Sentenza 12 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 12/02/2002, n. 1980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1980 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2002 |
Testo completo
0 1 9 80 /02 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE UP EM DICASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE CONTRABA PROCESSUALI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: BFPeri Dott. Rafaele - Presidente- CORONA R.G.N. 13499/99 Dott. Giandonato Consigliere- NAPOLETANO 17376/99 Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO 17687/99 Consigliere Cron. 4860 547 GOLDONI Rel. Consigliere Rep. Dott. Umberto - Consigliere Ud. 16/10/01Dott. Francesco Paolo FIORE ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA UFFICIO COPIE dal Sig. IL SOLE 24 ORE Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: per diritti LI CA, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE GIULIO CESARE 71, presso lo studio dell'avvocato 2002. LAVITOLA RICCARDO, che lo difende, giusta delega in atti;
ricorrente 155 3000
contro
RI ON, BE DI RO CH DI EB AN, LO MA, SUPERCONDOMINIO PA ALTO PA BASSO in persona dell'Amm.re p.t., DG723827 CONDODOMINIO PA BASSO in persona dell'Amm.re2001 1366 p.t.; -1- intimati e sul 2° ricorso n° 17376/99 proposto da: PA BASSO VIA S NICOLA DE' CESARINI 3 CONDOMINIO ROMA, in persona del suo Amm.re, SER.IMM. su.c. per essa il legale rapp.te A.U.Rag. RONCHETTI GIANCARLO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ALBERICO II 35, presso lo studio dell'avvocato VALERIO CELESTI, che li difende, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali nonchè
contro
CH DI EB ON, BE DI RO AN, elettivamente domiciliati in ROMA VIA BELSIANA 71, presso lo studio dell'avvocato MARIO OCCHIPINTI, che li difende, giusta delega in atti;
controricorrenti al ricorso incidentale nonchè
contro
LO MA, SUPERCOND PA ALTO PA BASSO VIA S.NICOLA DE CESARINI 3 ROMA in persona dell'Amm.re p.t., LI CA;
- intimati -
e sul 3° ricorso n° 17687/99 proposto da: CH DI EB ON, BE DI RO AN, elettivamente domiciliati in ROMA VIA 71, presso lo studio dell'avvocato MARIO BELSIANA OCCHIPINTI, che li difende, giusta delega in atti;
-2- controricorrenti e ricorrenti incidentali - nonchè
contro
LI CA, LO MA, SUPERCOND. PA ALTO PA BASSO VIA S.NICOLA DE' CESARINI 3 ROMA in persona dell'Amm.re p.t., COND. PA BASSO VIA S NICOLA DE' CESARINI 3 ROMA in persona dell'Amm.re p.t.; - intimati avverso la sentenza n. 3390/98 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 18/11/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/10/01 dal Consigliere Dott. Umberto GOLDONI;
udito l'Avvocato LAVITOLA Riccardo, difensore del ricorrente che ha l'accoglimento del ricorso principale e rigetto del ricorso incidentale;
udito l'Avvocato OCCHIPINTI Mario, difensore dei resistenti che ha chiesto rigetto del ricorso principale, accoglimento del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata. -3- Svolgimento del processo ED CH di RG e LI RT di TE con atto 8.4.1991 riassumevano il giudizio, originariamente proposto per denunzia di nuova opera di fronte al Pretore, nei confronti di IL PE, dinanzi al Tribunale di Roma, lamentando che costei, al di sopra del proprio appartamento sito all'ultimo piano di un corpo di fabbrica dello stabile di via S Nicola Cesarini 3 Roma, frontistante l'appartamento di essi attori, aveva eseguito e stava tuttora eseguendo opere in violazione delle norme sulle distanze: chiedevano quindi che, vietandone con decreto la continuazione, il Tribunale condannasse la convenuta al ripristino nonché a risarcire loro, in via equitativa, i danni. му Gli stessi attori citavano poi in giudizio anche il condominio “Palazzo Basso e il "Supercondominio", (comprendente il Condominio "Palazzo Basso e il Condominio "Palazzo Alto") contestando ad entrambi il mancato intervento contro la suddetta condomina per quelle opere abusive ma estendendo nei confronti del primo, il Cond. "Pal. Basso" (rimasto contumace), la domanda di risarcimento danni. Con sentenza in data 24.1.1996, il Tribunale respingeva la domanda ritenendo non illegittime le opere;
infatti sebbene queste fossero state eseguite, rispetto all'appartamento CH - RT alla distanza di soli 5 metri, tuttavia la disciplina comunale non trovava applicazione allorchè, come nel caso concreto, gli immobili appartengano ad un edificio unico oppure quando si tratta di opere realizzate in edifici “preesistenti alle più restrittive norme sulle distanze". Aggiungeva il Tribunale che peraltro l'unica opera che pregiudicava l'appartamento degli attori diminuendone la veduta era un “gazebo”, mentre - le altre opere “per le ridotte dimensioni” non la precludevano: la struttura di tale manufatto non era qualificabile come costruzione giacchè formata di “assi amovibili". Avverso la sentenza gli CH e RT hanno proposto appello. Nel contraddittorio delle altre parti evocate, con sentenza in data 21,5/18.11.1998, l'adita Corte di appello di Roma accoglieva l'appello ed adottava i provvedimenti conseguenti nei confronti della sola PE. Osservava la Corte capitolina che la norma di cui all'art.873 c.c. è diretta ad evitare con riguardo a rispettive zone, intercapedini da qualificare, con presunzione assoluta, dannose per ragioni di igiene e di sicurezza privata e pubblica ed anche per rendere più agevole e confortevole il godimento delle costruzioni in zone abitate: se tale è la regolamentazione