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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/09/2025, n. 4947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4947 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
così composta:
dr.SA Marianna D'Avino Presidente
dr.SA Maria Grazia Serafin Consigliera rel.
dr.SA Fiorella Gozzer Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 5133/19, posta in deliberazione all'udienza del 13 marzo 2025 e vertente
TRA
Parte_1
(Avv.ti Salvatore Patti e Simone Grassi)
PARTE APPELLANTE
E
e Controparte_1 Controparte_2
(Avv. Bruno Inzitari) PARTE APPELLATA
E
Controparte_3
[...]
APPELLATI CONTUMACI
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 5745/19 emeSA dal Tribunale di Roma
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza n. 5745/19 il Tribunale di Roma ha statuito come segue: “in accoglimento della domanda di parte attrice, dichiara la nullità del testamento attribuito a , pubblicato in data 12.11.2014 con verbale a rogito Controparte_2
Notaio , rep. n. 6636, race. n.4713, registrato a Velletri il 14.11.2014 Persona_1
al n. 4024, serie 1T; - dichiara, per l'effetto, la nullità del legato in favore Parte_1
- condanna, alla restituzione alla
[...] Parte_1 Parte_2
dell'immobile sito in Via Tommaso Salvini, n. 2, piano 6, int. 21,
[...]
iscritto al Catasto di Roma, foglio 540, part. 336, sub. 24, con quanto in esso contenuto;
- dichiara, per l'effetto, la nullità della costituzione del diritto di servitù di paSAggio in favore di;
- dichiara la nullità della nomina di Controparte_3
e a componente e/o Presidente della Fondazione attrice;
Parte_1 Persona_2
- dichiara la qualità di erede di in capo alla Controparte_2 Parte_2
in forza del testamento pubblico del 9 1uglio 2012; - dichiara
[...]
improcedibile la domanda risarcitoria proposta dalla Controparte_4
nell'atto di citazione come precisata e integrata nella memoria 183,
[...]
sesto comma, n. 1) c.p.c., segnatamente al punto e) nelle conclusioni;
- rigetta le restanti domande;
- ordina l'annotazione della presente sentenza a margine della trascrizione eseguita in favore di , il 17/11/2014, presso Ufficio Parte_1 Provinciale di Roma - Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare di ROMA 1, reg. gen. n. 122901, reg. part. n. 87389; - condanna i convenuti e Parte_1 P_
, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali in favore della
[...]
che si liquidano m complessivi euro Parte_2
12.000,00 per compensi professionali, oltre euro 635,68 per spese ed accessori come per legge e in favore di che si liquidano in complessivi euro Controparte_3
5.434,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge;
- condanna, relativamente al procedimento cautelare, la Parte_2
al pagamento delle spese processuali in favore di che si
[...] Parte_1
liquidano in complessivi euro 3.146,00, oltre accessori come per legge;
- condanna, relativamente al procedimento cautelare al pagamento delle Controparte_3
spese processuali in favore di che si liquidano i complessivi euro Parte_1
3.146,00, oltre accessori come per legge;
- pone definitivamente a carico delle parti convenute e le spese di C.T.U. liquidate come da Parte_1 Controparte_3
separato provvedimento”.
Avverso la citata sentenza ha proposto appello e ha chiesto Parte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma adita contrariis reiectis, per quanto sopra esposto, in riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale Ordinario di Roma ed in accoglimento del presente appello: in via pregiudiziale o preliminare di merito - dichiarare inammissibili in quanto nuove e pertanto rigettare le domande formulate in primo grado da parte appellata con l'atto di costituzione di nuovo difensore relative alla proprietà dell'appartamento sito in
Roma, alla Via Tommaso Salvini, 2/A e dei beni mobili in esso presenti nonché relative alla qualità di erede della “ ”; nel merito Parte_2
- accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto ed in diritto delle pretese della
“ e per l'effetto rigettare tutte le domande Parte_2
ex adverso proposte e confermare la validità del testamento olografo del 21 giugno
2014; - dichiarare aperta la successione della sig.ra e, atteso che la Controparte_2
dott.SA in virtù del testamento olografo reso dalla de cuius in data 21 Parte_1 giugno 2014 è stata nominata legataria dell'appartamento sito in Roma, alla Via
Tommaso Salvini, 2/A e dei beni mobili in esso presenti, condannare la “
[...]
” nonché l'esecutore testamentario avv. Parte_2 [...]
al rilascio del suddetto immobile nonché ad immetterla nel possesso Controparte_3
di tutti i beni oggetto del legato ex art. 649 c.c.; - condannare la “
[...]
” quale erede della sig.ra alla restituzione a favore Parte_2 Pt_2
della dott.SA dei frutti dalla data del 5 giugno 2019 fino al rilascio Parte_1
dell'immobile oggetto del legato, nella misura pari alle quotazioni OMI o, in ogni caso, nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, con interessi come per legge;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, IVA e CAP per entrambi i gradi del giudizio. in via istruttoria - disporre una nuova consulenza tecnica d'ufficio, con nomina di un nuovo consulente tecnico, finalizzata ad accertare: se la data
'21.06.2014' che si legge nel testamento a firma di , ricevuto dal Controparte_2
notaio il 12.11.2014, pubblicato il 14.11.2014, sia stata apposta Persona_1
dalla testatrice ovvero se sia apocrifa;
- ammettere prova testimoniale di cui ai capitoli di prova da VII a XV formulati nella seconda memoria ex art. 183, sesto comma c.p.c. prodotta nel primo grado di giudizio”.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita la “ Parte_2
” che ha rassegnato le conclusioni di seguito riportate: “ Voglia
[...]
