Sentenza 20 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 20/06/2025, n. 12176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12176 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/06/2025
N. 12176/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04814/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4814 del 2025, proposto da Aren Green S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Massimiliano Rosignoli, Mario Bucello e Simona Emanuela Anna Viola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e Ministero della Cultura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Regione Puglia e Regione Basilicata, non costituite in giudizio;
per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e, ove occorrer possa, anche di quello del Ministero della Cultura, rispetto all’istanza di VIA presentata dalla ricorrente per un progetto di impianto eolico denominato “Canosa”, da realizzare in località “Loconia” nel Comune di Canosa di Puglia (BT), e nei comuni di Lavello (PZ), Montemilone (PZ) e Venosa (PZ), per una potenza complessiva di 84 MW, istanza cui è stato attribuito il codice ID_VIP: 9176;
per la condanna del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e, ove occorrer possa, anche del Ministero della Cultura, a concludere il procedimento di cui alla precedente lettera entro un breve termine perentorio;
per la nomina, fin da subito, di un Commissario ad acta cui la ricorrente potrà rivolgersi in caso di perdurante inerzia delle Amministrazioni.
per l’accertamento del diritto della ricorrente di ottenere il rimborso della metà degli oneri istruttori corrisposti per l’istanza di VIA di cui al punto 1) e conseguentemente la condanna del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica al rimborso della somma di 25.277,33 € (in lettere venticinquemila-duecento settantasette/33 euro).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 il dott. Luca Biffaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.) La società ricorrente ha esposto di aver presentato, con nota protocollata in data 22 novembre 2022, al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (“ Mase ”) un’istanza volta al rilascio del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (“ VIA ”), ai sensi dell’articolo 23 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale (“ TUA ”), per la realizzazione e l’esercizio di un impianto eolico (“ Impianto ”) denominato “Canosa”, della potenza complessiva di 84 MW, da realizzarsi in località “Loconia” nel Comune di Canosa di Puglia (BT) e nei Comuni di Lavello (PZ), Montemilone (PZ) e Venosa (PZ).
2.) Il Mase, con nota del 3 marzo 2023, ha comunicato la procedibilità dell’istanza di VIA ai sensi dell’articolo 23 del TUA e, contestualmente, ha dato avvio alla consultazione pubblica, consentendo a qualunque soggetto interessato la possibilità di prendere visione del progetto e della relativa documentazione e di presentare le proprie osservazioni.
2.1.) La società ha provveduto a integrare la documentazione a corredo della istanza di VIA in seguito ai rilievi di alcuni enti coinvolti nel procedimento, dapprima in data 13 giugno 2023 e poi, spontaneamente, in data 20 ottobre 2023.
2.2.) La società ricorrente, in data 25 novembre 2024, ha poi integrato la documentazione tecnica relativa alle opere di connessione dell’Impianto alla Rete di trasmissione nazionale di Terna S.p.A. La società ricorrente, in tale data, ha anche sollecitato il Mase a proseguire e concludere l’ iter amministrativo, ritenendo completa la documentazione prodotta.
2.3.) Il Mase, con avviso del 4 dicembre 2024, ha disposto una nuova consultazione pubblica della durata di quindici giorni.
3.) La società ricorrente ha, quindi, esposto che in seguito alla conclusione dell’ultima consultazione pubblica e nonostante il decorso sia del termine di trenta giorni dalla conclusione di tale fase, sia del termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione, né il Mase, né il Ministero della Cultura, hanno provveduto a pronunciarsi sulla istanza di VIA del 22 novembre 2022, con la conseguenza che alla data di presentazione del presente ricorso il procedimento di VIA risultava ancora in corso.
3.1.) La società ricorrente, per tali ragioni, in data 21 marzo 2025 ha diffidato le Autorità ministeriali a concludere il suddetto procedimento e ha anche richiesto il rimborso della metà degli oneri istruttori versati, in applicazione dell’articolo 25, comma 2- ter , del TUA.
4.) La società ricorrente, a fronte dell’inerzia del Mase, ha proposto il presente ricorso onde sentire accertare l’illegittimità di tale inerzia rispetto alla conclusione del procedimento amministrativo di VIA relativo all’Impianto.
