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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 31/03/2025, n. 4896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4896 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 48101/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di RO, XIIIa Sezione civile, in composizione monocratica in persona del Giudice
dott. Guido Garavaglia, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 48101 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020
vertente
TRA
(C.F. ), nato ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1
(C.F. ), nato a [...] il [...], (C.F. Parte_2 C.F._2 Parte_3
), nata a [...] il [...], (C.F. C.F._3 Parte_4
, nato a [...] il [...], (C.F. C.F._4 Parte_5
, nato a [...] il [...], (C.F. C.F._5 Parte_6
), nata a [...] il [...], (C.F. C.F._6 Parte_7
), nata a [...] il [...], (C.F. C.F._7 Parte_8
), nata a [...] il [...], i quali agiscono sia in proprio che quali C.F._8
eredi mortis causa della SI.ra (deceduta a RO il 21.10.2017 all'età di 85 Persona_1
anni), e tutti elettivamente domiciliati al Viale dei Parioli n. 102, presso lo studio dell'Avv.
1 Giuseppe Natale (C.F. ), il quale li assiste, li rappresenta e li difende e C.F._9
dall'Abogado Antonio Giusti (C.F. ), giusta procura depositata in atti, C.F._10
- Attori-
CONTRO
(P.I. , in persona del Direttore Controparte_1 P.IVA_1
Generale e legale rappresentante p.t. dott. , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2
Alessandro Benedetti (C.F. ) (pec: C.F._11
) ed elettivamente domiciliata presso il suo Email_1
studio in RO, Via Enrico Petrella n. 4, giusta procura depositata in atti,
-Convenuta-
E
(C.F. , con sede in RO, Via Corsaglia n. Controparte_3 P.IVA_2
13, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore e CP_4
(C.F. , con sede in IA EN (TV), Via Controparte_5 P.IVA_3
Marocchesa n.14, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, l'Amministratore Delegato
e Direttore Generale Dott. e il Dirigente Dott. , entrambe Controparte_6 Controparte_7
elettivamente domiciliate in RO, Via Pinciana n.25, presso lo studio dell'avv. Stefano Rossi
del Foro di RO, C.F. che le rappresenta e difende, quanto alla prima, C.F._12
giusta procura alle liti depositata in atti e, quanto alla seconda, in forza di procura generale alle liti per atto Notaio di Treviso rep. n.186905 – racc. n.30367 del Persona_2
18.12.2014,
-Convenute-
oggetto: responsabilità professionale.
conclusioni
2 per parte attrice:
“All'Ecc.mo Tribunale di RO affinché, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
tenuto conto di quanto già accertato in sede di CTP (RG 21601/2019, Trib. RO, sez. XIII, Giudice
Dott.ssa Amirante) dichiarare l'esclusiva a responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale
della (in persona del Direttore Generale p.t.) e Controparte_8
della (in persona del legale rapp.te p.t.), in solido tra loro, ovvero Controparte_3
pro quota e ciascuno per la propria ragione e titolo, nella causazione del decesso della defunta
SI.ra e, per l'effetto, condannare i resistenti, eventualmente in solido con la Parte_9
soc. (garante della già ex adverso evocata nel Controparte_5 Controparte_3
procedimento ex artt. 696 bis cpc), al risarcimento di tutti i danni (patrimoniali e non) patiti dai
ricorrenti, quali eredi legittimi della de cuius, la cui stima, attualmente indeterminabile,
rimettiamo al prudente apprezzamento dell'Adita Giustizia, ex art. 2056 cc;
condannare inoltre i
resistenti al rimborso, in favore dei ricorrenti, dei costi da quest'ultimi sostenuti per la CTU
espletata nel procedimento di istruzione preventiva;
il tutto, con completa vittoria di spese ed
onorari di causa, anche relativa al procedimento ex art. 696bis cpc, da distrarre in favore degli
scriventi avvocati che se ne dichiarano antistatari, ex art. 93 cpc”.
per parte convenuta : Controparte_9 Controparte_5
“Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis: 1. In via preliminare di rito, disporre il mutamento
dal rito sommario ex art. 702bis e ss. c.p.c. a quello ordinario di cognizione, fissando l'udienza di
cui all'art. 183 c.p.c.; In via pregiudiziale di merito, dichiarare l'inammissibilità della citazione
diretta, ad istanza dei ricorrenti, di estromettendola per l'effetto dalla lite. Controparte_5
Con vittoria delle spese e dei compensi;
Nel merito, in via principale, rigettare la domanda dei
ricorrenti, perché infondata in fatto ed in diritto oltreché non provata. Vinte le spese ed i compensi;
2. In subordine, ove ritenuta provata la (co)responsabilità ex art. 2043 c.c. della CP_3
e, in ogni caso, il nesso causale tra condotta ed evento, previo rinnovo della CTU o,
[...]
3 in subordine, convocazione dei consulenti d'ufficio dell'ATP a chiarimenti in contraddittorio con i
CT delle parti, riqualificare il danno come da perdita di chance, negandone però il risarcimento,
per non essere stata formulata espressa domanda in relazione a quest'ultima tipologia di
pregiudizio. Vinte le spese ed i compensi;
3. In ulteriore subordine, liquidare il danno da perdita
di chance, ponendone il risarcimento in via solidale a carico della e Controparte_3
dell , secondo equità e sulla scorta dei criteri indicati al cpv.
5.4 della narrativa Controparte_10
della presente comparsa, ripartendolo pro quote tra gli eredi della negando, però, il Per_1
risarcimento del danno iure proprio da perdita del rapporto parentale, per le ragioni indicate al
cpv.
5.5 di questa comparsa di risposta. Spese e compensi come per legge;
4. In ulteriore
subordine, liquidare il risarcimento, ponendolo in solido a carico della Controparte_3
e dell , solamente in relazione al giusto, vero e rigorosamente provato danno, con Controparte_10
esclusione di ogni indebita richiesta e duplicazione risarcitoria, al netto del contributo causale
delle preesistenze ai sensi dell'art. 1227 c.c. Spese e compensi come per legge;
5. Nelle
subordinata ipotesi sub 5 e 6, accertare, dichiarare e quantificare il diritto di regresso legale
delle parti qui concludente nei confronti dell in relazione al risarcimento Controparte_11
che dovessero essere costrette ad anticipare alla parte vittoriosa, ma imputabile alla quota di
responsabilità solidale dell'altra convenuta azienda ospedaliera, condannando quest'ultima al
relativo rimborso. Con vittoria delle spese e dei compensi;
6. In estremo subordine e ove
rigettata l'eccezione d'inammissibilità della citazione diretta di Controparte_5
limitare la manleva e garanzia assicurativa da quest'ultima prestata a Controparte_3
al massimale € 3.000.000,00 per ogni sinistro ovvero alla minor somma che da esso dovesse
residuare al tempo del pagamento dal massimale aggregato annuo di € 9.000.000,00, ponendo la
franchigia di € 5.000,00 direttamente a carico della Spese e Controparte_3
compensi come per legge;
7. In quest'ultima ipotesi, comunque escludere la condanna di
[...]
al risarcimento direttamente in favore dei ricorrenti;
8. In via istruttoria, per le CP_5
4 ragioni illustrate in narrativa, disporsi il rinnovo della CTU ovvero, in subordine, la convocazione
dei CTU dell'ATP affinché, nel contraddittorio con i CT delle parti, rispondano compiutamente alle
osservazioni critiche loro presentate in sede preventiva, rendano i chiarimenti richiesti in
narrativa, precisando quali sarebbero state le possibilità di sopravvivenza della Paduano a fronte
di un trattamento chirurgico più precoce e quale, percentualmente, la possibilità di guarigione
venuta meno. Servatis juribus”;
per parte convenuta : Controparte_1
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in via
preliminare dichiarare l'improcedibilità o inammissibilità dell'odierno giudizio per il mancato
rispetto dei termini di cui all'art. 8 comma 3 L. n. 24 /2017; nel merito, respingere la domanda
attorea formulata nei confronti dell siccome del tutto infondata in Controparte_12
fatto ed in diritto per i motivi di cui sopra;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di
accertamento di una responsabilità degli operatori sanitari del nosocomio CP_10
nell'evento del decesso della sig.ra dichiarare la diversa ripartizione delle quote di Per_1
responsabilità tra la l'Azienda e la con ogni conseguenza CP_12 Controparte_3
sotto il profilo risarcitorio e comunque liquidare i danni accertati solo ed esclusivamente nella
loro provata ed obiettiva entità con esclusione dei danni ultronei, degli interessi e della
rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese di lite ed onorari, oltre C.p.a. e I.v.a. come per legge”.
§§§
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702bis c.p.c. del 23.9.2020, i sig.ri Parte_1 Parte_2 Parte_3
in proprio e nella Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
qualità di eredi, rispettivamente coniuge e figli, di , hanno adito l'intestato Persona_1
Tribunale al fine di sentire accogliere le conclusioni riportate in epigrafe.
5 I ricorrenti hanno dedotto che la (all'epoca ottantacinquenne) veniva ricoverata per Per_1
la prima volta all'Ospedale Sant'Andrea di RO in data 24.3.2017 per un quadro diarroico da
MO B, che si protraeva da circa due mesi. Veniva, quindi, dimessa il 12.4.2017 con prescrizione di terapia farmacologica di mantenimento.
Seguiva altro ricovero, presso il medesimo nosocomio, in data 13.7.2017, in urgenza, per un quadro di stipsi ostinata. Nonostante la TC avesse rilevato una subocclusione intestinale da volvolo sigmoideo, veniva escluso l'intervento chirurgico e la paziente veniva dimessa il
17.7.2017, con conferma della terapia farmacologica già in corso, oltre che con EL (Macrogol)
ed eventuale clistere con Laevolac.
Interveniva un terzo ricovero, sempre al , il 12.9.2017, per stipsi ostinata associata CP_10
a dolore addominale e stato soporoso, a cui seguivano le dimissioni del 16.9.2017 con diagnosi di subocclusione intestinale da ileo paralitico e prescrizione di terapia farmacologica.
Quindi, il 27.9.2017 la veniva nuovamente trasportata d'urgenza al , ove, Per_1 CP_10
in assenza d'indicazioni per un intervento chirurgico, veniva prescritta nuova terapia medica.
Dal 28.9.2017 al 3.10.2017, la paziente veniva, dunque, ricoverata alla Controparte_3
ove, nonostante i risultati dell'antibiogramma indicassero resistenza ai chinolonici,
[...]
veniva impostata terapia con Levofloxacina.
Quindi, la veniva nuovamente trasportata all'Ospedale Sant'Andrea, con un quadro di Per_1
addome acuto, in condizioni cliniche scadute. Veniva eseguito un intervento d'urgenza di laparotomia mediana sopraombelico-pubica. Il decorso post - operatorio veniva aggravato da una polmonite bilaterale con versamento pleurico consensuale e le condizioni generali della paziente peggioravano progressivamente sino al 21.10.2017, allorquando interveniva il decesso per shock settico conseguente a polmonite bilaterale secondaria a occlusione intestinale da volvolo del sigma recidivato e complicato da strangolamento.
6 Sulla scorta di una relazione medico legale di parte e delle risultanze dell'ATP iscritto al R.G. n.
21601/2019 (Tribunale di RO – XIII Sezione Civile – G.U. dott.ssa Amirante) che ha preceduto il presente giudizio di merito, gli attori contestano la responsabilità contrattuale delle
[...]
e dell'Ospedale Sant'Andrea in relazione al decesso della loro dante causa e Controparte_3
chiedono, per l'effetto, il risarcimento sia del danno “...cd. “biologico-catastrofale”, ovvero “non
patrimoniale terminale sofferto dal de cuius in vita” – atteso l'“apprezzabile lasso di tempo”
intercorso tra la produzione delle lesioni e la morte della paziente, suo malgrado lucida sin dal
giorno del suo primo ricovero (del 24.03.2017) e fino al giorno in cui spirava all'interno
dell'Ospedale Sant'Andrea (21.10.2017)” che di quello da “lesione del rapporto parentale”.
Con provvedimento del 16.11.2020, il magistrato designato ha fissato l'udienza cartolare del
3.3.2021 per la comparizione delle parti, con termine ai ricorrenti per la notifica del ricorso e del pedissequo decreto alle controparti almeno 30 giorni prima per la loro costituzione.
Controparte ha, dunque, proceduto alla notifica di ricorso e decreto, per p.e.c., in data
19.11.2020 alla ed a Controparte_3 Controparte_5
Si sono dunque costituite in giudizio e chiedendo l'accoglimento delle CP_3 CP_5
conclusioni come riportate in epigrafe.
Con comparsa di costituzione del 15.11.2021 si è costituita in giudizio anche l' CP_13
rassegnando le conclusioni riportate in epigrafe.
Mutato il rito, dopo il deposito delle memorie ex art. 183, c. 6 c.p.c. il Giudice dott.ssa Vittoria
Amirante, “considerato che i CTU nominati in sede di ATP non hanno risposto ai quesiti
analiticamente posti essendosi limitati ad individuare le condotte censurabili in capo alle
strutture convenute ed omettendo completamente di rispondere ai quesiti relativi al nesso
causale”, ha ritenuto necessario che i CTU dell'ATP rendessero per iscritto i seguenti chiarimenti: “1. se e come le condotte inadempienti individuate abbiano inciso sull'evolversi delle
condizioni cliniche della sino al suo decesso chiarendo le cause della morte;
2. se -tenuto Per_1
7 conto delle condizioni fisiche preesistenti e dell'età- l'evento morte, in base al principio del “più
probabile che non”, sia o meno riconducibile a condotta colposa dei sanitari specificando i criteri
medico- legali utilizzati per l'accertamento delle cause evidenziando quale sarebbe stato il
prevedibile esito qualora il paziente fosse stato adeguatamente e tempestivamente trattato dai
sanitari alla luce di eventuali precedenti morbosi del soggetto 3. se una attività adeguata avrebbe
portato, in via di certezza, di probabilità o di mera possibilità, alla guarigione ovvero a condizioni
patologiche meno gravi;
4. la data presumibile di insorgenza delle infezioni riscontrate e
determinanti lo stato settico che ha condotto a morte la e correttezza della profilassi Per_1
antibiotica e delle misure di prevenzione di ICA in concreto adottate”.
All'esito dell'udienza del 12.10.2021, il Giudice ha ammesso la prova per testi articolata da parte attrice. Pertanto, in corso di causa sono stati escussi, dal Got delegato, la sig.ra Persona_3
(badante della de cuius) all'udienza dell'11.2.2022 e la sig.ra (segretaria di Controparte_14
ed all'udienza del 28.4.2022. Parte_4 Parte_2
Con provvedimento del 13.5.2022, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha disposto rinvio per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 28.3.2023.
In data 8.8.2022 la causa è pervenuta in titolarità al presente giudice.
Dopo una serie di rinvii per i medesimi incombenti, dovuti all'eccessivo carico sul ruolo, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni ex art. 281 quinquies c. 2 c.p.c. all'udienza cartolare del 29.1.2025 ove è stata trattenuta in decisione con ordinanza ex articolo 127 ter c.p.c. del 30/01/2025, comunicata alle parti il 31.1.2025, con assegnazione di termini per il deposito di comparse conclusionali;
con successivo decreto dell'8.03.2025, è stato revocato il termine per il deposito delle memorie di replica, e fissata udienza per discussione orale (a termini dellart.281 quinquies 2° comma c.p.c. ante Cartabia) della causa al 14.03.2025.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
8 Sull'an debeatur
1.1. Versandosi in materia di responsabilità sanitaria, per fatti precedenti l'entrata in vigore della legge Gelli-Bianco (L. 24/2017, 1° aprile 2017: se i fatti per cui è causa si protraggono per un periodo a cavallo della entrata in vigore, conta il momento del manifestarsi dell'evento produttivo di danno)1, tanto i medici che (salvo eccezioni) la struttura da cui dipendono o con cui collaborano o in cui comunque operano (per il c.d. contratto di spedalità2 o per il contatto 1 Le norme sostanziali della legge (L. 24/2017), al pari dei quelle del precedente decreto Balduzzi Parte_10
(decreto-legge 13 settembre 2012, n.158 convertito in Legge 8 novembre 2012, n. 189), tra cui rientrano anche quelle che determinano il titolo di responsabilità (contrattuale o extracontrattuale), non sono applicabili retroattivamente (con l'eccezione, per espressa previsione, delle disposizioni relative alla liquidazione del danno sulla base delle tabelle di cui agli artt.138, 139 del codice delle assicurazioni private), perché inciderebbero su posizioni giuridiche (quali ad es. il diritto al risarcimento del danno) già acquisite, quand'anche in ipotesi non ancora azionate;
dunque non possono applicarsi a fatti avvenuti in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge, per i quali continuerà a farsi riferimento alla legge vigente all'epoca dei fatti (cfr Cass. 11/11/2019, n.28990; Cass., 11/11/2019, n.28994). E' da precisare che il riferimento all'art. 2043 c.c. nel c.d. Decreto Balduzzi non può essere inteso come qualificazione extracontrattuale della responsabilità del medico;
l'esclusione per i medici dipendenti o comunque non liberi professionisti della più impegnativa responsabilità di tipo contrattuale, dunque, è intervenuta soltanto con l'adozione della successiva c.d. legge Gelli-Bianco (Cass. civ., 11 novembre 2019, n. 28994). 2 Il contratto di spedalità (o di assistenza sanitaria) può essere definito come un contratto atipico a prestazioni corrispettive da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (da parte del paziente, dell'assicuratore ovvero del Servizio Sanitario Nazionale) sorge, a carico della struttura, una prestazione sanitaria complessa, in cui accanto a obblighi di tipo alberghiero (somministrazione di vitto e alloggio), sono individuabili obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario e/o del personale paramedico, di apprestamento di tutte le attrezzature e strumentazioni necessarie per gli esami diagnostici e i trattamenti sanitari, anche in vista del manifestarsi di eventuali complicazioni o emergenze, naturalmente tenendo conto delle materie sanitarie trattate dall'ospedale, clinica o nosocomio;
la struttura sanitaria risponde, a termini dell'art.1228 c.c., del danno prodotto da sanitari anche non dipendenti da essi purché operanti nell'ambito della struttura e delle sue dipendenze, financo in ipotesi di colpa esclusiva di questi ultimi, salvo i casi, del tutto eccezionali, di inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile e oggettivamente improbabile devianza dal programma condiviso di tutela della salute (cfr Cass. n.28987 dell'11/11/2019); di regola poi nei rapporti interni varrà la presunzione di divisione paritaria “pro quota” dell'obbligazione solidale evincibile, quale principio generale, dagli artt. 1298 e 2055 c.c., per superare la quale non basta escludere la corresponsabilità della struttura sanitaria sulla base della considerazione che l'inadempimento fosse ascrivibile alla condotta del
9 sociale qualificato3) rispondono a titolo di responsabilità contrattuale;
la giurisprudenza ha precisato, riguardo all'onere probatorio, che in tema di risarcimento del danno in materia sanitaria, ove sia dedotta la responsabilità contrattuale per l'inadempimento delle prestazioni sanitarie con la dovuta diligenza professionale (rispetto delle linee guida e della buona pratica clinica) e con la conseguente lesione dell'integrità psico-fisica (diritto alla salute), sarà onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità tra l'insorgenza della nuova patologia o l'aggravamento della patologia preesistente e la condotta dei sanitari e della struttura in cui operano, mentre spetterà alla parte supposta danneggiante dimostrare,
ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, l'esatta esecuzione della prestazione ovvero la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione (cfr ex
multis Cass. 26.5.2021, n.14702, Cass.30.02.2021, n.4864., Cass. 11.11.2019, n. 28991, Cass.
