Sentenza 28 maggio 2008
Massime • 1
È illegittimo il provvedimento con cui il G.i.p. disponga la correzione, mediante il ricorso alla procedura di correzione degli errori materiali, della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti eliminando la condanna - in solido con l'imputato - del responsabile civile alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel corso del giudizio, in quanto, ancorché si tratti di errore, esso non costituisce mero errore materiale ma integra un errore di giudizio, in quanto tale, impugnabile con i normali mezzi di impugnazione previsti dall'ordinamento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/05/2008, n. 30601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30601 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CALABRESE Renato - Presidente - del 28/05/2008
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - N. 771
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 031128/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) MI AR N. IL 10/12/1963;
2) OV RI N. IL 17/07/1970;
3) RT LO N. IL 01/06/1959;
4) TT OR N. IL 06/05/1958;
5) RO ND N. IL 26/05/1948;
6) BE WI;
7) PI LA N. IL 20/02/1958;
8) BANCA FIDEURAM S.P.A.;
avverso ORDINANZA del 15/05/2007 GIP TRIBUNALE di PADOVA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FUMO MAURIZIO;
letta la requisitoria del PG che ha concluso per il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Il difensore di ST IO, CA ST, GO LO, BE LO, RO SS, PPCC nel proc. pen. a carico di PI AN ricorre per cassazione avverso il provvedimento 15.5.2007 con il quale il GIP Padova ha disposto la correzione della sentenza emessa ex art. 444 c.p.p. e ss., nei confronti della predetta, eliminando la condanna, in solido con la PI, del responsabile civile Banca Fideuram spa alla rifusione delle spese in favore delle predette PPCC.
Analogo ricorso ha proposto il difensore di altra PC, EN LM.
Con i ricorsi si deduce erronea applicazione della legge penale atteso che viene qualificato errore materiale quella che è una statuizione contenuta in sentenza già passata in giudicato, laddove trattasi in realtà di un vero e proprio error in judicando. Invero l'errore materiale consiste nella mancata corrispondenza tra la volontà del giudice, correttamente formatasi e la sua estrinsecazione grafica.
Conseguentemente la procedura di correzione dell'errore materiale non è ammessa quando essa si risolverebbe in una modifica essenziale del provvedimento.
Nel caso in esame, se pur fosse stata erronea la decisone del GIP, essa avrebbe dovuto essere contrastata con gli ordinari mezzi di impugnazione, cosa che non è avvenuta, con la conseguenza che l'intera sentenza è passata in giudicato.
Il ricorso è fondato.
Invero è stato ritenuto (SU sent. N. 5 del 2000, ric. Radulovic, RV 216705) che può farsi ricorso alla procedura di correzione degli errori materiali di cui all'art. 130 c.p.p., per emendare la sentenza che abbia erroneamente statuito in tema di condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria per l'inammissibilità, trattandosi di rettifica che non incide sul contenuto intrinseco della decisione, ma su di una pronuncia consequenziale e accessoria a essa, non implicante alcuna valutazione discrezionale da parte del giudice.
Nel caso, in esame, tuttavia, non di spese processuali si tratta (spese che conseguono automaticamente alla decisione del giudice), ma di condanna al ristoro delle spese sostenute dalle PPCC nel corso del giudizio.
Non poteva dunque essere attivata la procedura per la correzione dell'errore materiale, per la buona ragione che, se pur si tratta di errore, esso non è errore materiale, ma di giudizio, aggredibile dunque con i mezzi d'impugnazione previsti dall'ordinamento (ricorso per cassazione).
Nè può farsi luogo alla qualificazione della istanza di correzione come ricorso per cassazione, sia perché non è stata fornita dimostrazione che la sentenza non sia passata in giudicato anche nei confronti del responsabile civile, sia perché la riqualificazione o la conversione di una impugnazione in una impugnazione di tipo diverso presuppone, ovviamente, che di impugnazioni si tratti e tale non è, ne' formalmente, ne' sostanzialmente, una istanza per correzione di errore materiale.
Il provvedimento impugnato va dunque annullato senza rinvio.
P.Q.M.
la Corte annulla senza rinvio il provvedimento impugnato. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 maggio 2008. Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2008