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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 24/01/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3688/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Perugia
SECONDA SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Maria Lignani ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3688/2018 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MIGLIARINI Parte_1 C.F._1 ANDREA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Viale Roma 06121 Perugia presso il difensore avv. MIGLIARINI ANDREA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BLANDINO LEONARDO Controparte_1 e dell'avv. BUGGIANI MARTINA ( ) Indirizzo Telematico;
, elettivamente C.F._2 domiciliato in VIA INDIRIZZO TELEMATICO ROMApresso il difensore avv. BLANDINO
LEONARDO
(C.F. ), Controparte_2 Controparte_3 con il patrocinio dell'avv. PESENTI MARCO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA VITTORIA COLONNA 4 MILANOpresso il difensore avv. PESENTI MARCO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale del 13/01/2022 che si intende qui interamente richiamato.
IN FATTO E DIRITTO
La per mezzo della procuratrice Controparte_1 Parte_2
a sua volta mandataria di , quale cessionaria di
[...] Pt_2 Controparte_4
già ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Perugia il Parte_3 Parte_4
decreto ingiuntivo n. 573/2018 per l'importo di € 19.758,59 oltre interessi nei confronti di Parte_1
in relazione al contratto di finanziamento n. 01633919 del 19/5/2008, in cui è stato
[...]
erogato l'importo di € 21.168,00, solo in minima parte rimborsato.
pagina 1 di 4 ha proposto opposizione, non negando di aver ricevuto l'importo di cui al Parte_1
finanziamento, né di aver rimborsato solo una irrisoria parte di rate.
Eccepisce, tuttavia, la nullità del decreto ingiuntivo, in quanto non indicata espressamente la misura degli interessi oggetto di ingiunzione;
in quanto la documentazione ex art. 50 TUB depositata dal creditore non ne rispetta i requisiti. Eccepisce, inoltre, la eccessiva misura degli interessi di mora richiesti, rispetto a quanto legittimo pattuire nel rispetto dei tassi soglia (almeno così sembra intendersi l'argomentazione piuttosto generica). Infine, eccepisce la prescrizione degli interessi, sul presupposto che il termine decorra dalla scadenza di ciascuna rata.
La si è costituita, ribadendo la fondatezza della propria pretesa. Controparte_1
Con ordinanza del 13/11/2019 è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
In corso di giudizio, tramite la mandataria si è costituita ex art. 111 Controparte_3
c.p.c. la quale cessionaria di . Controparte_5 CP_1
L'opponente ha contestato la costituzione della , sostenendo non provata la cessione del CP_2
proprio contratto.
Ha, infine, sostenuto la propria qualifica di consumatore, sottolineando in punto di diritto ed in generale, che in caso di clausole abusive queste possono essere rilevate d'ufficio.
La causa, senza che sia stata svolta attività istruttoria, viene in decisione dopo il deposito delle note ex art. 190 c.p.c..
Va innanzitutto rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione della cessionaria
[...]
. Non solo, infatti, la cessione è sufficientemente dimostrata dalla documentazione CP_5 prodotta (copia dell'atto di cessione integrale siglato con;
copia della G.U. Controparte_1
n. 136 del 16/11/2021; copia dell'estratto dell'elenco dei crediti ceduti debitamente omissato per
CP_ ragioni di privacy, DOCC. 5, 6 e 7 atto di intervento ), ma è dirimente osservare che non vi è stata alcuna contestazione da parte della cedente . CP_1
pagina 2 di 4 Si deve precisare, passando ai motivi di opposizione, che l'opposizione di cui all'art. 645 c.p.c., non consiste in una impugnazione del decreto ingiuntivo, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dia piuttosto luogo a un ordinario giudizio di cognizione di merito, finalizzato all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex artt. 633
e 638 c.p.c. Eventuali vizi dell'emissione del decreto ingiuntivo possono essere rilevanti in sede di determinazioni ex artt. 648 e 649 c.p.c. (Cass. 16 marzo 2006, n. 5844; Cass. 22 febbraio 2002, n.
2573).
Nel caso di specie, ad ogni modo, sono manifestamente infondate le censure mosse dall'opponente: il capitale oggetto di ingiunzione è precisamente individuato nel decreto e la quota interessi risulta agevolmente quantificabile sulla base dei parametri matematici nello stesso indicati con riferimento ai corrispondenti dati contenuti nel ricorso (in cui sono indicati dettagliatamente le modalità di calcolo). Nessuna lacuna si ravvisa, pertanto, nell'ingiunzione.
