lucro cessante) - dalla data del fatto lesivo alla sua liquidazione, in ossequio ai principi dettati dalla Suprema Corte (Cass.
SS.UU. n. 1712/1995), ovvero in ragione dei seguenti criteri: la base di calcolo degli interessi non può essere costituita dalla somma liquidata a titolo di risarcimento per equivalente e già rivalutata, ma dalla somma corrispondente alla sorte capitale, come sopra liquidata, svalutata all'epoca del fatto illecito e via via rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT;
su tale importo, in difetto di elementi che consentano di ritenere un impiego più remunerativo, va
13 applicato, in via equitativa, un tasso corrispondente alla media degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma.
Dalla pubblicazione della sentenza e fino all'effettivo pagamento, convertendosi il debito di valore in debito di valuta per effetto dell'intervenuta liquidazione del danno (art. 1282 c.c.), sul totale delle somme liquidate decorrono gli interessi legali.
La struttura resistente va condannata alla rifusione delle spese di lite in ragione del criterio di soccombenza.
Vanno poste a carico della resistente, per il medesimo motivo, le spese della consulenza collegiale svolta in questa fase di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
- accerta e dichiara la responsabilità della struttura sanitaria resistente per l'intervento chirurgico eseguito in data 17.7.2018 nei confronti del ricorrente;
- per l'effetto condanna la al pagamento, Controparte_1
in favore di , dell'importo di euro 120.358,65 a titolo di risarcimento del danno Parte_1
non patrimoniale, oltre interessi come da parte motiva;
- Condanna altresì la al pagamento, in Controparte_1
favore di , dell'importo di euro 3708,80 a titolo di risarcimento del danno Parte_1
patrimoniale;
- condanna la resistente a rifondere al ricorrente le spese del presente grado di giudizio che liquida, in applicazione del D.M. n. 55/2014, in euro 14.103,00 per compensi professionali, oltre al contributo unificato, spese generali (15%), IVA e Cassa (da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari);
14 - pone a carico di parte resistente le spese della consulenza collegiale svolta nel presente giudizio.
Così deciso in Roma, 3 gennaio 2025
Il Giudice
Dott. Guido Marcelli
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del GOP in tirocinio dott.ssa Daniela
Puccio.
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