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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/04/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE IV CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale di Palermo, sezione quarta civile e procedure concorsuali, riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati: dott. Maria Letizia Barone Presidente rel. ed est. dott. Giulio Corsini Giudice dott. Floriana Lupo Giudice nel procedimento unitario iscritto al n. 37-1/2025, relativo all'apertura della procedura di liquidazione giudiziale de:
, o, più brevemente Controparte_1 CP_2
C.F. e P.I. , in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Palermo in
[...] P.IVA_1 via Francesco Baracca n. 56, CAP 90136, iscritta al Registro delle Imprese di Palermo ed Enna al n. REA PA-279743;
a seguito di ricorso proposto da:
C.F. P.I. in persona del legale Parte_1 P.IVA_2 P.IVA_2 rappresentante con sede legale in Quinto Vicentino (VI) Via Fabio Filzi n.34, CAP Parte_2
36050, rappresentata e difesa dall'avv.to Mauro Beltrami;
esaminato il fascicolo indicato in epigrafe, e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 19 marzo 2025 dal Giudice delegato alla trattazione del procedimento in surroga alla precedente assegnataria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Premesso che, con ricorso iscritto al ruolo il 6 febbraio 2025, la società
[...]
a chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale della società Parte_1 CP_2
nei cui confronti vanta un credito di € 56.826,02, rimasto insoddisfatto;
[...]
Rilevato che la ricorrente, a sostegno della domanda, ha evidenziato: di essere creditrice della risalenti al periodo 2010-2011, comprovate Parte_3 dall'estratto autentico notarile del registro IVA e dalle fatture emesse, depositati in copia in atti;
che per il pagamento di quanto dovutole dalla controparte aveva ottenuto dal Tribunale di Vicenza il
1 decreto ingiuntivo n. 1082/2015 per l'importo complessivo di euro 56.826,02 oltre interessi e spese;
che era stata ripetutamente tentata la notifica del detto decreto ingiuntivo con esito negativo, posto che parte debitrice era risultata irreperibile;
che deve considerarsi la sussistenza in capo alla debitrice dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale;
Dato atto che il ricorso e il decreto di convocazione per l'udienza di audizione delle parti sono stati ritualmente notificati alla PEC risultante al registro delle imprese della , che non CP_1 si è costituita in giudizio e non è comparsa;
Ritenuta la competenza territoriale del Tribunale di Palermo, ai sensi dell'art. 27 C.C.I.I., atteso che la società resistente ha sede in questo circondario;
Rilevato che la , come risulta dalla visura della Camera di Commercio in atti, CP_1 svolgeva attività commerciale, avendo come oggetto sociale l'attività di commercio al dettaglio e all'ingrosso di generi di abbigliamento, e deve ritenersi soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ai sensi degli artt. 1, 2 e 121 CCII., considerato che, non essendosi costituita, non ha contestato né fornito alcuna prova in ordine all'eventuale mancato superamento delle soglie di cui all'art. 2 lettera d) CCII, nemmeno desumibile dalla documentazione agli atti acquisita d'ufficio dal
Tribunale (gli ultimi bilanci depositati alla Camera di commercio risalgono agli anni 2012-2013-
2014);
Ritenuto che risulta, altresì, superato il limite di indebitamento di cui all'art. 49, 5° comma,
C.C.I.I., tenuto conto del credito allegato da parte ricorrente e del debito della società dell'importo complessivo di euro € 5.840 riportato dall'Agenzia delle Entrate e Riscossione nella nota del 13 febbraio 2025, per somme dovute all'Erario, alla Camera di Commercio ed al Comune di Palermo;
Considerato che dalle esposizioni debitorie sopra indicate risalenti nel tempo, dalla situazione di irreperibilità attestata dalle tentate reiterate notifiche del decreto ingiuntivo da parte della
[...] presso le sedi in cui la debitrice si è nel tempo trasferita e risultanti dalla visura della Parte_1
Camera di Commercio, dalla condizione di “inattività” risultante dalla visura camerale nonché dalla mancata pubblicazione dei bilanci dall'esercizio chiuso alla data del 31 dicembre 2014 (Cass. N.