13.10.2017, n.24073, Cass. 21.7.2011, n.15993, Cass. SSUU 11.11.2008, n.577).
medico, ma occorre considerare il duplice titolo in ragione del quale la struttura risponde solidalmente del proprio operato, sicché sarà onere del “solvens” dimostrare non soltanto la colpa esclusiva del medico, ma la derivazione causale dell'evento dannoso da una condotta del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità (sempre Cass. 28987/2019). 3 La responsabilità da contatto sociale qualificato è una particolare forma di responsabilità civile che prescinde dall'esistenza di un contratto inteso nel senso stretto del termine, laddove tra il danneggiato e il danneggiante sussista una particolare relazione sociale considerata dall'ordinamento giuridico idonea a determinare specifici doveri comportamentali non riconducibili al dovere generico di non ledere l'altrui sfera giuridica. Secondo parte della dottrina e della giurisprudenza, il contatto sociale qualificato deve essere annoverato tra gli atti o fatti idonei a produrre obbligazioni in conformità dell'ordinamento giuridico a norma dell'articolo 1173 del codice civile. Ne deriva che, secondo questo orientamento, da ritenere condivisibile, in virtù del principio dell'atipicità delle fonti delle obbligazioni di cui all'articolo 1173 del codice civile, anche la violazione di obbligazioni specifiche che trovano la loro fonte, non in un contratto ma nel contatto sociale qualificato, determina una responsabilità di tipo contrattuale. E l'esecuzione della prestazione sanitaria da parte di un medico a favore di un paziente, con cui non sussista alcun contratto stipulato, per prestazioni antecedenti al 1° aprile 2017 (data di entrata in vigore della legge Gelli), vale come fonte di obbligazione da contatto sociale qualificato, con assimilazione per molti versi alla responsabilità contrattuale, tra cui il termine decennale di prescrizione (v. Cassazione Civile ordinanza n. 11719 del 05.05.2021.
10 1.2. Costituisce poi, nel campo processuale civile, ius receptum l'applicabilità – a differenza dell'ambito penale, ove vige la regola della “ragionevole certezza” della colpa – per la dimostrazione del nesso eziologico tra condotta e danno, la nota regola della preponderance of
evidence (di matrice anglosassone), nota anche come regola del “più probabile che non” (cfr ex
multis Cass., 19.05.2021 n.13677, «La regola del “più probabile che non” postula che, per uno
stesso fatto, possano ravvisarsi un ventaglio di ipotesi, di segno positivo o negativo. Il giudice
seleziona quella che, sulla base delle prove allegate, è dotata d i un “grado di conferma logica
superiore all'altra”»).
1.3 In caso di perdita di chances di guarigione (anche parziale) o di sopravvivenza, ovvero di un
vantaggio sperato, ma incerto ed eventuale, che può variamente atteggiarsi in termini di migliori
opportunità di cura o di maggiore durata della vita o di sopportazione di minori sofferenze, si dovrà dimostrare, in base a presunzioni, il nesso causale tra la possibilità perduta (chance) e la condotta imperita dei sanitari, sempre che la possibilità sia almeno dimidiata o anche inferiore
(versandosi altrimenti nella fattispecie della piena responsabilità, ndr) e che il pregiudizio sia apprezzabile, serio e consistente (cfr ex multis, Cass. 11.11.2019, n.28993, Cass. 17.10.2019,
n.26303)4; il danno da perdita di chance di sopravvivenza o di guarigione sarà poi risarcito, in
11 via equitativa, una volta che vi sia certezza eziologica che la condotta colpevole abbia cagionato la perdita della possibilità (Cass. sent. 26851 del 2023).
1.4 Il Giudice di legittimità, sin da tempo, afferma che in presenza di più cause che abbiano determinato un evento lesivo, non si possa invocare alcuna riduzione di responsabilità, in quanto una comparazione del grado di incidenza eziologica di cause concorrenti può
instaurarsi soltanto in una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile (così già Cass. civ. 21/07/2011
n.15991); tale principio varrà in particolare in caso di decesso, giacché, fuori dai casi appena visti di perdita di chances di sopravvivenza (per definizione, pari o inferiori al 50 %) o di
anticipazione della morte (nel caso in cui l'exitus si sarebbe comunque verificato in tempi non lunghi, ma dopo un periodo statisticamente determinabile in base alla letteratura medica), nel caso di concorso di pregresse comorbilità nel decesso del paziente, se la condotta colposa,
commissiva od omissiva, dei sanitari, ha costituito una concausa dell'evento letale di rilievo determinante, nel senso che se i sanitari avessero posto in essere il comportamento alternativo corretto, il decesso non si sarebbe verificato (quantomeno secondo il principio del "più
probabile che non"), gli autori del comportamento censurabile risponderanno per intero delle conseguenze del decesso (principio del nothing or all , cfr. Cass n.31058/2023).
In caso di danno biologico invece, gli orientamenti più recenti (cfr ex multis Cass. n.2776/2024)
prevedono che ove l'errore diagnostico e terapeutico del sanitario concorra con una causa naturale nella produzione dell'evento lesivo, mentre sul piano della causalità materiale (in base al principio dell'equivalenza causale) la preesistenza, coesistenza o concorrenza della causa naturale stessa risulta indifferente, le conseguenze dannose della lesione (da valutare sul piano
eventistica”, senza tradursi in pregiudizi di diversa natura (quali, ad esempio, l'anticipazione della morte o il peggioramento delle condizioni di vita del paziente, intesi come eventi accertati) suscettibili di autonomo risarcimento.”, così Cassazione ord. n.12928/2020.
12 della causalità giuridica) vanno liquidate nella loro effettiva e complessiva consistenza,
attribuendo all'autore dell'illecito la (sola) percentuale di aggravamento della situazione preesistente.
1.5 Ha invece natura aquilana l'azione proposta dai parenti per i danni c.d. riflessi (tra cui, in caso di decesso, il danno da perdita del rapporto parentale, che costituisce la voce più
importante – e spesso l'unica- di danno non patrimoniale in detta fattispecie); infatti è pacifico in giurisprudenza che l'azione per il risarcimento del danno richiesto iure proprio dal coniuge o dai parenti stretti abbia natura extracontrattuale, e che i c.d. effetti di protezione di terzi del contratto di spedalità siano limitati ai soli ricoveri nei reparti di natalità, ovvero circoscritti nell'ambito della responsabilità medica ai soli “wrongful birth damage” (danni verificatisi in occasione del parto), per usare un'espressione della giurisprudenza anglosassone che li ha coniati (cfr Cass. 6.3.2020, n.14615).
Nel caso di responsabilità extracontrattuale (che può coesistere con domande svolte iure
hereditatis e quindi di natura contrattuale) per tutti gli elementi della ipotizzata fattispecie di danno, secondo il canone dell'art.2043 c.c., gli oneri di allegazione e prova (del fatto illecito, del danno ingiusto, del nesso di causalità) rimangono interamente a carico dei parenti e congiunti che agiscano in giudizio.
1.6 Infine, riguardo alle attestazioni contenute nelle CTU e nelle cartelle cliniche, confronta Cass.
5793/2015 per cui “Il CTU nella verbalizzazione di siffatte informazioni, in quanto ausiliario del Giudice, ha la qualità di pubblico ufficiale e, pertanto, l'atto da lui redatto, con cui attesta che a lui sono state rese informazioni da terzi fa fede sino a querela di falso” (massima), e Cass.
10.10.2022 n.4803 per la quale” la cartella clinica redatta da un medico di una struttura pubblica sanitaria ha natura di atto pubblico munito di fede privilegiata” (massima).
§§§
13 In via preliminare in relazione alla citazione diretta di da parte dei Controparte_5
ricorrenti e all'eccezione del difetto di titolarità alla chiamata diretta e/o di legittimazione attiva in capo ai ricorrenti ad agire direttamente nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile verso terzi della , occorre compiere talune Controparte_3
considerazioni.
La giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che «in tema di assicurazione della responsabilità civile, il danneggiato non può agire direttamente nei confronti dell'assicuratore del responsabile del danno, salvi i casi eccezionalmente previsti dalla legge, atteso che egli è
estraneo al rapporto tra il danneggiante e l'assicuratore dello stesso, né può trarre alcun utile vantaggio da una pronuncia che estenda all'assicuratore gli effetti della sentenza di accertamento della responsabilità, anche quando l'assicurato chieda all'assicuratore di pagare direttamente l'indennizzo al danneggiato, attenendo detta richiesta alla modalità di esecuzione della prestazione indennitaria;
perciò, soltanto l'assicurato è legittimato ad agire nei confronti dell'assicuratore, e non anche il terzo danneggiato, nei confronti del quale l'assicuratore non è
tenuto per vincolo contrattuale, né a titolo di responsabilità aquiliana» (Cass. Sez. 3, Ordinanza
n. 5259 del 25.02.2021, conf. Cass. civ. n. 9516/2007).
Orbene, nel caso in esame, non si è in presenza di uno dei casi eccezionalmente previsti dalla legge, in quanto sebbene l'art. 12 della Legge Gelli-Bianco (L. n. 24 del 2017) preveda al primo comma che “Fatte salve le disposizioni dell'articolo 8, il soggetto danneggiato ha diritto di agire direttamente, entro i limiti delle somme per le quali è stato stipulato il contratto di assicurazione, nei confronti dell'impresa di assicurazione che presta la copertura assicurativa alle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private di cui al comma 1 dell'articolo 10 e all'esercente la professione sanitaria di cui al comma 2 del medesimo articolo 10.”, il sesto comma del medesimo articolo precisa che “Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6 dell'articolo 10 con il
14 quale sono determinati i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie e per gli esercenti le professioni sanitarie”. Il decreto di cui al comma 6 dell'art. 10 citato, Decreto 15 dicembre 2023, n. 232 (Regolamento recante la determinazione dei requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie, i requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di operatività delle altre analoghe misure, anche di assunzione diretta del rischio e le regole per il trasferimento del rischio nel caso di subentro contrattuale di un'impresa di assicurazione, nonché la previsione nel bilancio delle strutture di un fondo rischi e di un fondo costituito dalla messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi ai sinistri denunciati)
è stato pubblicato in G.U. n. 51 del giorno 01.03.2024 con entrata in vigore del provvedimento il 16.03.2024. Ne consegue che solo a partire dal 16.03.2024 è possibile applicare l'art. 12 citato e ammettere l'azione diretta del danneggiato nei confronti della compagnia assicurativa al fine di sentirla condannare al pagamento diretto, in forza della normativa speciale e quale diretta obbligata, del risarcimento dei danni subiti dal paziente presso la struttura sanitaria assicurata.
Né a una diversa soluzione può giungersi operando un'irretroattiva applicazione del citato articolo 12, atteso che la natura processuale della norma implica, in virtù del principio tempus regit actum, la possibilità di applicare il disposto in esame ai fatti lesivi già̀ realizzatesi al
16.03.2023 ma comunque a condizione che l'azione sia proposta successivamente a tale data.
Del resto, non appare possibile ammettere l'azione diretta nei confronti dell'assicurazione prima dell'entrata in vigore del decreto ministeriale invocando la partecipazione della compagnia assicurativa nelle fasi di mediazione e di Atp conciliativa, poiché la partecipazione in tali ambiti trova un fondamento diverso rispetto al giudizio di merito. In ottica conciliativa,
infatti, la partecipazione della compagnia assicurativa può offrire ulteriori elementi per la definizione bonaria della controversia, ove sebbene sia possibile pattuire che l'assicurazione versi direttamente l'indennizzo all'assicurato, ciò avviene in forza delle modalità di attuazione
15 del pagamento nel rapporto tra assicurazione e assicurato, ai sensi dell'art. 1917 comma 2 c.c.,
e non in forza di un rapporto diretto tra danneggiato terzo e assicurazione.
Deve quindi concludersi che la domanda nei confronti dell'assicurazione è inammissibile per carenza di legittimazione attiva.
Venendo all'esame del merito della domanda, in primo luogo, risulta incontrovertibilmente accertata – oltre che non contestata tra le Parti – la causa del decesso della SI. ra per Per_1
shock settico conseguente a polmonite bilaterale secondaria a occlusione intestinale da volvolo del sigma recidivato e complicato da strangolamento.
È necessario dunque in primo luogo individuare l'eventuale sussistenza di una condotta inadempiente e contraria alle leges artis tenuta dai sanitari dell'Ospedale Sant'Andrea di RO
e/o della;
in secondo luogo, qualora fossero individuate condotte Controparte_3
attive od omissive in spregio alla scienza medica, valutare se queste possano essere state causa del decesso, alla stregua della regola del “più probabile che non” e dunque, a contrario, se il decesso possa essere ricondotto alla malpractice dei sanitari appartenenti alle strutture.
Nel caso di specie, si può ritenere raggiunta la prova di una responsabilità sanitaria, anche secondo i parametri della responsabilità extracontrattuale, sia dell' Controparte_1
che della convenute in ordine ai danni subiti dagli attori,
[...] Controparte_3
sia pur ridimensionati rispetto a quanto dedotto originariamente nella prospettazione attorea.
Tale affermazione discende dall'esame del merito, avvalendosi in particolare della relazione definitiva dei CTU Dottori e , le cui considerazioni, esaustive e Persona_4 Persona_5
congruamente motivate, sono condivise da questo Giudice, e richiamato quanto già dedotto nello SVOLGIMENTO DEL PROCESSO, vale osservare che:
A) In relazione alla responsabilità della . Controparte_3
Nel trattamento sanitario cui è stata sottoposta la signora , soggetto di Persona_1
anni 85, affetta da una colite collagenosica con stipsi ostinata e dolori addominali
16 recidivanti, durante i suoi ricoveri presso l'Azienda Ospedaliera S. Andrea e la
[...]
, sono evidenziabili profili di responsabilità professionale riguardante Controparte_3
essenzialmente l'operato dei medici della che, pur in presenza di elementi CP_3
clinici, radiografici e di laboratorio, più che esaustivi, omettevano, quanto meno con un criterio di elevata probabilità, nel corso del ricovero, la diagnosi di occlusione intestinale da volvolo del grosso intestino con conseguente necrosi purulenta e tardivo intervento chirurgico che si è poi complicato con un quadro settico post-procedurale e conseguente aumentato rischio di mortalità della paziente, che ne ha modificato, in senso peggiorativo, la sopravvivenza a lungo termine e l'aspettativa di vita.
A fronte di tali valutazioni correttamente i CTP nominati da , Dottori Controparte_5
e hanno tempestivamente proposto numerose Persona_6 Persona_7
osservazioni segnalando, in particolar modo, che non vi sono evidenze cliniche e scientifiche idonee a stabilire esattamente il momento del verificarsi del volvolo responsabile dell'ischemia colica, causa principale del decesso.
I CTP hanno anche ritenuto che fosse necessario valutare l'intensità della distensione delle anse intestinali, mediante l'esecuzione di una TAC addominale;
che quest'ultima era già stata programmata dal personale medico di ma che la paziente CP_3
scientemente decideva di autodimettersi dalla Casa di Cura, nonostante il parere contrario dei medici.
Questo giudice ritiene che, sebbene non possa individuarsi con certezza il momento del verificarsi del volvolo, causa principale del decesso, è altamente probabile o quantomeno “più probabile che non” che questo si sia verificato nel periodo intercorso tra l'esame RX addome eseguito dalla clinica il 30.09.2017 e le dimissioni volontarie della SI.ra del 3.10.2017, giorno in cui veniva di nuovo ricoverata presso Per_1
17 l'Ospedale ove veniva eseguita la TAC che evidenziava la presenza dello CP_10
stesso volvolo.
Nonostante dunque la TAC fosse stata “programmata”, come risulta incontrovertibilmente accertato dalla documentazione, non è stata certamente eseguita nei tempi necessari a diagnosticare un probabile peggioramento della condizione di occlusione intestinale.
Il decesso della paziente è stato causato, con assoluta certezza, da uno shock settico conseguente a necrosi purulenta del sigma in soggetto con polmonite e versamento pleurico consensuale. Necrosi e conseguente shock settico sono stati causati da un ritardo di diagnosi dell'occlusione intestinale, di cui sono, secondo la regola del più
probabile che non, responsabili i sanitari di . Il ritardo di diagnosi ha CP_3
condizionato un ritardo nell'esecuzione dell'atto chirurgico con conseguente instaurarsi dello shock settico.
Come rilevano i CTU dunque “È certo che una diagnosi corretta e più precoce del volvolo
intestinale, con intervento chirurgico effettuato prima che il volvolo provocasse la necrosi
purulenta del sigma e shock settico, causa prima del decesso, avrebbe portato, con elevata
probabilità, alla guarigione o comunque a condizioni patologiche meno gravi”.
B) In relazione alla responsabilità dell'Azienda Ospedaliera S. Andrea.
Per quanto riguarda la responsabilità professionale dell'Azienda Ospedaliera S. Andrea,
questo giudice ritiene di dover condividere le considerazioni espresse nella relazione definitiva dei CTU Dottori e . Persona_4 Persona_5
In particolare si condividono gli esiti cui sono pervenuti i CTU nella parte in cui dissentono circa la scelta dei sanitari dell' di escludere Controparte_1
l'opzione chirurgica, ancora il giorno 28.9.2017 quando la SI.ra presentava “un Per_1
severo quadro di subocclusione intestinale, con marcata dilatazione delle anse del colon,
18 nel cui contesto si apprezzavano multipli livelli idroaerei”, ma soprattutto in relazione alla decisione di trasferire la paziente presso una Casa di Cura accreditata e non piuttosto in un ambiente chirurgico ospedaliero, che avrebbe potuto garantire quel necessario approfondimento diagnostico urgente (Tac addome) poi eseguito solo il giorno
3.10.2017, dopo meno di due ore dall'ultimo ricovero della paziente al Sant'Andrea, con conseguente indicazione ad intervento chirurgico urgente per occlusione intestinale.
C) Fermo restando che ai sensi dell'articolo 2055 c.c. essendo l'exitus da ricondurre eziologicamente alla condotta dei sanitari di entrambe le strutture, ma essenzialmente
ai sanitari della (cfr. chiarimenti CTU pag. 2), le strutture Controparte_3
risponderanno solidalmente nei confronti dei ricorrenti, salvo la ripartizione interna della responsabilità in una quota di preminente responsabilità, da determinarsi in 4/5,
da attribuire alla citata casa di cura, e una quota di concorrente ma residuale responsabilità dell' . Controparte_15
Infatti, venendo all'esame della domanda risarcitoria in questione, all'esito dell'espletata istruttoria, si deve ritenere che entrambe le Strutture sanitarie abbiano sottovalutato la gravità
ed urgenza della situazione in atto, omettendo di agire tempestivamente per prevenire la necrosi purulenta del sigma e lo shock settico, causa prima del decesso.
Secondo la tesi dei ricorrenti, i medici di entrambe le Strutture sanitarie avrebbero mantenuto un ingiustificabile attendismo, mentre una condotta diligente ed appropriata e, in particolare modo, una tempestiva diagnosi clinica e radiografica ed un tempestivo intervento chirurgico avrebbero portato alla guarigione o comunque a condizioni patologiche meno gravi.
Più precisamente giova ripetere che i medici della , pur in presenza Controparte_3
di elementi clinici, radiografici e di laboratorio, più che esaustivi, omettevano, durante il ricovero, la diagnosi di occlusione intestinale da volvo del grosso intestino e conseguentemente
19 determinavano l'aumento del rischio di mortalità della paziente e modificavano in senso peggiorativo la sua sopravvivenza a lungo termine e l'aspettativa di vita della sig.ra Per_1
I sanitari dell' , invece, escludevano una opzione chirurgica, il Controparte_1
giorno 28.9.2017, quando la sig.ra presentava, come rilevano i CTU, “un severo quadro Per_1
di subocclusione intestinale, con marcata dilatazione delle anse del colon, nel cui contesto si
apprezzavano multipli livelli idroaerei”, condizioni queste che invece suggerivano un tempestivo intervento chirurgico.
Gli stessi sanitari dell' , inoltre, decidevano lo stesso giorno di Controparte_1
trasferire la paziente presso una Casa di Cura accreditata e non piuttosto in un ambiente chirurgico ospedaliero che avrebbe potuto garantire quel necessario approfondimento diagnostico urgente.