Non è rilevante neppure verificare se la c.d. certificazione ex art. 50 TUB depositata insieme al ricorso monitorio sia rispettosa di tutti i requisiti prescritti dalla norma. Questa, infatti, regola gli effetti di tale certificazione per le richieste di decreto ingiuntivo per i contratti di conto corrente. Non è necessaria, invece, tale formalità per i contratti di finanziamento o di mutuo, per cui è sufficiente il contratto. Un tale tipo di certificazione (fosse anche redatta in forme diverse) ha valenza confessoria, per le somme che la banca dichiara aver già ricevuto in rimborso. Nel caso di cui ci si occupa, d'altronde,
l'opponente non contesta di aver ricevuto il finanziamento oggetto di contratto ed ammette di non aver rimborsato se non le somme già indicate dalla CP_1
Non può essere accolta neppure la doglianza sull'applicazione di interessi superiore alle soglie previste per l'usura, formulata in modo assolutamente generico e privo di qualsiasi riferimento sia al contratto, sia alla sua applicazione e finanche alle soglie che sarebbero state superate. Benchè l'onere della prova della fondatezza del pretesa incomba sul creditore che chiede il pagamento, rimane comunque a carico dell'opponente un onere di allegazione che consenta una verifica da parte del giudice, nel contraddittorio delle parti e che non richieda attività del tutto esplorativa ed investigativa da parte di questo.
pagina 3 di 4 Riguardo alla prescrizione degli interessi, si deve evidenziare che la rateizzazione di un unico debito in più versamenti periodici – come nei finanziamenti o nei mutui con restituzione rateizzata) non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi che ne costituiscono il corrispettivo (o quelli di mora), con conseguente inapplicabilità della prescrizione breve di cui all' art. 2948 n. 4) c.c. /cfr Cass. n. 12707/2002).
Anche la mera asserzione di qualità di consumatore, non accompagnata da argomentazioni specifiche su clausole o comportamenti della banca che abbiano violato un qualche diritto o norma di settore non può portare all'accoglimento della opposizione, non ravvisandosi – sulla base delle allegazioni delle parti - comunque clausole vessatorie che possano essere oggetto di rilievi officiosi.
L'opposizione deve essere quindi recisamente rigettata.
Le spese processuali ai sensi dell'art. 91 c.p.c. seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo il DM 55/2014, tenuto conto del valore effettivo della causa e dell'attività effettivamente espletata in complessivi € 3000,00 per compensi, oltre IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa
- Rigetta l'opposizione;
- Condanna a rifondere a e Parte_1 CP_1 Controparte_5
in solido tra loro le spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € 3.000,00 per
[...]
compensi, oltre ad IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge.
Perugia, 24 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Giulia Maria Lignani
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Perugia
SECONDA SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Maria Lignani ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3688/2018 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MIGLIARINI Parte_1 C.F._1 ANDREA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Viale Roma 06121 Perugia presso il difensore avv. MIGLIARINI ANDREA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BLANDINO LEONARDO Controparte_1 e dell'avv. BUGGIANI MARTINA ( ) Indirizzo Telematico;
, elettivamente C.F._2 domiciliato in VIA INDIRIZZO TELEMATICO ROMApresso il difensore avv. BLANDINO
LEONARDO
(C.F. ), Controparte_2 Controparte_3 con il patrocinio dell'avv. PESENTI MARCO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA VITTORIA COLONNA 4 MILANOpresso il difensore avv. PESENTI MARCO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale del 13/01/2022 che si intende qui interamente richiamato.
IN FATTO E DIRITTO
La per mezzo della procuratrice Controparte_1 Parte_2
a sua volta mandataria di , quale cessionaria di
[...] Pt_2 Controparte_4
già ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Perugia il Parte_3 Parte_4
decreto ingiuntivo n. 573/2018 per l'importo di € 19.758,59 oltre interessi nei confronti di Parte_1
in relazione al contratto di finanziamento n. 01633919 del 19/5/2008, in cui è stato
[...]
erogato l'importo di € 21.168,00, solo in minima parte rimborsato.
pagina 1 di 4 ha proposto opposizione, non negando di aver ricevuto l'importo di cui al Parte_1
finanziamento, né di aver rimborsato solo una irrisoria parte di rate.
Eccepisce, tuttavia, la nullità del decreto ingiuntivo, in quanto non indicata espressamente la misura degli interessi oggetto di ingiunzione;
in quanto la documentazione ex art. 50 TUB depositata dal creditore non ne rispetta i requisiti. Eccepisce, inoltre, la eccessiva misura degli interessi di mora richiesti, rispetto a quanto legittimo pattuire nel rispetto dei tassi soglia (almeno così sembra intendersi l'argomentazione piuttosto generica). Infine, eccepisce la prescrizione degli interessi, sul presupposto che il termine decorra dalla scadenza di ciascuna rata.
La si è costituita, ribadendo la fondatezza della propria pretesa. Controparte_1
Con ordinanza del 13/11/2019 è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
In corso di giudizio, tramite la mandataria si è costituita ex art. 111 Controparte_3
c.p.c. la quale cessionaria di . Controparte_5 CP_1
L'opponente ha contestato la costituzione della , sostenendo non provata la cessione del CP_2
proprio contratto.