30209/2017), deve altresì ritenersi comprovata la sussistenza a carico della dello CP_1 stato di insolvenza di cui agli artt. 2 lett. b) e 121 CCII;
Ritenuto, per le ragioni esposte, che sussistono i presupposti soggettivi e oggettivi per l'apertura della liquidazione giudiziale;
Dato atto che non sono state proposte domande di accesso ad alcuno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza diverso dalla liquidazione giudiziale;
2 Rilevato che, in ragione dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII e in applicazione dei principi della trasparenza, rotazione ed efficienza, e tenuto conto dell'attività svolta in pregresso, degli incarichi in corso - in relazione alla necessità di assicurare l'espletamento diretto, personale, efficiente e tempestivo delle funzioni- si reputa di nominare come Curatore l'avv. Francesca
Pellicori;
visti gli artt. 1, 2, 27, 40, 41, 42, 49 e 121 CCII;
P.Q.M.
dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società Controparte_2 con sede in Palermo in via Francesco Baracca n. 56, c.f. e partita Iva P.IVA_1 nomina
Giudice Delegato la dott.ssa Floriana Lupo;
nomina
Curatore l'avv. Francesca Pellicori, che onera di far pervenire in Cancelleria la propria accettazione dell'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
avvisa il Curatore che al momento dell'accettazione dell'incarico – e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina – deve depositare presso la cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre
2011, n. 159, e che, in caso di violazione di tale incombente, il tribunale provvederà d'urgenza alla sua sostituzione;
nonché dare atto nella medesima dichiarazione, ai sensi dell'art. 126 comma 1
CCII, della disponibilità di tempo e di risorse professionali e organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento della funzione, e dell'insussistenza di cause di incompatibilità previste nell'art. 358, comma 2, CCII;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
3 ordina
al Curatore:
- di procedere all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario. Il Curatore può richiedere l'assistenza della forza pubblica. Per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procede a norma dell'articolo 758 c.p.c.;
- di redigere l'inventario nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal Codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attività compiute, al quale allega la documentazione fotografica dei beni inventariati;
- di presentare, entro trenta giorni, al giudice delegato un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società (ex art. 130 comma
1 CCII), impregiudicato il successivo deposito della relazione ex art. 130, commi 4 e 5, CCII;
- di attivare il domicilio digitale della procedura e di comunicarlo telematicamente, ex art. 126
CCII, alla Cancelleria ed al Registro delle imprese;
- di comunicare senza indugio, ex art. 200 CCII, a coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso o delle informazioni raccolte, risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale, per mezzo della posta elettronica certificata, se l'indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario:
a) che possono partecipare al concorso trasmettendo la domanda con le modalità indicate nell'articolo 201 CCII, anche senza l'assistenza di un difensore;
b) la data, l'ora e il luogo fissati per l'esame dello stato passivo e il termine entro cui vanno presentate le domande;
c) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 10, comma 3, CCII, nonché della sussistenza dell'onere previsto dall'articolo 201, comma 3, lettera e) ed e bis), CCII;
d) che possono chiedere l'assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai sensi dell'articolo 232, comma 4;
e) il domicilio digitale della procedura;
- di comunicare al giudice delegato – nel più breve tempo possibile e tenuto conto delle risultanze documentali acquisite e della disponibilità eventualmente manifestata – un elenco di
4 creditori tra i quali individuare i membri del comitato dei creditori da nominare secondo le modalità e i criteri di cui all'art. 138 CCII;
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare, entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie – in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. – i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
avvisa gli amministratori o i liquidatori della società nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale, che devono indicare al Curatore l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni, e che, in caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata o delle sue variazioni, oppure di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni sono eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico;
prescrive al Curatore di attenersi alle indicazioni del protocollo sui flussi informativi sottoscritto da questo Tribunale e dalla Procura della Repubblica in data 18/5/2023, pubblicato sul sito internet del
Tribunale di Palermo, e, in particolare, alla immediata attivazione dell'aliquota della Guardia di
Finanza della locale sezione della polizia giudiziaria per l'acquisizione delle informazioni e dei documenti indicati a pagina 11 del protocollo stesso;
stabilisce il giorno 2 luglio 2025 h. 9:30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato; assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore indicato nell'avviso di cui all'art. 200 CCII, e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono
5 ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso del debitore;
dispone
l'anticipazione e la prenotazione a debito delle spese a carico dell'Erario a sensi dell'art. 146
DPR 30/5/2002 n. 115; dispone che la presente sentenza venga, ai sensi degli artt. 45 e 49 comma 4 CCII, comunicata alla società debitrice, all'istante per l'apertura della liquidazione giudiziale e al Pubblico Ministero, e trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese ai fini della sua iscrizione.
Così deciso, in Palermo, nella camera di consiglio della Sezione Quarta civile e Procedure
Concorsuali del Tribunale di Palermo del giorno 2 aprile 2025.
La Presidente rel. ed est.
Maria Letizia Barone
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dalla Presidente del Collegio Maria Letizia Barone.
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