In altri termini, secondo quanto prospettato nel ricorso, il decesso si sarebbe verificato solo e proprio in ragione dell'ingiustificabile attendismo, dell'inerzia diagnostica specialistica dei medici di entrambe le Strutture sanitarie convenute.
Dunque, occorre valutare quali fossero le effettive condizioni cliniche della paziente all'atto dell'accesso presso le due strutture e stabilire se si siano verificati dei ritardi/omissioni nella esecuzione degli accertamenti e/o nell'effettuazione degli interventi più adeguati alla situazione in atto;
quindi, effettuando il giudizio controfattuale, occorre verificare se,
ipotizzandosi come tempestivamente attuato il trattamento doveroso omesso, in base al noto criterio del più probabile che non, si sarebbe potuto evitare il decesso della paziente.
Al riguardo, si deve rilevare che:
1) Il primo ricovero della SI.ra presso l'Ospedale Sant'Andrea avveniva in Per_1
data 20.03.2017; all'epoca la SI.ra 85 enne, era già affetta da malattia di Per_1
Alzheimer, ipertensione arteriosa, nonché colite collagenosica con stipsi ostinata e dolori addominali frequenti, e al momento del ricovero si presentava con un quadro
20 diarroico che si protraeva già da due mesi con ipokalemia severa. Veniva diagnosticata una condizione “Megacolon adinamico da colite collagenica”.
2) Tale diagnosi veniva confermata all'esito dei n. 3 successivi ricoveri della sig.ra presso l'Ospedale Sant'Andrea (13.07.2017; 12.09.2017; 27.09.2017). Per_1
3) Il 28.09. 2017, a causa del grave sovraffollamento del pronto soccorso, veniva trasferita presso la ove rimaneva dal 28.9.2017 al 3.10.2017; Controparte_3
dall'RX addome effettuato durante il 30.9.2017 veniva evidenziata una distensione prevalentemente gassosa di alcune anse dell'intestino e si disponeva un esame più
approfondito; veniva dunque “programmata” una TAC. Tale esame non è poi stato effettuato.
4) Il 3.10.2017 la sig.ra si dimetteva volontariamente dalla clinica e si Per_1
ricoverava nuovamente presso l'Ospedale Sant'Andrea ove, effettuata la TAC veniva evidenziata la presenza del volvolo intestinale, causa principale del decesso poi avvenuto il 21.10.2017.
Orbene, tenuto conto delle effettive condizioni cliniche già presentate dal paziente, all'atto dell'accesso presso le due strutture e di tutte le circostanze concrete del caso questo giudice ritiene che:
1) Il decesso della paziente è stato causato, con assoluta certezza, da uno shock settico conseguente a necrosi purulenta del sigma in soggetto con polmonite e versamento pleurico consensuale. Necrosi e conseguente shock settico sono stati causati da un ritardo di diagnosi dell'occlusione intestinale, di cui sono responsabili i sanitari di
, i quali, come detto si sono limitati a “programmare una TAC” mai CP_3
effettuata.
2) La paziente, prima dell'occlusione intestinale da volvolo era affetta da M. di
Alzheimer ed ipertensione arteriosa in buon controllo farmacologico e, al momento del
21 ricovero (28-9-2017) presso , presentava parametri vitali (PA, FC, CP_3
Ossigenazione) compresi nei limiti della variabilità fisiologica, per cui la patologia acuta precedentemente citata è stata causa unica e sufficiente del decesso, indipendentemente dalle condizioni cliniche preesistenti su cui le condotte inadempienti individuate hanno inciso in maniera decisiva, come confermato dalla CTU.
3) Nel caso in esame, l'evento morte è indipendente dalle condizioni fisiche preesistenti e dall'età avanzata del soggetto e, in base al principio del criterio del "più
probabile che non", è riconducibile essenzialmente a condotta colposa dei sanitari di
. I CTU affermano che “Per quanto attiene i criteri medico legali utilizzati CP_3
per l'accertamento delle cause di morte, si specifica che la paziente, oltre che dal volvolo
intestinale causa di necrosi purulenta e conseguente shock settico perché sottoposto ad
intervento chirurgico in sensibile ritardo, non era affetta da altre patologie possibili cause
di decesso. Le preesistenze morbose (M. di Alzheimer ed ipertensione arteriosa in buon
controllo farmacologico) della paziente non erano in grado di aumentare in maniera
significativa il rischio chirurgico per cui se la patologia, causa del decesso, fosse stata
adeguatamente e tempestivamente trattata dai sanitari le possibilità di sopravvivenza
erano elevate” ed inoltre che “È certo che una diagnosi corretta e più precoce del volvolo
intestinale, con intervento chirurgico effettuato prima che il volvolo provocasse la necrosi
purulenta del sigma e shock settico, causa prima del decesso, avrebbe portato, con elevata
probabilità, alla guarigione o comunque a condizioni patologiche meno gravi”.
In definitiva, per tutte le ragioni sopra descritte, deve certamente attribuirsi ai medici della
[...]
un ingiustificato ritardo nel procedere ad eseguire il necessario esame Controparte_3
diagnostico con conseguente aggravamento del quadro clinico del paziente. Il ritardo nella diagnosi ha condizionato poi un ritardo nell'esecuzione dell'atto chirurgico da parte dei medici
22 dell'Ospedale Sant'Andrea. Tale intervento infatti è stato effettuato quando la paziente era già
in condizioni cliniche irreversibilmente compromesse.
Venendo all'esame della condotta tenuta dai medici dell'Ospedale Sant'Andrea, deve evidenziarsi come le condizioni critiche della paziente, tenuto altresì conto del ritardo già
accumulato dai sanitari dell'altra Struttura, erano da tali da escludere la possibilità che l'intervento chirurgico, effettuato d'urgenza il 3.10.2017, potesse determinare un miglioramento sensibile delle condizioni di salute della paziente.
Ciò che invece si poteva pretendere dai medici dell'Ospedale Sant'Andrea era, come si è già
sottolineato, e come affermano anche i CTU, da un lato, una opzione chirurgica, il giorno
28.9.2017, quando la sig.ra presentava “un severo quadro di subocclusione intestinale, Per_1
con marcata dilatazione delle anse del colon, nel cui contesto si apprezzavano multipli livelli
idroaerei”, e dall'altro, la decisione di non trasferire la paziente presso una Casa di Cura
accreditata (sempre il 28.9.2017) – o quantomeno di farlo solo se, a seguito di un idoneo esame diagnostico, le condizioni di salute della paziente fossero state tali da consentirlo.
Questo giudice dunque ritiene che, in assenza di tali condotte omissive e ipotizzandosi come tempestivamente attuato il trattamento doveroso omesso, in base al noto criterio del più
probabile che non, si sarebbe potuto evitare il decesso della paziente.
§§§
Sul quantum debeatur
Venendo ora alla valutazione dei danni risarcibili, occorre premettere che i ricorrenti, i sig.ri
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
in proprio e nella qualità di eredi, rispettivamente coniuge e figli, Parte_7 Parte_8
di hanno chiesto il risarcimento del “danno cd. “biologico-catastrofale”, Persona_1
ovvero “non patrimoniale terminale sofferto dal de cuius in vita” – atteso l'“apprezzabile lasso di
tempo” intercorso tra la produzione delle lesioni e la morte della paziente, suo malgrado lucida
23 sin dal giorno del suo primo ricovero (del 24.03.2017) e fino al giorno in cui spirava all'interno
dell'Ospedale Sant'Andrea (21.10.2017) – e quello da “lesione del rapporto parentale”.
Nella comparsa conclusionale la richiesta risarcitoria è stata precisata come segue:
Danni iure hereditatis.
a) “danno catastrofale”;
b) “danno biologico terminale”;
c) danno da riduzione della aspettativa di vita.
Danni iure proprio.
Gli attori, inoltre, reclamano il ristoro del cd. “danno parentale” per: (età 82 Parte_1
anni, coniuge e convivente: punti 42) € 476.958,30; (età 61 anni, figlio: punti 20) Parte_2
€ 227.123,00; (età 60 anni, figlia: punti 20,5) € 232.801,07; (età Parte_3 Parte_4
57 anni, figlio: punti 20,5) € 232.801,07; (età 56 anni, figlio: punti 20,5) € Parte_5
232.801,07; (età 53 anni, figlia: punti 20,5) € 232.801,07; (età 49 Parte_6 Parte_7
anni, figlia: punti 22) € 249.835,30; (età 43 anni, figlia: punti 22) € 249.835,30. Parte_8
***
Danni iure hereditatis
A - Danno catastrofale
Prima di individuare l'entità del risarcimento spettante agli eredi della SI. ra occorre Per_1
una precisazione terminologica: la categoria unitaria del danno non patrimoniale comprende sia il danno biologico -inteso come lesione all'integrità psico-fisica della persona che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, direttamente conseguenza della lesione stessa, come lo stesso dolore transeunte per il periodo necessario per la guarigione e la stabilizzazione dei postumi, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito- sia il danno morale- inteso come sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione (“ la costante duplice
24 essenza del danno alla persona: la sofferenza interiore;
le dinamiche relazionali di una vita che cambia (…) Cfr. Cassazione n. 901/18, Cassazione n. 7513/2018, Cassazione n. 9196/2018,
Cassazione n. 10912/2018, Cassazione n. 13770/2018, Cassazione n. 2788/019).
Svolte tali premesse occorre introdurre il danno c.d. catastrofale o morale terminale, per poi distinguerlo dal danno biologico terminale, la cui quantificazione è indicata nel successivo paragrafo b). Il primo è il danno morale iure hereditatis risarcibile come conseguenza della sofferenza patita dalla vittima durante l'agonia, quando alle lesioni segua la morte dopo un breve tempo e quando la vittima sia stata in condizione di percepire il proprio stato (non è un caso che la risarcibilità va esclusa quando ad esempio all'evento lesivo sia conseguito lo stato di coma, Cass. n. 28423/2006). Il secondo, invece, è il danno risarcibile nel caso in cui il danneggiato sia deceduto dopo un apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo ( 16 giorni ) e va parametrato alla menomazione dell'integrità psicofisica patita dallo stesso per quel determinato periodo di tempo, con commisurazione all'inabilità temporanea da adeguare alle circostanze del caso concreto, tenuto conto del fatto che, detto danno, se pure temporaneo, ha raggiunto la massima entità ed intensità senza possibilità di recupero;
atteso l'esito mortale
(Cassazione n. 15491, 8 luglio 2014).
Quanto al danno catastrofale si ritiene che la paziente, come confermato anche dalla testimonianza della SI.ra all'udienza dell'11.02.2022, percepisse come Persona_3
inevitabile ed imminente la propria fine sin dal giorno successivo all'operazione ovvero dal
4.10.2017 quando non vi furono miglioramenti significativi.
Ai fini della liquidazione in via equitativa di tale tipologia di danno si fa riferimento alle tabelle di RO sul danno morale terminale parametrate all'intervallo di tempo considerato, ovvero 18 giorni. Va dunque risarcito il danno morale catastrofale in quanto vi
è la prova che il soggetto avesse lucida consapevolezza del proprio futuro exitus.
25 Secondo le tabelle per la valutazione del danno biologico in uso presso il Tribunale di RO
(del marzo 2025), per il danno catastrofale si applicano i seguenti importi:
- primi gg. 5 di sopravvivenza (dopo la consapevolezza che sopraggiungerà il decesso): €
11776,86 al giorno;
- successivi gg.10: € 5888,43 al giorno;
- € 2355,37 al giorno per i successivi 15 gg.;
- € 1177,68 al giorno per i giorni eccedenti i primi trenta di cui sopra.
Nel caso di specie si avrà quindi:
€ 58.884,30 (primi 5 gg) + 58,884,30 (altri 10 gg) + 7006,11 (altri 3 gg).
L'importo complessivo è dunque di € 124,774,71. Tale danno sarà suddiviso in proporzione delle rispettive quote ereditarie.
a) Danno biologico terminale
Riportandosi alle premesse teoriche svolte al punto a) in relazione a tale tipologia di danno,
nel caso in esame vanno considerate come circostanze e fattori rilevanti per la liquidazione in via equitativa del danno il periodo che va dal 30.09.2017, ovvero il giorno in cui -una volta eseguito l'RX addome- i sanitari della dovevano tempestivamente Controparte_3
agire in senso diagnostico e terapeutico, al 21.10.2017, giorno dell'exitus.
Complessivamente 22 giorni. Ai fini della liquidazione in via equitativa di tale tipologia di danno si fa riferimento alle tabelle di RO sull'Invalidità Temporanea Assoluta tenendo conto che il punto base è pari ad € 130,25 euro di diaria. Moltiplicando il punto base per il numero dei giorni considerato si ottiene l'importo complessivo di € 2865,50. Tale danno sarà suddiviso in proporzione delle rispettive quote ereditarie.
b) Danno da riduzione della aspettativa di vita
In relazione alla domanda di risarcimento del “danno da riduzione della aspettativa di vita”,
questo giudice ritiene di non accogliere tale richiesta per i motivi che si espongono.
26 La Cassazione in tema di responsabilità sanitaria, ha di recente chiarito e ribadito che:
- in ipotesi di condotta colpevole del sanitario cui sia conseguita la perdita anticipata della vita,
perdita che si sarebbe comunque verificata, sia pur in epoca successiva, per la pregressa patologia del paziente, non è concepibile, né logicamente né giuridicamente, un danno da
"perdita anticipata della vita" trasmissibile "iure successionis", non essendo predicabile,
nell'attuale sistema della responsabilità civile, la risarcibilità del danno tanatologico (Cass.,
19/09/2023, n. 26851); in altri termini, quando lo stretto parente o congiunto è già deceduto prima del processo, non è possibile riconoscere agli eredi un'azione per siffatta tipologia di danno, che confliggerebbe con il divieto di liquidazione di un danno tanatologico.
- è possibile riconoscere un "danno da perdita anticipata della vita", con riferimento al diritto
"iure proprio" degli stretti parenti o congiunti, rappresentato dal pregiudizio da minor tempo vissuto dal congiunto, e quindi ricomprendendolo nella fattispecie della “perdita anticipata del rapporto parentale” (Cass., n. 26851 del 2023, cit.).
1) Danni iure proprio
Danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale
In relazione al danno parentale richiesto dai ricorrenti occorre premettere che la legittimazione attiva dei sig.ri Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
e (rispettivamente, quali, coniuge e figli della de Parte_6 Parte_7 Parte_8
cuius) – non è stata oggetto di alcuna contestazione ad opera delle Strutture convenute e,
comunque, risulta in ogni caso documentalmente provata, per tabulas, dalla certificazione anagrafica storica di famiglia versata in atti, dal certificato di morte e dalla dichiarazione di successione.
Tanto premesso, per ciò che attiene al risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, si deve premettere che tale danno “consiste nella privazione di un valore non
economico, ma personale, costituito della irreversibile perdita del godimento del congiunto, dalla
27 definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali, secondo le varie modalità con le
quali normalmente si esprimono nell'ambito del nucleo familiare;
perdita, privazione e
preclusione che costituiscono conseguenza della lesione dell'interesse protetto” (cfr. Cass. Civ. nr.
907/2018); e, ancora, tale danno si concreta nel non potere più godere della presenza di chi è
venuto meno e del rapporto che si aveva con lui. Di conseguenza, esso attiene allo stravolgimento di un sistema di vita che trovava le sue fondamenta nell'affetto e nella quotidianità di tale rapporto. Dunque, il pregiudizio da perdita del rapporto parentale rappresenta un peculiare aspetto del danno non patrimoniale e consiste in due aspetti, il venir meno della comunione di vita e di affetti con il de cuius, che determina una sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto, cui può aggiungersi lo sconvolgimento dell'esistenza,
rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita (cfr. ex multis Cass. n.
9196/2018), fattore ulteriore che però deve essere provato rigorosamente.
In particolare, l'orientamento più recente della Corte di Cassazione si è consolidato nel senso di riconoscere il danno per la perdita parentale anche a prescindere dalla sussistenza del rapporto di convivenza con la vittima, il quale “non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può
costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità” (cfr. Cass. Civ., sez.
III nr. 29332/2017); ancora, “il rapporto affettivo deve essere riconosciuto come legame presunto
che legittima il risarcimento per la perdita familiare, a prescindere dal rapporto di convivenza,
non essendo condivisibile limitare la “società naturale”, cui fa riferimento l'art. 29 Cost., all'ambito
ristretto della sola cd. “famiglia nucleare”.” (Cass. Civ. sez. III, nr. 21230/2016).
Con specifico riferimento alla prova di tale danno, si deve osservare, da un punto di vista generale, che come ogni fattispecie di danno deve essere comprovata, non potendosi riconoscere un danno in re ipsa, ma in ogni caso la prova del danno può anche basarsi,
quantomeno per quanto riguarda il venir meno della comunione di vita e di affetti, su allegazioni e presunzioni, tra le quali primario è il vincolo di parentela, che secondo norme di
28 comune esperienza è di regola tanto più forte quanto più stretto, salva la prova contraria sempre ammissibile.
Pur ritenuto che la mera relazione di consanguineità, da un punto di vista generale, non sia da sola sufficiente ad integrare il danno risarcibile, occorre però considerare, quantomeno con riferimento ai parenti più stretti (certamente i figli, i genitori e/o il coniuge della vittima), che la sofferenza morale patita dal prossimo congiunto può essere dimostrata anche “con ricorso
alla prova presuntiva ed in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei
rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta”(cfr. Cass. Civ., sez. 3, nr.
11212/2019, nr. 2788/2019, 17058/2017); che, infatti, non appare conforme a diritto addossare ad una madre ovvero ai figli l'onere di provare di avere sofferto per la morte del loro stretto congiunto;
che la prova dell'esistenza di tale danno non patrimoniale “può essere fornita
anche attraverso presunzioni semplici, ovvero invocando massime di esperienza e l'id quod
plerumque accidit. Naturalmente si tratterà pur sempre di una praesumptio hominis, con la
conseguente possibilità per il convenuto di dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete
dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra la vittima ed il superstite....Nel caso di morte
di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello), l'esistenza stessa del rapporto di
parentela deve far presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare
superstite, giacché tale conseguenza, per comune esperienza, è, di norma, connaturale all'essere
umano .......... L'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente
sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli od ai fratelli della vittima, a nulla
rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze,
queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur). Nei casi suddetti è
pertanto onere del convenuto provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in
odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di
29 sorta al secondo” (cfr. Cass. Civ., sez. III, nr. 3767/2018; e, conformi, Cass. Civ. sez L., nr.
29784/2018, Cass. Civ., sez. III, nr. 12146/2016 e nr. 4253/2012).
In definitiva, la perdita o la lesione della persona cara può provocare nei congiunti sia una sofferenza d'animo sia una perdita vera e propria di salute, come una incidenza sulle abitudini di vita. Non v'è motivo di ritenere questi pregiudizi soggetti ad una prova più rigorosa degli altri, e dunque insuscettibili di essere dimostrati per presunzioni. E tra le presunzioni assume ovviamente rilievo il rapporto di stretta parentela tra la vittima in primis, per così dire, ed i suoi congiunti. Il rapporto di stretta parentela esistente fa presumere, secondo un criterio di normalità sociale (ossia ciò che solitamente accade) che genitori e fratelli soffrano per le gravissime permanenti lesioni riportate dal congiunto prossimo. Non v'è bisogno che queste sofferenze si traducano in uno "sconvolgimento delle abitudini di vita", in quanto si tratta di conseguenze estranee al danno morale, che è piuttosto la soggettiva perturbazione dello stato d'animo, il patema, la sofferenza interiore della vittima, a prescindere dalla circostanza che influisca o meno sulle abitudini di vita (cfr. Cass. Civ., sez. III, ordinanza nr. 7748/2020)., anche se quest'ultima condizione, ove provata, può determinare un incremento del danno risarcibile.