l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, - premeSA ogni opportuna pronuncia, condanna e declaratoria del caso;
- respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione;
1)
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: - rigettare tutti i motivi di appello spiegati dalla
Dott.SA , siccome inammissibili e comunque infondati, come pure le Parte_1
domande tutte formulate dalla steSA Dott.SA in primo grado e in sede d'appello, Pt_1
in quanto infondate, in fatto e in diritto, per tutti i motivi esposti nella narrativa del presente atto e nei precedenti scritti difensivi depositati dall'appellata nel Parte_2
giudizio di primo grado, come pure nel presente grado di appello e, per l'effetto: - confermare la sentenza n. 5745/2019 resa inter partes dal Tribunale di Roma e pubblicata in data 16.3.2019 nel giudizio R.G. n. 9551/2015, nei capi ex avverso impugnati;
2) NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA, PER IL DENEGATO CASO IN
CUI CODESTA ILL.MA CORTE D'APPELLO DOVESSE RITENERE AUTOGRAFA
LA DATA APPOSTA SUL TESTAMENTO ASSERITAMENTE OLOGRAFO PER CUI
È CAUSA, OVVERO, DOVESSE RITENERE CHE LA NATURA APOCRIFA DELLA
DATA IN QUESTIONE NON DETERMINI L'INVALIDITÀ DEL TESTAMENTO
MEDESIMO: a) accertare e dichiarare che, alla data del 4.11.2014 di apertura della successione della SI.ra , l'Immobile sito in Roma, via Tommaso Controparte_2
Salvini, n. 2/A e i beni mobili all'interno dello stesso non facevano parte del relativo asse ereditario in quanto, a quella data, già trasferiti e facenti parte del patrimonio della “ ” per tutti i motivi esposti in atti, Parte_2
nonché confermare, nel resto, la sentenza di primo grado ad eccezione dei capi oggetto dell'appello incidentale di cui alla successiva domanda 3); b) in via di ulteriore subordine, per il denegato caso di mancato accoglimento anche della domanda 2.a) che precede, accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullamento del testamento asseritamente olografo per cui è causa, recante la data del 21.06.2014 e pubblicato per Notaio di Roma in data 12.11.2014, ai sensi degli artt. 591, Persona_1
comma 1, n. 3 e 428 cod. civ., per incapacità naturale del testatore SI.ra CP_2
all'atto della disposizione steSA, per tutti i motivi esposti in atti e,
[...]
conseguentemente, accertare e dichiarare la qualità della “ Parte_2
” di erede della SI.ra di tutti i beni immobili,
[...] Controparte_2
mobili, depositi bancari e quant'altro esistente in Italia alla data del 4.11.2014 di apertura della successione della SI.ra in forza dell'atto denominato Controparte_2
“testamento pubblico” in data 9 luglio 2012, nonché confermare, nel resto, la sentenza di primo grado ad eccezione dei capi oggetto dell'appello incidentale di cui alla successiva domanda 3); 3) IN OGNI CASO, IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE: - riformare parzialmente la sentenza n. 5745/2019 resa inter partes dal Tribunale di
Roma e pubblicata in data 16.3.2019 nel giudizio R.G. n. 9551/2015, qui impugnata, nella parte in cui ha dichiarato l'improcedibilità, ex artt. 75, comma 1, c.p.p. e 306
c.p.c., della domanda di risarcimento dei danni proposta in primo grado dalla nei confronti della Dott.SA , e, per l'effetto: - condannare Parte_2 Parte_1
la Dott.SA al risarcimento dei danni cagionati alla “ Parte_1 [...]
” per effetto della indisponibilità dell'immobile di Roma, Parte_2
Via Tommaso Salvini n. 2/A e di quanto in esso contenuto, nella misura di complessivi
Euro 188.092,80, ovvero nella maggiore o minore misura che sarà liquidata in corso di causa, all'occorrenza anche in via equitativa, oltre interessi compensativi sulla somma via via rivalutata, nonché interessi anatocistici ai sensi dell'art. 1283 c.c., e rivalutazione monetaria ex art. 1224, secondo comma, c.c. 4) IN VIA ISTRUTTORIA:
- rigettare tutte le istanze istruttorie avversarie e, in particolare, la reiterata istanza per la consulenza tecnica-contabile, nonché per l'escussione dell'Avv. Giusva
Piantadosi, perché inammissibili e in ogni caso irrilevanti;
- per il denegato caso in cui la già accertata natura apocrifa della data cronica “21-6- 2014” riportata sul testamento per cui è causa non fosse ritenuto elemento sufficiente ai fini della conferma della declaratoria di invalidità del testamento medesimo, ovvero, nella denegata ipotesi in cui la suddetta data cronica fosse accertata come autografa: A) la insiste affinché codesto Corte d'Appello voglia ammetterla alla prova Parte_2
testimoniale sui capitoli e con i testi di seguito indicati: 6) IN OGNI CASO, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre a rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. come per legge, come pure con rifusione delle spese di CTU e di CTP, il tutto per entrambi i gradi di giudizio”.
La causa è stata riservata in decisione, ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine stabilito per il deposito di note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta fiSAta per il 13 marzo 2025, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all'impugnata sentenza e agli scritti difensivi delle parti.
Il presente giudizio è stato introdotto dalla “ Parte_2
” che ha agito nei confronti dei legatari e
[...] Parte_1 Controparte_3
nonché dell'esecutore testamentario nella persona dell'Avv. Controparte_3 l'attrice ha chiesto, in particolare, l'accertamento della nullità del testamento olografo recante la data del 21 giugno 2014, con il quale aveva legato ad Controparte_2
l'immobile sito in Roma, Via Tommaso Salvini 2/A, e i beni mobili Parte_1
ivi contenuti, e la condanna al risarcimento del danno conseguente all'indisponibilità dell'immobile, già oggetto di disposizioni testamentarie in favore della in Parte_2
virtù del testamento pubblico del 9 luglio 2012.
Il Tribunale, all'esito dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio, ha accertato la falsità della data del 21 giugno 2014 - apposta in calce al testamento olografo - ha dichiarato la nullità delle disposizioni testamentarie e, per l'effetto, del legato disposto in favore di;
ha condannato la convenuta alla restituzione del bene in Parte_1
favore dell'attrice; ha accertato l'invalidità della costituzione della servitù di paSAggio disposta in favore di ha dichiarato improcedibile la domanda di Controparte_3
condanna al risarcimento del danno proposta dalla stante l'intervenuta Parte_2
costituzione di parte civile nel giudizio penale pendente a carico della convenuta.
L'appello proposto da non è fondato e deve essere respinto. Parte_1
Il primo motivo, con il quale la parte appellante assume che “la sentenza è errata nella parte in cui il Tribunale di Roma, nel ritenere fondata la domanda di annullamento del testamento olografo reso dalla sig.ra ha formato il Controparte_2
proprio convincimento in merito alla pretesa natura apocrifa della data “21.06.2014” sulla relazione del CTU dott.SA (Violazione dell'art. 116 c.p.c. e Persona_3
vizio di motivazione)”, va disatteso.
