Art. 3.
Nei casi in cui i cinque anni previsti dall'articolo precedente, siano gia' trascorisi, gli interessati possono presentare la domanda, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ma i benefici non possono avere decorrenza anteriore alla data medesima.
Nei casi in cui i cinque anni previsti dall'articolo precedente, siano gia' trascorisi, gli interessati possono presentare la domanda, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ma i benefici non possono avere decorrenza anteriore alla data medesima.