Ciò detto il ristoro del cd. “danno parentale” è stato reclamato da (età 82 anni, Parte_1
marito e convivente); (età 61 anni, figlio); (età 60 anni, figlia); Parte_2 Parte_3
(età 57 anni, figlio); (età 56 anni, figlio); (età 53 Parte_4 Parte_5 Parte_6
anni, figlia); (età 49 anni, figlia); (età 43 anni, figlia). Parte_7 Parte_8
In relazione a tale pregiudizio i medesimi fornivano prova, in particolare attraverso la testimonianza fornita dalla SI.ra all'udienza dell'11.02.2022 e dalla SI.ra Persona_3
alla successiva udienza del 28.04.2022, dimostrando l'intensità della Controparte_14
relazione affettiva che li avvinceva alla moglie/madre. La SI.ra dichiarava che “il marito ER
[SI. , autosufficiente, passava la giornata giocando a carte con la moglie, uscendo Parte_1
30 e occupandosi del giardino”, che entrambi “si fermavano in carrozzeria [adiacente alla loro abitazione] per salutare i figli, spesso si andava a messa, poi tornavamo a casa”.
Anche la SI.ra (segretaria “sin dall'anno 2010” della Carrozzeria Arachi, CP_14
“praticamente attaccata all'appartamento dei coniugi ) confermava le circostanze Pt_1
deferitele, illustrando l'intenso rapporto tra moglie e marito.
Entrambe le testimoni, inoltre, dimostravano il forte legame dei 7 figli con la defunta SI.ra
(“tutti i giorni i figli andavano a mangiare dalla madre”; “spesso veniva [in Carrozzeria] Per_1
con il the oppure il caffè la mattina, era una presenza costante”; “sentivo le conversazioni [tra i figli], si alternavano per non lasciarla sola”; “ [la figlia, gestrice di un ristorante] portava da Pt_7
mangiare ai genitori”, - testimonianza ). CP_14
Avendo i ricorrenti offerto elementi precisi e circostanziati idonei a definire la qualità e l'intensità dei rapporti con la de cuius, e non essendovi ragioni, peraltro neppure allegate, per dubitare che gli attori abbiano sofferto per la perdita rispettivamente della moglie, della madre,
della sorella e che questo dolore costituisca una duratura e tragica privazione del venir meno della persona cara, peraltro convivente con alcuni degli attori.
Per la liquidazione equitativa del danno in questione, appare opportuno ricorrere alle Tabelle
in uso presso il Tribunale di RO, in quanto tali Tabelle, oltre a consentire sia la personalizzazione del danno sia la possibilità di diminuirlo fino alla metà in relazione alla situazione concreta, correlata all'effettiva esistenza di un serio rapporto affettivo (ovvero anche di annullarlo, in caso di prova di assenza di un vincolo effettivo) - individuano,
preventivamente, la valenza di diversi aspetti che devono essere tenuti in considerazione dal giudice (età del danneggiato, convivenza o meno, presenza di altri parenti, etc..), in modo da consentire alle parti una valutazione omogenea in presenza di condizioni simili.
La liquidazione del danno in questione, non avendo la funzione di reintegrazione patrimoniale mediante la corresponsione di un equivalente pecuniario del bene perduto, non può essere
31 effettuata che con valutazione equitativa, rimessa al prudente apprezzamento del giudice. Essa
però deve ispirarsi alla considerazione di tutte le concrete circostanze individuali, in modo da adeguare l'indennizzo al caso particolare e da renderlo il più possibile rispondente a criteri di equità e deve, comunque, rispettare l'esigenza di una ragionevole correlazione tra gravità
effettiva del danno ed ammontare dell'indennizzo.
La stessa Corte di Cassazione ha, di recente, ribadito la correttezza dei criteri stabiliti nella
Tabella in uso presso Tribunale, evidenziando come “garantisce invece uniformità e
prevedibilità una tabella per la liquidazione del danno parentale basata sul sistema a punti, con
la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della
situazione. In particolare, i requisiti che una tabella siffatta dovrebbe contenere sono i seguenti:
1) adozione del criterio “a punto variabile”; 2) estrazione del valore medio del punto dai
precedenti; 3) modularità; 4) elencazione delle circostanze di fatto rilevanti (tra le quali, da
indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la
convivenza) e dei relativi punteggi” (cfr. Cass. Civ., sez. III, nr. 10579/2021).
In definitiva, sulla base della ultima Tabella vigente in uso presso il Tribunale di RO
(approvate il 13 marzo 2025, secondo la Suprema Corte, Cass. 13 dicembre 2016, n. 25485, il
Giudice è tenuto ad applicare le tabelle più recenti vigenti al momento della spedizione a sentenza della causa in primo grado), il danno non patrimoniale per la perdita parentale, nel caso di specie, può essere liquidato nei seguenti termini, tenendo conto che il punto base del
2023 è pari ad € 11.356,15:
1) in favore di Parte_1
-rapporto di parentela con la de cuius (coniuge) = punti nr. 20;
-età della vittima (oltre 81 anni) = punti nr. 1;
-età del danneggiato (oltre 81anni) = punti nr. 1;
-convivenza con la vittima = punti 4;
32 per un totale complessivo di 26 punti;
e, quindi pari ad un importo complessivo di € 300.279,30
(€ 11.549,20 valore del singolo punto);
2) in favore di Parte_2
-rapporto di parentela con la de cuius (figlio) = punti nr. 18;
-età della vittima (oltre 81 anni) = punti nr. 1;
-età del danneggiato (da 61 a 70) = punti nr. 2;
Per un totale complessivo di 21 punti, e quindi pari ad un importo complessivo di € 242.533,20.
3)in favore di Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
-rapporto di parentela con la de cuius (figli) = punti nr. 18;
-età della vittima (oltre 81 anni) = punti nr. 1;
-età del danneggiato (da 51 a 60) = punti nr. 2,5;
Per un totale complessivo di 21,5 punti, e quindi pari ad un importo complessivo per ciascuno di € 248.307,80.
4) in favore di e Parte_7 Parte_8
-rapporto di parentela con la de cuius (figlie) = punti nr. 18;
-età della vittima (oltre 81 anni) = punti nr. 1;
-età del danneggiato (da 41 a 50) = punti nr. 3;
Per un totale complessivo di 22 punti, e quindi per un e quindi pari ad un importo complessivo per ciascuna di € 254.082,40.
Su tali somme questo giudice ritiene dover applicare una riduzione di aliquota determinata in base alle circostanze, e dunque in questo caso tenendo conto della situazione di non convivenza dei figli (anche , e non possono ritenersi conviventi della madre, Pt_5 Pt_2 Parte_4
atteso che , sia pur nello stesso stabile, vivevano in appartamenti diversi posti su piani diversi),
nonché dell'età avanzata (85 anni) della SI.ra e delle patologie comunque presenti e Per_1
preesistenti ( morbo di Alzheimer, collagenopatia); infatti si deve tener conto al momento del
33 decesso che la componente principale della perdita del rapporto parentale ovvero – a fianco dell'elaborazione del lutto, che può essere considerato un danno immanente - il venir meno della comunanza di vita e di affetti, è un danno proiettato nel tempo e quindi inevitabilmente collegato anche alle aspettative di vita della de cuius, nel caso di specie ridotte non solo per l'età
avanzata, ma anche per le precarie condizioni di salute5; in più vi è da considerare che notoriamente ed inevitabilmente l'Alzheimer è malattia che tende ad isolare il soggetto che ne
è colpito e se non certo ad elidere gli affetti familiari, però pur sempre ad attenuare (se non a rarefare) l'intensità del rapporto familiare ovvero della “comunanza di vita ed affetti” che ne costituisce l'essenza.
In considerazione di ciò si riducono equitativamente i risarcimenti dovuti per perdita
(anticipata) del rapporto parentale ai figli, da considerarsi tutti non conviventi, nella misura della metà, e per il coniuge convivente, la cui sofferenza per perdita del rapporto parentale è
senz'altro da ritenersi “meno attenuata” e comunque maggiore anche la componente del danno immediato da elaborazione del lutto, di 1/5.
***
Sulle somme indicate, riconosciute a titolo di risarcimento del danno, poiché liquidate sulla scorta delle tabelle vigenti (approvate nel marzo 2025), non è dovuta la rivalutazione monetaria, ma saranno dovuti gli interessi legali secondo quanto sancito dalla Sent. Cass.,
SS..UU., n. 1712/1995: “gli interessi, determinati nel loro ammontare dal giudice, vanno calcolati
34 dalla data del fatto non sulla somma complessiva rivalutata alla data della liquidazione, bensì
sulla somma originaria rivalutata anno dopo anno, cioè con riferimento ai singoli momenti con
riguardo ai quali la predetta somma si incrementa nominalmente in base agli indici di
rivalutazione monetaria”.
Nel caso di specie, gli interessi al tasso legale saranno dovuti die TA (dal 21.10.2017)
sino al saldo effettivo, devalutando dapprima – (sulla base degli indici ISTAT sul costo della vita) – le somme riconosciute agli attori alla data del fatto e applicando poi gli interessi legali su tali somme, rivalutate anno per anno, dalla data del fatto e fino alla data della presente sentenza: in seguito gli interessi legali saranno dovuti sulla somma capitale quale fissata,
rivalutazione monetaria inclusa, alla data della presente sentenza.
****
Considerati assorbiti dalle argomentazioni già svolte ogni ulteriore rilievo o istanza anche di carattere istruttorio, il Tribunale di RO, in persona del Giudice sottoscrivente ritiene che la domanda proposta dagli attori vada parzialmente accolta, per quanto di ragione, con statuizioni di :
declaratoria di inammissibilità per difetto di legittimazione attiva della domanda avanzata da
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 [...]
nei confronti di Pt_7 Parte_8 Controparte_5
declaratoria della responsabilità delle convenute “ ” e “ Controparte_3 [...]
” in ordine al decesso di , con condanna solidale Controparte_1 Persona_1
nei confronti degli attori e ripartizione interna della responsabilità, in una quota preminente da determinarsi in 4/5, da attribuire alla “ , e una quota concorrente CP_3 Controparte_3
ma residuale di responsabilità di 1/5 dell' ; Controparte_1
35 di condanna, per l'effetto, delle convenute ” e “ Controparte_3 [...]
”, in via solidale e con la ripartizione indicata nei rapporti interni, Controparte_1
ciascuna nella misura predetta, al pagamento:
in favore di a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale (c.d danno Parte_1
catastrofale) iure successionis, della somma complessiva di € 41.591,57 oltre interessi legali die
TA (21.10.2017) sino al saldo effettivo, da calcolarsi come da parte motiva;
in favore di Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 [...]
e a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale (c.d. danno Pt_7 Parte_8
catatsrofale) iure successionis, della somma complessiva di € 83.183,14, da ripartirsi per le rispettive quote ereditarie, oltre interessi legali die TA (21.10.2017) sino al saldo effettivo, da calcolarsi come da parte motiva;
in favore di a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale (danno biologico Parte_1
terminale) iure successionis, della somma di € 952,15 oltre interessi legali die TA
(21.10.2017) sino al saldo effettivo, da calcolarsi come da parte motiva;
in favore di Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 [...]
e a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale (danno biologico Pt_7 Parte_8
terminale) iure successionis,, della somma complessiva di € 1904,35, da ripartirsi per le rispettive quote ereditarie, oltre interessi legali die TA (21.10.2017) sino al saldo effettivo, da calcolarsi come da parte motiva;
in favore di quale coniuge convivente, a titolo di risarcimento del danno non Parte_1
patrimoniale (da perdita del rapporto parentale) iure proprio, la somma di € 240.223,44, oltre interessi legali die TA (21.10.2017) sino al saldo effettivo, da calcolarsi come da parte motiva;
36 in favore di a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale (da perdita del Parte_2
rapporto parentale) iure proprio, la somma di € 121.266,6, oltre interessi legali die TA
(21.10.2017) sino al saldo effettivo, da calcolarsi come da parte motiva;
in favore di a titolo di Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
risarcimento del danno non patrimoniale (da perdita del rapporto parentale) iure proprio, della somma di € 124.153,90 ciascuno, oltre interessi legali die TA (21.10.2017) sino al saldo effettivo, da calcolarsi come da parte motiva;
in favore di e a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale Parte_7 Parte_8
(da perdita del rapporto parentale) iure proprio, della somma di € 127041,20 ciascuna, , oltre interessi legali die TA (21.10.2017) sino al saldo effettivo, da calcolarsi come da parte motiva.
Le spese di causa seguono la soccombenza e le convenute strutture sanitarie sono tenute a rifonderle alla parte attrice, e per conto di essa da distrarre in favore dell'avvocato Giuseppe
Natale che si è dichiarato antistatario, ex art. 93 cpc. così come liquidate in dispositivo, in solido tra loro e per le rispettive quote di responsabilità nei rapporti interni (di 4/5, da attribuire alla
, e di 1/5 per l' ), secondo i parametri Controparte_3 Controparte_1
del D.M. 55/2014 per quanto riguarda il procedimento di ATP e secondo i parametri del D.M.
147/2022 per quanto riguarda il giudizio di merito, tenuto conto del valore della causa
(decisum, oltre 520.000 euro) e dell'impegno difensivo (ordinario, ma con aumento del 30 % dei valori mediani di fase, per il solo giudizio di merito, per la difesa di più parti aventi posizioni giuridiche analoghe, ma non identiche).
Stante la peculiarità della causa, si ritiene di compensare le spese di lite tra Controparte_5
e le altre parti.
Le spese di CTU, stante la soccombenza, vanno poste a titolo definitivo e in via esclusiva e solidale a carico delle due strutture convenute , nei rapporti interni poi la responsabilità delle
37 due strutture deve essere ripartita nella solita misura di 4/5, da attribuire alla Controparte_3
e di 1/5 per l .
[...] Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di RO, in persona del Giudice sottoscrivente, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, così
provvede:
1) dichiara inammissibile per difetto di legittimazione attiva la domanda avanzata da
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
e nei confronti di Parte_7 Parte_8 Controparte_5
2) accerta e dichiara la responsabilità delle convenute “ ” e Controparte_3
“ ” in ordine al decesso di , solidale Controparte_1 Persona_1
nei confronti degli attori e con ripartizione interna della responsabilità per una quota di 4/5
da attribuire alla “ ” e per una quota di 1/5 all' Controparte_3 [...]
; Controparte_1
3) condanna, per l'effetto, le convenute “ ” e “ Controparte_3 [...]
”, in via solidale tra loro e con la ripartizione sopra indicata nei Controparte_1
rapporti interni, ciascuna nella misura predetta, al pagamento:
a) in favore di a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale Parte_1
(c.d danno catastrofale) iure successionis, della somma complessiva di € 41.591,57 oltre interessi legali die TA (21.10.2017) sino al saldo effettivo, da calcolarsi come da parte motiva;
b) in favore di Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
e a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale
[...] Parte_7 Parte_8
(c.d. danno catatsrofale) iure successionis, della somma complessiva di € 83.183,14, da
38 ripartirsi per le rispettive quote ereditarie, oltre interessi legali die TA
(21.10.2017) sino al saldo effettivo, da calcolarsi come da parte motiva;
c) in favore di a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale Parte_1
(danno biologico terminale) iure successionis, della somma di € 952,15 oltre rivalutazione interessi legali die TA (21.10.2017) sino al saldo effettivo, da calcolarsi come da parte motiva;
d) in favore di Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
e a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale
[...] Parte_7 Parte_8
(danno biologico terminale) iure successionis,, della somma complessiva di € 1904,35, da ripartirsi per le rispettive quote ereditarie, oltre interessi legali die TA
(21.10.2017) sino al saldo effettivo, da calcolarsi come da parte motiva;
e) in favore di quale coniuge convivente, a titolo di risarcimento del Parte_1
danno non patrimoniale (da perdita del rapporto parentale) iure proprio, la somma di €
240.223,44, oltre interessi legali die TA (21.10.2017) sino al saldo effettivo, da calcolarsi come da parte motiva;
f) in favore di a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale (da Parte_2
perdita del rapporto parentale) iure proprio, la somma di € 121.266,60, oltre interessi legali die TA (21.10.2017) sino al saldo effettivo, da calcolarsi come da parte motiva;
g) in favore di a titolo Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
di risarcimento del danno non patrimoniale (da perdita del rapporto parentale) iure
proprio, della somma di € 124.153,90 ciascuno, oltre interessi legali die TA
(21.10.2017) sino al saldo effettivo, da calcolarsi come da parte motiva;
h) in favore di e a titolo di risarcimento del danno non Parte_7 Parte_8
patrimoniale (da perdita del rapporto parentale) iure proprio, della somma di €
39 124.153,90 ciascuna, oltre interessi legali die TA (21.10.2017) sino al saldo effettivo, da calcolarsi come da parte motiva
4) condanna in solido tra loro, e per le rispettive quote di responsabilità nei rapporti interni
(di 4/5, da attribuire alla , e di 1/5 per l' Controparte_3 Controparte_1
), le convenute “ ” e “
[...] Controparte_3 Controparte_1
” alla rifusione, in favore degli attori, delle spese processuali, da distrarre in
[...]
favore dell'avvocato Giuseppe Natale che si è dichiarato antistatario, spese che si liquidano nella misura complessiva di € 37.952,00, oltre spese generali al 15 %, IVA e CPA secondo legge, rimborso del contributo unificato, per il presente giudizio, e di € 5916,00, oltre spese generali al 15 %, IVA e CPA secondo legge, rimborso del contributo unificato, per la fase di
Atp;
5) compensa le spese tra le altre parti;
Controparte_5
6) pone le spese di CTU, liquidate come in atti, definitivamente a carico solidale delle convenute “ ” e “ ”., nei Controparte_3 Controparte_1
rapporti interni per 4/5 la prima e per 1/5 la seconda.
Così deciso in RO, il 21.03.2025
Atto redatto con l'attività di studio e collaborazione della MOT dott.ssa Francesca Ribotta
IL GIUDICE
dott. Guido Garavaglia
40 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 4 “In merito alla configurabilità del danno da perdita di chance, richiamati i principi espressi da Cass.
n.5641/2018 e - più recentemente - da Cass. n.28993/2019, deve ribadirsi che: la perdita di chance di natura non patrimoniale di cui si tratta in ambito di responsabilità sanitaria consiste nella privazione della possibilità di conseguire un vantaggio sperato, incerto ed eventuale, che può variamente atteggiarsi in termini di migliori opportunità di cura o di maggiore durata della vita o di sopportazione di minori sofferenze;
in altri termini, nel « sacrificio della possibilità di un risultato migliore », secondo l'icastica espressione usata da Cass.
n.28993/2019; al pari di ogni altro evento di danno, l'affermazione del pregiudizio da perdita di chance presuppone il necessario accertamento di un nesso di derivazione causale da una condotta colpevole
(commissiva od omissiva), da effettuarsi secondo il consueto criterio della preponderanza dell'evidenza, senza possibilità di sovrapporre (e confondere) la possibilità costituente il contenuto della chance con la probabilità significativa sul piano eziologico;
per poter rilevare sul piano risarcitorio, la chance deve essere apprezzabile, seria e consistente (ossia non risultare talmente labile e ipotetica da non essere neppure determinabile in termini probabilistici) e, al tempo stesso, deve conservare immutato il proprio connotato di “incertezza 5 Il Tribunale di Milano ha ritenuto che il danno da perdita anticipata del rapporto parentale è "stante quanto stabilito dall'art 1226 c.c., un danno che va liquidato in via equitativa dal Giudice, il quale, come peraltro ribadito dalla citata Cass. 10579/2021, dovendo risarcire 'un diritto che resta radicato nel caso ed in presenza di una tabella di origine pretoria e non legislativa', può discostarsi dalla tabella elaborata dall'ufficio giudiziario, in presenza di argomenti chiaramente enunciati che spieghino la specificità del caso concreto” (Trib. Milano, 22 dicembre 2021, n.10743, che ha dimezzato i valori tabellari peraltro delle tabelle romane;
ugualmente Trib. RO, 29 dicembre 2020, n.18649).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di RO, XIIIa Sezione civile, in composizione monocratica in persona del Giudice
dott. Guido Garavaglia, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 48101 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020
vertente
TRA
(C.F. ), nato ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1
(C.F. ), nato a [...] il [...], (C.F. Parte_2 C.F._2 Parte_3
), nata a [...] il [...], (C.F. C.F._3 Parte_4
, nato a [...] il [...], (C.F. C.F._4 Parte_5
, nato a [...] il [...], (C.F. C.F._5 Parte_6
), nata a [...] il [...], (C.F. C.F._6 Parte_7
), nata a [...] il [...], (C.F. C.F._7 Parte_8
), nata a [...] il [...], i quali agiscono sia in proprio che quali C.F._8
eredi mortis causa della SI.ra (deceduta a RO il 21.10.2017 all'età di 85 Persona_1
anni), e tutti elettivamente domiciliati al Viale dei Parioli n. 102, presso lo studio dell'Avv.