Innanzitutto, va richiamato il costante orientamento della Corte di CaSAzione secondo cui “il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve neceSAriamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espreSAmente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che poSA configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive” (Cass. 33742/22) e ancora “qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche "per relationem" dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente;
diversa è l'ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori: in tal caso il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione”
(Cass.15147/18).
Nel caso in esame, il lavoro svolto dal C.t.u. designato in primo grado nella persona della dr.SA si caratterizza per il vaglio approfondito e Persona_3
puntuale di ogni questione sottoposta e per la rigorosa applicazione della metodologia grafologica, cosicché correttamente il Tribunale ha recepito le risultanze dell'elaborato che ha concluso nel senso che “1. La data “21.06.2014” che si legge nel testamento a firma , pubblicato dal notaio il 12.11.2014 presenta, Controparte_2 Persona_1
per composizione e modulazione, un carattere artificioso che esclude la spontaneità e genuinità della sua stesura (ved. pagg. 14 e ss. e 25 e ss.);
2. La data cronica della scheda testamentaria presenta, infatti, elementi di incoerenza e un cambio di ruolo espressivo rispetto alle restanti scritture testamentarie (data topica, testo, firma); mostra, inoltre, chiari segni di anomalia compositiva per posizione sul foglio, modo in cui le cifre si pongono in rapporto una con l'altra; verosimile iniziale omissione e successiva interpolazione della cifra 0, lentezza e controllo del gesto, collocabili al di fuori dell'ambito di variabilità che si riscontra nelle scritture comparative;
3. a causa delle suddette caratteristiche della data cronica, la scheda testamentaria manca di unitarietà espressiva. Pertanto la data “21.06.2014” che si legge nel testamento non
è riconducibile alla mano della testatrice ”. Controparte_2
I rilievi sollevati dal Consulente tecnico di parte - reiterati in questa sede dall'appellante - sono stati oggetto di accurato esame da parte della dr.SA che Per_3
nelle “Valutazioni del CTU sulle osservazioni tecniche di parte” ha fornito specifico riscontro a tutte le contestazioni avanzate, rispondendo punto per punto in modo analitico ed esaustivo e confermando che la data non è stata vergata dalla de cuius.
In particolare, quanto al profilo relativo agli inchiostri, la dr.SA ne ha Per_3
escluso la rilevanza atteso che occorre effettuare “la verifica dell'autografia della data
(indagine grafologica) e non già se la data è stata scritta con una penna diversa rispetto al testamento (indagine chimica o fisica). Infatti un testatore può usare due o più penne per scrivere un olografo, così come una mano terza può inserire interpolazioni apocrife con la steSA penna del testatore. Pertanto non è un elemento atto a comprovare l'una o l'altra tesi…le risultanze a cui il sottoscritto CTU è pervenuto derivano esclusivamente dall'analisi della gestualità grafica e non dalla differente nuance degli inchiostri”.
In merito alla “giustapposizione del numero due anno” il C.t.u. ha dedicato ampio spazio alle osservazioni svolte dal Consulente di parte, fornendo una dettagliata ricostruzione di carattere tecnico alla quale si rimanda, non ravvisandosi motivi per discostarsi dalle conclusioni cui è giunta la dr.SA Per_3
Va, infine, escluso l'asserito utilizzo di scritture non autorizzate, in quanto il
Consulente tecnico d'ufficio ha basato la propria analisi - innanzitutto - ”sulle restanti scritture contenute nella scheda testamentaria” e, poi, sulle scritture comparative specificamente elencate a pag. 17 della Relazione. Il mero riferimento (effettuato dal
C.t.u.) ad un manoscritto anonimo non spiega alcun rilievo atteso che, come adeguatamente chiarito nella relazione, “la scrittura anonima è stata citata unicamente come esempio, in risposta alle Note preliminari del CTP dr. per sottolineare Per_4
che un simile modo di spaziare e separare le cifre è molto comune (e non è stata affatto utilizzata nella ctu come comparativa).” Tanto meno si può affermare che la dr.SA sia pervenuta alle proprie conclusioni avvalendosi di un testo di suo pugno;
Per_3
nell'ambito delle ampie risposte rese alle osservazioni del C.t.p. figura, infatti, un'osservazione del tutto discorsiva (e di certo non decisiva) secondo cui “il gesto di chiusura di rientro dell'ovale non è affatto raro, tanto che perfino la sottoscritta saltuariamente presenta questa gestualità”.
Il secondo motivo, che censura la pronuncia “nella parte in cui il Tribunale… nel ritenere fondata la domanda di annullamento del testamento… ha formato il proprio convincimento in merito alla pretesa natura apocrifa della data '21.06.2014' sulla relazione del consulente tecnico nominato dal pubblico ministero dott. CP_5
(Violazione dell'art. 116 c.p.c. e vizio di motivazione”, è del pari infondato.
I giudici di primo grado non hanno affatto basato la decisione sulla relazione espletata in sede penale, ma si sono limitati ad affermare che il dr. designato CP_5
dal Pubblico Ministero, è pervenuto alle medesime conclusioni rassegnate dal C.t.u..
Del resto, la circostanza che la dr.SA sia arrivata alle stesse conclusioni Per_3
cui è giunto il dr. non comporta un appiattimento del ragionamento seguito dal CP_5
C.t.u. sulle risultanze dell'altro elaborato, ma al contrario avvalora e rafforza la correttezza della relazione peritale che, peraltro, affronta - come detto - in modo estremamente scrupoloso il tema assegnato e lo sviluppa con un percorso d'indagine del tutto autonomo, suffragato da argomentazioni e riscontri di carattere tecnico.
Va disatteso anche il terzo motivo di gravame con il quale l'appellante denuncia l'erroneità della sentenza “nella parte in cui il Tribunale di Roma, nel fondare il proprio convincimento in merito alla natura apocrifa o meno della data del testamento in oggetto ha ritenuto irrilevanti le dichiarazioni rese dall'avv. Giusta Piantadosi nelle sommarie informazioni testimoniali rilasciate in data 9 marzo 2016 nel procedimento penale r.g.n. 4737/15 e ha rigettato l'istanza istruttoria diretta ad assumere la testimonianza di tale teste. (Violazione dell'art. 116 c.p.c. e vizio di motivazione”.