4.1.) La società ricorrente, con un unico e articolato motivo di ricorso, ha lamentato l’illegittimità del silenzio serbato dal Mase sull’istanza di VIA per “ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 della legge 241/1990 e degli articoli 23, 24 e 25 del d.lgs. 152/2006; dell’art. 1 della direttiva 2011/92/UE; dell’art. 5 del d.lgs. 152/2006 e dell’art. 20 della legge 241/1990 ”.
4.1.1.) In particolare, con tale mezzo di gravame è stata lamentata la violazione dei termini perentori previsti dalla normativa di settore per la conclusione del procedimento di VIA, atteso che nel caso di specie tale procedimento, avviato con l’istanza del 22 novembre 2022, non è stato definito.
Più in dettaglio, nella fattispecie in esame i termini perentori previsti dalla legge (articolo 25 del TUA) risulterebbero inutilmente decorsi in quanto la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC non si è pronunciata entro il 18 gennaio 2025 (data di scadenza del termine di trenta giorni dalla conclusione dell’ultima consultazione pubblica) e il Mase non ha adottato alcun provvedimento entro il successivo termine di trenta giorni, anch’esso scaduto in data 17 febbraio 2025.
4.1.2.) La società ricorrente ha, altresì, richiesto il rimborso del cinquanta per cento dei diritti di istruttoria all’uopo sostenuti, come previsto dall’articolo 25, comma 2- ter , del TUA, pari ad euro 25.277,33 (venticinquemiladuecentosettantasette/33).
5.) Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e il Ministero della Cultura si sono costituiti solo formalmente nel presente giudizio.
6.) Alla udienza camerale del 18 giugno 2025 la causa è stata discussa e poi trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il Collegio ritiene che il presente ricorso sia meritevole di accoglimento per le seguenti ragioni di diritto.
2. L’articolo 25 del TUA stabilisce i termini di conclusione del procedimento di VIA, dettando speciali prescrizioni per “ i progetti di cui all’articolo 8, comma 2- bis ”, ovvero i “ progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), […] quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonché [quelli, n.d.r.] attuativi del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima, individuati nell’allegato I-bis al presente decreto […]”, categoria, quest’ultima, alla quale risulta riconducibile il progetto presentato dalla società ricorrente.
2.1. In particolare, ai fini del presente giudizio rilevano le seguenti disposizioni normative dettate dall’articolo 25 del TUA:
- comma 1, “[L] ’Autorità competente valuta la documentazione acquisita tenendo debitamente conto dello studio di impatto ambientale, delle eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente, nonché dai risultati delle consultazioni svolte, delle informazioni raccolte e delle osservazioni e dei pareri ricevuti a norma degli articoli 24 e 32. Qualora tali pareri non siano resi nei termini ivi previsti ovvero esprimano valutazioni negative o elementi di dissenso sul progetto, l’autorità competente procede comunque alla valutazione ”;
- comma 2- bis , “[P] er i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, la Commissione di cui al medesimo comma 2-bis si esprime entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all’articolo 24 e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all’articolo 23, predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei successivi trenta giorni, il direttore generale del Ministero della transizione ecologica [oggi Mase, n.d.r.] adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di venti giorni […]”;
- comma 2- quater , “[I] n caso di inerzia nella conclusione del procedimento da parte delle Commissioni di cui all’articolo 8, commi 1 e 2-bis, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, acquisito, qualora la competente commissione di cui all’articolo 8 non si sia pronunciata, il parere dell’ISPRA entro il termine di trenta giorni, provvede all’adozione dell’atto omesso entro i successivi trenta giorni. In caso di inerzia nella conclusione del procedimento da parte del direttore generale del Ministero della transizione ecologica ovvero in caso di ritardo nel rilascio del concerto da parte del direttore generale competente del Ministero della cultura, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, provvede al rilascio degli atti di relativa competenza entro i successivi trenta giorni ”;
- comma 7, “[T] utti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 ”.
3. Il Collegio, sulla scorta della richiamata cornice normativa, non può che riportarsi al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale “ ai sensi e per gli effetti del richiamato art. 25 del d.lgs. n. 152/2006, la mancata espressione dei previsti pareri nei termini ovvero l’espressione di pareri negativi, non elidono l’obbligo di una pronunzia espressa da parte del MASE ” (cfr., ex multis , T.A.R. Lazio, sez. III, sent. n. 8428 del 30 aprile 2025; T.A.R. Lazio, sez. III, sent. n. 12670 del 21 giugno 2024; T.A.R. Sicilia, sez. V, sent. n. 1728 del 23 maggio 2024; T.A.R. Puglia, Sezione staccata di Lecce, sez. II, sent. n. 588 del 23 aprile 2024; T.A.R. Puglia, sez. II, sent. n. 500 del 22 aprile 2024).