1 Giuseppe Natale (C.F. ), il quale li assiste, li rappresenta e li difende e C.F._9
dall'Abogado Antonio Giusti (C.F. ), giusta procura depositata in atti, C.F._10
- Attori-
CONTRO
(P.I. , in persona del Direttore Controparte_1 P.IVA_1
Generale e legale rappresentante p.t. dott. , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2
Alessandro Benedetti (C.F. ) (pec: C.F._11
) ed elettivamente domiciliata presso il suo Email_1
studio in RO, Via Enrico Petrella n. 4, giusta procura depositata in atti,
-Convenuta-
E
(C.F. , con sede in RO, Via Corsaglia n. Controparte_3 P.IVA_2
13, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore e CP_4
(C.F. , con sede in IA EN (TV), Via Controparte_5 P.IVA_3
Marocchesa n.14, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, l'Amministratore Delegato
e Direttore Generale Dott. e il Dirigente Dott. , entrambe Controparte_6 Controparte_7
elettivamente domiciliate in RO, Via Pinciana n.25, presso lo studio dell'avv. Stefano Rossi
del Foro di RO, C.F. che le rappresenta e difende, quanto alla prima, C.F._12
giusta procura alle liti depositata in atti e, quanto alla seconda, in forza di procura generale alle liti per atto Notaio di Treviso rep. n.186905 – racc. n.30367 del Persona_2
18.12.2014,
-Convenute-
oggetto: responsabilità professionale.
conclusioni
2 per parte attrice:
“All'Ecc.mo Tribunale di RO affinché, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
tenuto conto di quanto già accertato in sede di CTP (RG 21601/2019, Trib. RO, sez. XIII, Giudice
Dott.ssa Amirante) dichiarare l'esclusiva a responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale
della (in persona del Direttore Generale p.t.) e Controparte_8
della (in persona del legale rapp.te p.t.), in solido tra loro, ovvero Controparte_3
pro quota e ciascuno per la propria ragione e titolo, nella causazione del decesso della defunta
SI.ra e, per l'effetto, condannare i resistenti, eventualmente in solido con la Parte_9
soc. (garante della già ex adverso evocata nel Controparte_5 Controparte_3
procedimento ex artt. 696 bis cpc), al risarcimento di tutti i danni (patrimoniali e non) patiti dai
ricorrenti, quali eredi legittimi della de cuius, la cui stima, attualmente indeterminabile,
rimettiamo al prudente apprezzamento dell'Adita Giustizia, ex art. 2056 cc;
condannare inoltre i
resistenti al rimborso, in favore dei ricorrenti, dei costi da quest'ultimi sostenuti per la CTU
espletata nel procedimento di istruzione preventiva;
il tutto, con completa vittoria di spese ed
onorari di causa, anche relativa al procedimento ex art. 696bis cpc, da distrarre in favore degli
scriventi avvocati che se ne dichiarano antistatari, ex art. 93 cpc”.
per parte convenuta : Controparte_9 Controparte_5
“Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis: 1. In via preliminare di rito, disporre il mutamento
dal rito sommario ex art. 702bis e ss. c.p.c. a quello ordinario di cognizione, fissando l'udienza di
cui all'art. 183 c.p.c.; In via pregiudiziale di merito, dichiarare l'inammissibilità della citazione
diretta, ad istanza dei ricorrenti, di estromettendola per l'effetto dalla lite. Controparte_5
Con vittoria delle spese e dei compensi;
Nel merito, in via principale, rigettare la domanda dei
ricorrenti, perché infondata in fatto ed in diritto oltreché non provata. Vinte le spese ed i compensi;
2. In subordine, ove ritenuta provata la (co)responsabilità ex art. 2043 c.c. della CP_3
e, in ogni caso, il nesso causale tra condotta ed evento, previo rinnovo della CTU o,
[...]
3 in subordine, convocazione dei consulenti d'ufficio dell'ATP a chiarimenti in contraddittorio con i
CT delle parti, riqualificare il danno come da perdita di chance, negandone però il risarcimento,
per non essere stata formulata espressa domanda in relazione a quest'ultima tipologia di
pregiudizio. Vinte le spese ed i compensi;
3. In ulteriore subordine, liquidare il danno da perdita
di chance, ponendone il risarcimento in via solidale a carico della e Controparte_3
dell , secondo equità e sulla scorta dei criteri indicati al cpv.
5.4 della narrativa Controparte_10
della presente comparsa, ripartendolo pro quote tra gli eredi della negando, però, il Per_1
risarcimento del danno iure proprio da perdita del rapporto parentale, per le ragioni indicate al
cpv.
5.5 di questa comparsa di risposta. Spese e compensi come per legge;
4. In ulteriore
subordine, liquidare il risarcimento, ponendolo in solido a carico della Controparte_3
e dell , solamente in relazione al giusto, vero e rigorosamente provato danno, con Controparte_10
esclusione di ogni indebita richiesta e duplicazione risarcitoria, al netto del contributo causale
delle preesistenze ai sensi dell'art. 1227 c.c. Spese e compensi come per legge;
5. Nelle
subordinata ipotesi sub 5 e 6, accertare, dichiarare e quantificare il diritto di regresso legale
delle parti qui concludente nei confronti dell in relazione al risarcimento Controparte_11
che dovessero essere costrette ad anticipare alla parte vittoriosa, ma imputabile alla quota di
responsabilità solidale dell'altra convenuta azienda ospedaliera, condannando quest'ultima al
relativo rimborso. Con vittoria delle spese e dei compensi;
6. In estremo subordine e ove
rigettata l'eccezione d'inammissibilità della citazione diretta di Controparte_5
limitare la manleva e garanzia assicurativa da quest'ultima prestata a Controparte_3
al massimale € 3.000.000,00 per ogni sinistro ovvero alla minor somma che da esso dovesse
residuare al tempo del pagamento dal massimale aggregato annuo di € 9.000.000,00, ponendo la
franchigia di € 5.000,00 direttamente a carico della Spese e Controparte_3
compensi come per legge;
7. In quest'ultima ipotesi, comunque escludere la condanna di
[...]
al risarcimento direttamente in favore dei ricorrenti;
8. In via istruttoria, per le CP_5
4 ragioni illustrate in narrativa, disporsi il rinnovo della CTU ovvero, in subordine, la convocazione
dei CTU dell'ATP affinché, nel contraddittorio con i CT delle parti, rispondano compiutamente alle
osservazioni critiche loro presentate in sede preventiva, rendano i chiarimenti richiesti in
narrativa, precisando quali sarebbero state le possibilità di sopravvivenza della Paduano a fronte
di un trattamento chirurgico più precoce e quale, percentualmente, la possibilità di guarigione
venuta meno. Servatis juribus”;
per parte convenuta : Controparte_1
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in via
preliminare dichiarare l'improcedibilità o inammissibilità dell'odierno giudizio per il mancato
rispetto dei termini di cui all'art. 8 comma 3 L. n. 24 /2017; nel merito, respingere la domanda
attorea formulata nei confronti dell siccome del tutto infondata in Controparte_12
fatto ed in diritto per i motivi di cui sopra;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di
accertamento di una responsabilità degli operatori sanitari del nosocomio CP_10
nell'evento del decesso della sig.ra dichiarare la diversa ripartizione delle quote di Per_1
responsabilità tra la l'Azienda e la con ogni conseguenza CP_12 Controparte_3
sotto il profilo risarcitorio e comunque liquidare i danni accertati solo ed esclusivamente nella
loro provata ed obiettiva entità con esclusione dei danni ultronei, degli interessi e della
rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese di lite ed onorari, oltre C.p.a. e I.v.a. come per legge”.
§§§
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702bis c.p.c. del 23.9.2020, i sig.ri Parte_1 Parte_2 Parte_3
in proprio e nella Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
qualità di eredi, rispettivamente coniuge e figli, di , hanno adito l'intestato Persona_1
Tribunale al fine di sentire accogliere le conclusioni riportate in epigrafe.
5 I ricorrenti hanno dedotto che la (all'epoca ottantacinquenne) veniva ricoverata per Per_1
la prima volta all'Ospedale Sant'Andrea di RO in data 24.3.2017 per un quadro diarroico da
MO B, che si protraeva da circa due mesi. Veniva, quindi, dimessa il 12.4.2017 con prescrizione di terapia farmacologica di mantenimento.
Seguiva altro ricovero, presso il medesimo nosocomio, in data 13.7.2017, in urgenza, per un quadro di stipsi ostinata. Nonostante la TC avesse rilevato una subocclusione intestinale da volvolo sigmoideo, veniva escluso l'intervento chirurgico e la paziente veniva dimessa il
17.7.2017, con conferma della terapia farmacologica già in corso, oltre che con EL (Macrogol)
ed eventuale clistere con Laevolac.
Interveniva un terzo ricovero, sempre al , il 12.9.2017, per stipsi ostinata associata CP_10
a dolore addominale e stato soporoso, a cui seguivano le dimissioni del 16.9.2017 con diagnosi di subocclusione intestinale da ileo paralitico e prescrizione di terapia farmacologica.
Quindi, il 27.9.2017 la veniva nuovamente trasportata d'urgenza al , ove, Per_1 CP_10
in assenza d'indicazioni per un intervento chirurgico, veniva prescritta nuova terapia medica.
Dal 28.9.2017 al 3.10.2017, la paziente veniva, dunque, ricoverata alla Controparte_3
ove, nonostante i risultati dell'antibiogramma indicassero resistenza ai chinolonici,
[...]
veniva impostata terapia con Levofloxacina.
Quindi, la veniva nuovamente trasportata all'Ospedale Sant'Andrea, con un quadro di Per_1
addome acuto, in condizioni cliniche scadute. Veniva eseguito un intervento d'urgenza di laparotomia mediana sopraombelico-pubica. Il decorso post - operatorio veniva aggravato da una polmonite bilaterale con versamento pleurico consensuale e le condizioni generali della paziente peggioravano progressivamente sino al 21.10.2017, allorquando interveniva il decesso per shock settico conseguente a polmonite bilaterale secondaria a occlusione intestinale da volvolo del sigma recidivato e complicato da strangolamento.
6 Sulla scorta di una relazione medico legale di parte e delle risultanze dell'ATP iscritto al R.G. n.
21601/2019 (Tribunale di RO – XIII Sezione Civile – G.U. dott.ssa Amirante) che ha preceduto il presente giudizio di merito, gli attori contestano la responsabilità contrattuale delle
[...]
e dell'Ospedale Sant'Andrea in relazione al decesso della loro dante causa e Controparte_3
chiedono, per l'effetto, il risarcimento sia del danno “...cd. “biologico-catastrofale”, ovvero “non
patrimoniale terminale sofferto dal de cuius in vita” – atteso l'“apprezzabile lasso di tempo”
intercorso tra la produzione delle lesioni e la morte della paziente, suo malgrado lucida sin dal
giorno del suo primo ricovero (del 24.03.2017) e fino al giorno in cui spirava all'interno
dell'Ospedale Sant'Andrea (21.10.2017)” che di quello da “lesione del rapporto parentale”.
Con provvedimento del 16.11.2020, il magistrato designato ha fissato l'udienza cartolare del
3.3.2021 per la comparizione delle parti, con termine ai ricorrenti per la notifica del ricorso e del pedissequo decreto alle controparti almeno 30 giorni prima per la loro costituzione.
Controparte ha, dunque, proceduto alla notifica di ricorso e decreto, per p.e.c., in data
19.11.2020 alla ed a Controparte_3 Controparte_5
Si sono dunque costituite in giudizio e chiedendo l'accoglimento delle CP_3 CP_5
conclusioni come riportate in epigrafe.
Con comparsa di costituzione del 15.11.2021 si è costituita in giudizio anche l' CP_13
rassegnando le conclusioni riportate in epigrafe.
Mutato il rito, dopo il deposito delle memorie ex art. 183, c. 6 c.p.c. il Giudice dott.ssa Vittoria
Amirante, “considerato che i CTU nominati in sede di ATP non hanno risposto ai quesiti
analiticamente posti essendosi limitati ad individuare le condotte censurabili in capo alle
strutture convenute ed omettendo completamente di rispondere ai quesiti relativi al nesso
causale”, ha ritenuto necessario che i CTU dell'ATP rendessero per iscritto i seguenti chiarimenti: “1. se e come le condotte inadempienti individuate abbiano inciso sull'evolversi delle
condizioni cliniche della sino al suo decesso chiarendo le cause della morte;
2. se -tenuto Per_1
7 conto delle condizioni fisiche preesistenti e dell'età- l'evento morte, in base al principio del “più
probabile che non”, sia o meno riconducibile a condotta colposa dei sanitari specificando i criteri
medico- legali utilizzati per l'accertamento delle cause evidenziando quale sarebbe stato il
prevedibile esito qualora il paziente fosse stato adeguatamente e tempestivamente trattato dai
sanitari alla luce di eventuali precedenti morbosi del soggetto 3. se una attività adeguata avrebbe
portato, in via di certezza, di probabilità o di mera possibilità, alla guarigione ovvero a condizioni
patologiche meno gravi;
4. la data presumibile di insorgenza delle infezioni riscontrate e
determinanti lo stato settico che ha condotto a morte la e correttezza della profilassi Per_1
antibiotica e delle misure di prevenzione di ICA in concreto adottate”.
All'esito dell'udienza del 12.10.2021, il Giudice ha ammesso la prova per testi articolata da parte attrice. Pertanto, in corso di causa sono stati escussi, dal Got delegato, la sig.ra Persona_3
(badante della de cuius) all'udienza dell'11.2.2022 e la sig.ra (segretaria di Controparte_14
ed all'udienza del 28.4.2022. Parte_4 Parte_2
Con provvedimento del 13.5.2022, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha disposto rinvio per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 28.3.2023.
In data 8.8.2022 la causa è pervenuta in titolarità al presente giudice.
Dopo una serie di rinvii per i medesimi incombenti, dovuti all'eccessivo carico sul ruolo, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni ex art. 281 quinquies c. 2 c.p.c. all'udienza cartolare del 29.1.2025 ove è stata trattenuta in decisione con ordinanza ex articolo 127 ter c.p.c. del 30/01/2025, comunicata alle parti il 31.1.2025, con assegnazione di termini per il deposito di comparse conclusionali;
con successivo decreto dell'8.03.2025, è stato revocato il termine per il deposito delle memorie di replica, e fissata udienza per discussione orale (a termini dellart.281 quinquies 2° comma c.p.c. ante Cartabia) della causa al 14.03.2025.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
8 Sull'an debeatur
1.1. Versandosi in materia di responsabilità sanitaria, per fatti precedenti l'entrata in vigore della legge Gelli-Bianco (L. 24/2017, 1° aprile 2017: se i fatti per cui è causa si protraggono per un periodo a cavallo della entrata in vigore, conta il momento del manifestarsi dell'evento produttivo di danno)1, tanto i medici che (salvo eccezioni) la struttura da cui dipendono o con cui collaborano o in cui comunque operano (per il c.d. contratto di spedalità2 o per il contatto 1 Le norme sostanziali della legge (L. 24/2017), al pari dei quelle del precedente decreto Balduzzi Parte_10
(decreto-legge 13 settembre 2012, n.158 convertito in Legge 8 novembre 2012, n. 189), tra cui rientrano anche quelle che determinano il titolo di responsabilità (contrattuale o extracontrattuale), non sono applicabili retroattivamente (con l'eccezione, per espressa previsione, delle disposizioni relative alla liquidazione del danno sulla base delle tabelle di cui agli artt.138, 139 del codice delle assicurazioni private), perché inciderebbero su posizioni giuridiche (quali ad es. il diritto al risarcimento del danno) già acquisite, quand'anche in ipotesi non ancora azionate;
dunque non possono applicarsi a fatti avvenuti in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge, per i quali continuerà a farsi riferimento alla legge vigente all'epoca dei fatti (cfr Cass. 11/11/2019, n.28990; Cass., 11/11/2019, n.28994). E' da precisare che il riferimento all'art. 2043 c.c. nel c.d. Decreto Balduzzi non può essere inteso come qualificazione extracontrattuale della responsabilità del medico;
l'esclusione per i medici dipendenti o comunque non liberi professionisti della più impegnativa responsabilità di tipo contrattuale, dunque, è intervenuta soltanto con l'adozione della successiva c.d. legge Gelli-Bianco (Cass. civ., 11 novembre 2019, n. 28994). 2 Il contratto di spedalità (o di assistenza sanitaria) può essere definito come un contratto atipico a prestazioni corrispettive da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (da parte del paziente, dell'assicuratore ovvero del Servizio Sanitario Nazionale) sorge, a carico della struttura, una prestazione sanitaria complessa, in cui accanto a obblighi di tipo alberghiero (somministrazione di vitto e alloggio), sono individuabili obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario e/o del personale paramedico, di apprestamento di tutte le attrezzature e strumentazioni necessarie per gli esami diagnostici e i trattamenti sanitari, anche in vista del manifestarsi di eventuali complicazioni o emergenze, naturalmente tenendo conto delle materie sanitarie trattate dall'ospedale, clinica o nosocomio;
la struttura sanitaria risponde, a termini dell'art.1228 c.c., del danno prodotto da sanitari anche non dipendenti da essi purché operanti nell'ambito della struttura e delle sue dipendenze, financo in ipotesi di colpa esclusiva di questi ultimi, salvo i casi, del tutto eccezionali, di inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile e oggettivamente improbabile devianza dal programma condiviso di tutela della salute (cfr Cass. n.28987 dell'11/11/2019); di regola poi nei rapporti interni varrà la presunzione di divisione paritaria “pro quota” dell'obbligazione solidale evincibile, quale principio generale, dagli artt. 1298 e 2055 c.c., per superare la quale non basta escludere la corresponsabilità della struttura sanitaria sulla base della considerazione che l'inadempimento fosse ascrivibile alla condotta del
9 sociale qualificato3) rispondono a titolo di responsabilità contrattuale;
la giurisprudenza ha precisato, riguardo all'onere probatorio, che in tema di risarcimento del danno in materia sanitaria, ove sia dedotta la responsabilità contrattuale per l'inadempimento delle prestazioni sanitarie con la dovuta diligenza professionale (rispetto delle linee guida e della buona pratica clinica) e con la conseguente lesione dell'integrità psico-fisica (diritto alla salute), sarà onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità tra l'insorgenza della nuova patologia o l'aggravamento della patologia preesistente e la condotta dei sanitari e della struttura in cui operano, mentre spetterà alla parte supposta danneggiante dimostrare,
ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, l'esatta esecuzione della prestazione ovvero la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione (cfr ex
multis Cass. 26.5.2021, n.14702, Cass.30.02.2021, n.4864., Cass. 11.11.2019, n. 28991, Cass.