La deposizione del teste, del quale si reitera in questa sede la richiesta di escussione, non spiega alcun rilievo ai fini della decisione.
Invero, anche laddove la prova venisse espletata e risultasse accertata la circostanza capitolata, ossia che l'Avv. Piantadosi in data 21 giugno del 2014 aveva ricevuto dalla una busta chiusa indirizzata al Notaio e contenente il Pt_2 Per_1
testamento olografo in contestazione, il dato di fatto è del tutto ininfluente, atteso che in questa sede si discute della falsità della data del testamento, cosicché l'avvenuta consegna all'Avvocato non vale affatto ad escludere che la manomissione del testo sia stata perpetrata in un momento precedente né consente di conferire autenticità alle disposizioni testamentarie.
La quarta doglianza, con la quale la lamenta che “il Tribunale di Roma ha Pt_1
ritenuto che la validità del testamento olografo esiga l'autografia non solo della sottoscrizione e del testo del documento, ma anche della data. (Violazione degli artt.
602 e 606 c.c.)”, non è fondata.
A fronte del chiaro tenore delle previsioni suindicate, in virtù delle quali “il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano dal testatore” (art. 602 c.c.) e “il testamento è nullo quando manca l'autografia” (art. 606
c.c.), si richiama il principio espresso dalla Corte di CaSAzione secondo cui “la completa indicazione della data, composta di giorno, mese ed anno, costituisce un requisito essenziale di forma dell'atto anche nel caso in cui, in concreto, l'omissione sia irrilevante rispetto al regolamento d'interessi risultante dalle disposizioni testamentari” (Cass. 9364/20) e “la validità del testamento olografo, ai sensi dell'art. 602 cod.civ., esige l'autografia non solo della sottoscrizione, ma anche della data e del testo del documento, e, pertanto, deve essere esclusa quando tale data o testo risultino in tutto od in parte opera pure di altra persona” (Cass. 7636/91; 20703/13). L'autografia del testamento olografo, in ogni sua parte, costituisce un elemento essenziale, tanto che perfino “la guida della mano del testatore da parte di una terza persona esclude, di per sé, il requisito dell'autografia, indispensabile per la validità del testamento olografo, a nulla rilevando l'eventuale corrispondenza del contenuto della scheda rispetto alla volontà del testatore ed essendo ultroneo verificare se la
"mano guidante" sia intervenuta su tutta la scheda testamentaria, trattandosi di condotta in ogni caso idonea ad alterare la personalità ed abitualità del gesto scrittorio e tale da condizionare l'accertamento della validità del testamento alla verifica di ulteriori circostanze - quali l'effettiva finalità dell'aiuto del terzo o la corrispondenza del testo scritto alla volontà dell'adiuvato - che minerebbero le finalità di chiarezza e semplificazione alla base della disciplina del testamento olografo (Cass.
9319/2025).
La decisione del Tribunale, che all'esito dell'accertamento della falsità della data, ha dichiarato la nullità dell'intera disposizione testamentaria merita, quindi, condivisione.
Il quinto e il sesto motivo di gravame, afferenti - rispettivamente - al rigetto delle domande dirette ad ottenere la consegna dell'immobile oggetto del legato e il pagamento dei frutti del bene, restano assorbiti dal mancato accoglimento delle doglianze precedenti.
L'appello principale va, dunque, respinto.
L'appello incidentale proposto dalla non è fondato e va rigettato. Parte_2
E' pacifico che nel corso del procedimento di primo grado l'attrice si è costituita parte civile nel giudizio penale pendente a carico della IZ per il reato di falso.
L'appellante incidentale censura la decisione adottata dal Tribunale, che ha dichiarato improcedibile la domanda risarcitoria proposta dall'attrice nel presente giudizio, stante la costituzione di parte civile effettuata dalla in sede penale Parte_2 nel corso del procedimento di primo grado, e assume che le due domande sarebbero diverse tra loro, con conseguente insussistenza dei presupposti per il trasferimento dell'azione civile in sede penale.
L'assunto non può essere condiviso.
Come correttamente rilevato nella sentenza gravata, le pretese risarcitorie avanzate dalla parte attrice - in sede civile e in quella penale - hanno il medesimo fondamento, che è rappresentato dal mancato godimento dell'immobile oggetto del testamento, cosicché ai sensi degli artt. 75 c.p.p. e 306 c.p.c. la domanda avanzata nel presente giudizio deve intendersi implicitamente rinunciata per essere stata coltivata nel procedimento penale.
Del resto, quand'anche - come sostenuto dall'appellante incidentale - in sede di costituzione di parte civile la avesse inteso far valere altri profili di Parte_2
nocumento, quali (secondo quanto precisato nella memoria di costituzione nel presente giudizio di gravame) il danno all'immagine, ciò non toglie che la domanda proposta in sede civile - basata sul mancato percepimento dell'indennità di occupazione - sia interamente ricompresa in quella formulata nel giudizio penale, tanto che il Tribunale penale di Roma con la pronuncia n. 5590/2022 (depositata dall'appellante incidentale con la comparsa conclusionale) ha condannato la IZ alla pena di mesi 8 di reclusione per i reati di cui agli artt. 485 e 491 c.p. e al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, concedendo una provvisionale di € 5.000,00 “in ragione della mancata disponibilità del bene per un lasso di tempo apprezzabile”, con evidente riferimento all'impossibilità di trarre un reddito dal godimento dell'immobile.
L'appello incidentale deve essere, dunque, rigettato.
L'esito del giudizio, che ha visto le parti reciprocamente soccombenti, giustifica la compensazione delle spese del grado. Nessun provvedimento deve intervenire al riguardo in merito alla posizione delle parti rimaste contumaci, non destinatarie delle censure avanzate con gli appelli.