4. Ciò posto, con riguardo al caso ora all’esame del Collegio, la mera ricostruzione della scansione temporale degli atti è sufficiente a supportare la conclusione dell’illegittimità del silenzio serbato dal Mase.
Infatti, a fronte dell’istanza presentata in data 22 novembre 2022, la documentazione è stata da ultimo pubblicata, ai sensi dell’articolo 24 del TUA, in data 4 dicembre 2024, sicché è ampiamente decorso il termine previsto dall’articolo 25, comma 2- bis , del TUA per concludere il procedimento di VIA.
5. Sulla base delle superiori considerazioni, deve pertanto dichiararsi l’illegittimità del silenzio serbato dal Mase sulla istanza di VIA presentata dalla società ricorrente e deve, altresì, essere accertata la sussistenza, in capo al medesimo Ministero, del conseguente obbligo di provvedere su tale istanza, concludendo il relativo procedimento con atto espresso e motivato, senza vincolo di contenuto.
Il Collegio, a tal fine, ritiene congruo assegnare al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica il termine complessivo di giorni 120 (centoventi), decorrente dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore, della presente sentenza, per adottare le relative determinazioni finali, previo esperimento di tutti gli eventuali rimedi accordati dall’ordinamento per superare eventuali dissensi o ritardi dipendenti dalle altre Amministrazioni coinvolte a vario titolo nel procedimento in parola.
6. La discrezionalità tecnica delle valutazioni implicate dall’esame dell’istanza della società ricorrente induce il Collegio a differire la richiesta nomina del commissario ad acta , che verrà disposta, previa istanza di parte, solo in caso di perdurante inadempimento dell’amministrazione nel termine indicato al paragrafo precedente (cfr., per tale impostazione, T.A.R. Lazio, sez. III, sent. n. 12670 del 21 giugno 2024).
7. Da quanto sopra consegue anche la fondatezza della domanda di accertamento del diritto al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria, che la società ricorrente ha esperito ai sensi dell’articolo 25, comma 2- ter , del TUA. Come è già stato affermato dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. T.A.R. Molise, sez. I, sent. n. 224/2024), in forza della citata previsione “ il diritto al rimborso del 50% delle spese di istruttoria discende quale conseguenza diretta e automatica dalla violazione da parte del MASE dei termini di conclusione del procedimento. Sicché, una volta verificatosi lo ‘sforamento’ dei termini procedimentali, sorge con ciò stesso consequenzialmente ex lege in capo all’operatore economico istante il diritto al relativo rimborso, e, al contempo, il contestuale obbligo a carico del MASE al relativo pagamento ”.
Il Mase, pertanto, deve essere anche condannato al pagamento della somma di euro 25.277,33 (venticinquemiladuecentosettantasette/33) in favore della società ricorrente, avendo corrisposto al Mase, a titolo di oneri istruttori per la proposizione della istanza di VIA per cui è causa, la somma di euro 50.554,67 (cinquantamilacinquecentocinquantaquattro/67), come risulta dalla documentazione versata in atti (cfr. doc. 10 della produzione di parte ricorrente).
8. Le spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza, devono essere poste a carico del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Ministero della Cultura e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
a) dichiara l’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e dal Ministero della cultura sull’istanza presentata dalla società ricorrente;
b) ordina ai Ministeri resistenti di provvedere sull’istanza di parte ricorrente nei termini e con le modalità prescritti nella parte motiva della presente decisione;
c) condanna in solido il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero della cultura al pagamento della somma di euro 25.277,33 (venticinquemiladuecentosettantasette/33) a titolo di rimborso dei diritti di istruttoria di cui all’articolo 25, comma 2- ter , del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
d) condanna i Ministeri resistenti al pagamento delle spese di lite in favore della società ricorrente, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori come per legge e rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Elena Stanizzi, Presidente
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario
Luca Biffaro, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Biffaro | Elena Stanizzi |
IL SEGRETARIO