13.10.2017, n.24073, Cass. 21.7.2011, n.15993, Cass. SSUU 11.11.2008, n.577).
medico, ma occorre considerare il duplice titolo in ragione del quale la struttura risponde solidalmente del proprio operato, sicché sarà onere del “solvens” dimostrare non soltanto la colpa esclusiva del medico, ma la derivazione causale dell'evento dannoso da una condotta del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità (sempre Cass. 28987/2019). 3 La responsabilità da contatto sociale qualificato è una particolare forma di responsabilità civile che prescinde dall'esistenza di un contratto inteso nel senso stretto del termine, laddove tra il danneggiato e il danneggiante sussista una particolare relazione sociale considerata dall'ordinamento giuridico idonea a determinare specifici doveri comportamentali non riconducibili al dovere generico di non ledere l'altrui sfera giuridica. Secondo parte della dottrina e della giurisprudenza, il contatto sociale qualificato deve essere annoverato tra gli atti o fatti idonei a produrre obbligazioni in conformità dell'ordinamento giuridico a norma dell'articolo 1173 del codice civile. Ne deriva che, secondo questo orientamento, da ritenere condivisibile, in virtù del principio dell'atipicità delle fonti delle obbligazioni di cui all'articolo 1173 del codice civile, anche la violazione di obbligazioni specifiche che trovano la loro fonte, non in un contratto ma nel contatto sociale qualificato, determina una responsabilità di tipo contrattuale. E l'esecuzione della prestazione sanitaria da parte di un medico a favore di un paziente, con cui non sussista alcun contratto stipulato, per prestazioni antecedenti al 1° aprile 2017 (data di entrata in vigore della legge Gelli), vale come fonte di obbligazione da contatto sociale qualificato, con assimilazione per molti versi alla responsabilità contrattuale, tra cui il termine decennale di prescrizione (v. Cassazione Civile ordinanza n. 11719 del 05.05.2021.
10 1.2. Costituisce poi, nel campo processuale civile, ius receptum l'applicabilità – a differenza dell'ambito penale, ove vige la regola della “ragionevole certezza” della colpa – per la dimostrazione del nesso eziologico tra condotta e danno, la nota regola della preponderance of
evidence (di matrice anglosassone), nota anche come regola del “più probabile che non” (cfr ex
multis Cass., 19.05.2021 n.13677, «La regola del “più probabile che non” postula che, per uno
stesso fatto, possano ravvisarsi un ventaglio di ipotesi, di segno positivo o negativo. Il giudice
seleziona quella che, sulla base delle prove allegate, è dotata d i un “grado di conferma logica
superiore all'altra”»).
1.3 In caso di perdita di chances di guarigione (anche parziale) o di sopravvivenza, ovvero di un
vantaggio sperato, ma incerto ed eventuale, che può variamente atteggiarsi in termini di migliori
opportunità di cura o di maggiore durata della vita o di sopportazione di minori sofferenze, si dovrà dimostrare, in base a presunzioni, il nesso causale tra la possibilità perduta (chance) e la condotta imperita dei sanitari, sempre che la possibilità sia almeno dimidiata o anche inferiore
(versandosi altrimenti nella fattispecie della piena responsabilità, ndr) e che il pregiudizio sia apprezzabile, serio e consistente (cfr ex multis, Cass. 11.11.2019, n.28993, Cass. 17.10.2019,
n.26303)4; il danno da perdita di chance di sopravvivenza o di guarigione sarà poi risarcito, in
11 via equitativa, una volta che vi sia certezza eziologica che la condotta colpevole abbia cagionato la perdita della possibilità (Cass. sent. 26851 del 2023).
1.4 Il Giudice di legittimità, sin da tempo, afferma che in presenza di più cause che abbiano determinato un evento lesivo, non si possa invocare alcuna riduzione di responsabilità, in quanto una comparazione del grado di incidenza eziologica di cause concorrenti può
instaurarsi soltanto in una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile (così già Cass. civ. 21/07/2011
n.15991); tale principio varrà in particolare in caso di decesso, giacché, fuori dai casi appena visti di perdita di chances di sopravvivenza (per definizione, pari o inferiori al 50 %) o di
anticipazione della morte (nel caso in cui l'exitus si sarebbe comunque verificato in tempi non lunghi, ma dopo un periodo statisticamente determinabile in base alla letteratura medica), nel caso di concorso di pregresse comorbilità nel decesso del paziente, se la condotta colposa,
commissiva od omissiva, dei sanitari, ha costituito una concausa dell'evento letale di rilievo determinante, nel senso che se i sanitari avessero posto in essere il comportamento alternativo corretto, il decesso non si sarebbe verificato (quantomeno secondo il principio del "più
probabile che non"), gli autori del comportamento censurabile risponderanno per intero delle conseguenze del decesso (principio del nothing or all , cfr. Cass n.31058/2023).
In caso di danno biologico invece, gli orientamenti più recenti (cfr ex multis Cass. n.2776/2024)
prevedono che ove l'errore diagnostico e terapeutico del sanitario concorra con una causa naturale nella produzione dell'evento lesivo, mentre sul piano della causalità materiale (in base al principio dell'equivalenza causale) la preesistenza, coesistenza o concorrenza della causa naturale stessa risulta indifferente, le conseguenze dannose della lesione (da valutare sul piano
eventistica”, senza tradursi in pregiudizi di diversa natura (quali, ad esempio, l'anticipazione della morte o il peggioramento delle condizioni di vita del paziente, intesi come eventi accertati) suscettibili di autonomo risarcimento.”, così Cassazione ord. n.12928/2020.
12 della causalità giuridica) vanno liquidate nella loro effettiva e complessiva consistenza,
attribuendo all'autore dell'illecito la (sola) percentuale di aggravamento della situazione preesistente.
1.5 Ha invece natura aquilana l'azione proposta dai parenti per i danni c.d. riflessi (tra cui, in caso di decesso, il danno da perdita del rapporto parentale, che costituisce la voce più
importante – e spesso l'unica- di danno non patrimoniale in detta fattispecie); infatti è pacifico in giurisprudenza che l'azione per il risarcimento del danno richiesto iure proprio dal coniuge o dai parenti stretti abbia natura extracontrattuale, e che i c.d. effetti di protezione di terzi del contratto di spedalità siano limitati ai soli ricoveri nei reparti di natalità, ovvero circoscritti nell'ambito della responsabilità medica ai soli “wrongful birth damage” (danni verificatisi in occasione del parto), per usare un'espressione della giurisprudenza anglosassone che li ha coniati (cfr Cass. 6.3.2020, n.14615).
Nel caso di responsabilità extracontrattuale (che può coesistere con domande svolte iure
hereditatis e quindi di natura contrattuale) per tutti gli elementi della ipotizzata fattispecie di danno, secondo il canone dell'art.2043 c.c., gli oneri di allegazione e prova (del fatto illecito, del danno ingiusto, del nesso di causalità) rimangono interamente a carico dei parenti e congiunti che agiscano in giudizio.
1.6 Infine, riguardo alle attestazioni contenute nelle CTU e nelle cartelle cliniche, confronta Cass.
5793/2015 per cui “Il CTU nella verbalizzazione di siffatte informazioni, in quanto ausiliario del Giudice, ha la qualità di pubblico ufficiale e, pertanto, l'atto da lui redatto, con cui attesta che a lui sono state rese informazioni da terzi fa fede sino a querela di falso” (massima), e Cass.
10.10.2022 n.4803 per la quale” la cartella clinica redatta da un medico di una struttura pubblica sanitaria ha natura di atto pubblico munito di fede privilegiata” (massima).
§§§
13 In via preliminare in relazione alla citazione diretta di da parte dei Controparte_5
ricorrenti e all'eccezione del difetto di titolarità alla chiamata diretta e/o di legittimazione attiva in capo ai ricorrenti ad agire direttamente nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile verso terzi della , occorre compiere talune Controparte_3
considerazioni.
La giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che «in tema di assicurazione della responsabilità civile, il danneggiato non può agire direttamente nei confronti dell'assicuratore del responsabile del danno, salvi i casi eccezionalmente previsti dalla legge, atteso che egli è
estraneo al rapporto tra il danneggiante e l'assicuratore dello stesso, né può trarre alcun utile vantaggio da una pronuncia che estenda all'assicuratore gli effetti della sentenza di accertamento della responsabilità, anche quando l'assicurato chieda all'assicuratore di pagare direttamente l'indennizzo al danneggiato, attenendo detta richiesta alla modalità di esecuzione della prestazione indennitaria;
perciò, soltanto l'assicurato è legittimato ad agire nei confronti dell'assicuratore, e non anche il terzo danneggiato, nei confronti del quale l'assicuratore non è
tenuto per vincolo contrattuale, né a titolo di responsabilità aquiliana» (Cass. Sez. 3, Ordinanza
n. 5259 del 25.02.2021, conf. Cass. civ. n. 9516/2007).
Orbene, nel caso in esame, non si è in presenza di uno dei casi eccezionalmente previsti dalla legge, in quanto sebbene l'art. 12 della Legge Gelli-Bianco (L. n. 24 del 2017) preveda al primo comma che “Fatte salve le disposizioni dell'articolo 8, il soggetto danneggiato ha diritto di agire direttamente, entro i limiti delle somme per le quali è stato stipulato il contratto di assicurazione, nei confronti dell'impresa di assicurazione che presta la copertura assicurativa alle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private di cui al comma 1 dell'articolo 10 e all'esercente la professione sanitaria di cui al comma 2 del medesimo articolo 10.”, il sesto comma del medesimo articolo precisa che “Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6 dell'articolo 10 con il
14 quale sono determinati i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie e per gli esercenti le professioni sanitarie”. Il decreto di cui al comma 6 dell'art. 10 citato, Decreto 15 dicembre 2023, n. 232 (Regolamento recante la determinazione dei requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie, i requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di operatività delle altre analoghe misure, anche di assunzione diretta del rischio e le regole per il trasferimento del rischio nel caso di subentro contrattuale di un'impresa di assicurazione, nonché la previsione nel bilancio delle strutture di un fondo rischi e di un fondo costituito dalla messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi ai sinistri denunciati)
è stato pubblicato in G.U. n. 51 del giorno 01.03.2024 con entrata in vigore del provvedimento il 16.03.2024. Ne consegue che solo a partire dal 16.03.2024 è possibile applicare l'art. 12 citato e ammettere l'azione diretta del danneggiato nei confronti della compagnia assicurativa al fine di sentirla condannare al pagamento diretto, in forza della normativa speciale e quale diretta obbligata, del risarcimento dei danni subiti dal paziente presso la struttura sanitaria assicurata.
Né a una diversa soluzione può giungersi operando un'irretroattiva applicazione del citato articolo 12, atteso che la natura processuale della norma implica, in virtù del principio tempus regit actum, la possibilità di applicare il disposto in esame ai fatti lesivi già̀ realizzatesi al
16.03.2023 ma comunque a condizione che l'azione sia proposta successivamente a tale data.
Del resto, non appare possibile ammettere l'azione diretta nei confronti dell'assicurazione prima dell'entrata in vigore del decreto ministeriale invocando la partecipazione della compagnia assicurativa nelle fasi di mediazione e di Atp conciliativa, poiché la partecipazione in tali ambiti trova un fondamento diverso rispetto al giudizio di merito. In ottica conciliativa,
infatti, la partecipazione della compagnia assicurativa può offrire ulteriori elementi per la definizione bonaria della controversia, ove sebbene sia possibile pattuire che l'assicurazione versi direttamente l'indennizzo all'assicurato, ciò avviene in forza delle modalità di attuazione
15 del pagamento nel rapporto tra assicurazione e assicurato, ai sensi dell'art. 1917 comma 2 c.c.,
e non in forza di un rapporto diretto tra danneggiato terzo e assicurazione.
Deve quindi concludersi che la domanda nei confronti dell'assicurazione è inammissibile per carenza di legittimazione attiva.
Venendo all'esame del merito della domanda, in primo luogo, risulta incontrovertibilmente accertata – oltre che non contestata tra le Parti – la causa del decesso della SI. ra per Per_1
shock settico conseguente a polmonite bilaterale secondaria a occlusione intestinale da volvolo del sigma recidivato e complicato da strangolamento.
È necessario dunque in primo luogo individuare l'eventuale sussistenza di una condotta inadempiente e contraria alle leges artis tenuta dai sanitari dell'Ospedale Sant'Andrea di RO
e/o della;
in secondo luogo, qualora fossero individuate condotte Controparte_3
attive od omissive in spregio alla scienza medica, valutare se queste possano essere state causa del decesso, alla stregua della regola del “più probabile che non” e dunque, a contrario, se il decesso possa essere ricondotto alla malpractice dei sanitari appartenenti alle strutture.
Nel caso di specie, si può ritenere raggiunta la prova di una responsabilità sanitaria, anche secondo i parametri della responsabilità extracontrattuale, sia dell' Controparte_1
che della convenute in ordine ai danni subiti dagli attori,
[...] Controparte_3
sia pur ridimensionati rispetto a quanto dedotto originariamente nella prospettazione attorea.
Tale affermazione discende dall'esame del merito, avvalendosi in particolare della relazione definitiva dei CTU Dottori e , le cui considerazioni, esaustive e Persona_4 Persona_5
congruamente motivate, sono condivise da questo Giudice, e richiamato quanto già dedotto nello SVOLGIMENTO DEL PROCESSO, vale osservare che:
A) In relazione alla responsabilità della . Controparte_3
Nel trattamento sanitario cui è stata sottoposta la signora , soggetto di Persona_1
anni 85, affetta da una colite collagenosica con stipsi ostinata e dolori addominali
16 recidivanti, durante i suoi ricoveri presso l'Azienda Ospedaliera S. Andrea e la
[...]
, sono evidenziabili profili di responsabilità professionale riguardante Controparte_3
essenzialmente l'operato dei medici della che, pur in presenza di elementi CP_3
clinici, radiografici e di laboratorio, più che esaustivi, omettevano, quanto meno con un criterio di elevata probabilità, nel corso del ricovero, la diagnosi di occlusione intestinale da volvolo del grosso intestino con conseguente necrosi purulenta e tardivo intervento chirurgico che si è poi complicato con un quadro settico post-procedurale e conseguente aumentato rischio di mortalità della paziente, che ne ha modificato, in senso peggiorativo, la sopravvivenza a lungo termine e l'aspettativa di vita.
A fronte di tali valutazioni correttamente i CTP nominati da , Dottori Controparte_5
e hanno tempestivamente proposto numerose Persona_6 Persona_7
osservazioni segnalando, in particolar modo, che non vi sono evidenze cliniche e scientifiche idonee a stabilire esattamente il momento del verificarsi del volvolo responsabile dell'ischemia colica, causa principale del decesso.
I CTP hanno anche ritenuto che fosse necessario valutare l'intensità della distensione delle anse intestinali, mediante l'esecuzione di una TAC addominale;
che quest'ultima era già stata programmata dal personale medico di ma che la paziente CP_3
scientemente decideva di autodimettersi dalla Casa di Cura, nonostante il parere contrario dei medici.
Questo giudice ritiene che, sebbene non possa individuarsi con certezza il momento del verificarsi del volvolo, causa principale del decesso, è altamente probabile o quantomeno “più probabile che non” che questo si sia verificato nel periodo intercorso tra l'esame RX addome eseguito dalla clinica il 30.09.2017 e le dimissioni volontarie della SI.ra del 3.10.2017, giorno in cui veniva di nuovo ricoverata presso Per_1
17 l'Ospedale ove veniva eseguita la TAC che evidenziava la presenza dello CP_10
stesso volvolo.
Nonostante dunque la TAC fosse stata “programmata”, come risulta incontrovertibilmente accertato dalla documentazione, non è stata certamente eseguita nei tempi necessari a diagnosticare un probabile peggioramento della condizione di occlusione intestinale.
Il decesso della paziente è stato causato, con assoluta certezza, da uno shock settico conseguente a necrosi purulenta del sigma in soggetto con polmonite e versamento pleurico consensuale. Necrosi e conseguente shock settico sono stati causati da un ritardo di diagnosi dell'occlusione intestinale, di cui sono, secondo la regola del più
probabile che non, responsabili i sanitari di . Il ritardo di diagnosi ha CP_3
condizionato un ritardo nell'esecuzione dell'atto chirurgico con conseguente instaurarsi dello shock settico.
Come rilevano i CTU dunque “È certo che una diagnosi corretta e più precoce del volvolo
intestinale, con intervento chirurgico effettuato prima che il volvolo provocasse la necrosi
purulenta del sigma e shock settico, causa prima del decesso, avrebbe portato, con elevata
probabilità, alla guarigione o comunque a condizioni patologiche meno gravi”.
B) In relazione alla responsabilità dell'Azienda Ospedaliera S. Andrea.
Per quanto riguarda la responsabilità professionale dell'Azienda Ospedaliera S. Andrea,
questo giudice ritiene di dover condividere le considerazioni espresse nella relazione definitiva dei CTU Dottori e . Persona_4 Persona_5
In particolare si condividono gli esiti cui sono pervenuti i CTU nella parte in cui dissentono circa la scelta dei sanitari dell' di escludere Controparte_1
l'opzione chirurgica, ancora il giorno 28.9.2017 quando la SI.ra presentava “un Per_1
severo quadro di subocclusione intestinale, con marcata dilatazione delle anse del colon,
18 nel cui contesto si apprezzavano multipli livelli idroaerei”, ma soprattutto in relazione alla decisione di trasferire la paziente presso una Casa di Cura accreditata e non piuttosto in un ambiente chirurgico ospedaliero, che avrebbe potuto garantire quel necessario approfondimento diagnostico urgente (Tac addome) poi eseguito solo il giorno
3.10.2017, dopo meno di due ore dall'ultimo ricovero della paziente al Sant'Andrea, con conseguente indicazione ad intervento chirurgico urgente per occlusione intestinale.
C) Fermo restando che ai sensi dell'articolo 2055 c.c. essendo l'exitus da ricondurre eziologicamente alla condotta dei sanitari di entrambe le strutture, ma essenzialmente
ai sanitari della (cfr. chiarimenti CTU pag. 2), le strutture Controparte_3
risponderanno solidalmente nei confronti dei ricorrenti, salvo la ripartizione interna della responsabilità in una quota di preminente responsabilità, da determinarsi in 4/5,
da attribuire alla citata casa di cura, e una quota di concorrente ma residuale responsabilità dell' . Controparte_15
Infatti, venendo all'esame della domanda risarcitoria in questione, all'esito dell'espletata istruttoria, si deve ritenere che entrambe le Strutture sanitarie abbiano sottovalutato la gravità
ed urgenza della situazione in atto, omettendo di agire tempestivamente per prevenire la necrosi purulenta del sigma e lo shock settico, causa prima del decesso.
Secondo la tesi dei ricorrenti, i medici di entrambe le Strutture sanitarie avrebbero mantenuto un ingiustificabile attendismo, mentre una condotta diligente ed appropriata e, in particolare modo, una tempestiva diagnosi clinica e radiografica ed un tempestivo intervento chirurgico avrebbero portato alla guarigione o comunque a condizioni patologiche meno gravi.
Più precisamente giova ripetere che i medici della , pur in presenza Controparte_3
di elementi clinici, radiografici e di laboratorio, più che esaustivi, omettevano, durante il ricovero, la diagnosi di occlusione intestinale da volvo del grosso intestino e conseguentemente
19 determinavano l'aumento del rischio di mortalità della paziente e modificavano in senso peggiorativo la sua sopravvivenza a lungo termine e l'aspettativa di vita della sig.ra Per_1
I sanitari dell' , invece, escludevano una opzione chirurgica, il Controparte_1
giorno 28.9.2017, quando la sig.ra presentava, come rilevano i CTU, “un severo quadro Per_1
di subocclusione intestinale, con marcata dilatazione delle anse del colon, nel cui contesto si
apprezzavano multipli livelli idroaerei”, condizioni queste che invece suggerivano un tempestivo intervento chirurgico.
Gli stessi sanitari dell' , inoltre, decidevano lo stesso giorno di Controparte_1
trasferire la paziente presso una Casa di Cura accreditata e non piuttosto in un ambiente chirurgico ospedaliero che avrebbe potuto garantire quel necessario approfondimento diagnostico urgente.