Per effetto della decisione assunta, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1- quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico dell'appellante principale e dell'appellante incidentale.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello principale;
2) Rigetta l'appello incidentale;
3) Compensa tra le parti costituite le spese del grado;
4) Nulla per le spese in relazione alla posizione delle parti contumaci;
5) Dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico dell'appellante principale e dell'appellante incidentale.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 29 luglio 2025
La Consigliera est. La Presidente
Dr.SA Maria Grazia Serafin Dr.SA Marianna D'Avino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
così composta:
dr.SA Marianna D'Avino Presidente
dr.SA Maria Grazia Serafin Consigliera rel.
dr.SA Fiorella Gozzer Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 5133/19, posta in deliberazione all'udienza del 13 marzo 2025 e vertente
TRA
Parte_1
(Avv.ti Salvatore Patti e Simone Grassi)
PARTE APPELLANTE
E
e Controparte_1 Controparte_2
(Avv. Bruno Inzitari) PARTE APPELLATA
E
Controparte_3
[...]
APPELLATI CONTUMACI
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 5745/19 emeSA dal Tribunale di Roma
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza n. 5745/19 il Tribunale di Roma ha statuito come segue: “in accoglimento della domanda di parte attrice, dichiara la nullità del testamento attribuito a , pubblicato in data 12.11.2014 con verbale a rogito Controparte_2
Notaio , rep. n. 6636, race. n.4713, registrato a Velletri il 14.11.2014 Persona_1
al n. 4024, serie 1T; - dichiara, per l'effetto, la nullità del legato in favore Parte_1
- condanna, alla restituzione alla
[...] Parte_1 Parte_2
dell'immobile sito in Via Tommaso Salvini, n. 2, piano 6, int. 21,
[...]
iscritto al Catasto di Roma, foglio 540, part. 336, sub. 24, con quanto in esso contenuto;
- dichiara, per l'effetto, la nullità della costituzione del diritto di servitù di paSAggio in favore di;
- dichiara la nullità della nomina di Controparte_3
e a componente e/o Presidente della Fondazione attrice;
Parte_1 Persona_2
- dichiara la qualità di erede di in capo alla Controparte_2 Parte_2
in forza del testamento pubblico del 9 1uglio 2012; - dichiara
[...]
improcedibile la domanda risarcitoria proposta dalla Controparte_4
nell'atto di citazione come precisata e integrata nella memoria 183,
[...]
sesto comma, n. 1) c.p.c., segnatamente al punto e) nelle conclusioni;
- rigetta le restanti domande;
- ordina l'annotazione della presente sentenza a margine della trascrizione eseguita in favore di , il 17/11/2014, presso Ufficio Parte_1 Provinciale di Roma - Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare di ROMA 1, reg. gen. n. 122901, reg. part. n. 87389; - condanna i convenuti e Parte_1 P_
, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali in favore della
[...]
che si liquidano m complessivi euro Parte_2
12.000,00 per compensi professionali, oltre euro 635,68 per spese ed accessori come per legge e in favore di che si liquidano in complessivi euro Controparte_3
5.434,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge;
- condanna, relativamente al procedimento cautelare, la Parte_2
al pagamento delle spese processuali in favore di che si
[...] Parte_1
liquidano in complessivi euro 3.146,00, oltre accessori come per legge;
- condanna, relativamente al procedimento cautelare al pagamento delle Controparte_3
spese processuali in favore di che si liquidano i complessivi euro Parte_1
3.146,00, oltre accessori come per legge;
- pone definitivamente a carico delle parti convenute e le spese di C.T.U. liquidate come da Parte_1 Controparte_3
separato provvedimento”.
Avverso la citata sentenza ha proposto appello e ha chiesto Parte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma adita contrariis reiectis, per quanto sopra esposto, in riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale Ordinario di Roma ed in accoglimento del presente appello: in via pregiudiziale o preliminare di merito - dichiarare inammissibili in quanto nuove e pertanto rigettare le domande formulate in primo grado da parte appellata con l'atto di costituzione di nuovo difensore relative alla proprietà dell'appartamento sito in
Roma, alla Via Tommaso Salvini, 2/A e dei beni mobili in esso presenti nonché relative alla qualità di erede della “ ”; nel merito Parte_2
- accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto ed in diritto delle pretese della
“ e per l'effetto rigettare tutte le domande Parte_2
ex adverso proposte e confermare la validità del testamento olografo del 21 giugno
2014; - dichiarare aperta la successione della sig.ra e, atteso che la Controparte_2
dott.SA in virtù del testamento olografo reso dalla de cuius in data 21 Parte_1 giugno 2014 è stata nominata legataria dell'appartamento sito in Roma, alla Via
Tommaso Salvini, 2/A e dei beni mobili in esso presenti, condannare la “
[...]
” nonché l'esecutore testamentario avv. Parte_2 [...]
al rilascio del suddetto immobile nonché ad immetterla nel possesso Controparte_3
di tutti i beni oggetto del legato ex art. 649 c.c.; - condannare la “
[...]
” quale erede della sig.ra alla restituzione a favore Parte_2 Pt_2
della dott.SA dei frutti dalla data del 5 giugno 2019 fino al rilascio Parte_1
dell'immobile oggetto del legato, nella misura pari alle quotazioni OMI o, in ogni caso, nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, con interessi come per legge;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, IVA e CAP per entrambi i gradi del giudizio. in via istruttoria - disporre una nuova consulenza tecnica d'ufficio, con nomina di un nuovo consulente tecnico, finalizzata ad accertare: se la data
'21.06.2014' che si legge nel testamento a firma di , ricevuto dal Controparte_2
notaio il 12.11.2014, pubblicato il 14.11.2014, sia stata apposta Persona_1
dalla testatrice ovvero se sia apocrifa;
- ammettere prova testimoniale di cui ai capitoli di prova da VII a XV formulati nella seconda memoria ex art. 183, sesto comma c.p.c. prodotta nel primo grado di giudizio”.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita la “ Parte_2
” che ha rassegnato le conclusioni di seguito riportate: “ Voglia
[...]
