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Ordinanza 18 marzo 2025
Ordinanza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, ordinanza 18/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 50/2025
TRIBUNALE DI FORLI'
Il Presidente dott. Massimo Di Patria visti gli atti della causa n. r.g. 50/2025, pendente tra
Parte_1
Assistito e difeso dall'avv. MARIOTTI MONICA RICORRENTE/I e
Controparte_1
Assistito e difeso dall'avv. GAIANI CARLOTTA RESISTENTE/I Vista l'ordinanza ex art. 473-bis.15 c.p.c., in data 18/02/2025, della quale si trascrive il dispositivo:
- dispone la sospensione degli incontri tra il padre ed il Controparte_1 figlio minore;
Persona_1
- autorizza l'effettuazione di due videochiamate al mese tra il padre
[...] ed il figlio minore , alla presenza CP_1 Persona_1 dell'educatrice indicata dai Servizi Sociali competenti;
- ordina a nato a [...] il [...] di non Controparte_1 avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati da nata a [...]
Milano il 18.5.1983, ed in particolare: al luogo di domicilio, al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d'origine ed in prossimità del luogo di istruzione del figlio, salvo che il non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di CP_1 lavoro o di salute;
- dispone che l'Unità Minori dei Servizi Sociali del Comune di Forlì predisponga entro tre mesi – laddove ne sussistano le condizioni – un programma di incontri protetti tra il padre ed il figlio;
Controparte_1 Persona_1
Preso atto dell'esito dell'udienza di comparizione delle parti finalizzata alla conferma/revoca delle predette disposizioni, nella quale i difensori hanno dichiarato che “le parti appaiono disponibili ad una gestione equilibrata del rapporto con il figlio, consapevoli della delicatezza dal momento, anche in relazione alla crescita del minore”; Ritenuto che non sussistono fatti sopravvenuti che impongano la modifica sostanziale dell'ordinanza in verifica, sia sotto il profilo della garanzia dell'incolumità (e della conseguente serenità, ai fini delle relazioni dei genitori con il minore) della madre che della disciplina degli incontri del minore con il padre;
Atteso peraltro che, nella prospettiva di un efficace recupero dei rapporti padre/figlio, possa essere delegata ai Servizi Sociali anche la modulazione dei tempi e dei modi delle videochiamate di cui all'ordinanza;
P.Q.M.
a parziale modifica dell'ordinanza in premessa, DISPONE che l'Unità Minori dei Servizi Sociali del Comune di Forlì provveda a modulare anche la frequenza delle videochiamate tra padre e figlio, nell'ambito dello stesso percorso relativo al programma di incontri protetti;
CONFERMA nel resto l'ordinanza del 18/02/2025; RISERVA ogni altro provvedimento al merito;
MANDA alla Cancelleria per le comunicazioni
Forlì, 18 marzo 2025
Il Presidente
Massimo Di Patria
TRIBUNALE DI FORLI'
Il Presidente dott. Massimo Di Patria visti gli atti della causa n. r.g. 50/2025, pendente tra
Parte_1
Assistito e difeso dall'avv. MARIOTTI MONICA RICORRENTE/I e
Controparte_1
Assistito e difeso dall'avv. GAIANI CARLOTTA RESISTENTE/I Vista l'ordinanza ex art. 473-bis.15 c.p.c., in data 18/02/2025, della quale si trascrive il dispositivo:
- dispone la sospensione degli incontri tra il padre ed il Controparte_1 figlio minore;
Persona_1
- autorizza l'effettuazione di due videochiamate al mese tra il padre
[...] ed il figlio minore , alla presenza CP_1 Persona_1 dell'educatrice indicata dai Servizi Sociali competenti;
- ordina a nato a [...] il [...] di non Controparte_1 avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati da nata a [...]
Milano il 18.5.1983, ed in particolare: al luogo di domicilio, al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d'origine ed in prossimità del luogo di istruzione del figlio, salvo che il non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di CP_1 lavoro o di salute;
- dispone che l'Unità Minori dei Servizi Sociali del Comune di Forlì predisponga entro tre mesi – laddove ne sussistano le condizioni – un programma di incontri protetti tra il padre ed il figlio;
Controparte_1 Persona_1
Preso atto dell'esito dell'udienza di comparizione delle parti finalizzata alla conferma/revoca delle predette disposizioni, nella quale i difensori hanno dichiarato che “le parti appaiono disponibili ad una gestione equilibrata del rapporto con il figlio, consapevoli della delicatezza dal momento, anche in relazione alla crescita del minore”; Ritenuto che non sussistono fatti sopravvenuti che impongano la modifica sostanziale dell'ordinanza in verifica, sia sotto il profilo della garanzia dell'incolumità (e della conseguente serenità, ai fini delle relazioni dei genitori con il minore) della madre che della disciplina degli incontri del minore con il padre;
Atteso peraltro che, nella prospettiva di un efficace recupero dei rapporti padre/figlio, possa essere delegata ai Servizi Sociali anche la modulazione dei tempi e dei modi delle videochiamate di cui all'ordinanza;
P.Q.M.
a parziale modifica dell'ordinanza in premessa, DISPONE che l'Unità Minori dei Servizi Sociali del Comune di Forlì provveda a modulare anche la frequenza delle videochiamate tra padre e figlio, nell'ambito dello stesso percorso relativo al programma di incontri protetti;
CONFERMA nel resto l'ordinanza del 18/02/2025; RISERVA ogni altro provvedimento al merito;
MANDA alla Cancelleria per le comunicazioni
Forlì, 18 marzo 2025
Il Presidente
Massimo Di Patria