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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 02/12/2024, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
VG 1628/2024
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott.ssa Nicoletta Sommazzi Giudice relatore
Dott. Lorenzo Azzi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 20.06.2024, da
1) Parte_1
nata a [...] il [...] cittadina: Cod. Fisc. CP_1 C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Silvia Musso
e
2) Controparte_2
nato/a TR (MS) il 06.12.1961 cittadino: Italiano Cod. Fisc. CodiceFiscale_2
residente in [...] con l'Avv. Silvia Musso i quali hanno contratto matrimonio con rito civile, in La DA (SS), in data 01.07.2006
(anno 2006, atto n. 5, parte II, serie C);
con i seguenti figli MINORI:
- nata a [...] il [...]; Persona_1
- nata a [...] il [...]; Persona_2
e i seguenti figli maggiorenni ed economicamente autonomi:
- a Montecchio Emilia (RE) il 05/05/2000 Testimone_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data, 20.06.2024 hanno richiesto pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2. La dimora coniugale ubicata in Pusiano (CO), Via Pace n. 28, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, di proprietà viene assegnata a entrambi i Ricorrenti;
MINORENNI Controparte_3
3. I Figli restano affidati a entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
4. Essi resteranno collocati prevalentemente presso il domicilio materno in Filetto di Villafranca in Lunigiana (MS), Via I Maggio n. 68 e seguiranno la residenza della medesima;
4/a) Il padre potrà esercitare il diritto di visita quando lo vorrà, previo preavviso di almeno 24 ore e compatibilmente con le esigenze delle minori:
Durante le festività comandate del Santo Natale e della Santa Pasqua, ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza annuale;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore almeno una settimana, da concordarsi entro il 31 Maggio di ogni anno;
5. Il Sig. verserà alla SI , tramite accredito in c/c, entro e non Controparte_2 Parte_1 oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per i figli pari nel complesso ad €
500,00 e così € 250,00 per ciascuna figlia minorenne non autosufficiente, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
6. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente (comunque non esaustivo) criterio:
6/a) le spese per la retta scolastica e/o universitaria, per l'acquisto dei libri di testo anche universitari e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore come da protocollo in uso presso il Tribunale competente;
6/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
9. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione. Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi
Parte_2
[...
[...] che hanno contratto matrimonio in data 01.07.2006, in La DA (OT) con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di La DA
(anno 2006, atto n. 5, reg. , parte II, Serie C),
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di La DA (SS) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
6) PROVVEDE con separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo per il giudizio di divorzio.
Così deciso in COMO, il 22.11.2024
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Nicoletta Sommazzi dott.ssa Barbara Cao
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott.ssa Nicoletta Sommazzi Giudice relatore
Dott. Lorenzo Azzi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 20.06.2024, da
1) Parte_1
nata a [...] il [...] cittadina: Cod. Fisc. CP_1 C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Silvia Musso
e
2) Controparte_2
nato/a TR (MS) il 06.12.1961 cittadino: Italiano Cod. Fisc. CodiceFiscale_2
residente in [...] con l'Avv. Silvia Musso i quali hanno contratto matrimonio con rito civile, in La DA (SS), in data 01.07.2006
(anno 2006, atto n. 5, parte II, serie C);
con i seguenti figli MINORI:
- nata a [...] il [...]; Persona_1
- nata a [...] il [...]; Persona_2
e i seguenti figli maggiorenni ed economicamente autonomi:
- a Montecchio Emilia (RE) il 05/05/2000 Testimone_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data, 20.06.2024 hanno richiesto pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2. La dimora coniugale ubicata in Pusiano (CO), Via Pace n. 28, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, di proprietà viene assegnata a entrambi i Ricorrenti;
MINORENNI Controparte_3
3. I Figli restano affidati a entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
4. Essi resteranno collocati prevalentemente presso il domicilio materno in Filetto di Villafranca in Lunigiana (MS), Via I Maggio n. 68 e seguiranno la residenza della medesima;
4/a) Il padre potrà esercitare il diritto di visita quando lo vorrà, previo preavviso di almeno 24 ore e compatibilmente con le esigenze delle minori:
Durante le festività comandate del Santo Natale e della Santa Pasqua, ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza annuale;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore almeno una settimana, da concordarsi entro il 31 Maggio di ogni anno;
5. Il Sig. verserà alla SI , tramite accredito in c/c, entro e non Controparte_2 Parte_1 oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per i figli pari nel complesso ad €
500,00 e così € 250,00 per ciascuna figlia minorenne non autosufficiente, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
6. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente (comunque non esaustivo) criterio:
6/a) le spese per la retta scolastica e/o universitaria, per l'acquisto dei libri di testo anche universitari e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore come da protocollo in uso presso il Tribunale competente;
6/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
9. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione. Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi
Parte_2
[...
[...] che hanno contratto matrimonio in data 01.07.2006, in La DA (OT) con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di La DA
(anno 2006, atto n. 5, reg. , parte II, Serie C),
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di La DA (SS) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
6) PROVVEDE con separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo per il giudizio di divorzio.
Così deciso in COMO, il 22.11.2024
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Nicoletta Sommazzi dott.ssa Barbara Cao