inerente la zona di rispetto da mantenere nell'esecuzione di nuove opere, l'esclusione operata dal Tribunale era priva di pregio non mutando la ratio della norma allorchè му trattasi di un unico edificio, anche in Condominio. Inoltre nella specie si trattava di manufatti di epoca recente, immediatamente precedente l'inizio della controversia o ad essa contestuale, realizzati non “all'interno" ma al di sopra dell'edificio preesistente: ed è noto che la disciplina di cui trattasi si applica anche alle sopraelevazioni. Doveva altresì procedersi alla condanna della PE al risarcimento dei danni Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione UC GI, avente causa a titolo particolare da IL PE, basato su cinque motivi. Hanno resistito con controricorso, spiegando ricorso incidentale gli CH RT, che a loro volta presentavano ricorso incidentale avverso il ricorso del Condominio Palazzo Basso, pure incidentale. Il GI ha altresì presentato memoria. 2 Motivi della decisione I tre ricorsi sono rivolti avverso la stessa sentenza e pertanto vanno riuniti a norma dell'art.335 cpc. Va preliminarmente esaminato il ricorso incidentale del Condominio basso che, con il primo motivo, lamenta violazione dell'art. 331 cpc per non avuto notifica dell'appello proposto dagli CH, pur essendo stato evocato in giudizio in primo grado, peraltro rimanendo contumace. Il motivo è fondato, in effetti, la domanda proposta originariamente dagli CH, oltre che notificata al Condominio Basso, conteneva anche una domanda di risarcimento danni nei confronti del predetto. La domanda fu rigettata dal Tribunale;
ne consegue che l'appello presentato My doveva essere notificato anche al Condominio Basso, che poteva esercitare tutte le facoltà di legge inerenti all'interposta impugnazione e che non è stato posto in grado di farlo. E' pacifico che sussistesse litisconsorzio processuale, sia in relazione al tenore della domanda originariamente proposta, sia in ragione della му evocazione in giudizio di tale enn Mitt Condominio Non rileva, ai fini di escludere la rilevanza di tale omissione, la presenza in causa del Supercondominio, che ha per un verso situazione giuridica soggettiva diversa e, per altro verso, è istituzionalmente deputato a curare interessi diversi rispetto a quelli di cui sono portatori i singoli Condomini. Né appare all'uopo confacente la tesi secondo cui a proposito della titolarità dei singoli manufatti eretti sul terrazzo già dalla PE sarebbe passata in giudicato. escludendone il Condominio stesso;
tale effetto si sarebbe potuto infatti verificare solo se l'appello fosse stato notificato a quel soggetto;
in 3 difetto di tanto, nessun giudicato poteva formarsi, almeno nei confronti del pretermesso Condominio. Né ha pregio la tesi secondo cui il predetto Condominio non potrebbe allegare per la prima volta in sede di legittimità le questioni, sì di fatto, afferenti al proprio diritto di proprietà su alcuni manufatti Se e vero che tale allegazione non potrebbe essere addotta come elemento valutabile in questa sede, è pur vero che non è il profilo di fatto che costituisce la connotazione della censura, atteso che la questione relativa alla proprietà dei manufatti fu esaminata in primo grado, ma con riferimento a valutazioni in realtà non influenti sulla decisione, fondatasi su argomenti diversi Ne consegue che la doglianza aveva ed ha il senso di chiarire quali argomenti sono stati preclusi al Condominio in sede di appello, con ciò My evidenziando la violazione del contraddittorio verificatasi in tale grado. E' appena il caso di aggiungere che, ai fini che ne occupano, nessun rilievo puo avere l'argomentazione secondo cui la PE avrebbe pacificamente ammesso la sua proprietà su tutti i manufatti in questione;
ovviamente, trattasi di posizioni di parte, che non pregiudicavano l'eventualità di una diversa posizione in capo al Condominio. In definitiva, la mancata notifica dell'appello al Condominio Palazzo Basso ha integrato una violazione del contraddittorio processuale necessario, che comporta la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma, che deciderà anche sulle spese del presente procedimento. Gli altri motivi contenuti nei rispettivi ricorsi risultano ovviamente assorbiti in ragione della preliminare valenza del motivo accolto. E appena il caso di aggiungere che la rinuncia in parte qua all'esecuzione della sentenza impugnata, a quanto risulta accettata, non integra la cessazione della materia del contendere in questa sede, neppure relativamente a quanto ne è oggetto, atteso che la sentenza impugnata conserva piena valenza e che, ai fini invocati, sarebbe stata necessaria una rinuncia sia pure parziale, al processo per cassazione, che, neppure per implicito, appare verificata.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, cassa in relazione all'appello incidentale del Condominio Palazzo Basso;
assorbiti gli altri;
rinvia ad altra Sezione della Corte di appello di Roma anche per le spese. Cosi deciso in Roma, il 16. 10.2001 Il Presidente еспти Il Consigliere estensore Musent alphato un IL CANCELLIERE C1 Paolo Talarico DEPOSITA 2 FEB. 2002IN CANCELRI Roma IL CANCELLIERE C1 ELLIEBE O 8527 10,66 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 149,77 26 APR 2008 4 Registigio in dala Vecais C 149.77 (euro CENTO SUARA TANOVE/77) 27724 gants Area Cervizi, (Dottosa Maria Grazia DI FILIPPO), p. Il Responsabile Cervizio Auf Gludiart (D. 11. RACOCHIN 2 0 0 5