In altri termini, secondo quanto prospettato nel ricorso, il decesso si sarebbe verificato solo e proprio in ragione dell'ingiustificabile attendismo, dell'inerzia diagnostica specialistica dei medici di entrambe le Strutture sanitarie convenute.
Dunque, occorre valutare quali fossero le effettive condizioni cliniche della paziente all'atto dell'accesso presso le due strutture e stabilire se si siano verificati dei ritardi/omissioni nella esecuzione degli accertamenti e/o nell'effettuazione degli interventi più adeguati alla situazione in atto;
quindi, effettuando il giudizio controfattuale, occorre verificare se,
ipotizzandosi come tempestivamente attuato il trattamento doveroso omesso, in base al noto criterio del più probabile che non, si sarebbe potuto evitare il decesso della paziente.
Al riguardo, si deve rilevare che:
1) Il primo ricovero della SI.ra presso l'Ospedale Sant'Andrea avveniva in Per_1
data 20.03.2017; all'epoca la SI.ra 85 enne, era già affetta da malattia di Per_1
Alzheimer, ipertensione arteriosa, nonché colite collagenosica con stipsi ostinata e dolori addominali frequenti, e al momento del ricovero si presentava con un quadro
20 diarroico che si protraeva già da due mesi con ipokalemia severa. Veniva diagnosticata una condizione “Megacolon adinamico da colite collagenica”.
2) Tale diagnosi veniva confermata all'esito dei n. 3 successivi ricoveri della sig.ra presso l'Ospedale Sant'Andrea (13.07.2017; 12.09.2017; 27.09.2017). Per_1
3) Il 28.09. 2017, a causa del grave sovraffollamento del pronto soccorso, veniva trasferita presso la ove rimaneva dal 28.9.2017 al 3.10.2017; Controparte_3
dall'RX addome effettuato durante il 30.9.2017 veniva evidenziata una distensione prevalentemente gassosa di alcune anse dell'intestino e si disponeva un esame più
approfondito; veniva dunque “programmata” una TAC. Tale esame non è poi stato effettuato.
4) Il 3.10.2017 la sig.ra si dimetteva volontariamente dalla clinica e si Per_1
ricoverava nuovamente presso l'Ospedale Sant'Andrea ove, effettuata la TAC veniva evidenziata la presenza del volvolo intestinale, causa principale del decesso poi avvenuto il 21.10.2017.
Orbene, tenuto conto delle effettive condizioni cliniche già presentate dal paziente, all'atto dell'accesso presso le due strutture e di tutte le circostanze concrete del caso questo giudice ritiene che:
1) Il decesso della paziente è stato causato, con assoluta certezza, da uno shock settico conseguente a necrosi purulenta del sigma in soggetto con polmonite e versamento pleurico consensuale. Necrosi e conseguente shock settico sono stati causati da un ritardo di diagnosi dell'occlusione intestinale, di cui sono responsabili i sanitari di
, i quali, come detto si sono limitati a “programmare una TAC” mai CP_3
effettuata.
2) La paziente, prima dell'occlusione intestinale da volvolo era affetta da M. di
Alzheimer ed ipertensione arteriosa in buon controllo farmacologico e, al momento del
21 ricovero (28-9-2017) presso , presentava parametri vitali (PA, FC, CP_3
Ossigenazione) compresi nei limiti della variabilità fisiologica, per cui la patologia acuta precedentemente citata è stata causa unica e sufficiente del decesso, indipendentemente dalle condizioni cliniche preesistenti su cui le condotte inadempienti individuate hanno inciso in maniera decisiva, come confermato dalla CTU.
3) Nel caso in esame, l'evento morte è indipendente dalle condizioni fisiche preesistenti e dall'età avanzata del soggetto e, in base al principio del criterio del "più
probabile che non", è riconducibile essenzialmente a condotta colposa dei sanitari di
. I CTU affermano che “Per quanto attiene i criteri medico legali utilizzati CP_3
per l'accertamento delle cause di morte, si specifica che la paziente, oltre che dal volvolo
intestinale causa di necrosi purulenta e conseguente shock settico perché sottoposto ad
intervento chirurgico in sensibile ritardo, non era affetta da altre patologie possibili cause
di decesso. Le preesistenze morbose (M. di Alzheimer ed ipertensione arteriosa in buon
controllo farmacologico) della paziente non erano in grado di aumentare in maniera
significativa il rischio chirurgico per cui se la patologia, causa del decesso, fosse stata
adeguatamente e tempestivamente trattata dai sanitari le possibilità di sopravvivenza
erano elevate” ed inoltre che “È certo che una diagnosi corretta e più precoce del volvolo
intestinale, con intervento chirurgico effettuato prima che il volvolo provocasse la necrosi
purulenta del sigma e shock settico, causa prima del decesso, avrebbe portato, con elevata
probabilità, alla guarigione o comunque a condizioni patologiche meno gravi”.
In definitiva, per tutte le ragioni sopra descritte, deve certamente attribuirsi ai medici della
[...]
un ingiustificato ritardo nel procedere ad eseguire il necessario esame Controparte_3
diagnostico con conseguente aggravamento del quadro clinico del paziente. Il ritardo nella diagnosi ha condizionato poi un ritardo nell'esecuzione dell'atto chirurgico da parte dei medici
22 dell'Ospedale Sant'Andrea. Tale intervento infatti è stato effettuato quando la paziente era già
in condizioni cliniche irreversibilmente compromesse.
Venendo all'esame della condotta tenuta dai medici dell'Ospedale Sant'Andrea, deve evidenziarsi come le condizioni critiche della paziente, tenuto altresì conto del ritardo già
accumulato dai sanitari dell'altra Struttura, erano da tali da escludere la possibilità che l'intervento chirurgico, effettuato d'urgenza il 3.10.2017, potesse determinare un miglioramento sensibile delle condizioni di salute della paziente.
Ciò che invece si poteva pretendere dai medici dell'Ospedale Sant'Andrea era, come si è già
sottolineato, e come affermano anche i CTU, da un lato, una opzione chirurgica, il giorno
28.9.2017, quando la sig.ra presentava “un severo quadro di subocclusione intestinale, Per_1
con marcata dilatazione delle anse del colon, nel cui contesto si apprezzavano multipli livelli
idroaerei”, e dall'altro, la decisione di non trasferire la paziente presso una Casa di Cura
accreditata (sempre il 28.9.2017) – o quantomeno di farlo solo se, a seguito di un idoneo esame diagnostico, le condizioni di salute della paziente fossero state tali da consentirlo.
Questo giudice dunque ritiene che, in assenza di tali condotte omissive e ipotizzandosi come tempestivamente attuato il trattamento doveroso omesso, in base al noto criterio del più
probabile che non, si sarebbe potuto evitare il decesso della paziente.
§§§
Sul quantum debeatur
Venendo ora alla valutazione dei danni risarcibili, occorre premettere che i ricorrenti, i sig.ri
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
in proprio e nella qualità di eredi, rispettivamente coniuge e figli, Parte_7 Parte_8
di hanno chiesto il risarcimento del “danno cd. “biologico-catastrofale”, Persona_1
ovvero “non patrimoniale terminale sofferto dal de cuius in vita” – atteso l'“apprezzabile lasso di
tempo” intercorso tra la produzione delle lesioni e la morte della paziente, suo malgrado lucida
23 sin dal giorno del suo primo ricovero (del 24.03.2017) e fino al giorno in cui spirava all'interno
dell'Ospedale Sant'Andrea (21.10.2017) – e quello da “lesione del rapporto parentale”.
Nella comparsa conclusionale la richiesta risarcitoria è stata precisata come segue:
Danni iure hereditatis.
a) “danno catastrofale”;
b) “danno biologico terminale”;
c) danno da riduzione della aspettativa di vita.
Danni iure proprio.
Gli attori, inoltre, reclamano il ristoro del cd. “danno parentale” per: (età 82 Parte_1
anni, coniuge e convivente: punti 42) € 476.958,30; (età 61 anni, figlio: punti 20) Parte_2
€ 227.123,00; (età 60 anni, figlia: punti 20,5) € 232.801,07; (età Parte_3 Parte_4
57 anni, figlio: punti 20,5) € 232.801,07; (età 56 anni, figlio: punti 20,5) € Parte_5
232.801,07; (età 53 anni, figlia: punti 20,5) € 232.801,07; (età 49 Parte_6 Parte_7
anni, figlia: punti 22) € 249.835,30; (età 43 anni, figlia: punti 22) € 249.835,30. Parte_8
***
Danni iure hereditatis
A - Danno catastrofale
Prima di individuare l'entità del risarcimento spettante agli eredi della SI. ra occorre Per_1
una precisazione terminologica: la categoria unitaria del danno non patrimoniale comprende sia il danno biologico -inteso come lesione all'integrità psico-fisica della persona che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, direttamente conseguenza della lesione stessa, come lo stesso dolore transeunte per il periodo necessario per la guarigione e la stabilizzazione dei postumi, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito- sia il danno morale- inteso come sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione (“ la costante duplice
24 essenza del danno alla persona: la sofferenza interiore;
le dinamiche relazionali di una vita che cambia (…) Cfr. Cassazione n. 901/18, Cassazione n. 7513/2018, Cassazione n. 9196/2018,
Cassazione n. 10912/2018, Cassazione n. 13770/2018, Cassazione n. 2788/019).
Svolte tali premesse occorre introdurre il danno c.d. catastrofale o morale terminale, per poi distinguerlo dal danno biologico terminale, la cui quantificazione è indicata nel successivo paragrafo b). Il primo è il danno morale iure hereditatis risarcibile come conseguenza della sofferenza patita dalla vittima durante l'agonia, quando alle lesioni segua la morte dopo un breve tempo e quando la vittima sia stata in condizione di percepire il proprio stato (non è un caso che la risarcibilità va esclusa quando ad esempio all'evento lesivo sia conseguito lo stato di coma, Cass. n. 28423/2006). Il secondo, invece, è il danno risarcibile nel caso in cui il danneggiato sia deceduto dopo un apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo ( 16 giorni ) e va parametrato alla menomazione dell'integrità psicofisica patita dallo stesso per quel determinato periodo di tempo, con commisurazione all'inabilità temporanea da adeguare alle circostanze del caso concreto, tenuto conto del fatto che, detto danno, se pure temporaneo, ha raggiunto la massima entità ed intensità senza possibilità di recupero;
atteso l'esito mortale
(Cassazione n. 15491, 8 luglio 2014).
Quanto al danno catastrofale si ritiene che la paziente, come confermato anche dalla testimonianza della SI.ra all'udienza dell'11.02.2022, percepisse come Persona_3
inevitabile ed imminente la propria fine sin dal giorno successivo all'operazione ovvero dal
4.10.2017 quando non vi furono miglioramenti significativi.
Ai fini della liquidazione in via equitativa di tale tipologia di danno si fa riferimento alle tabelle di RO sul danno morale terminale parametrate all'intervallo di tempo considerato, ovvero 18 giorni. Va dunque risarcito il danno morale catastrofale in quanto vi
è la prova che il soggetto avesse lucida consapevolezza del proprio futuro exitus.
25 Secondo le tabelle per la valutazione del danno biologico in uso presso il Tribunale di RO
(del marzo 2025), per il danno catastrofale si applicano i seguenti importi:
- primi gg. 5 di sopravvivenza (dopo la consapevolezza che sopraggiungerà il decesso): €
11776,86 al giorno;
- successivi gg.10: € 5888,43 al giorno;
- € 2355,37 al giorno per i successivi 15 gg.;
- € 1177,68 al giorno per i giorni eccedenti i primi trenta di cui sopra.
Nel caso di specie si avrà quindi:
€ 58.884,30 (primi 5 gg) + 58,884,30 (altri 10 gg) + 7006,11 (altri 3 gg).
L'importo complessivo è dunque di € 124,774,71. Tale danno sarà suddiviso in proporzione delle rispettive quote ereditarie.
a) Danno biologico terminale
Riportandosi alle premesse teoriche svolte al punto a) in relazione a tale tipologia di danno,
nel caso in esame vanno considerate come circostanze e fattori rilevanti per la liquidazione in via equitativa del danno il periodo che va dal 30.09.2017, ovvero il giorno in cui -una volta eseguito l'RX addome- i sanitari della dovevano tempestivamente Controparte_3
agire in senso diagnostico e terapeutico, al 21.10.2017, giorno dell'exitus.
Complessivamente 22 giorni. Ai fini della liquidazione in via equitativa di tale tipologia di danno si fa riferimento alle tabelle di RO sull'Invalidità Temporanea Assoluta tenendo conto che il punto base è pari ad € 130,25 euro di diaria. Moltiplicando il punto base per il numero dei giorni considerato si ottiene l'importo complessivo di € 2865,50. Tale danno sarà suddiviso in proporzione delle rispettive quote ereditarie.
b) Danno da riduzione della aspettativa di vita
In relazione alla domanda di risarcimento del “danno da riduzione della aspettativa di vita”,
questo giudice ritiene di non accogliere tale richiesta per i motivi che si espongono.
26 La Cassazione in tema di responsabilità sanitaria, ha di recente chiarito e ribadito che:
- in ipotesi di condotta colpevole del sanitario cui sia conseguita la perdita anticipata della vita,
perdita che si sarebbe comunque verificata, sia pur in epoca successiva, per la pregressa patologia del paziente, non è concepibile, né logicamente né giuridicamente, un danno da
"perdita anticipata della vita" trasmissibile "iure successionis", non essendo predicabile,
nell'attuale sistema della responsabilità civile, la risarcibilità del danno tanatologico (Cass.,
19/09/2023, n. 26851); in altri termini, quando lo stretto parente o congiunto è già deceduto prima del processo, non è possibile riconoscere agli eredi un'azione per siffatta tipologia di danno, che confliggerebbe con il divieto di liquidazione di un danno tanatologico.
- è possibile riconoscere un "danno da perdita anticipata della vita", con riferimento al diritto
"iure proprio" degli stretti parenti o congiunti, rappresentato dal pregiudizio da minor tempo vissuto dal congiunto, e quindi ricomprendendolo nella fattispecie della “perdita anticipata del rapporto parentale” (Cass., n. 26851 del 2023, cit.).
1) Danni iure proprio
Danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale
In relazione al danno parentale richiesto dai ricorrenti occorre premettere che la legittimazione attiva dei sig.ri Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
e (rispettivamente, quali, coniuge e figli della de Parte_6 Parte_7 Parte_8
cuius) – non è stata oggetto di alcuna contestazione ad opera delle Strutture convenute e,
comunque, risulta in ogni caso documentalmente provata, per tabulas, dalla certificazione anagrafica storica di famiglia versata in atti, dal certificato di morte e dalla dichiarazione di successione.
Tanto premesso, per ciò che attiene al risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, si deve premettere che tale danno “consiste nella privazione di un valore non
economico, ma personale, costituito della irreversibile perdita del godimento del congiunto, dalla
27 definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali, secondo le varie modalità con le
quali normalmente si esprimono nell'ambito del nucleo familiare;
perdita, privazione e
preclusione che costituiscono conseguenza della lesione dell'interesse protetto” (cfr. Cass. Civ. nr.
907/2018); e, ancora, tale danno si concreta nel non potere più godere della presenza di chi è
venuto meno e del rapporto che si aveva con lui. Di conseguenza, esso attiene allo stravolgimento di un sistema di vita che trovava le sue fondamenta nell'affetto e nella quotidianità di tale rapporto. Dunque, il pregiudizio da perdita del rapporto parentale rappresenta un peculiare aspetto del danno non patrimoniale e consiste in due aspetti, il venir meno della comunione di vita e di affetti con il de cuius, che determina una sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto, cui può aggiungersi lo sconvolgimento dell'esistenza,
rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita (cfr. ex multis Cass. n.
9196/2018), fattore ulteriore che però deve essere provato rigorosamente.
In particolare, l'orientamento più recente della Corte di Cassazione si è consolidato nel senso di riconoscere il danno per la perdita parentale anche a prescindere dalla sussistenza del rapporto di convivenza con la vittima, il quale “non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può
costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità” (cfr. Cass. Civ., sez.
III nr. 29332/2017); ancora, “il rapporto affettivo deve essere riconosciuto come legame presunto
che legittima il risarcimento per la perdita familiare, a prescindere dal rapporto di convivenza,
non essendo condivisibile limitare la “società naturale”, cui fa riferimento l'art. 29 Cost., all'ambito
ristretto della sola cd. “famiglia nucleare”.” (Cass. Civ. sez. III, nr. 21230/2016).
Con specifico riferimento alla prova di tale danno, si deve osservare, da un punto di vista generale, che come ogni fattispecie di danno deve essere comprovata, non potendosi riconoscere un danno in re ipsa, ma in ogni caso la prova del danno può anche basarsi,
quantomeno per quanto riguarda il venir meno della comunione di vita e di affetti, su allegazioni e presunzioni, tra le quali primario è il vincolo di parentela, che secondo norme di
28 comune esperienza è di regola tanto più forte quanto più stretto, salva la prova contraria sempre ammissibile.
Pur ritenuto che la mera relazione di consanguineità, da un punto di vista generale, non sia da sola sufficiente ad integrare il danno risarcibile, occorre però considerare, quantomeno con riferimento ai parenti più stretti (certamente i figli, i genitori e/o il coniuge della vittima), che la sofferenza morale patita dal prossimo congiunto può essere dimostrata anche “con ricorso
alla prova presuntiva ed in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei
rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta”(cfr. Cass. Civ., sez. 3, nr.
11212/2019, nr. 2788/2019, 17058/2017); che, infatti, non appare conforme a diritto addossare ad una madre ovvero ai figli l'onere di provare di avere sofferto per la morte del loro stretto congiunto;
che la prova dell'esistenza di tale danno non patrimoniale “può essere fornita
anche attraverso presunzioni semplici, ovvero invocando massime di esperienza e l'id quod
plerumque accidit. Naturalmente si tratterà pur sempre di una praesumptio hominis, con la
conseguente possibilità per il convenuto di dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete
dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra la vittima ed il superstite....Nel caso di morte
di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello), l'esistenza stessa del rapporto di
parentela deve far presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare
superstite, giacché tale conseguenza, per comune esperienza, è, di norma, connaturale all'essere
umano .......... L'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente
sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli od ai fratelli della vittima, a nulla
rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze,
queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur). Nei casi suddetti è
pertanto onere del convenuto provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in
odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di
29 sorta al secondo” (cfr. Cass. Civ., sez. III, nr. 3767/2018; e, conformi, Cass. Civ. sez L., nr.
29784/2018, Cass. Civ., sez. III, nr. 12146/2016 e nr. 4253/2012).
In definitiva, la perdita o la lesione della persona cara può provocare nei congiunti sia una sofferenza d'animo sia una perdita vera e propria di salute, come una incidenza sulle abitudini di vita. Non v'è motivo di ritenere questi pregiudizi soggetti ad una prova più rigorosa degli altri, e dunque insuscettibili di essere dimostrati per presunzioni. E tra le presunzioni assume ovviamente rilievo il rapporto di stretta parentela tra la vittima in primis, per così dire, ed i suoi congiunti. Il rapporto di stretta parentela esistente fa presumere, secondo un criterio di normalità sociale (ossia ciò che solitamente accade) che genitori e fratelli soffrano per le gravissime permanenti lesioni riportate dal congiunto prossimo. Non v'è bisogno che queste sofferenze si traducano in uno "sconvolgimento delle abitudini di vita", in quanto si tratta di conseguenze estranee al danno morale, che è piuttosto la soggettiva perturbazione dello stato d'animo, il patema, la sofferenza interiore della vittima, a prescindere dalla circostanza che influisca o meno sulle abitudini di vita (cfr. Cass. Civ., sez. III, ordinanza nr. 7748/2020)., anche se quest'ultima condizione, ove provata, può determinare un incremento del danno risarcibile.