l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, - premeSA ogni opportuna pronuncia, condanna e declaratoria del caso;
- respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione;
1)
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: - rigettare tutti i motivi di appello spiegati dalla
Dott.SA , siccome inammissibili e comunque infondati, come pure le Parte_1
domande tutte formulate dalla steSA Dott.SA in primo grado e in sede d'appello, Pt_1
in quanto infondate, in fatto e in diritto, per tutti i motivi esposti nella narrativa del presente atto e nei precedenti scritti difensivi depositati dall'appellata nel Parte_2
giudizio di primo grado, come pure nel presente grado di appello e, per l'effetto: - confermare la sentenza n. 5745/2019 resa inter partes dal Tribunale di Roma e pubblicata in data 16.3.2019 nel giudizio R.G. n. 9551/2015, nei capi ex avverso impugnati;
2) NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA, PER IL DENEGATO CASO IN
CUI CODESTA ILL.MA CORTE D'APPELLO DOVESSE RITENERE AUTOGRAFA
LA DATA APPOSTA SUL TESTAMENTO ASSERITAMENTE OLOGRAFO PER CUI
È CAUSA, OVVERO, DOVESSE RITENERE CHE LA NATURA APOCRIFA DELLA
DATA IN QUESTIONE NON DETERMINI L'INVALIDITÀ DEL TESTAMENTO
MEDESIMO: a) accertare e dichiarare che, alla data del 4.11.2014 di apertura della successione della SI.ra , l'Immobile sito in Roma, via Tommaso Controparte_2
Salvini, n. 2/A e i beni mobili all'interno dello stesso non facevano parte del relativo asse ereditario in quanto, a quella data, già trasferiti e facenti parte del patrimonio della “ ” per tutti i motivi esposti in atti, Parte_2
nonché confermare, nel resto, la sentenza di primo grado ad eccezione dei capi oggetto dell'appello incidentale di cui alla successiva domanda 3); b) in via di ulteriore subordine, per il denegato caso di mancato accoglimento anche della domanda 2.a) che precede, accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullamento del testamento asseritamente olografo per cui è causa, recante la data del 21.06.2014 e pubblicato per Notaio di Roma in data 12.11.2014, ai sensi degli artt. 591, Persona_1
comma 1, n. 3 e 428 cod. civ., per incapacità naturale del testatore SI.ra CP_2
all'atto della disposizione steSA, per tutti i motivi esposti in atti e,
[...]
conseguentemente, accertare e dichiarare la qualità della “ Parte_2
” di erede della SI.ra di tutti i beni immobili,
[...] Controparte_2
mobili, depositi bancari e quant'altro esistente in Italia alla data del 4.11.2014 di apertura della successione della SI.ra in forza dell'atto denominato Controparte_2
“testamento pubblico” in data 9 luglio 2012, nonché confermare, nel resto, la sentenza di primo grado ad eccezione dei capi oggetto dell'appello incidentale di cui alla successiva domanda 3); 3) IN OGNI CASO, IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE: - riformare parzialmente la sentenza n. 5745/2019 resa inter partes dal Tribunale di
Roma e pubblicata in data 16.3.2019 nel giudizio R.G. n. 9551/2015, qui impugnata, nella parte in cui ha dichiarato l'improcedibilità, ex artt. 75, comma 1, c.p.p. e 306
c.p.c., della domanda di risarcimento dei danni proposta in primo grado dalla nei confronti della Dott.SA , e, per l'effetto: - condannare Parte_2 Parte_1
la Dott.SA al risarcimento dei danni cagionati alla “ Parte_1 [...]
” per effetto della indisponibilità dell'immobile di Roma, Parte_2
Via Tommaso Salvini n. 2/A e di quanto in esso contenuto, nella misura di complessivi
Euro 188.092,80, ovvero nella maggiore o minore misura che sarà liquidata in corso di causa, all'occorrenza anche in via equitativa, oltre interessi compensativi sulla somma via via rivalutata, nonché interessi anatocistici ai sensi dell'art. 1283 c.c., e rivalutazione monetaria ex art. 1224, secondo comma, c.c. 4) IN VIA ISTRUTTORIA:
- rigettare tutte le istanze istruttorie avversarie e, in particolare, la reiterata istanza per la consulenza tecnica-contabile, nonché per l'escussione dell'Avv. Giusva
Piantadosi, perché inammissibili e in ogni caso irrilevanti;
- per il denegato caso in cui la già accertata natura apocrifa della data cronica “21-6- 2014” riportata sul testamento per cui è causa non fosse ritenuto elemento sufficiente ai fini della conferma della declaratoria di invalidità del testamento medesimo, ovvero, nella denegata ipotesi in cui la suddetta data cronica fosse accertata come autografa: A) la insiste affinché codesto Corte d'Appello voglia ammetterla alla prova Parte_2
testimoniale sui capitoli e con i testi di seguito indicati: 6) IN OGNI CASO, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre a rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. come per legge, come pure con rifusione delle spese di CTU e di CTP, il tutto per entrambi i gradi di giudizio”.
La causa è stata riservata in decisione, ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine stabilito per il deposito di note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta fiSAta per il 13 marzo 2025, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all'impugnata sentenza e agli scritti difensivi delle parti.
Il presente giudizio è stato introdotto dalla “ Parte_2
” che ha agito nei confronti dei legatari e
[...] Parte_1 Controparte_3
nonché dell'esecutore testamentario nella persona dell'Avv. Controparte_3 l'attrice ha chiesto, in particolare, l'accertamento della nullità del testamento olografo recante la data del 21 giugno 2014, con il quale aveva legato ad Controparte_2
l'immobile sito in Roma, Via Tommaso Salvini 2/A, e i beni mobili Parte_1
ivi contenuti, e la condanna al risarcimento del danno conseguente all'indisponibilità dell'immobile, già oggetto di disposizioni testamentarie in favore della in Parte_2
virtù del testamento pubblico del 9 luglio 2012.
Il Tribunale, all'esito dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio, ha accertato la falsità della data del 21 giugno 2014 - apposta in calce al testamento olografo - ha dichiarato la nullità delle disposizioni testamentarie e, per l'effetto, del legato disposto in favore di;
ha condannato la convenuta alla restituzione del bene in Parte_1
favore dell'attrice; ha accertato l'invalidità della costituzione della servitù di paSAggio disposta in favore di ha dichiarato improcedibile la domanda di Controparte_3
condanna al risarcimento del danno proposta dalla stante l'intervenuta Parte_2
costituzione di parte civile nel giudizio penale pendente a carico della convenuta.
L'appello proposto da non è fondato e deve essere respinto. Parte_1
Il primo motivo, con il quale la parte appellante assume che “la sentenza è errata nella parte in cui il Tribunale di Roma, nel ritenere fondata la domanda di annullamento del testamento olografo reso dalla sig.ra ha formato il Controparte_2
proprio convincimento in merito alla pretesa natura apocrifa della data “21.06.2014” sulla relazione del CTU dott.SA (Violazione dell'art. 116 c.p.c. e Persona_3
vizio di motivazione)”, va disatteso.