Ha, infine, sostenuto la propria qualifica di consumatore, sottolineando in punto di diritto ed in generale, che in caso di clausole abusive queste possono essere rilevate d'ufficio.
La causa, senza che sia stata svolta attività istruttoria, viene in decisione dopo il deposito delle note ex art. 190 c.p.c..
Va innanzitutto rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione della cessionaria
[...]
. Non solo, infatti, la cessione è sufficientemente dimostrata dalla documentazione CP_5 prodotta (copia dell'atto di cessione integrale siglato con;
copia della G.U. Controparte_1
n. 136 del 16/11/2021; copia dell'estratto dell'elenco dei crediti ceduti debitamente omissato per
CP_ ragioni di privacy, DOCC. 5, 6 e 7 atto di intervento ), ma è dirimente osservare che non vi è stata alcuna contestazione da parte della cedente . CP_1
pagina 2 di 4 Si deve precisare, passando ai motivi di opposizione, che l'opposizione di cui all'art. 645 c.p.c., non consiste in una impugnazione del decreto ingiuntivo, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dia piuttosto luogo a un ordinario giudizio di cognizione di merito, finalizzato all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex artt. 633
e 638 c.p.c. Eventuali vizi dell'emissione del decreto ingiuntivo possono essere rilevanti in sede di determinazioni ex artt. 648 e 649 c.p.c. (Cass. 16 marzo 2006, n. 5844; Cass. 22 febbraio 2002, n.
2573).
Nel caso di specie, ad ogni modo, sono manifestamente infondate le censure mosse dall'opponente: il capitale oggetto di ingiunzione è precisamente individuato nel decreto e la quota interessi risulta agevolmente quantificabile sulla base dei parametri matematici nello stesso indicati con riferimento ai corrispondenti dati contenuti nel ricorso (in cui sono indicati dettagliatamente le modalità di calcolo). Nessuna lacuna si ravvisa, pertanto, nell'ingiunzione.
Non è rilevante neppure verificare se la c.d. certificazione ex art. 50 TUB depositata insieme al ricorso monitorio sia rispettosa di tutti i requisiti prescritti dalla norma. Questa, infatti, regola gli effetti di tale certificazione per le richieste di decreto ingiuntivo per i contratti di conto corrente. Non è necessaria, invece, tale formalità per i contratti di finanziamento o di mutuo, per cui è sufficiente il contratto. Un tale tipo di certificazione (fosse anche redatta in forme diverse) ha valenza confessoria, per le somme che la banca dichiara aver già ricevuto in rimborso. Nel caso di cui ci si occupa, d'altronde,
l'opponente non contesta di aver ricevuto il finanziamento oggetto di contratto ed ammette di non aver rimborsato se non le somme già indicate dalla CP_1
Non può essere accolta neppure la doglianza sull'applicazione di interessi superiore alle soglie previste per l'usura, formulata in modo assolutamente generico e privo di qualsiasi riferimento sia al contratto, sia alla sua applicazione e finanche alle soglie che sarebbero state superate. Benchè l'onere della prova della fondatezza del pretesa incomba sul creditore che chiede il pagamento, rimane comunque a carico dell'opponente un onere di allegazione che consenta una verifica da parte del giudice, nel contraddittorio delle parti e che non richieda attività del tutto esplorativa ed investigativa da parte di questo.
pagina 3 di 4 Riguardo alla prescrizione degli interessi, si deve evidenziare che la rateizzazione di un unico debito in più versamenti periodici – come nei finanziamenti o nei mutui con restituzione rateizzata) non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi che ne costituiscono il corrispettivo (o quelli di mora), con conseguente inapplicabilità della prescrizione breve di cui all' art. 2948 n. 4) c.c. /cfr Cass. n. 12707/2002).
Anche la mera asserzione di qualità di consumatore, non accompagnata da argomentazioni specifiche su clausole o comportamenti della banca che abbiano violato un qualche diritto o norma di settore non può portare all'accoglimento della opposizione, non ravvisandosi – sulla base delle allegazioni delle parti - comunque clausole vessatorie che possano essere oggetto di rilievi officiosi.
L'opposizione deve essere quindi recisamente rigettata.
Le spese processuali ai sensi dell'art. 91 c.p.c. seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo il DM 55/2014, tenuto conto del valore effettivo della causa e dell'attività effettivamente espletata in complessivi € 3000,00 per compensi, oltre IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa
- Rigetta l'opposizione;
- Condanna a rifondere a e Parte_1 CP_1 Controparte_5
in solido tra loro le spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € 3.000,00 per
[...]
compensi, oltre ad IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge.
Perugia, 24 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Giulia Maria Lignani
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