Ciò detto il ristoro del cd. “danno parentale” è stato reclamato da (età 82 anni, Parte_1
marito e convivente); (età 61 anni, figlio); (età 60 anni, figlia); Parte_2 Parte_3
(età 57 anni, figlio); (età 56 anni, figlio); (età 53 Parte_4 Parte_5 Parte_6
anni, figlia); (età 49 anni, figlia); (età 43 anni, figlia). Parte_7 Parte_8
In relazione a tale pregiudizio i medesimi fornivano prova, in particolare attraverso la testimonianza fornita dalla SI.ra all'udienza dell'11.02.2022 e dalla SI.ra Persona_3
alla successiva udienza del 28.04.2022, dimostrando l'intensità della Controparte_14
relazione affettiva che li avvinceva alla moglie/madre. La SI.ra dichiarava che “il marito ER
[SI. , autosufficiente, passava la giornata giocando a carte con la moglie, uscendo Parte_1
30 e occupandosi del giardino”, che entrambi “si fermavano in carrozzeria [adiacente alla loro abitazione] per salutare i figli, spesso si andava a messa, poi tornavamo a casa”.
Anche la SI.ra (segretaria “sin dall'anno 2010” della Carrozzeria Arachi, CP_14
“praticamente attaccata all'appartamento dei coniugi ) confermava le circostanze Pt_1
deferitele, illustrando l'intenso rapporto tra moglie e marito.
Entrambe le testimoni, inoltre, dimostravano il forte legame dei 7 figli con la defunta SI.ra
(“tutti i giorni i figli andavano a mangiare dalla madre”; “spesso veniva [in Carrozzeria] Per_1
con il the oppure il caffè la mattina, era una presenza costante”; “sentivo le conversazioni [tra i figli], si alternavano per non lasciarla sola”; “ [la figlia, gestrice di un ristorante] portava da Pt_7
mangiare ai genitori”, - testimonianza ). CP_14
Avendo i ricorrenti offerto elementi precisi e circostanziati idonei a definire la qualità e l'intensità dei rapporti con la de cuius, e non essendovi ragioni, peraltro neppure allegate, per dubitare che gli attori abbiano sofferto per la perdita rispettivamente della moglie, della madre,
della sorella e che questo dolore costituisca una duratura e tragica privazione del venir meno della persona cara, peraltro convivente con alcuni degli attori.
Per la liquidazione equitativa del danno in questione, appare opportuno ricorrere alle Tabelle
in uso presso il Tribunale di RO, in quanto tali Tabelle, oltre a consentire sia la personalizzazione del danno sia la possibilità di diminuirlo fino alla metà in relazione alla situazione concreta, correlata all'effettiva esistenza di un serio rapporto affettivo (ovvero anche di annullarlo, in caso di prova di assenza di un vincolo effettivo) - individuano,
preventivamente, la valenza di diversi aspetti che devono essere tenuti in considerazione dal giudice (età del danneggiato, convivenza o meno, presenza di altri parenti, etc..), in modo da consentire alle parti una valutazione omogenea in presenza di condizioni simili.
La liquidazione del danno in questione, non avendo la funzione di reintegrazione patrimoniale mediante la corresponsione di un equivalente pecuniario del bene perduto, non può essere
31 effettuata che con valutazione equitativa, rimessa al prudente apprezzamento del giudice. Essa
però deve ispirarsi alla considerazione di tutte le concrete circostanze individuali, in modo da adeguare l'indennizzo al caso particolare e da renderlo il più possibile rispondente a criteri di equità e deve, comunque, rispettare l'esigenza di una ragionevole correlazione tra gravità
effettiva del danno ed ammontare dell'indennizzo.
La stessa Corte di Cassazione ha, di recente, ribadito la correttezza dei criteri stabiliti nella
Tabella in uso presso Tribunale, evidenziando come “garantisce invece uniformità e
prevedibilità una tabella per la liquidazione del danno parentale basata sul sistema a punti, con
la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della
situazione. In particolare, i requisiti che una tabella siffatta dovrebbe contenere sono i seguenti:
1) adozione del criterio “a punto variabile”; 2) estrazione del valore medio del punto dai
precedenti; 3) modularità; 4) elencazione delle circostanze di fatto rilevanti (tra le quali, da
indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la
convivenza) e dei relativi punteggi” (cfr. Cass. Civ., sez. III, nr. 10579/2021).
In definitiva, sulla base della ultima Tabella vigente in uso presso il Tribunale di RO
(approvate il 13 marzo 2025, secondo la Suprema Corte, Cass. 13 dicembre 2016, n. 25485, il
Giudice è tenuto ad applicare le tabelle più recenti vigenti al momento della spedizione a sentenza della causa in primo grado), il danno non patrimoniale per la perdita parentale, nel caso di specie, può essere liquidato nei seguenti termini, tenendo conto che il punto base del
2023 è pari ad € 11.356,15:
1) in favore di Parte_1
-rapporto di parentela con la de cuius (coniuge) = punti nr. 20;
-età della vittima (oltre 81 anni) = punti nr. 1;
-età del danneggiato (oltre 81anni) = punti nr. 1;
-convivenza con la vittima = punti 4;
32 per un totale complessivo di 26 punti;
e, quindi pari ad un importo complessivo di € 300.279,30
(€ 11.549,20 valore del singolo punto);
2) in favore di Parte_2
-rapporto di parentela con la de cuius (figlio) = punti nr. 18;
-età della vittima (oltre 81 anni) = punti nr. 1;
-età del danneggiato (da 61 a 70) = punti nr. 2;
Per un totale complessivo di 21 punti, e quindi pari ad un importo complessivo di € 242.533,20.
3)in favore di Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
-rapporto di parentela con la de cuius (figli) = punti nr. 18;
-età della vittima (oltre 81 anni) = punti nr. 1;
-età del danneggiato (da 51 a 60) = punti nr. 2,5;
Per un totale complessivo di 21,5 punti, e quindi pari ad un importo complessivo per ciascuno di € 248.307,80.
4) in favore di e Parte_7 Parte_8
-rapporto di parentela con la de cuius (figlie) = punti nr. 18;
-età della vittima (oltre 81 anni) = punti nr. 1;
-età del danneggiato (da 41 a 50) = punti nr. 3;
Per un totale complessivo di 22 punti, e quindi per un e quindi pari ad un importo complessivo per ciascuna di € 254.082,40.
Su tali somme questo giudice ritiene dover applicare una riduzione di aliquota determinata in base alle circostanze, e dunque in questo caso tenendo conto della situazione di non convivenza dei figli (anche , e non possono ritenersi conviventi della madre, Pt_5 Pt_2 Parte_4
atteso che , sia pur nello stesso stabile, vivevano in appartamenti diversi posti su piani diversi),
nonché dell'età avanzata (85 anni) della SI.ra e delle patologie comunque presenti e Per_1
preesistenti ( morbo di Alzheimer, collagenopatia); infatti si deve tener conto al momento del
33 decesso che la componente principale della perdita del rapporto parentale ovvero – a fianco dell'elaborazione del lutto, che può essere considerato un danno immanente - il venir meno della comunanza di vita e di affetti, è un danno proiettato nel tempo e quindi inevitabilmente collegato anche alle aspettative di vita della de cuius, nel caso di specie ridotte non solo per l'età
avanzata, ma anche per le precarie condizioni di salute5; in più vi è da considerare che notoriamente ed inevitabilmente l'Alzheimer è malattia che tende ad isolare il soggetto che ne
è colpito e se non certo ad elidere gli affetti familiari, però pur sempre ad attenuare (se non a rarefare) l'intensità del rapporto familiare ovvero della “comunanza di vita ed affetti” che ne costituisce l'essenza.
In considerazione di ciò si riducono equitativamente i risarcimenti dovuti per perdita
(anticipata) del rapporto parentale ai figli, da considerarsi tutti non conviventi, nella misura della metà, e per il coniuge convivente, la cui sofferenza per perdita del rapporto parentale è
senz'altro da ritenersi “meno attenuata” e comunque maggiore anche la componente del danno immediato da elaborazione del lutto, di 1/5.
***
Sulle somme indicate, riconosciute a titolo di risarcimento del danno, poiché liquidate sulla scorta delle tabelle vigenti (approvate nel marzo 2025), non è dovuta la rivalutazione monetaria, ma saranno dovuti gli interessi legali secondo quanto sancito dalla Sent. Cass.,
SS..UU., n. 1712/1995: “gli interessi, determinati nel loro ammontare dal giudice, vanno calcolati
34 dalla data del fatto non sulla somma complessiva rivalutata alla data della liquidazione, bensì
sulla somma originaria rivalutata anno dopo anno, cioè con riferimento ai singoli momenti con
riguardo ai quali la predetta somma si incrementa nominalmente in base agli indici di
rivalutazione monetaria”.
Nel caso di specie, gli interessi al tasso legale saranno dovuti die TA (dal 21.10.2017)
sino al saldo effettivo, devalutando dapprima – (sulla base degli indici ISTAT sul costo della vita) – le somme riconosciute agli attori alla data del fatto e applicando poi gli interessi legali su tali somme, rivalutate anno per anno, dalla data del fatto e fino alla data della presente sentenza: in seguito gli interessi legali saranno dovuti sulla somma capitale quale fissata,
rivalutazione monetaria inclusa, alla data della presente sentenza.
****
Considerati assorbiti dalle argomentazioni già svolte ogni ulteriore rilievo o istanza anche di carattere istruttorio, il Tribunale di RO, in persona del Giudice sottoscrivente ritiene che la domanda proposta dagli attori vada parzialmente accolta, per quanto di ragione, con statuizioni di :
declaratoria di inammissibilità per difetto di legittimazione attiva della domanda avanzata da
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 [...]
nei confronti di Pt_7 Parte_8 Controparte_5
declaratoria della responsabilità delle convenute “ ” e “ Controparte_3 [...]
” in ordine al decesso di , con condanna solidale Controparte_1 Persona_1
nei confronti degli attori e ripartizione interna della responsabilità, in una quota preminente da determinarsi in 4/5, da attribuire alla “ , e una quota concorrente CP_3 Controparte_3
ma residuale di responsabilità di 1/5 dell' ; Controparte_1
35 di condanna, per l'effetto, delle convenute ” e “ Controparte_3 [...]
”, in via solidale e con la ripartizione indicata nei rapporti interni, Controparte_1
ciascuna nella misura predetta, al pagamento:
in favore di a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale (c.d danno Parte_1
catastrofale) iure successionis, della somma complessiva di € 41.591,57 oltre interessi legali die
TA (21.10.2017) sino al saldo effettivo, da calcolarsi come da parte motiva;
in favore di Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 [...]
e a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale (c.d. danno Pt_7 Parte_8
catatsrofale) iure successionis, della somma complessiva di € 83.183,14, da ripartirsi per le rispettive quote ereditarie, oltre interessi legali die TA (21.10.2017) sino al saldo effettivo, da calcolarsi come da parte motiva;
in favore di a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale (danno biologico Parte_1
terminale) iure successionis, della somma di € 952,15 oltre interessi legali die TA
(21.10.2017) sino al saldo effettivo, da calcolarsi come da parte motiva;
in favore di Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 [...]
e a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale (danno biologico Pt_7 Parte_8
terminale) iure successionis,, della somma complessiva di € 1904,35, da ripartirsi per le rispettive quote ereditarie, oltre interessi legali die TA (21.10.2017) sino al saldo effettivo, da calcolarsi come da parte motiva;
in favore di quale coniuge convivente, a titolo di risarcimento del danno non Parte_1
patrimoniale (da perdita del rapporto parentale) iure proprio, la somma di € 240.223,44, oltre interessi legali die TA (21.10.2017) sino al saldo effettivo, da calcolarsi come da parte motiva;
36 in favore di a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale (da perdita del Parte_2
rapporto parentale) iure proprio, la somma di € 121.266,6, oltre interessi legali die TA
(21.10.2017) sino al saldo effettivo, da calcolarsi come da parte motiva;
in favore di a titolo di Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
risarcimento del danno non patrimoniale (da perdita del rapporto parentale) iure proprio, della somma di € 124.153,90 ciascuno, oltre interessi legali die TA (21.10.2017) sino al saldo effettivo, da calcolarsi come da parte motiva;
in favore di e a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale Parte_7 Parte_8
(da perdita del rapporto parentale) iure proprio, della somma di € 127041,20 ciascuna, , oltre interessi legali die TA (21.10.2017) sino al saldo effettivo, da calcolarsi come da parte motiva.
Le spese di causa seguono la soccombenza e le convenute strutture sanitarie sono tenute a rifonderle alla parte attrice, e per conto di essa da distrarre in favore dell'avvocato Giuseppe
Natale che si è dichiarato antistatario, ex art. 93 cpc. così come liquidate in dispositivo, in solido tra loro e per le rispettive quote di responsabilità nei rapporti interni (di 4/5, da attribuire alla
, e di 1/5 per l' ), secondo i parametri Controparte_3 Controparte_1
del D.M. 55/2014 per quanto riguarda il procedimento di ATP e secondo i parametri del D.M.
147/2022 per quanto riguarda il giudizio di merito, tenuto conto del valore della causa
(decisum, oltre 520.000 euro) e dell'impegno difensivo (ordinario, ma con aumento del 30 % dei valori mediani di fase, per il solo giudizio di merito, per la difesa di più parti aventi posizioni giuridiche analoghe, ma non identiche).
Stante la peculiarità della causa, si ritiene di compensare le spese di lite tra Controparte_5
e le altre parti.
Le spese di CTU, stante la soccombenza, vanno poste a titolo definitivo e in via esclusiva e solidale a carico delle due strutture convenute , nei rapporti interni poi la responsabilità delle
37 due strutture deve essere ripartita nella solita misura di 4/5, da attribuire alla Controparte_3
e di 1/5 per l .
[...] Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di RO, in persona del Giudice sottoscrivente, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, così
provvede:
1) dichiara inammissibile per difetto di legittimazione attiva la domanda avanzata da
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
e nei confronti di Parte_7 Parte_8 Controparte_5
2) accerta e dichiara la responsabilità delle convenute “ ” e Controparte_3
“ ” in ordine al decesso di , solidale Controparte_1 Persona_1
nei confronti degli attori e con ripartizione interna della responsabilità per una quota di 4/5
da attribuire alla “ ” e per una quota di 1/5 all' Controparte_3 [...]
; Controparte_1
3) condanna, per l'effetto, le convenute “ ” e “ Controparte_3 [...]
”, in via solidale tra loro e con la ripartizione sopra indicata nei Controparte_1
rapporti interni, ciascuna nella misura predetta, al pagamento:
a) in favore di a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale Parte_1
(c.d danno catastrofale) iure successionis, della somma complessiva di € 41.591,57 oltre interessi legali die TA (21.10.2017) sino al saldo effettivo, da calcolarsi come da parte motiva;
b) in favore di Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
e a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale
[...] Parte_7 Parte_8
(c.d. danno catatsrofale) iure successionis, della somma complessiva di € 83.183,14, da
38 ripartirsi per le rispettive quote ereditarie, oltre interessi legali die TA
(21.10.2017) sino al saldo effettivo, da calcolarsi come da parte motiva;
c) in favore di a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale Parte_1
(danno biologico terminale) iure successionis, della somma di € 952,15 oltre rivalutazione interessi legali die TA (21.10.2017) sino al saldo effettivo, da calcolarsi come da parte motiva;
d) in favore di Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
e a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale
[...] Parte_7 Parte_8
(danno biologico terminale) iure successionis,, della somma complessiva di € 1904,35, da ripartirsi per le rispettive quote ereditarie, oltre interessi legali die TA
(21.10.2017) sino al saldo effettivo, da calcolarsi come da parte motiva;
e) in favore di quale coniuge convivente, a titolo di risarcimento del Parte_1
danno non patrimoniale (da perdita del rapporto parentale) iure proprio, la somma di €
240.223,44, oltre interessi legali die TA (21.10.2017) sino al saldo effettivo, da calcolarsi come da parte motiva;
f) in favore di a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale (da Parte_2
perdita del rapporto parentale) iure proprio, la somma di € 121.266,60, oltre interessi legali die TA (21.10.2017) sino al saldo effettivo, da calcolarsi come da parte motiva;
g) in favore di a titolo Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
di risarcimento del danno non patrimoniale (da perdita del rapporto parentale) iure
proprio, della somma di € 124.153,90 ciascuno, oltre interessi legali die TA
(21.10.2017) sino al saldo effettivo, da calcolarsi come da parte motiva;
h) in favore di e a titolo di risarcimento del danno non Parte_7 Parte_8
patrimoniale (da perdita del rapporto parentale) iure proprio, della somma di €
39 124.153,90 ciascuna, oltre interessi legali die TA (21.10.2017) sino al saldo effettivo, da calcolarsi come da parte motiva
4) condanna in solido tra loro, e per le rispettive quote di responsabilità nei rapporti interni
(di 4/5, da attribuire alla , e di 1/5 per l' Controparte_3 Controparte_1
), le convenute “ ” e “
[...] Controparte_3 Controparte_1
” alla rifusione, in favore degli attori, delle spese processuali, da distrarre in
[...]
favore dell'avvocato Giuseppe Natale che si è dichiarato antistatario, spese che si liquidano nella misura complessiva di € 37.952,00, oltre spese generali al 15 %, IVA e CPA secondo legge, rimborso del contributo unificato, per il presente giudizio, e di € 5916,00, oltre spese generali al 15 %, IVA e CPA secondo legge, rimborso del contributo unificato, per la fase di
Atp;
5) compensa le spese tra le altre parti;
Controparte_5
6) pone le spese di CTU, liquidate come in atti, definitivamente a carico solidale delle convenute “ ” e “ ”., nei Controparte_3 Controparte_1
rapporti interni per 4/5 la prima e per 1/5 la seconda.
Così deciso in RO, il 21.03.2025
Atto redatto con l'attività di studio e collaborazione della MOT dott.ssa Francesca Ribotta
IL GIUDICE
dott. Guido Garavaglia
40 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 4 “In merito alla configurabilità del danno da perdita di chance, richiamati i principi espressi da Cass.
n.5641/2018 e - più recentemente - da Cass. n.28993/2019, deve ribadirsi che: la perdita di chance di natura non patrimoniale di cui si tratta in ambito di responsabilità sanitaria consiste nella privazione della possibilità di conseguire un vantaggio sperato, incerto ed eventuale, che può variamente atteggiarsi in termini di migliori opportunità di cura o di maggiore durata della vita o di sopportazione di minori sofferenze;
in altri termini, nel « sacrificio della possibilità di un risultato migliore », secondo l'icastica espressione usata da Cass.
n.28993/2019; al pari di ogni altro evento di danno, l'affermazione del pregiudizio da perdita di chance presuppone il necessario accertamento di un nesso di derivazione causale da una condotta colpevole
(commissiva od omissiva), da effettuarsi secondo il consueto criterio della preponderanza dell'evidenza, senza possibilità di sovrapporre (e confondere) la possibilità costituente il contenuto della chance con la probabilità significativa sul piano eziologico;
per poter rilevare sul piano risarcitorio, la chance deve essere apprezzabile, seria e consistente (ossia non risultare talmente labile e ipotetica da non essere neppure determinabile in termini probabilistici) e, al tempo stesso, deve conservare immutato il proprio connotato di “incertezza 5 Il Tribunale di Milano ha ritenuto che il danno da perdita anticipata del rapporto parentale è "stante quanto stabilito dall'art 1226 c.c., un danno che va liquidato in via equitativa dal Giudice, il quale, come peraltro ribadito dalla citata Cass. 10579/2021, dovendo risarcire 'un diritto che resta radicato nel caso ed in presenza di una tabella di origine pretoria e non legislativa', può discostarsi dalla tabella elaborata dall'ufficio giudiziario, in presenza di argomenti chiaramente enunciati che spieghino la specificità del caso concreto” (Trib. Milano, 22 dicembre 2021, n.10743, che ha dimezzato i valori tabellari peraltro delle tabelle romane;
ugualmente Trib. RO, 29 dicembre 2020, n.18649).