Innanzitutto, va richiamato il costante orientamento della Corte di CaSAzione secondo cui “il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve neceSAriamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espreSAmente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che poSA configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive” (Cass. 33742/22) e ancora “qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche "per relationem" dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente;
diversa è l'ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori: in tal caso il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione”
(Cass.15147/18).
Nel caso in esame, il lavoro svolto dal C.t.u. designato in primo grado nella persona della dr.SA si caratterizza per il vaglio approfondito e Persona_3
puntuale di ogni questione sottoposta e per la rigorosa applicazione della metodologia grafologica, cosicché correttamente il Tribunale ha recepito le risultanze dell'elaborato che ha concluso nel senso che “1. La data “21.06.2014” che si legge nel testamento a firma , pubblicato dal notaio il 12.11.2014 presenta, Controparte_2 Persona_1
per composizione e modulazione, un carattere artificioso che esclude la spontaneità e genuinità della sua stesura (ved. pagg. 14 e ss. e 25 e ss.);
2. La data cronica della scheda testamentaria presenta, infatti, elementi di incoerenza e un cambio di ruolo espressivo rispetto alle restanti scritture testamentarie (data topica, testo, firma); mostra, inoltre, chiari segni di anomalia compositiva per posizione sul foglio, modo in cui le cifre si pongono in rapporto una con l'altra; verosimile iniziale omissione e successiva interpolazione della cifra 0, lentezza e controllo del gesto, collocabili al di fuori dell'ambito di variabilità che si riscontra nelle scritture comparative;
3. a causa delle suddette caratteristiche della data cronica, la scheda testamentaria manca di unitarietà espressiva. Pertanto la data “21.06.2014” che si legge nel testamento non
è riconducibile alla mano della testatrice ”. Controparte_2
I rilievi sollevati dal Consulente tecnico di parte - reiterati in questa sede dall'appellante - sono stati oggetto di accurato esame da parte della dr.SA che Per_3
nelle “Valutazioni del CTU sulle osservazioni tecniche di parte” ha fornito specifico riscontro a tutte le contestazioni avanzate, rispondendo punto per punto in modo analitico ed esaustivo e confermando che la data non è stata vergata dalla de cuius.
In particolare, quanto al profilo relativo agli inchiostri, la dr.SA ne ha Per_3
escluso la rilevanza atteso che occorre effettuare “la verifica dell'autografia della data
(indagine grafologica) e non già se la data è stata scritta con una penna diversa rispetto al testamento (indagine chimica o fisica). Infatti un testatore può usare due o più penne per scrivere un olografo, così come una mano terza può inserire interpolazioni apocrife con la steSA penna del testatore. Pertanto non è un elemento atto a comprovare l'una o l'altra tesi…le risultanze a cui il sottoscritto CTU è pervenuto derivano esclusivamente dall'analisi della gestualità grafica e non dalla differente nuance degli inchiostri”.
In merito alla “giustapposizione del numero due anno” il C.t.u. ha dedicato ampio spazio alle osservazioni svolte dal Consulente di parte, fornendo una dettagliata ricostruzione di carattere tecnico alla quale si rimanda, non ravvisandosi motivi per discostarsi dalle conclusioni cui è giunta la dr.SA Per_3
Va, infine, escluso l'asserito utilizzo di scritture non autorizzate, in quanto il
Consulente tecnico d'ufficio ha basato la propria analisi - innanzitutto - ”sulle restanti scritture contenute nella scheda testamentaria” e, poi, sulle scritture comparative specificamente elencate a pag. 17 della Relazione. Il mero riferimento (effettuato dal
C.t.u.) ad un manoscritto anonimo non spiega alcun rilievo atteso che, come adeguatamente chiarito nella relazione, “la scrittura anonima è stata citata unicamente come esempio, in risposta alle Note preliminari del CTP dr. per sottolineare Per_4
che un simile modo di spaziare e separare le cifre è molto comune (e non è stata affatto utilizzata nella ctu come comparativa).” Tanto meno si può affermare che la dr.SA sia pervenuta alle proprie conclusioni avvalendosi di un testo di suo pugno;
Per_3
nell'ambito delle ampie risposte rese alle osservazioni del C.t.p. figura, infatti, un'osservazione del tutto discorsiva (e di certo non decisiva) secondo cui “il gesto di chiusura di rientro dell'ovale non è affatto raro, tanto che perfino la sottoscritta saltuariamente presenta questa gestualità”.
Il secondo motivo, che censura la pronuncia “nella parte in cui il Tribunale… nel ritenere fondata la domanda di annullamento del testamento… ha formato il proprio convincimento in merito alla pretesa natura apocrifa della data '21.06.2014' sulla relazione del consulente tecnico nominato dal pubblico ministero dott. CP_5
(Violazione dell'art. 116 c.p.c. e vizio di motivazione”, è del pari infondato.
I giudici di primo grado non hanno affatto basato la decisione sulla relazione espletata in sede penale, ma si sono limitati ad affermare che il dr. designato CP_5
dal Pubblico Ministero, è pervenuto alle medesime conclusioni rassegnate dal C.t.u..
Del resto, la circostanza che la dr.SA sia arrivata alle stesse conclusioni Per_3
cui è giunto il dr. non comporta un appiattimento del ragionamento seguito dal CP_5
C.t.u. sulle risultanze dell'altro elaborato, ma al contrario avvalora e rafforza la correttezza della relazione peritale che, peraltro, affronta - come detto - in modo estremamente scrupoloso il tema assegnato e lo sviluppa con un percorso d'indagine del tutto autonomo, suffragato da argomentazioni e riscontri di carattere tecnico.
Va disatteso anche il terzo motivo di gravame con il quale l'appellante denuncia l'erroneità della sentenza “nella parte in cui il Tribunale di Roma, nel fondare il proprio convincimento in merito alla natura apocrifa o meno della data del testamento in oggetto ha ritenuto irrilevanti le dichiarazioni rese dall'avv. Giusta Piantadosi nelle sommarie informazioni testimoniali rilasciate in data 9 marzo 2016 nel procedimento penale r.g.n. 4737/15 e ha rigettato l'istanza istruttoria diretta ad assumere la testimonianza di tale teste. (Violazione dell'art. 116 c.p.c. e vizio di motivazione”.
