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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 28/03/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
1. Piero Viola -Presidente
2. Maria Teresa Gentile -Giudice est.
3. Mariano Carella -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 1156 dell'anno 2024 R.G.A.C., rimesso in decisione all'udienza camerale dell'11.03.2025, promosso da
(nato a [...] il [...] - C.F.: ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, per procura in calce all'atto introduttivo, dall'avv. Pasquale Condello, presso il cui studio, sito in Sant'Eufemia d'Aspromonte Corso Umberto I n. 101, è elettivamente domiciliato;
- ricorrente – contro
(nata a [...] l'[...] - C.F.: ), Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa, per procura in calce all'atto introduttivo, dall'avv. Francesco Posterino, presso il cui studio, sito in San Procopio alla Via Roma n. 23, è elettivamente domiciliata;
- resistente -
* * * * *
- letto il ricorso, depositato in data 11/10/2024, con il quale ha chiesto la parziale Parte_1
modifica delle disposizioni contenute nella sentenza n. 793/2014, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, e in particolare ha chiesto revocarsi l'obbligo, posto a suo carico, di versamento dell'assegno di mantenimento in favore dei figli, in ragione del venir meno dei presupposti e, per l'effetto, revocarsi l'ordine di versamento diretto in favore della resistente da parte dell' sulla pensione di cui egli è titolare (cat. IO n. 15046091); CP_2
- letta la memoria di costituzione, depositata il 15.12.2024, con la quale ha Controparte_1
chiesto il rigetto della domanda proposta dal ricorrente, in mancanza dei presupposti di legge;
- rilevato che, dinanzi al GI all'udienza dell'11 marzo 2025, i procuratori delle parti hanno chiesto la trasformazione del rito in consensuale alle condizioni stabilite dal giudice alla precedente udienza;
- considerato che, comparse alla medesima udienza, le parti presenti personalmente hanno accettato le condizioni stabilite dal giudice alla precedente udienza del 28.01.2025;
- rilevato, pertanto, che le condizioni dell'accordo sono le seguenti:
< a parziale modifica dei vigenti provvedimenti, dispone l'immediata riduzione dell'assegno posto in capo al sig. alla cifra di euro 90,00 al mese>> Pt_1
- esaminata la documentazione prodotta;
- rilevato, in particolare, che: a) il 21.04.1991 le parti hanno contratto matrimonio, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di San Procopio (RC), anno 1991 parte II Serie A N. 1;
b) dall'unione sono nati tre figli: (n. 06.04.1992), (n. 20.11.1998) e (n. Per_1 Per_2 Per_3
26.05.2003), tutti ad oggi maggiorenni, ma solo i primi due economicamente autosufficienti;
c) tra i medesimi coniugi è stata prima dichiarata la separazione e poi, con sentenza n. 793/2014, pubblicata il 14.10.2014, nel procedimento n. 253/2013, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario;
- ritenuta la non contrarietà delle condizioni all'interesse del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente;
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, Sezione Civile, udite le parti, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 11/10/2024 da contro trasformato in istanza Parte_1 Controparte_1
congiunta dal GI all'udienza dell'11.03.2025, così provvede:
- prende atto della modifica delle condizioni, stabilita consensualmente dalle parti, come meglio indicata in parte motiva.
Così deciso in Palmi, nella camera di consiglio del 25.03.2025
Il Presidente
Piero Viola
Il giudice rel.
Maria Teresa Gentile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
1. Piero Viola -Presidente
2. Maria Teresa Gentile -Giudice est.
3. Mariano Carella -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 1156 dell'anno 2024 R.G.A.C., rimesso in decisione all'udienza camerale dell'11.03.2025, promosso da
(nato a [...] il [...] - C.F.: ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, per procura in calce all'atto introduttivo, dall'avv. Pasquale Condello, presso il cui studio, sito in Sant'Eufemia d'Aspromonte Corso Umberto I n. 101, è elettivamente domiciliato;
- ricorrente – contro
(nata a [...] l'[...] - C.F.: ), Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa, per procura in calce all'atto introduttivo, dall'avv. Francesco Posterino, presso il cui studio, sito in San Procopio alla Via Roma n. 23, è elettivamente domiciliata;
- resistente -
* * * * *
- letto il ricorso, depositato in data 11/10/2024, con il quale ha chiesto la parziale Parte_1
modifica delle disposizioni contenute nella sentenza n. 793/2014, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, e in particolare ha chiesto revocarsi l'obbligo, posto a suo carico, di versamento dell'assegno di mantenimento in favore dei figli, in ragione del venir meno dei presupposti e, per l'effetto, revocarsi l'ordine di versamento diretto in favore della resistente da parte dell' sulla pensione di cui egli è titolare (cat. IO n. 15046091); CP_2
- letta la memoria di costituzione, depositata il 15.12.2024, con la quale ha Controparte_1
chiesto il rigetto della domanda proposta dal ricorrente, in mancanza dei presupposti di legge;
- rilevato che, dinanzi al GI all'udienza dell'11 marzo 2025, i procuratori delle parti hanno chiesto la trasformazione del rito in consensuale alle condizioni stabilite dal giudice alla precedente udienza;
- considerato che, comparse alla medesima udienza, le parti presenti personalmente hanno accettato le condizioni stabilite dal giudice alla precedente udienza del 28.01.2025;
- rilevato, pertanto, che le condizioni dell'accordo sono le seguenti:
< a parziale modifica dei vigenti provvedimenti, dispone l'immediata riduzione dell'assegno posto in capo al sig. alla cifra di euro 90,00 al mese>> Pt_1
- esaminata la documentazione prodotta;
- rilevato, in particolare, che: a) il 21.04.1991 le parti hanno contratto matrimonio, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di San Procopio (RC), anno 1991 parte II Serie A N. 1;
b) dall'unione sono nati tre figli: (n. 06.04.1992), (n. 20.11.1998) e (n. Per_1 Per_2 Per_3
26.05.2003), tutti ad oggi maggiorenni, ma solo i primi due economicamente autosufficienti;
c) tra i medesimi coniugi è stata prima dichiarata la separazione e poi, con sentenza n. 793/2014, pubblicata il 14.10.2014, nel procedimento n. 253/2013, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario;
- ritenuta la non contrarietà delle condizioni all'interesse del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente;
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, Sezione Civile, udite le parti, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 11/10/2024 da contro trasformato in istanza Parte_1 Controparte_1
congiunta dal GI all'udienza dell'11.03.2025, così provvede:
- prende atto della modifica delle condizioni, stabilita consensualmente dalle parti, come meglio indicata in parte motiva.
Così deciso in Palmi, nella camera di consiglio del 25.03.2025
Il Presidente
Piero Viola
Il giudice rel.
Maria Teresa Gentile