La deposizione del teste, del quale si reitera in questa sede la richiesta di escussione, non spiega alcun rilievo ai fini della decisione.
Invero, anche laddove la prova venisse espletata e risultasse accertata la circostanza capitolata, ossia che l'Avv. Piantadosi in data 21 giugno del 2014 aveva ricevuto dalla una busta chiusa indirizzata al Notaio e contenente il Pt_2 Per_1
testamento olografo in contestazione, il dato di fatto è del tutto ininfluente, atteso che in questa sede si discute della falsità della data del testamento, cosicché l'avvenuta consegna all'Avvocato non vale affatto ad escludere che la manomissione del testo sia stata perpetrata in un momento precedente né consente di conferire autenticità alle disposizioni testamentarie.
La quarta doglianza, con la quale la lamenta che “il Tribunale di Roma ha Pt_1
ritenuto che la validità del testamento olografo esiga l'autografia non solo della sottoscrizione e del testo del documento, ma anche della data. (Violazione degli artt.
602 e 606 c.c.)”, non è fondata.
A fronte del chiaro tenore delle previsioni suindicate, in virtù delle quali “il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano dal testatore” (art. 602 c.c.) e “il testamento è nullo quando manca l'autografia” (art. 606
c.c.), si richiama il principio espresso dalla Corte di CaSAzione secondo cui “la completa indicazione della data, composta di giorno, mese ed anno, costituisce un requisito essenziale di forma dell'atto anche nel caso in cui, in concreto, l'omissione sia irrilevante rispetto al regolamento d'interessi risultante dalle disposizioni testamentari” (Cass. 9364/20) e “la validità del testamento olografo, ai sensi dell'art. 602 cod.civ., esige l'autografia non solo della sottoscrizione, ma anche della data e del testo del documento, e, pertanto, deve essere esclusa quando tale data o testo risultino in tutto od in parte opera pure di altra persona” (Cass. 7636/91; 20703/13). L'autografia del testamento olografo, in ogni sua parte, costituisce un elemento essenziale, tanto che perfino “la guida della mano del testatore da parte di una terza persona esclude, di per sé, il requisito dell'autografia, indispensabile per la validità del testamento olografo, a nulla rilevando l'eventuale corrispondenza del contenuto della scheda rispetto alla volontà del testatore ed essendo ultroneo verificare se la
"mano guidante" sia intervenuta su tutta la scheda testamentaria, trattandosi di condotta in ogni caso idonea ad alterare la personalità ed abitualità del gesto scrittorio e tale da condizionare l'accertamento della validità del testamento alla verifica di ulteriori circostanze - quali l'effettiva finalità dell'aiuto del terzo o la corrispondenza del testo scritto alla volontà dell'adiuvato - che minerebbero le finalità di chiarezza e semplificazione alla base della disciplina del testamento olografo (Cass.
9319/2025).
La decisione del Tribunale, che all'esito dell'accertamento della falsità della data, ha dichiarato la nullità dell'intera disposizione testamentaria merita, quindi, condivisione.
Il quinto e il sesto motivo di gravame, afferenti - rispettivamente - al rigetto delle domande dirette ad ottenere la consegna dell'immobile oggetto del legato e il pagamento dei frutti del bene, restano assorbiti dal mancato accoglimento delle doglianze precedenti.
L'appello principale va, dunque, respinto.
L'appello incidentale proposto dalla non è fondato e va rigettato. Parte_2
E' pacifico che nel corso del procedimento di primo grado l'attrice si è costituita parte civile nel giudizio penale pendente a carico della IZ per il reato di falso.
L'appellante incidentale censura la decisione adottata dal Tribunale, che ha dichiarato improcedibile la domanda risarcitoria proposta dall'attrice nel presente giudizio, stante la costituzione di parte civile effettuata dalla in sede penale Parte_2 nel corso del procedimento di primo grado, e assume che le due domande sarebbero diverse tra loro, con conseguente insussistenza dei presupposti per il trasferimento dell'azione civile in sede penale.
L'assunto non può essere condiviso.
Come correttamente rilevato nella sentenza gravata, le pretese risarcitorie avanzate dalla parte attrice - in sede civile e in quella penale - hanno il medesimo fondamento, che è rappresentato dal mancato godimento dell'immobile oggetto del testamento, cosicché ai sensi degli artt. 75 c.p.p. e 306 c.p.c. la domanda avanzata nel presente giudizio deve intendersi implicitamente rinunciata per essere stata coltivata nel procedimento penale.
Del resto, quand'anche - come sostenuto dall'appellante incidentale - in sede di costituzione di parte civile la avesse inteso far valere altri profili di Parte_2
nocumento, quali (secondo quanto precisato nella memoria di costituzione nel presente giudizio di gravame) il danno all'immagine, ciò non toglie che la domanda proposta in sede civile - basata sul mancato percepimento dell'indennità di occupazione - sia interamente ricompresa in quella formulata nel giudizio penale, tanto che il Tribunale penale di Roma con la pronuncia n. 5590/2022 (depositata dall'appellante incidentale con la comparsa conclusionale) ha condannato la IZ alla pena di mesi 8 di reclusione per i reati di cui agli artt. 485 e 491 c.p. e al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, concedendo una provvisionale di € 5.000,00 “in ragione della mancata disponibilità del bene per un lasso di tempo apprezzabile”, con evidente riferimento all'impossibilità di trarre un reddito dal godimento dell'immobile.
L'appello incidentale deve essere, dunque, rigettato.
L'esito del giudizio, che ha visto le parti reciprocamente soccombenti, giustifica la compensazione delle spese del grado. Nessun provvedimento deve intervenire al riguardo in merito alla posizione delle parti rimaste contumaci, non destinatarie delle censure avanzate con gli appelli.
Per effetto della decisione assunta, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1- quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico dell'appellante principale e dell'appellante incidentale.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello principale;
2) Rigetta l'appello incidentale;
3) Compensa tra le parti costituite le spese del grado;
4) Nulla per le spese in relazione alla posizione delle parti contumaci;
5) Dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico dell'appellante principale e dell'appellante incidentale.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 29 luglio 2025
La Consigliera est. La Presidente
Dr.SA Maria Grazia Serafin Dr.SA Marianna D'Avino